Regolamento concernente il controllo delle attività economiche
Regolamento concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2001 (stato 15 settembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’articolo 106 lettera e della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l’articolo 157 dell’ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC) , 1 decreta:
Autorità competente Art. 1 1 Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.
2 Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.
Autorità di vigilanza Art. 2 ... 2
Scopo
Art. 3
1 Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.
2 ... 3
3 Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.
Attività economiche; definizione Art. 4 Per attività economiche si intendono: a) individuali; b) in nome collettivo; c) in accomandita; d) anonime; e) in accomandita per azioni; f) a garanzia limitata; g) cooperative; ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.
Registrazione; catalogo dei dati Art. 5 1 Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati: - ragione sociale; - - o recapito; - d’identificazione dell’edificio, dell’abitazione o del locale occupato; - e nome del titolare, dei soci o dell’amministratore/degli amministratori; - dell’inizio dell’attività economica; - della cessazione dell’attività economica.
2 Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.
Notifica
I. Personale
Art. 6 1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
1 Ingresso modificato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.
2
Art. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.
3 Cpv. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.
II. Del locatore Art. 7 1 Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto.
2 Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.
III. Documenti Art. 8 1 La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5.
2 Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.
IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica Art. 9 1 Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.
V. Rapporto tra le notifiche Art. 10 La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 291.
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