Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori
Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) (del 22 marzo 2012) I. Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
1 L’accordo regola l’accesso intercantonale ai cicli di formazione proposti dalle scuole specializzate superiori e riconosciuti dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), nonché l’ammontare dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.
2 L’accordo promuove perciò la compensazione degli oneri tra i cantoni, la coordinazione delle offerte di formazione e la libera circolazione delle studentesse e degli studenti fornendo a quest’ultimi uno sgravio finanziario.
Campo d’applicazione
Art. 2
1 L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art. 29 LFPr.
1
2 Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.
3 Due o più cantoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle contemplate da questo accordo. II. Diritto ai contributi
Cicli di formazione aventi diritto a dei contributi
Art. 3
1 Un ciclo di formazione ha diritto a dei contributi quando soddisfa le seguenti condizioni:
a.
b.
c.
2 I cicli di formazione menzionati all’art. 7 necessitano inoltre di una domanda motivata da parte della competente Conferenza dei direttori cantonali.
3 Gli eventuali profitti realizzati dagli operatori della formazione su un ciclo di formazione offerto, devono essere utilizzati per ridurre la tassa di studio oppure devono essere investiti nello sviluppo del ciclo di formazione.
Lista dei cicli di formazione aventi diritto
a dei contributi
Art. 4
1 I cantoni in cui ha sede la scuola annunciano al segretariato i cicli di formazione che intendono iscrivere nel campo di applicazione dell’accordo, fornendo la prova che rispettano le condizioni dell’art. 3 e precisando il tasso di copertura applicabile secondo gli art. 6 o 7.
2 Il segretariato tiene un elenco dei cicli di formazione aventi diritto al versamento dei contributi. Questo elenco è aggiornato all’inizio di ogni anno di studio. III. Contributi
Cantone debitore del pagamento
Art. 5
1 Debitore del pagamento dei contributi secondo gli art. 3, 6 e 7 dell’accordo è il cantone di domicilio al momento dell’inizio della formazione.
1
Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione
professionale, LFPr); RS 412.10.
2 È considerato cantone di domicilio l’ultimo cantone nel quale le studentesse e gli studenti e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una formazione; vale come attività lucrativa anche la gestione di un’economia domestica e la prestazione di servizio militare o civile.
3 Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano le condizioni del cpv. 2, vale come cantone di domicilio:
a.
b.
c.
d.
Determinazione dei contributi
Art. 6
1 I contributi sono fissati sotto forma di importo forfettario semestrale per studentessa e studente, distinguendo per ogni ciclo tra formazione a tempo pieno e formazione a tempo parziale.
2 Per stabilire l’importo dei contributi forfettari secondo il cpv. 1 valgono i seguenti principi:
a.
b.
Determinazione dei contributi per cicli di formazione
presentanti un interesse pubblico superiore
Art. 7
1 Nel settore della salute e del sociale nonché dell’agricoltura e dell’economia forestale, la Conferenza dei direttori cantonali competente può chiedere alla Conferenza dei cantoni concordatari che i contributi per certi cicli corrispondano a un tasso di copertura di 90% al massimo dei costi standard medi rilevati per studente e per semestre. La Conferenza dei direttori cantonali competente deve fornire la prova che il ciclo di formazione in questione presenta un interesse pubblico superiore, in particolare in relazione all’adempimento di un mandato di legge.
2 L’interesse pubblico superiore per i contributi più elevati ai sensi del cpv. 1 è riesaminato periodicamente, al minimo ogni cinque anni, dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti per conto della Conferenza dei cantoni concordatari. Se l’esistenza di un ciclo non presenta più un interesse pubblico superiore, si applicano i contributi previsti all’art. 6.
Versamento dei contributi
Art. 8
1 I contributi per ciclo e per studente sono versati all’operatore della formazione ogni semestre.
2 Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni corresponsabili che partecipano al finanziamento devono fornire per i propri studenti delle prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo.
Tassa di studio
Art. 9
1 Gli operatori della formazione possono applicare delle tasse di studio adeguate.
2 La Conferenza dei cantoni concordatari può fissare per ciclo di formazione l’importo minimo e massimo calcolabile per la tassa di studio. Se le tasse di studio superano l’importo massimo fissato, i contributi per il relativo ciclo di formazione saranno diminuiti in misura corrispondente. IV. Studentesse e studenti
Studentesse e studenti provenienti da cantoni
concordatari
Art. 10
I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti che frequentano un ciclo di formazione che rientra nel campo d’applicazione del presente accordo, i medesimi diritti riconosciuti ai propri studenti per quanto riguarda l’accesso alla formazione.
Studentesse e studenti provenienti da cantoni
non concordatari
Art. 11
1 Le studentesse e gli studenti, nonché le candidate e i candidati agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo, non possono pretendere uguaglianza di trattamento. Possono essere ammessi ad un ciclo di formazione soltanto se tutte le studentesse e tutti gli studenti dei cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione.
2 Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono assumersi, oltre la tassa di studio, un importo per la formazione almeno equivalente ai contributi definiti negli art. 6 e 7. V. Esecuzione
Conferenza dei cantoni concordatari
Art. 12
1 La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dalle direttrici e dai direttori della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all’accordo.
2 Essa prende tutte le decisioni relative all’accordo in modo definitivo. In particolare ha la competenza di:
a.
b.
c.
d.
3 Le decisioni secondo il cpv. 2 lett. da a) a c) richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.
Segretariato
Art. 13
1 Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
2 Gli competono in particolare i seguenti compiti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3 Le spese in relazione all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari, ripartite proporzionalmente al numero dei loro abitanti. La fatturazione avviene annualmente.
Regolamento delle controversie
Art. 14
1 Per regolare le controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura definita nella Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI).
2 Nel caso di controversie non risolte, la decisione spetta, previo reclamo di diritto pubblico, al Tribunale federale secondo l’art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale. 2 VI. Disposizioni finali
Adesione
Art. 15
L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Entrata in vigore
Art. 16
1 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito almeno dieci cantoni, tuttavia al più presto all’inizio dell’anno studio scolastico 2013/2014.
2 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.
2 Se un cantone è responsabile o corresponsabile di una scuola o di un istituto che propone un dell’accordo, può far dipendere da una sua preventiva autorizzazione il versamento del suo contributo per la frequenza dello stesso ciclo di formazione presso una scuola situata fuori cantone.
3 L’entrata in vigore dell’accordo deve essere comunicata alla Confederazione.
Disdetta
Art. 17
L’accordo può essere disdetto il 30 settembre di ogni anno con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato e con un termine di preavviso di due anni. La disdetta tuttavia può essere data al più presto cinque anni dopo l’adesione.
Durata degli obblighi
Art. 18
Quando un cantone disdice l’accordo, i suoi obblighi derivanti da questo accordo nei confronti delle studentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono invariati.
Accordo intercantonale del 27 agosto 1998
sulle scuole specializzate superiori
Art. 19
1 Quando un cantone aderisce all’ASSS, le scuole specializzate superiori situate in quel cantone sono automaticamente stralciate dall’allegato all’accordo del 1998 sulle scuole specializzate superiori (ASSS).
2 Per i cantoni che non hanno ancora aderito all’ASSS, il versamento dei contributi avviene in base alle disposizioni dell’ASSS del 1998.
Principato del Liechtenstein
Art. 20
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode degli stessi diritti e deve adempiere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari. Berna, 22 marzo 2012
Entrata in vigore
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 ottobre 2013, l’Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) entra in vigore il 1° gennaio 2014. Il Segretario generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2014 , 5. DL di approvazione del 26.11.2012 - BU 2013 , 3.
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