Legge organica comunale
                            Legge  organica  comunale  (LOC)  1  del  10  marzo  1987  (stato  1°  settembre   2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  2 luglio  1985  n.    2954  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO  I  Il Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  1  Il   comune  è    una  corporazione    di  diritto  pubblico,  con    personalità    giuridica  e  territorio  proprio,  autonoma  nei  limiti   stabiliti  dalla  Costituzione   e   dalle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti.  Autonomia  residua  Art.  2  Il    comune  svolge  a    livello  locale  i   compiti  pubblici  generali    che    non    spettano    alla  Confederazione  o   al    Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzia
                            Art.  3  La  circoscrizione  e   la denominazione  dei  comuni  possono   essere   modificati  soltanto   a  norma  delle  disposizioni  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Suddivisioni
                            Art.  4  2  1  La  parte  di  un  comune  costituita  da  un  aggregato  di  case  abitate,  topograficamente  distinto  e   separato   dal  capoluogo,  costituisce  una  frazione,  se  il  regolamento  comunale  le    attribuisce  tale  qualità.   Il   regolamento  comunale  elenca  le    frazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  comunale  può  parimenti    prevedere    una  suddivisione  per  quartieri,  definendone  i  confini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  delle  frazioni  e   dei  quartieri,  se  prevista,  è disciplinata  dal  regolamento  comunale.  I  relativi  organi  hanno  funzione  consultiva  e   propositiva   negli  ambiti   di loro   pertinenza,  riservato  il  diritto  di    ottenere  risposta  dal  municipio   nei  tempi   previsti  dal   regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   numero  e   la    denominazione  delle  frazioni   e   dei   quartieri  possono   essere   variati  con  la    procedura  prevista  per  la    modifica  del  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    regolamento  comunale  può  inoltre  prevedere    la  possibilità  che  detti  organi  siano  dotati    di  un  budget  finanziario  e ne   disciplina  le    modalità.  Art.  5  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domicilio  comunale  Art.  6  È   domiciliato  in un  comune   chi  vi    risiede   con  l’intenzione  di stabilirvisi  durevolmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  politici  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti  politici  in    materia  comunale  sono   regolati  dalla  legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  speciale  ne   disciplina  le    condizioni  e   le    modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stemma  e   sigillo  Art.  8  1  Ogni  comune  ha  uno  stemma  e un  sigillo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adozione  dello  stemma    è   di  competenza  dell’assemblea    o   del  consiglio  comunale;  quella  del  sigillo  è   di    competenza  del  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato  dalla  L   24.1.2017;  in vigore  dal  1.6.2017   -  BU  2017,   66;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                627.
                            3    Art.  abrogato  dalla  L 28.11.2005;  in    vigore   dal  1.1.2006   - BU  2006,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  TITOLO  II  Organizzazione  politica  del  comune  Capitolo   primo  Gli  organi   del  comune
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  9  1  Gli  organi  sono:  a)  b)  comunale  dove  è   stato   costituito;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  amministrano  il   comune  secondo  i  rispettivi  attributi  stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    numero    dei  municipali,    dei  supplenti  e   dei  consiglieri  comunali  è   fissato  dal  regolamento;    può  essere  modificato  solo   per  l’inizio  di    un  periodo  quadriennale  di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  comunale,  fissandone  i  limiti,   può  legittimare  il   municipio  a   delegare  al segretario  comunale,  ai  servizi  e  ai  funzionari  dell’amministrazione    e  delle    aziende  comunali,  inoltre  alle  commissioni  amministratrici    di  queste  ultime  competenze  decisionali  municipali  che  la  legge  non  attribuisce  in  modo   vincolante  al municipio   e   facoltà  di  spese  di gestione  corrente.  Sono  riservate  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le    decisioni  delle  istanze  subordinate   è   data  facoltà   di    reclamo  al municipio,  responsabile  del  corretto   espletamento  delle   competenze   delegate.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Data  di  elezione  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’elezione   del  municipio  e del  consiglio  comunale  ha  luogo   ogni  quattro  anni,  durante  il  mese  di  aprile;  il   Consiglio    di  Stato    fissa  la  data  entro  la  fine    di  agosto    dell’anno  precedente.  È  riservato  l’articolo  6a  della    legge  sulle  aggregazioni  e    separazioni  dei  Comuni  del  16    dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    consiglio  comunale    di  prima  istituzione  è  eletto  entro  quattro  mesi  dall’approvazione  del  regolamento  comunale   da  parte  del  Consiglio  di    Stato  e   resta  in carica   per   il   periodo  che  manca  a  completare  il   quadriennio.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  dei  membri  degli  organi  comunali  Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  Consiglio  di Stato  organizza   corsi  di formazione  e   di    aggiornamento   per  i  membri  del  Municipio,  del  Consiglio  comunale   e dell’Assemblea  comunale.  Capitolo  secondo  L’assemblea  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  comunale   è   la riunione  dei  cittadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   cittadino   chi  ha  i  diritti  politici  in    materia  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  all’assemblea  è un   dovere  civico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni:
                            a)  per  scrutinio  popolare  Art.  12  1  L’assemblea  per  scrutinio  popolare:  a)  il   municipio,  il   sindaco  ed  il consiglio  comunale;  b)  sulle  domande  di    iniziativa   e   di    referendum  nei  comuni  dove  è   stato   costituito  il  consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   elezioni  avvengono  secondo  le    norme  della   legge  speciale.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv.   abrogato   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  L   19.11.2018;  in vigore  dal  1.7.2019   - BU  2019,  76;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU   2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Cpv.  modificato  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                59.
9
                            Cpv.   modificato  dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   7.5.2008;   in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  pubblica  seduta  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  in seduta  pubblica:  a)  i  regolamenti  comunali,  li   abroga,  li modifica  o ne  sospende  l’applicazione;  12  b)  la    sorveglianza   sull’amministrazione  comunale;  c)  il   preventivo    del  comune  e  delle  aziende  comunali  e    il  fabbisogno  da  coprire  con  stabilisce   inoltre   il   moltiplicatore  d’imposta;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  d)  e   modifica   il   piano  regolatore;  e)  le    spese   di    investimento;  f)  ogni  anno  i  conti    consuntivi  del  comune  e    delle  sue  aziende    e    delibera  sulla  loro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  g)  l’esecuzione  delle  opere  pubbliche  sulla  base  di  preventivi  e  di  progetti  definitivi  e  i  crediti  necessari;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  h)  segnatamente  l’acquisizione,  la  donazione,  la  successione,    la  permuta,    l’affitto,  la  I’alienazione   o   il   cambiamento   di    destinazione  dei   beni  comunali;  16  i)  la  Costituzione  di  fideiussioni,  l’accensione  di  ipoteche,  la  Costituzione  in  pegno  di  mobili;  17  l)  il   municipio  a intraprendere  o   a stare  in lite,  a   transigere  o a compromettere;  sono  le    procedure   amministrative;  m)  l’assunzione  o    la  concessione  a  terzi  da  parte  del  comune    di  servizi    di  interesse  anche  in regime  di    privativa  ;  18  n)  l’attinenza  comunale;  o)  i  delegati  del  comune  nei  consorzi   giusta   le norme  della  legge   sul  consorziamento  dei  e   dei  singoli   statuti   consortili;  p)  i  delegati  del  comune  negli  enti  di  diritto  pubblico  o   privato    di  cui  il   comune    è   parte  le    regole  degli   articoli  60,  61  e 31a;  sono  riservati   leggi  speciali  e   i  casi  di competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  q)  ogni  quattro  anni,  nella  seduta  costitutiva,  la  commissione  della    gestione    e    le  altre  previste   dal  regolamento;  20  r)  gli  attributi  che  non  sono  dalla  legge  conferiti  ad   altro  organo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale   può  prevedere   per  le    competenze  di    cui   alle   lettere  e,    g,    h   e   l del  cpv.  1   e  per  le  convenzioni,  la delega   decisionale  a favore  del  municipio,   nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  regolamento  di  applicazione.  Avuto  riguardo  dei  medesimi    criteri,  il  regolamento  comunale  può  prevedere  una  facoltà  di subdelega  dal  municipio   ai  servizi  e   ai funzionari  dell’amministrazione  e  delle  aziende   comunali,  inoltre  alla   commissione   amministratrice  di    quest’ultime  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea    fissa    il   termine    entro  il   quale  il  credito  di  cui  alle    lettere  e)  e  g)  decade,  se  non  è  utilizzato.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  legale  Art.  14  1  L’assemblea  può  deliberare   validamente   se è   presente   un  decimo  dei  cittadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  computo    del  numero    legale  non  si    tiene  conto  dei  municipali  e  dei  supplenti  né    dei  cittadini  residenti  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  costitutiva
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Lett.  modificata  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dalla  L   10.12.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            14  Lett.  modificata  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Lett.  modificata  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  reintrodotta  dalla  L 19.11.2018;  in  vigore   dal  1.7.2019  -    BU  2019,  76;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dalla  L   14.12.2022;  in  vigore  dal  1.4.2023  -   BU  2023,    62;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  273;  BU   2014,  495.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in  vigore    dal  1.7.2019  –   BU  2019,  76;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  273;  BU   2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  introdotto  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000   -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  si    riunisce  in    seduta  costitutiva  entro   trenta  giorni  dalla  proclamazione  dei  risultati  dell’elezione  del  municipio;  la    seduta  viene  aperta  dal  sindaco  il  quale  chiama   due  scrutatori  a  formare  l’ufficio  provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea   provvede   esclusivamente:  a)  nomina   per   il   primo   anno  del  quadriennio  dell’ufficio  presidenziale;  b)  nomina,  per  il   quadriennio,  delle    commissioni  previste    dal  regolamento  comunale,  dei  del   comune   nei  consorzi   e   negli   altri  enti  di    diritto  pubblico   o   privato   secondo  l’art.  13  o)  e   p).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblee  ordinarie.  Oggetti  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  si    riunisce   in sessione  ordinaria  due  volte   all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prima  si    occupa  in ogni  caso  del  consuntivo  dell’anno  precedente  del  comune  e   delle  aziende  comunali.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   seconda   si occupa   in    ogni  caso  del  preventivo  dell’anno   seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Data  delle   assemblee  ordinarie.   Rinvio  Art.  17  26  1  La  prima  sessione  deve  tenersi  entro  il 30  giugno  e   la seconda   entro  il   31   dicembre.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   Consiglio  di  Stato,  su istanza  motivata  del  presidente,  può   prorogare  eccezionalmente  e   per  motivi  di  forza   maggiore  i  termini  del  capoverso  1;  le richieste  di proroga  devono  essere  inoltrate  entro  il   31  maggio,  rispettivamente  il 30  novembre.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le deliberazioni  non   sono  esaurite  in    una  seduta,  l’assemblea  prima  di sciogliersi  stabilisce  la  data  dell’ulteriore  seduta  da  tenersi  entro  un  termine   di quindici  giorni,  rendendola  immediatamente  nota  con  avviso  all’albo   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le    assemblee  cadono   in un  giorno   in    cui   si    svolgono   votazioni  federali,  cantonali,   distrettuali,  di  circolo  o   comunali,  l’assemblea  dovrà  essere  convocata  entro  gli  otto  giorni   successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblee  straordinarie  Art.  18  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  assemblee  straordinarie   sono  convocate   dal  presidente,  d’intesa   con   il   municipio:  a)  il   municipio   lo ritiene  opportuno;  b)  popolare;  c)  l’autorità   cantonale   lo impone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    disaccordo  sulla  data  dell’assemblea   prevale  l’opinione  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblee  su  domanda   popolare  Art.  19  1  I  cittadini    possono    chiedere  la  convocazione  di  un’assemblea  per  deliberare  su  uno  o   più  oggetti  di    sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  di    convocazione  da  presentarsi  per  iscritto  al    municipio  deve  essere   firmata   da   almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/6  dei   cittadini;  deve  inoltre  essere   motivata  ed  indicare   gli  oggetti  su cui  deliberare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda  che  tende  a conseguire  la    revoca  di una  precedente  risoluzione  deve  raccogliere  le  firme  di    almeno  1/4  dei  cittadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  computo  del  numero  legale  non  si    tiene  conto  dei  cittadini   residenti  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Entro   un  mese  dalla   presentazione,  il   municipio  esamina  se  la    domanda  è regolare  e   ricevibile  e  pubblica  all’albo  la    sua  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    municipio,  riconosciutane  la  regolarità  e  la  ricevibilità,    convoca  l’assemblea  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato    dalla  L  14.12.2022;  in  vigore    dal  1.4.2023  -  BU  2023,    62;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.   modificato  dalla   L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,   627;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            27  Cpv.  modificato    dalla  L  14.12.2022;  in  vigore    dal  1.4.2023  -  BU  2023,    62;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000   -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Riservate  leggi  speciali,  le    deliberazioni  adottate  dall’assemblea   sono  assoggettate  alla  procedura  di  rinvio  prevista  dall’art.  38    cpv.    2    per    le  proposte  a    carattere  sostanziale    non  condivise    dal  municipio,  affinché  licenzi  un  messaggio  nel  termine  di    6   mesi.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modo  di  convocazione  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  dell’assemblea,  d’intesa  con  il   municipio,  convoca  l’assemblea  mediante  avviso  personale  al  domicilio  dei  cittadini    e    pubblicazione  all’albo    comunale  durante  dieci    giorni  prima  della   riunione,  indicando  il giorno,  l’ora,  il luogo  e gli  oggetti  da   trattare.  In    caso  di    disaccordo  sulla  data  di    convocazione   dell’assemblea   prevale   l’opinione  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea    andata  deserta  è  riconvocata  non  prima  di  sette    giorni;  essa    potrà  deliberare  qualunque  sia  il   numero  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    presidente,  d’intesa  con  il   municipio,  può  prevedere  nell’avviso  di  convocazione  la  data    di  riconvocazione  dell’assemblea  che  andasse  deserta;  la    conferma  della   riconvocazione  deve  essere  pubblicata  all’albo  comunale  durante  il periodo   che  precede  la riunione.  In  caso  di    disaccordo   sulla  data  della  riconvocazione  prevale  l’opinione  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordine  del   giorno  Art.  21  Le  assemblee  possono  deliberare  solo  sugli  oggetti  all’ordine  del  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luogo  35  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  assemblee  sono  tenute  nel  luogo  stabilito   dal  regolamento  comunale.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  presidenziale  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  anno   all’inizio  della  prima  assemblea  ordinaria,  è   designato   l’ufficio  presidenziale  composto  di    un  presidente,   di    un  vicepresidente  e   di    due  scrutatori.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sindaco  e   i  municipali  in carica  o   che  lo furono  nell’anno  di cui  si discute  la    gestione  non  possono  far  parte   dell’ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale:
                            a)  contenuto  Art.  24  1  Il  segretario  comunale,   o   in    sua  assenza  una   persona  designata   dal  sindaco,  redige  il  verbale  che   deve  contenere:  a)  e   l’ordine  del  giorno;  b)  dei  presenti  con  nome,  cognome  e   numero  progressivo;  c)  integrale  delle  risoluzioni,  unitamente  ai  risultati    delle    votazioni,  tenuto  conto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29   cpv.  2;  d)  delle  discussioni  con  le    dichiarazioni  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  redazione   del  è   ammesso  l’ausilio  di  mezzi  tecnici  di  registrazione  il   cui  uso  sarà  stabilito  dal  regolamento   di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approvazione  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contenuto   del  verbale  relativo   all’art.   24  lett.  c)    deve  essere   letto  e approvato  alla  fine  di  ogni  trattanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   risoluzioni   sono  firmate  dal  presidente,  dal  segretario  e   dagli  scrutatori  alla  fine   di    ogni  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  comunale  può   prevedere   che   il riassunto   delle  discussioni   sia  verbalizzato   a parte,  trascritto  e   approvato   nell’assemblea  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicità  dell’assemblea  Art.  26  1  L’assemblea  è pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009   -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.   modificato  dalla   L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  - BU  1999,   273;  precedente  modifica:   BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                285.
                            35  Nota  marginale  modificata  dalla   L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  abrogato   dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.1994;  in    vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000   -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   pubblico,   secondo  le    modalità  previste  dal  regolamento  comunale,  assiste  in silenzio,  non  deve  manifestare  approvazione   o   disapprovazione,  né  turbare  in    qualsiasi  modo  le    discussioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordine  nell’assemblea  Art.  27  1  Il  presidente  dirige  l’assemblea,     mantiene  l’ordine     e  veglia  alla  legalità  delle  deliberazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    presidente  ammonisce    chi  crea  disordini,  contravviene  alle  leggi  o    ai  regolamenti;  in  di  recidiva  lo    fa    allontanare  dalla   sala.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Persistendo  i  disordini,  il   presidente  può   sospendere  o   sciogliere  l’assemblea;  in    questo  caso  egli  è  tenuto   a   far  rapporto  al    Consiglio  di    Stato   per  i  provvedimenti  adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  presidente.  Discussioni   e   votazioni  Art.  28  1  Il  presidente  mette   in discussione  separatamente  gli  oggetti  all’ordine  del  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cittadini  possono  prendere  la    parola  due  volte  su  ogni   oggetto,  osservati   i limiti  di    tempo  fissati   dal  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rappresentante   del   municipio  ha  facoltà  di    parlare   senza   limitazioni  a   sostegno  delle   proposte   del  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esaurita    la  discussione,  si  passa  al  voto;  se  vi  sono  più  proposte,  si  procede  con  votazioni  eventuali.  Il   regolamento  di    applicazione  stabilisce   le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  voto  Art.  29  42  1  L’assemblea  vota  e    nomina    per  l’alzata    di  mano  o  per  separazione;  va  eseguita  la  controprova.  Sono  riservati   i  capoversi  seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   verbale  deve  indicare  il  numero  dei  votanti   al    momento  della  votazione,  dei  favorevoli,   dei  contrari  e  degli  astenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  vota  per  appello  nominale  o   per  voto  segreto   se  sarà  deciso  a   maggioranza  dei  votanti  prima  di  ogni   votazione;  sono   riservati  i  casi  in    cui  la    legge  o   il regolamento  comunale  prescrive  il   sistema  di  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    nomine  giusta   l’art.   13  cpv.  1 lett.  p)  si    procede  per  voto  segreto  se  il   numero  dei  candidati  eccede  quello  delle    cariche;  il   regolamento    di  applicazione  regola  gli  aspetti  relativi  a   scrutinio  e  validità  delle   schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Maggioranza:
                            a)  semplice  Art.  30  1  L’assemblea  decide  a  maggioranza  dei  votanti  riservati  i  casi    in  cui  la  legge  richiede  una  maggioranza  qualificata.  È   inoltre  riservato  l’art.  31a.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  computati  tra  i  votanti  gli astenuti   e, per   le    votazioni  segrete,   le    schede  in bianco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di parità  la    votazione  viene   ripetuta  in    un’assemblea  successiva;  se  il   risultato   è   ancora  di  parità,  il   presidente  decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sull’oggetto   dell’art.   13  cpv.  1 lett.  n) sono  riservati  i  disposti  della   legge  sulla  cittadinanza  ticinese  e  sull’attinenza  comunale  dell’8  novembre   1994  (LCCit).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qualificata  Art.  31  1  Per   gli  oggetti   contemplati   nelle  lett.   d, e, g, h,  i,   l e   m  dell’art.  13   e agli  articoli  192a  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193f,  l’assemblea  delibera  a maggioranza   dei   due   terzi  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sono  computati  tra  i  votanti  gli astenuti   e, per   le    votazioni  segrete,   le    schede  in bianco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso,  i  voti   affermativi  devono  costituire  almeno  la    metà  dei   cittadini  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   cittadino  escluso  dal  voto  in    forza  dell’art.  32  non  è   computato  nel  numero  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  dei  delegati  del  comune;  maggioranze   e   procedura  Art.  31a  46  1  Le  elezioni  dei  delegati   ai sensi  dell’art.   13  cpv.  1   lett.   p) avvengono  secondo   il   sistema  della  maggioranza  assoluta   al    primo  turno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  abrogato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2018;  in vigore   dal  1.10.2018  -  BU  2018,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dalla  L   10.4.2018;  in    vigore  dal  1.10.2018  -  BU  2018,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   412.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   10.4.2018;   in    vigore  dal  1.10.2018  - BU  2018,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    maggioranza  assoluta  equivale  al  numero    di  voti  che  raddoppiato  dà    un    totale    superiore  di  almeno  un’unità   a   quello  delle   schede  valide  e   computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  maggioranza  assoluta  non  è    raggiunta,  ha  luogo  un  secondo    turno  col  sistema  della  maggioranza  relativa.    Sono  eletti  i  candidati  che  hanno  ottenuto  il   maggior    numero  di  voti  validi  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   astensioni,  o   in    caso   di    scrutinio  segreto  le    schede   bianche   e le schede   nulle,  non  sono   in    alcun  caso  computate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  vi    è   parità   di    voti,  si    procede  immediatamente   con  un  ulteriore  scrutinio.   In    caso   di nuova  parità  il  Presidente  procede  al    sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  collisione  Art.  32  47  1  Un  cittadino   non  può  prendere  parte  alle  discussioni  e   al    voto  su oggetti  che  riguardano  il  suo  personale  interesse  o   quello  di    suoi  parenti,  secondo   l’art.  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   cpv.  1   non  si applica  in sede  di    procedura  di revisione  totale   del  piano   regolatore  ad  eccezione  delle  deliberazioni  su singoli   aspetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’interesse   di  un  ente  di  diritto  pubblico  e di  un  gremio  o   ente  di diritto  privato  con  scopi  ideali  e  privi  di    fini  economici   non   determina  la collisione   di interessi  nei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   collisione   esiste  invece   per  gli  amministratori  e   i  dipendenti  con   funzioni   dirigenziali  di persone  giuridiche  aventi  scopo  di    lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  disposti  dei   capoversi  1-5  sono  applicabili  anche  in    sede  di    commissioni,  ritenuto  che   in tal  caso  il  membro  non  può  essere  presente   alle  discussioni  e al voto.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggi  e   rapporti  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  messaggi   all’assemblea   comunale,  motivati   per   iscritto,   devono  essere  trasmessi   alle  commissioni  e   depositati  in    cancelleria  per  consultazione   almeno   trenta  giorni   prima  della  seduta.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   messaggio  sul   preventivo  va  trasmesso  e   depositato  entro   il   31   ottobre  dell’anno  precedente  a  quello  a   cui  si    riferisce;  quello  sul   consuntivo  entro  il 15  maggio  dell’anno  successivo   a quello  cui   si  riferisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Il  regolamento  comunale  può  prevedere  la trasmissione  e   il   deposito  dei  messaggi  prima   delle  scadenze  del  capoverso  1  bis  .  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    commissioni  allestiscono  i  rapporti    scritti  con  le  relative  proposte  e    li   depositano  presso    la  cancelleria  almeno    sette  giorni  prima  della  seduta    dell’assemblea;  la  cancelleria    trasmette  immediatamente  i  rapporti   al    municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere   presentati  uno  o   più  rapporti  di minoranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   applicabile  l’art.  57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  permanenti.  Composizione,  convocazione  e funzionamento  Art.  34  53  Il  regolamento  comunale    stabilisce    le  commissioni  permanenti,    il   numero    dei  membri,  ritenuto  un  minimo  di  tre,    e    dei  supplenti,  le  forme  di  convocazione  ed  il   funzionamento    delle  commissioni,  rispettati  gli  articoli  70,  71,  72  e   73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  speciali  Art.  35  Per  l’esame  di  problemi    determinati  l’assemblea  può  nominare  commissioni    speciali  composte  da  tre  a   undici  cittadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interpellanze
                            Art.  36  1  Ogni  cittadino,  esaurito  l’ordine  del  giorno,  può  interpellare  il   municipio  per  essere  informato  su  oggetti  d’interesse  comunale.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio   risponde   immediatamente  o   alla   prossima  assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627;   precedenti  modifiche:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2007,   575.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato    dalla  L  14.12.2022;  in  vigore    dal  1.4.2023  -  BU  2023,    62;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000   -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’interpellanza  perviene   in    forma   scritta,   anche  in    formato  elettronico,  almeno  sette  giorni  prima  dell’assemblea,  il   municipio  è   tenuto   a   rispondere  nel  corso  della  stessa.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’interpellanza  si  ritiene  evasa  con  la  risposta  del  municipio.  L’interpellante  può  dichiararsi  soddisfatto  o    insoddisfatto;  sono  consentite  una  breve  replica  dell’interpellante  e    la  duplica  del  municipale.  Vi  può  essere  una  discussione  generale  se  l’assemblea   lo decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Municipio    nelle  risposte  alle    interpellanze  si  attiene  a  una  comunicazione  trasparente:  esso  informa  in  modo    proporzionato,  oggettivo  e  completo,  distinguendo  chiaramente  fra    dati    e  valutazioni,  indicando  le  fonti,  senza  tralasciare    elementi  essenziali    o    tacere  aspetti  negativi.  Qualora  una   disposizione  di legge  o un  interesse  pubblico  superiore  gli  impediscano  di rispondere  a  determinate  domande,  il   Municipio  indica  espressamente   l’esistenza  di tale   impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                Mozioni
                            Art.  37  1  Ogni  cittadino   può  presentare  per  iscritto,  nella  forma   della   mozione,  proposte   su oggetti  di  competenza  dell’assemblea  che  non  sono  all’ordine  del  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  è   tenuto   ad   esaminarle  ed  a   formulare,   alla  prossima  assemblea  ordinaria,   preavviso  scritto.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il municipio  dà  preavviso  favorevole,  l’assemblea  decide  definitivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   municipio  non    dà  alcun  preavviso  nel  termine  suindicato  o   lo  dà    sfavorevole,  l’assemblea  delibera  se  accetta  la proposta  in    via   preliminare;   in caso   di    accettazione  designa  una  commissione  per  l’esame   della  proposta,  fissando  un  termine  per   la    presentazione  di    un  preavviso  scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  la    mozione  è demandata  ad  una  commissione   speciale  il  mozionante   ne   farà  parte.   In ogni  caso  ha  diritto  di    essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposte  di  emendamento  Art.  38  60  1  Nessuna   proposta  può  essere  esaminata  dall’assemblea   senza  il  preavviso   municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   possibile  presentare   per  iscritto  proposte  di  emendamento   relative  ad  un  oggetto   all’ordine  del  giorno.  Le    proposte  marginali  possono    essere  decise  seduta  stante.  Le    proposte    sostanziali,  se  contenute  in  un  rapporto    di  una  commissione  del    consiglio  comunale    incaricata  dell’esame  del  messaggio  municipale  e   se  condivise  dal  municipio,  possono  essere    decise  seduta    stante.  Negli  altri  casi,  l’oggetto  deve    essere  rinviato  al  municipio    affinché  licenzi  un    messaggio    in  merito    nel  termine  di 6   mesi.  È   riservato  l’art.  177  cpv.   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   deliberazioni  adottate  dall’organo  legislativo   convocato  ai sensi  degli  art.  19  e 50  cpv.  1 lett.  b)  sono  assoggettate  alla  procedura    di  rinvio  di  cui  al  cpv.  2  ultima    frase    per  le  proposte  di  emendamento  a carattere   sostanziale.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  di  risoluzioni  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea  può  revocare  una  risoluzione   riservati  i  diritti   dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   revoca   può  essere  proposta  dal   municipio  o   dai   cittadini  nelle  forme  e nei  modi  stabiliti  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la revoca  occorre  la maggioranza  dei   due   terzi  dei  votanti,   e,  in    ogni  caso,  il   voto  affermativo  di  almeno  la metà  dei  cittadini  presenti   al    momento  della  votazione.  Art.  40  ...  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   risoluzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dalla  L   24.3.2015;  in    vigore  dal  15.5.2015  -  BU  2015,   224.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57   Cpv.  introdotto  dalla  L 23.1.2017;  in    vigore  dal  1.6.2017  -  BU  2017,   65.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000   -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in  vigore    dal  1.7.2019  -  BU  2019,    69;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  157;  BU   2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Cpv.  modificato  dalla  L   10.5.2005;  in    vigore  dal  1.7.2005  -  BU  2005,   205.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:   BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                285.
                            64  Art.  abrogato  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41  1  Il  presidente,     entro     cinque  giorni,  pubblica  all’albo  comunale     le  risoluzioni  dell’assemblea  con   l’indicazione  dei  mezzi   e dei  termini   di    ricorso.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  decorrono  dalla  data  di pubblicazione.  Capitolo  terzo  Il   consiglio  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione.  Attributi  Art.  42  1  I  comuni  che    contano    almeno    trecento    abitanti  possono    stabilire    per  regolamento  l’istituzione  del  consiglio  comunale  con  un  numero  di    membri   non  inferiore   a   15   e   non  superiore   a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.  I  comuni  con  più  di    5000  abitanti  devono  avere  almeno  30  consiglieri   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio   esercita  gli  attributi   dell’assemblea  (art.  13)  riservato  il  diritto  di    referendum  e   di    iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    consiglio    comunale  può    dotarsi    di  norme  di  funzionamento  interne    a  completazione  delle  disposizioni  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                Eleggibilità
                            Art.  43  1  Sono  eleggibili  in    consiglio  comunale   i  cittadini  del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    carica  è    incompatibile  con  quella  di  consigliere  di  Stato,  di  municipale  o  supplente    e    di  dipendente  del  comune   e   delle  sue  aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  pure   fare  parte  del   consiglio  comunale   i  docenti  di ogni   ordine  e   i  cittadini  nominati  dal  comune  con   funzioni  accessorie  e non  permanenti   o   che   svolgono  per  incarico  del  Cantone  o   della  Confederazione  mansioni  accessorie  nell’ambito  dell’amministrazione.  Art.  44  ...  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dimissioni  e rinuncia  alla  carica  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  dimissioni  e   la  rinuncia    alla    carica  sono  inoltrate  al  municipio  che  le  trasmette  al  consiglio  comunale   per  decisione  alla  prossima  seduta;  esse  devono   essere  motivate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Se  le  dimissioni   sono  accettate  dal  consiglio  comunale,  nella   medesima  seduta  il   subentrante  può  assumere   la    carica   ai    sensi  dell’articolo  47.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seduta  costitutiva  Art.  46  1  Il  consiglio  comunale  è   convocato  dal  municipio  in    seduta  costitutiva   entro  trenta  giorni  dalla  proclamazione   dei  risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   seduta  è   aperta   dal  consigliere  anziano   per   età,   il   quale  chiama  a formare  l’ufficio  provvisorio  due  scrutatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione   ed  alle  leggi  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  I  membri  del  Consiglio  comunale   assumono  la    carica  con  il   rilascio  della  dichiarazione  di  fedeltà  alla    Costituzione  ed  alle  leggi,    firmando    il   relativo  attestato  che  viene  loro  consegnato  dall’Autorità  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  presidenziale  Art.  48  1  L’ufficio  presidenziale  è costituito  di:  a)   presidente;  b)   o   due   vicepresidenti;  c)   scrutatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  viene   nominato  ogni   anno  la prima   volta  nella   seduta  costitutiva  e   in    seguito  all’apertura  della  prima  sessione  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   cariche  non   sono  obbligatorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessioni  ordinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.1994;  in    vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  abrogato  dalla  L 7.10.1998  - BU   1998,   391;   in vigore  dal  2.6.1999   -  FU  1999,  5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  modificato  dalla  L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in    vigore  dal  2.6.1999  - FU   1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  1  Il  consiglio  comunale   si    riunisce  in sessione  ordinaria  due  volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prima   è   convocata  al più  tardi  entro  il 30  giugno   e   si   occupa  in ogni  caso   del  consuntivo   dell’anno  precedente.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    seconda,    da    tenersi  entro  il  31  dicembre,    si  occupa  in  ogni  caso  del  preventivo  dell’anno  seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato,   su istanza  motivata  del  presidente,  può  prorogare   eccezionalmente  per  motivi  di  forza  maggiore  i  termini  dei  capoversi   2 e 3;  le richieste   di proroga  devono  essere  inoltrate  entro  il  31  maggio,   rispettivamente  il 30  novembre.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessioni  straordinarie  Art.  50  1  Il  consiglio  comunale   si    riunisce  in sessione  straordinaria:  a)  lo ritiene  opportuno;  b)  un  terzo  dei  consiglieri  ne  fa    domanda  scritta  e motivata  al presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente  decide  sulla  regolarità   e   sulla  ricevibilità  della  domanda;  d’accordo   con   il municipio  fissa  la data  della  sessione   e   ne  ordina  la  convocazione.  In  caso  di disaccordo   prevale   l’opinione  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   deliberazioni   delle  sedute  convocate  ai sensi  della  lett.  b)  sono  assoggettate  alla  procedura  di  rinvio  prevista  dall’art.   38  cpv.  2 per  le    proposte  a   carattere   sostanziale  non  condivise   dal  municipio.  Sono  riservate   leggi   speciali.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modo  di  convocazione  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sessioni  ordinarie  e    straordinarie  sono    convocate  dal  presidente  d’intesa  con    il  municipio,  con  avviso  all’albo  comunale   e comunicazione  personale  scritta  ad   ogni  consigliere  con  l’indicazione  del  luogo,  dell’ora  e  dell’ordine  del  giorno.  In  caso    di  disaccordo  sulla  data  di  convocazione  del  consiglio   comunale,  prevale   l’opinione   del  presidente.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    convocazione  deve  avvenire  con  un  preavviso  di  sette  giorni  salvo  in  caso  d’urgenza,  da  riconoscersi  dal  municipio   e dal  presidente.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   convocazione  d’urgenza   deve  pervenire  ai    consiglieri  entro  il   giorno  antecedente   la    riunione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Luogo
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sedute  sono  tenute  nel  luogo  stabilito  dal  regolamento  comunale.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza.  Sanzioni  Art.  53  1  La  partecipazione  alle  sedute  è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il consigliere  comunale   si sottrae,   senza  legittimo  motivo,  in modo   deliberato  e   continuo   ai    doveri  della  propria  carica,  il   presidente  deve  segnalare  il   caso  all’autorità  di    vigilanza.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconvocazione.  Sanzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                73
                            Cpv.  abrogato  dalla  L   14.12.2022;  in vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,  62;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2008,   627;   BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in  vigore    dal  1.4.2023  -  BU  2023,    62;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  273;  BU   2008,  627;  BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            77  Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,  273;  precedente  modifica:   BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                285.
                            78  Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.1994;  in    vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Cpv.  abrogato   dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                81
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Cpv.  abrogato   dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54  1  Il  consiglio  comunale  non  può  deliberare  se  non  è  presente  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il consiglio  comunale  non   può  deliberare  per  mancanza  del  numero  legale,  il presidente  procede  ad  una   nuova  convocazione.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  per  due   volte  consecutive  il   consiglio  non  può  deliberare  per  mancanza  del  numero  legale,   si  procede  come  all’art.   53  cpv.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
                            Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sedute  del  consiglio  sono  pubbliche  e   sono  dirette  dal  presidente  o   da   chi  ne  fa  le  veci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio   vi    partecipa  in    corpore  o   con  una  delegazione,   senza  diritto  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sindaco  e   i  municipali  possono  prendere  parte  alla  discussione  solo  a   nome  del  municipio  e a  sostegno  delle  proposte  municipali.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il mantenimento  dell’ordine,  il comportamento  del  pubblico,  l’esclusione  dei  contravventori   e la  sospensione  delle  sedute  valgono   le disposizioni  degli  art.  26   e   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggi  municipali  Art.  56  1  I  messaggi  al  consiglio  comunale,  motivati    per  iscritto,  devono  essere    depositati  e  trasmessi  ai    consiglieri   comunali  almeno  trenta  giorni  prima  della  seduta.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   messaggio  sul   preventivo  va  trasmesso  e   depositato  entro   il   31   ottobre  dell’anno  precedente  a  quello  a   cui  si    riferisce;  quello  sul   consuntivo  entro  il 15  maggio  dell’anno  successivo   a quello  cui   si  riferisce.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Il  regolamento  comunale  può   prevedere   la    trasmissione  e   il   deposito   prima  delle  scadenze  del  capoverso  1  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo    i  casi  dove  è  domandata    e   concessa  l’urgenza,  i  messaggi  non  possono    venir  discussi    e  votati  se  non   dopo  esame   e   preavviso  di    una  commissione  del  consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  e rinvio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.  57  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  messaggi,  ad  eccezione    di  quelli    sui  conti  preventivi  e    consuntivi,  possono    essere  ritirati  prima   della  deliberazione  del  consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    deliberazione  a  maggioranza  semplice  il   consiglio  comunale  può  rinviare  i  messaggi  al  municipio,  ad  eccezione  di quelli  sui   conti  preventivi  e   consuntivi.  Art.  58  ...  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Urgenza  ed  emendamenti  93  Art.  59  1  Il  consiglio   comunale  non  può  deliberare   su  oggetti  non  compresi  nell’ordine  del  giorno,  se  non    è    accolta  l’urgenza  dalla  maggioranza  assoluta  dei  membri.  L’urgenza  non  può  essere  dichiarata  per  le    mozioni  e   nella  seduta  costitutiva.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  proposte  di  emendamento  formulate  su  oggetti  all’ordine  del  giorno    è  applicabile  la  procedura  di    cui  all’art.   38   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Cpv.  abrogato   dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Cpv.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in  vigore    dal  1.4.2023  -  BU  2023,    62;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  273;  BU   2008,  627;  BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Nota  marginale  modificata  dalla   L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.  modificato  dalla  L   17.2.2014;  in vigore  dal  1.9.2014  -  BU  2014,  191;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                627.
                            92  Art.  abrogato  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                93
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio  comunale   vota  e   nomina  per  alzata  di    mano   o altrimenti   in    modo  manifesto.  Sono  riservati  i  capoversi  2-4  e   leggi  speciali.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  vota  per  appello  nominale  o   per  voto  segreto   se  sarà  deciso  a   maggioranza  dei  votanti  prima  di  ogni  votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  materia  di concessione   dell’attinenza   comunale   il sistema  di    voto  è   disciplinato   dal  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    nomine  giusta   l’art.   13  cpv.  1 lett.  p)  si    procede  per  voto  segreto  se  il   numero  dei  candidati  eccede  quello  delle    cariche;  il   regolamento    di  applicazione  regola  gli  aspetti  relativi  a   scrutinio  e  validità  delle   schede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Quoziente  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  maggioranza  semplice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  maggioranza   qualificata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  maggioranza  assoluta  Art.  61  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  risoluzioni    sono  prese  a    maggioranza  dei  votanti    e  devono    raccogliere  il    voto  affermativo  di almeno  un  terzo  dei  membri  del  consiglio.  Sono  riservati  i capoversi  seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  oggetti  di cui  alle  lett.   d,    e,    g, h,    i,   l e   m    dell’art.   13  e   agli  articoli   192a  e 193f   devono  raccogliere  il  voto  affermativo  della  maggioranza  assoluta  dei  membri   del  consiglio.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di    parità,  nelle  risoluzioni  di    cui  al cpv.  1,    la votazione  viene  ripetuta  nella  seduta  successiva;  se  il  risultato  è   ancora    di  parità  o   se  il   numero  dei  voti  necessari  non  è   raggiunto,  la  proposta    si  ritiene  respinta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  consiglieri   esclusi  dal  voto  in    forza  dell’articolo   32   non   sono   computati  nel  numero  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sull’oggetto   dell’art.   13  cpv.  1 lett.  n) sono  riservati  i  disposti  della   legge  sulla  cittadinanza  ticinese  e  sull’attinenza  comunale  dell’8  novembre   1994  (LCCit)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   elezioni   ai    sensi  dell’art.  13   cpv.  1   lett.  p)  avvengono  con   il   sistema  della   maggioranza   assoluta.  L’art.  31a  è   applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale:
                            a)  contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approvazione  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segretario  comunale  è   responsabile    della  tenuta    del  verbale;  esso    viene  redatto  in  conformità  all’art.  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contenuto  relativo  all’art.   24  lett.   c) deve   essere  letto  e   approvato  alla   fine  di    ogni   trattanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   risoluzioni   sono  firmate  dal  presidente,  dal  segretario  e   dagli  scrutatori  alla  fine   di    seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  comunale  stabilisce   le    modalità  di    approvazione  del  riassunto  delle  discussioni  con  le  dichiarazioni   di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    verbale  del    riassunto    delle  discussioni  deve    essere  trasmesso  a  tutti    i  consiglieri  comunali  assieme  ai    rapporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  di  risoluzioni  Art.  63  Il    consiglio    comunale  può    revocare  una    risoluzione,  con    il    voto    della  maggioranza  assoluta  dei  membri,   riservati  i  diritti  dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  collisione  Art.  64  Nei  casi   previsti  dall’art.  32,  un  consigliere  non   può  prendere  parte  né  alla   discussione,  né  al    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interrogazioni
                            Art.  65  101  Il  regolamento  comunale  può  prevedere  l’istituto  delle  interrogazioni  scritte  da  parte  dei  consiglieri  comunali  e ne  disciplina  le    modalità.   Il   Municipio  nelle  risposte  alle  interrogazioni  si attiene  a  una  comunicazione  trasparente:    esso  informa  in  modo    proporzionato,  oggettivo  e  completo,  distinguendo  chiaramente  fra  dati  e    valutazioni,    indicando  le  fonti,    senza  tralasciare    elementi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2018;  in vigore   dal  1.10.2018  -  BU  2018,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  modificato  dalla  L   10.4.2018;  in  vigore  dal  1.10.2018  -   BU  2018,  254;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  412.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Cpv.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                99
                            Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Art.  modificato  dalla  L   23.1.2017;  in    vigore   dal  1.6.2017  - BU  2017,  65.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            essenziali  o    tacere  aspetti    negativi.  una    disposizione  di  legge    o  un  interesse    pubblico  superiore  gli  impediscano  di rispondere   a   determinate  domande,   il   Municipio  indica  espressamente  l’esistenza  e   l’esatta  portata  di    tale  impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interpellanze
                            Art.  66  1  Ogni  consigliere  può  interpellare   il   municipio  su  oggetti   d’interesse  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  può  prevedere  l’obbligatorietà  della  forma   scritta   per  le interpellanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio,  di  regola,  risponde  immediatamente;   se  l’interpellanza  è presentata  in  forma   scritta,  anche  in    formato   elettronico,  almeno  7   giorni   prima  della   seduta,  il Municipio  è tenuto   a rispondere  nella  seduta  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’interpellanza  si   ritiene  evasa  con  la    risposta  municipale.  L’interpellante  può   dichiararsi   soddisfatto  o  insoddisfatto;  sono  consentite  una  breve  replica   dell’interpellante  e   la    duplica   del  municipale.  Vi  può  essere  una  discussione  generale  se  il   consiglio   comunale  lo    decide.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Municipio  nelle  risposte  alle  interpellanze  si  attiene  ad  una  comunicazione    trasparente:    esso  informa  in  modo    proporzionato,  oggettivo  e  completo,  distinguendo  chiaramente  fra    dati    e  valutazioni,  indicando  le  fonti,  senza  tralasciare    elementi  essenziali    o    tacere  aspetti  negativi.  Qualora  una   disposizione  di legge  o un  interesse  pubblico  superiore  gli  impediscano  di rispondere  a  determinate  domande,  il   Municipio  indica  espressamente   l’esistenza  di tale   impedimento.  104
                        
                        
                    
                    
                    
                Mozioni
                            Art.  67  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  consigliere  può  presentare  per  iscritto,  nella  forma  della    mozione,    proposte    su  oggetti  di  competenza  del  Consiglio  comunale  che  non  sono    all’ordine    del  giorno;  è    esclusa  la  proposta  di    moltiplicatore  o   di    modifica  del  medesimo.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono   essere   immediatamente   demandate  per   esame  a una  commissione   permanente  o  speciale,  ritenuto  l’obbligo  del   municipio  di allestire:  a)   preavviso  scritto  sulla  ricevibilità  della  mozione  entro  il termine  di    un   mese;  b)   preavviso  scritto  sul   contenuto  della  mozione  entro  il   termine  di quattro  mesi;  se  il   municipio  intende  esprimersi  sul   contenuto   deve  pure  comunicarlo   entro  lo    stesso  termine.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    mozione  è   demandata   ad  una  commissione   speciale  il mozionante  ne  farà   parte;  in    ogni  caso  ha  diritto  di    essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    municipio  in  ogni    fase  della    procedura  deve    collaborare  con    la  commissione  fornendo  la  necessaria  documentazione  e assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   rapporto  della  commissione   deve  essere  presentato  entro  il termine  di  sei   mesi,  a   partire  dalla  scadenza  dei  termini  di cui  al    cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   municipio   deve  esprimersi   in    forma  scritta  sulle   conclusioni  della  commissione  entro  due  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  permanenti  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consiglio  comunale  nomina   ogni  quattro  anni  nella  seduta  costitutiva  la    commissione  della  gestione   e le    altre   commissioni  permanenti   previste  dal  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il   consiglio  comunale    ha  30  o    più  membri    le  commissioni  permanenti  devono  essere  composte  di    almeno  sette  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  comunale  stabilisce    il  numero    dei  membri,  le  forme    di  convocazione    ed    il  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  speciali  Art.  69  È    facoltà  del    consiglio  comunale  di  nominare  in  ogni  tempo  commissioni  speciali  per  l’esame  di    determinati  problemi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedute  delle  commissioni  108  Art.  70  1  Le  sedute  delle  commissioni  sono  valide  se  è  presente    la  maggioranza  assoluta  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le  sedute  si    tengono  in presenza.  Per  giustificati   motivi  è   data   facoltà  alle  commissioni   di    riunirsi  virtualmente  in    videoconferenza  o   di    autorizzare  la partecipazione  di    loro   membri   in questa   forma;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv.  modificato  dalla  L 24.3.2015;  in    vigore   dal  15.5.2015   -  BU  2015,  224.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104   Cpv.   introdotto  dalla   L   23.1.2017;  in vigore   dal  1.6.2017  -  BU  2017,  65.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                106
                            Cpv.  modificato  dalla  L 14.2.2012;  in    vigore   dal  20.4.2012   -  BU  2012,  157.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Cpv.  modificato  dalla  L 13.3.2019;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Nota  marginale   modificata  dalla  L   14.12.2022;   in vigore  dal  1.4.2023   -  BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            in  tal  caso   devono  essere   salvaguardate  le modalità  decisionali  e di  verbalizzazione  del  presente  articolo  e   dell’articolo  71,   inoltre   vanno  garantite  la    riservatezza,  la sicurezza  e l’integrità  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   voto   sul  rapporto  avviene   a   maggioranza  assoluta  dei  presenti.  In    caso   di    parità   decide   il voto   del  presidente  o   di    chi   ne   fa le    veci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   commissioni  tengono  un   verbale   delle  riunioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    partecipazione  alle  sedute  delle  commissioni  è  obbligatoria,  salvo  in  caso    di  assenza  per  legittimi  motivi.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            Art.  71  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione  allestisce   rapporto  scritto  con  le    relative  proposte   e   lo deposita   presso  la  cancelleria  almeno   sette  giorni  prima   della  seduta  dell’assemblea  rispettivamente   del  consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cancelleria  trasmette  immediatamente  i  rapporti   al municipio  e   ai singoli  consiglieri   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere   presentati  uno  o   più  rapporti  di minoranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  della  gestione.  Competenze  Art.  72  1  La  commissione  della  gestione  esercita  gli  attributi  stabiliti  dagli  art.  179,  181  e  seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  o,    di    volta  in volta,  il consiglio  comunale,  possono  affidarle  altri  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  proporzionale;   gruppi  114  Art.  73  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  commissioni  devono  essere  rappresentati    proporzionalmente  i  gruppi  di  cui  si  compone  il   consiglio;   per  i  supplenti  vale  quanto  prescritto  dal  regolamento   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   gruppo  è   costituito  da  tre  o   più  consiglieri  eletti  sulla   stessa  lista.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  consiglieri  appartenenti   a   liste  con  un  numero  di    eletti  insufficiente  per  formare  gruppo  possono  costituire  gruppi  misti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    formazione  di  un  gruppo  misto    deve  essere  comunicata  alla  cancelleria  comunale    almeno  cinque  giorni  prima  della  seduta   costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  seggi  nelle  commissioni  sono  ripartiti   proporzionalmente  fra   i  gruppi  in    base   al numero  dei  seggi  da  questi  conseguiti,  secondo   il sistema   di    ripartizione  per   l’elezione  del  Consiglio  comunale  stabilito  dalla  legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici   del  19  novembre   2018,  con   la    variante   che  anche   i  gruppi  che  non  hanno  raggiunto  il  quoziente  partecipano   alla   ripartizione  in    forza   della   maggiore  frazione.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  membri  sono  designati  dai  rispettivi  gruppi;  qualora   il   numero  dei  designati   differisse   dal  numero  dei  seggi  di  diritto    decide    il  consiglio  comunale.  I   gruppi    possono  sostituire  i  membri    nelle  commissioni  nel   corso  della  legislatura.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   risoluzioni  Art.  74  1  Il  presidente  pubblica  entro  cinque  giorni  all’albo  comunale  le  risoluzioni   del  consiglio  comunale  con  l’indicazione  dei  mezzi  e   dei  termini  di    ricorso  nonché  dei  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  decorrono  dalla  data  di pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Referendum
                            109    Cpv.  introdotto   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Cpv.  introdotto   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Cpv.  introdotto   dalla   L   12.4.2022;  in    vigore  dal  1.9.2022  -  BU  2022,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Cpv.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in  vigore  dal  1.7.2019  -   BU  2019,  69;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Art.  modificato  dalla  L   7.11.1994;  in    vigore   dal  20.12.1994  -  BU  1994,   631.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Cpv.  modificato  dalla   L   19.11.2018;  in    vigore  dal  1.9.2019   -  BU  2019,   293;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Cpv.  modificato  dalla  L 21.9.2010;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2010,  542.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Cpv.  modificato  dalla  L 20.6.1994;  in    vigore   dal  5.8.1994  - BU  1994,  285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75  1  Sono  soggette  a referendum  le    risoluzioni   del  consiglio  comunale   di cui  alle   lett.  a,    d,    e,  g,  h,    i  e m    dell’art.   13  e agli  articoli  192a  e 193f,  come  pure  nei  casi  stabiliti  da   legge  speciali,   quando  ciò  sia  domandato  da   almeno  il   15%  dei  cittadini,   ritenuto   un  massimo   di    3000  cittadini.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  computo  del  numero  si  tiene  conto  dei  cittadini  iscritti  nel  catalogo    al  momento    della  pubblicazione  della  risoluzione   all’albo  comunale,  esclusi   i  cittadini  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    domanda  di  referendum    dev’essere  presentata  per  iscritto  al  Municipio  entro  sessanta    giorni  dalla  data  di    pubblicazione  della  risoluzione  all’albo  comunale  e   indicare  la    risoluzione   per  la    quale  il  referendum  è   chiesto.  122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro   un  mese  dalla   presentazione,  il   municipio  esamina  se  la    domanda  è regolare  e   ricevibile  e  pubblica  all’albo  la    sua  decisione.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Riconosciute  la regolarità  e   la    ricevibilità,  esso  sottopone  la    risoluzione   alla  votazione  popolare  al  più  tardi   entro  cinque  mesi  dalla  pubblicazione  all’albo  della  decisione.  124
                        
                        
                    
                    
                    
                Iniziativa
                            Art.  76  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   iniziativa   popolare  possono  essere  fatte   proposte  sugli   oggetti   di cui   alle   lett.  a, d,  e,  g,    h,    i  e   m dell’art.   13  e   degli  articoli  192a  e 193f,  come  pure  nei  casi   stabiliti  da   leggi   speciali.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cittadini  che  intendono  proporre  un’iniziativa  popolare  devono  depositare  il   testo,  firmato  almeno  da  tre  promotori,  presso  la cancelleria   comunale  che  ne  farà  immediata   pubblicazione  all’albo.  I  promotori  designano  un  loro  rappresentante   autorizzato  a   ricevere  le    comunicazioni   ufficiali   ed   a  ritirare  l’iniziativa  in qualsiasi  momento,  al    più  tardi  entro   otto  giorni  dalle  deliberazioni  del  consiglio  comunale.  La   raccolta   delle   firme  deve  avvenire  entro  cento  giorni   dal  deposito  dell’iniziativa  alla  cancelleria  comunale.  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda  dev’essere  presentata  per  iscritto   al    Municipio,  firmata  da   almeno  il   15%   dei  cittadini,  ritenuto  un  massimo  di    3000  cittadini.  128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  computo   del  numero   si    tiene  conto  dei  cittadini   iscritti  nel  catalogo   al    momento  del  deposito   del  testo  da  parte  dei  promotori,  esclusi  i  cittadini   all’estero.  129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Entro   un  mese  dalla   presentazione,  il   municipio  esamina  se  la    domanda  è regolare  e   ricevibile  e  pubblica  all’albo   la    sua  decisione.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  il  municipio  la    sottopone  al  Consiglio  comunale,  accompagnandola  eventualmente  con   un   controprogetto.  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  si  tratta    di  normativa  legislativa,  essa  può  essere  presentata  in  forma    generica  o    in  forma  elaborata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  e   decisione  del   Consiglio  comunale  132  Art.  77  133  1  Il  Consiglio  comunale  decide  previo  esame  e   preavviso  di    una  sua  commissione,  sulla  domanda  di iniziativa  entro  quattro  mesi  dalla   pubblicazione  all’albo  della   decisione  di regolarità  e  ricevibilità  della  domanda  di iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    domanda  di iniziativa  legislativa  è   presentata   in forma  generica  il  Consiglio  comunale   è   tenuto  ad  elaborare  il   progetto  nel  senso  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  Cpv.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in  vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,   76;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  481;  BU   2009,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Cpv.  modificato  dalla  L 8.11.2004;  in    vigore   dal  31.12.2004  -  BU  2004,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2020;   in vigore   dal  1.3.2021  -  BU  2020,   387;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  265;  BU   2004,  481;  BU  2009,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123    Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  Cpv.  modificato  dalla  L   15.4.2013;   in vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2013,   484;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998,  391;  FU  1999,  5138;   BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125    Art.  modificato  dalla  L   20.4.1994;  in    vigore   dal  3.6.1994  - BU  1994,  152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Cpv.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2020;    in  vigore    dal  1.3.2021  -  BU  2020,    387;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  Cpv.  modificato  dalla  L   21.4.2009;    in  vigore    dal  1.7.2009  -  BU  2009,    275;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Cpv.  modificato  dalla  L 8.11.2004;  in    vigore   dal  31.12.2004  -  BU  2004,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  Cpv.  modificato   dalla   L 4.4.2000;  in vigore  dal  9.6.2000  - BU  2000,  207;  precedente  modifica:  BU  1998,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            391;  FU  1999,  5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  Cpv.  modificato   dalla   L 4.4.2000;  in vigore  dal  9.6.2000  - BU  2000,  207;  precedente  modifica:  BU  1998,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            391;  FU  1999,  5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                132
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;   in    vigore  dal  2.6.1999  - FU   1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  Art.  modificato  dalla  L   4.4.2000;  in vigore   dal  9.6.2000  -  BU  2000,  207;   precedenti  modifiche:  BU  1994;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            285;  BU  1998,   391;   FU   1999,  5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualunque  sia  la    forma   dell’iniziativa  il Consiglio  comunale  può  opporre   un  suo   controprogetto.  Il  municipio  può    in  ogni  caso    presentare  sue  osservazioni    scritte  sull’iniziativa  e   sul    controprogetto  prima  della   decisione  del  Consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Votazione  popolare  Art.  77a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  Consiglio  comunale     aderisce  all’iniziativa,  questa     si  ritiene     accolta     e   la  consultazione  non  ha  luogo.  Se  non  aderisce,  è   sottoposta  a votazione  popolare  al    più  tardi  entro  cinque  mesi  dalla  pubblicazione  della  risoluzione   del  Consiglio  comunale.  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  all’iniziativa   popolare  il   Consiglio  comunale  contrappone  un  proprio  progetto,  i cittadini  aventi  diritto  di    voto  devono   decidere,   in un’unica   votazione,  se  preferiscono  l’iniziativa  o il   controprogetto  al  diritto  vigente;  hanno  pure   la    facoltà  di    accettare  o respingere  entrambe  le    proposte  e   di    esprimere  la  loro  preferenza  nel  caso  in    cui  iniziativa   e controprogetto  vengano  accettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   maggioranza  assoluta   è accertata  separatamente  per  ogni   domanda.  Non  è   tenuto  conto   delle  domande  lasciate  senza  risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  risultano   accettati   sia   l’iniziativa  sia   il controprogetto,   è   determinante  l’esito  della  terza  domanda.  Entra  in    vigore   il   testo  che,  secondo  le    risposte  a   questa  domanda,  ha   raccolto   il   maggior  numero  di  voti  del   popolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  dell’iniziativa  Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  firmatari  dell’iniziativa  possono   autorizzare  uno  o   più  proponenti   a ritirarla,  sia   in    favore  di  un  controprogetto,  sia   incondizionatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  essere   valida  l’autorizzazione   deve  essere  menzionata  nelle   liste  destinate  alla  raccolta  delle  firme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’iniziativa  può  essere  ritirata  in    qualsiasi  tempo,   ma  al    più  tardi  entro  otto   giorni  dalla   pubblicazione  all’albo  comunale   della   risoluzione  del  consiglio  comunale  di    non  adesione  all’iniziativa.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sindaco  pubblica  immediatamente  all’albo  comunale   il ritiro  dell’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  sussidiarie  Art.  79  137  Per  la    presentazione  delle   domande  di    iniziativa   e   di    referendum,   la    raccolta,  il   deposito  ed  il   controllo  delle  firme,  come  pure  per   le  votazioni  sono  applicabili  per  analogia   le  norme  della  legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  dati  Art.  79a  138  I  Comuni  trasmettono  i  risultati  della   riuscita,  della   ricevibilità,   dell’eventuale  ritiro  e del  risultato  della   votazione  di    iniziative  e   referendum  alla   Cancelleria  dello  Stato.  Capitolo  quarto  Il Municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione,  composizione,   carica  139  Art.  80  1  Il  Municipio    esplica  funzioni  esecutive,  dirigendo  collegialmente  gli  affari    comunali  in  base  alle  competenze  previste  dalla   legge.  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  compone  di  un  numero  dispari  di  membri,  scelti  fra  i  cittadini  del  comune,  ritenuto    un  massimo  di    sette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   carica  è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenti
                            Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  comuni  ove  esiste   un   municipio   di tre  membri  sono  designati  due  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri  comuni,  il   regolamento  comunale   può  prevedere  i supplenti  in    numero  non  superiore  ai  due  terzi  dei  membri  del   municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità:
                            134    Art.  introdotto  dalla  L 7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in    vigore  dal  2.6.1999  - FU   1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  Cpv.  modificato  dalla  L   15.4.2013;   in vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2013,   484;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998,  391;  FU  1999,  5138;   BU  2000,  207.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  modificato  dalla  L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in vigore  dal  2.6.1999  -  FU  1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                138
                            Art.  introdotto  dalla  L 8.11.2021;   in    vigore   dal  14.1.2022   -BU   2022,  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  carica  Art.  82  Non  possono   assumere   la    carica  di    municipale:  a)  di    Stato  e il   cancelliere  dello   Stato;  b)  dell’ordine  giudiziario;  141  c)   dell’Amministrazione  cantonale  indicati  dal  Consiglio  di    Stato;  142  d)  di nomina   comunale;  e)   del  comune   e delle   sue  aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  parentela  Art.  83  143  1  Non  possono  far  parte  dello  stesso  municipio  coniugi,    partner  registrati,  conviventi    di  fatto,  genitori  e   figli,  fratelli,  suoceri   con  generi  e   nuore,  zii e nipoti  consanguinei,   cognati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa   norma   si    applica  anche  ai    supplenti  municipali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  Comuni  con  meno   di    300  abitanti  il   Consiglio   di Stato  può  concedere   deroghe.  Art.  84  ...  144
                        
                        
                    
                    
                    
                Dimissioni
                            Art.  85  1  Sindaco,  municipali  e   supplenti   possono  dimissionare  dalla   carica   per  giustificati  motivi,  in  particolare:  145  a)  coperto  la    carica   l’intero  periodo   di    legislatura  immediatamente  precedente,  anche  in altro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  b)  di 65  anni;  147  c)  di salute   o   altre  giustificate  ragioni.  148
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    dimissioni  dalla    carica  di  sindaco  comportano  automaticamente    anche  quelle  dalla    carica  di  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  dimissioni  e   rinuncia  alla   carica  149  Art.  86  150  1  Le  dimissioni  per  i  motivi   di    cui  all’art.  85  cpv.  1   lett.  a) e   b)  sono  inoltrate  al municipio  e  hanno  effetto   dopo  due   mesi  dalla  presentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  decide,  su  preavviso    del  municipio,  in  merito  alle  dimissioni  di  chi    invoca  il  motivo  dell’art.   85   cpv.   1   lett.  c)    e   alla   rinuncia   alla   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  la    legge  speciale.  Art.  87  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  della   carica  Art.  88  152  1  Il  Sindaco,  i   municipali  e    i   supplenti    stanno  in  carica  quattro  anni    e  sono    sempre  rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  assumono  la  carica  rilasciando  davanti  al  Giudice  di  pace  la  dichiarazione  di  fedeltà  alla  Costituzione  ed  alle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seduta  costitutiva  Art.  89  1  Il  municipio   si    riunisce  in    seduta  costitutiva  dopo  l’elezione  del  sindaco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  Lett.  modificata  dalla  L   3.2.1999;  in vigore   dal  1.1.2000   -  BU  1999,  273;  precedente  modifica:  BU  1992,
                        
                        
                    
                    
                    
                349.
                            142  Lett.  modificata  dalla  L   19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  - BU  2019,   293;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992,  42;  BU  2012,  307.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                575.
                            144    Art.  abrogato  dalla   L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in    vigore  dal  2.6.1999  - FU   1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                145
                            Frase  modificata  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Lett.  modificata   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Lett.  modificata   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148    Lett.  modificata   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  Art.   modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   21;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                627.
                            151    Art.  abrogato  dalla   L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in    vigore  dal  2.6.1999  - FU   1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152    Art.  modificato  dalla  L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in vigore  dal  2.6.1999  -  FU  1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nomina,  tra   i  suoi  membri,   il vicesindaco  per  il  quadriennio  e   procede  alle  incombenze  degli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  capoverso  1   lettera  p, 90  e   91.  153
                        
                        
                    
                    
                    
                Dicasteri
                            Art.  90  1  Il  municipio  è    tenuto  ad  istituire  dicasteri    per  agevolare  l’esame    degli  oggetti    di  sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessun  municipale   può   rifiutare  che  gli  è   attribuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assegnazione  dei  dicasteri  può  essere  modificata  nel  corso  del  quadriennio    con    decisione  municipale  a   maggioranza  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   singolo  municipale  non  può  prendere   decisioni   vincolanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delegazioni  e commissioni  Art.  91  1  Il  municipio  nomina  le    commissioni  e   delegazioni  imposte   dalla  legge  o   dal  regolamento  e  ogni  altra  che  si    rendesse  necessaria   per  il controllo  di    speciali  rami  dell’amministrazione  e   per  lo  studio  di    oggetti  di particolare  importanza.  È   riservato  l’articolo  192c.  155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ogni  commissione  e   delegazione  deve   far  parte  un  municipale,   di    regola  in    qualità   di    presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   municipio  decide  sull’opportunità  di avvalersi  del  supporto  consultivo  delle  commissioni   e   delle  delegazioni.  Sono  riservati  leggi  speciali   e   i  disposti  del  regolamento  comunale  giusta  l’art.  4.  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   commissioni  e   le delegazioni   tengono  un  verbale  delle  proprie  sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luogo  delle  sedute  Art.  92  1  Le  sedute  municipali  devono  essere  tenute  nel   locale   a   ciò   destinato,  non  di    uso  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  speciali   ragioni  lo    giustificano,  possono  essere  tenute  eccezionalmente  in    altro  locale  che   non  sia  un  pubblico  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  delle   sedute  Art.  93  1  Il  municipio   fissa  le    sedute   ordinarie   in determinati   giorni  della   settimana  o del  mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio   è   inoltre  convocato  dal  sindaco:  a)  lo    reputa   necessario;  b)  di almeno  un  terzo  dei  municipali.  In  quest’ultimo  caso  il   sindaco  vi  dà  seguito  entro  tre  giorni,  sotto    comminatoria  delle    sanzioni  disciplinari  di cui  all’art.   197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   termine  trascorre  infruttuoso    la  convocazione  può  essere  fatta  dal  vicesindaco  o  da  un  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  della   seduta  Art.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio  può  validamente  deliberare  se  interviene  alla  seduta  almeno  la  maggioranza  assoluta  dei  membri   del  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inoltre  nei  casi   previsti  dalle   lettere  a)  e b)  dell’art.  93  se  i  municipali   sono  stati  avvisati  a domicilio,  almeno  24  ore  prima  della   riunione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Le  sedute  si  tengono  in  presenza.  Per  giustificati  motivi    facoltà  al  Municipio  di  riunirsi  virtualmente  in    videoconferenza  o   di autorizzare  la    partecipazione  di    suoi  membri  in questa  forma;  in  tal  caso   devono  essere   salvaguardate  le modalità  decisionali  e di  verbalizzazione  del  presente  capitolo  e   inoltre  vanno  garantite   la    riservatezza,  la    sicurezza  e   l’integrità   dei  dati.  159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  uno  o    più  municipali,    allo  scopo  dichiarato    di  impedire  una  deliberazione  per  difetto  della  maggioranza  assoluta,  abbandonano  la seduta,  l’oggetto  in discussione  sarà  rinviato  alla  prossima  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ripetendosi  il   caso,  la    deliberazione  potrà  essere  presa  validamente  dai  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiamata  dei   supplenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153    Cpv.  modificato  dalla  L 14.12.2022;  in vigore   dal  1.4.2023  -  BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Cpv.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156    Cpv.  modificato  dalla  L 20.6.1994;  in    vigore   dal  5.8.1994  - BU  1994,  285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  Cpv.  modificato   dalla   L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            158    Cpv.  modificato  dalla  L 20.6.1994;  in    vigore   dal  5.8.1994  - BU  1994,  285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159    Cpv.  introdotto   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  95  1  I  supplenti  sono  chiamati    per  l’inizio    della    seduta  nel  caso  in  cui  non  è  presente  la  maggioranza  assoluta  dei  municipali  e   solo  nel  numero  necessario  a comporla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   municipio  si    compone  di    tre  membri,  il supplente  deve   essere  chiamato   anche  in assenza  di  un  solo  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  supplenti  sono   convocati  anche  nel  corso  della  seduta  se,  in applicazione   dell’art.   100,   viene   a  mancare  la    maggioranza  assoluta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  supplenti  sono  designati  per  sorteggio,  in  primo    luogo  fra    quelli  appartenenti  al  o    ai  gruppi  rappresentati  dai  municipali  mancanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  e   sanzioni  Art.  96  1  La  partecipazione  alle  sedute  è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   municipale  si    sottrae,  senza  legittimo  motivo,  in  modo  deliberato  e   continuo  ai  doveri    della  propria  carica,   il   municipio  segnala  il   caso  all’autorità  di    vigilanza.  161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Difetto  della   maggioranza   assoluta  Art.  97  Se  per  due  volte  consecutive,   malgrado  la    convocazione  dei  membri   e dei  supplenti,   non  è  presente  la    maggioranza  assoluta,  il municipio  può  validamente  deliberare  sugli   oggetti  messi  per  la  terza  volta  in    discussione,  qualunque  sia  il numero   dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedute  municipali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  preparazione  e   direzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  discussione  e   votazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sedute  municipali  sono  dirette  dal  sindaco;  egli  è  responsabile     della     loro  preparazione.  163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   veglia  al    mantenimento  del   buon   ordine  e   alla   regolarità  delle  deliberazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  discussioni  prende   per   primo  la    parola  il   sindaco,  il   relatore  se fu  designato,  e in    seguito  gli  altri  municipali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   votazioni  avvengono  in  forma  aperta;  se  esperite  per  appello  nominale,  i municipali   votano  in  ordine  inverso  rispetto   all’anzianità  di carica  subordinatamente  per  età  e   il sindaco   per  ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   nomine   di    competenza  devono  svolgersi   a   voto  segreto,  se  un   municipale  lo richiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  la preparazione  e   lo svolgimento  delle   sedute  il municipio  può  dotarsi   di    un   sistema  di gestione  elettronica  dei  documenti,  a condizione  che  sia   garantita  la    riservatezza,  la sicurezza  e   l’integrità   dei  dati.  È   inoltre  riservato  l’art.  104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  delle   risoluzioni  Art.  99  1  Le  risoluzioni  del  municipio    sono  prese  a   maggioranza  dei  presenti;  i  municipali    non  possono  astenersi  dal  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  vi    sono   più  proposte  si    procede  con   votazioni  eventuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    parità  di voti   viene  esperita  una  seconda  votazione   in    una  seduta  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  risultato  è  ancora    di  parità  è   determinante  il  voto  del  sindaco    o  di  chi  ne  fa  le  veci.  Se    la  votazione  è   segreta,  decide  la    sorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collisione  di  interesse  Art.  100  1  Un  membro   del  municipio  non  può  essere  presente  alle   discussioni  e   al    voto  su oggetti  che  riguardano  il   suo  personale  interesse  e   quello   dei   suoi   parenti   secondo   l’art.  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    cpv.  1   non    si    applica  in  sede  di  procedura  di  revisione  totale  del  piano  regolatore,  escluse  le  deliberazioni  su  singoli  aspetti.  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’interesse   di  un  ente  di  diritto  pubblico  e di  un  gremio  o   ente  di diritto  privato  con  scopi  ideali  e  privi  di    fini  economici   non   determina  la collisione   di interessi  nei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160    Cpv.  abrogato  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   - BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  Nota  marginale  modificata  dalla    L    17.2.2014;  in  vigore  dal  1.9.2014  -  BU  2014,  191;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                164
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   17.2.2014;  in    vigore  dal  1.9.2014  -  BU  2014,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Cpv.  introdotto   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   collisione   esiste  invece   per  gli  amministratori  e   i  dipendenti  con   funzioni   dirigenziali  di persone  giuridiche  aventi  scopo  di    lucro.  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  prestazione  Art.  101  Un  membro   del  municipio  non  può  assumere,  né   direttamente  né  indirettamente,  lavori,  forniture  o   mandati  a favore  del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  di  risoluzioni  Art.  102  Il   municipio   può  revocare  una  risoluzione   con  il voto  della  maggioranza   dei  suoi  membri,  riservati  i  diritti   dei   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verbale.  Contenuto   e   approvazione  Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  verbale  deve  essere  tenuto  su  registro,  redatto  seduta    stante,  letto,  approvato  e  firmato  dal  sindaco  e dal   segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deve   contenere  la    data  della  seduta,   il   nome  dei  presenti,  le    risoluzioni  adottate,   i  voti   espressi  e   il  riassunto  della  discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   municipale  può  farvi   iscrivere,  seduta  stante,  come  votato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   municipio  ha  facoltà  di stabilire   che  il  riassunto  della  discussione  sia   verbalizzato   a   parte,  trascritto  su  registro  e   approvato   nella  seduta  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discrezione  e   riserbo  Art.  104  168  I  membri  del  municipio,  delle  sue  commissioni    e    delegazioni  devono    osservare  la  necessaria  discrezione    su  deliberazioni,  documenti  e   informazioni  di  cui    vengono  a  conoscenza  nell’esercizio  della  carica,    nonché  l’assoluto  riserbo  sulle  discussioni    e    sugli    apprezzamenti  di  carattere  personale   espressi  durante  la    seduta  del  municipio  e   delle  sue  commissioni   o delegazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di denuncia  Art.  104a  169  1  Il  membro  del  municipio,  delle  sue  commissioni  e   delegazioni  e   il   dipendente  sono  tenuti  a   denunciare   alle  autorità  di    perseguimento   penale,  ai    loro  superiori  o   al municipio  i  crimini  e  i  delitti  perseguibili  d’ufficio  che   constatano  o   sono  loro  segnalati  nell’esercizio  della  loro  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    segnalazione   ai loro  superiori  o   al    municipio,   l’obbligo  di    denuncia   incombe  ad   essi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  fatti   salvi  gli  obblighi  di    denuncia  previsti  da  altre  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispezione  di atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  municipali  hanno    diritto  di  prendere  visione,  in  ufficio  o  in  archivio,  di  tutti    gli  atti  riguardanti  l’amministrazione  comunale.  Sono  riservate  modalità  di preparazione  e di  svolgimento  delle  sedute  attraverso   un  sistema  di    gestione  elettronica  dei   documenti  ai    sensi  dell’art.  98.  171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   stesso  diritto  spetta   alle  commissioni  dell’assemblea  o del  consiglio  comunale   o   loro  delegazioni  per  oggetti  di  loro  pertinenza,  durante  il  periodo  che  intercorre  tra    l’invio  del  messaggio  e    la  consegna  del  rapporto  scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Identico  diritto   compete  alle  commissioni  municipali  per  oggetti  di    loro   pertinenza  durante  il  periodo  che  intercorre  tra  la convocazione  e   la    riunione.  172
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4-6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  generali  Art.  106  174  Il  municipio,  riservate  le   competenze  delegate  secondo     la  presente  legge     e  il  regolamento  comunale:  a)  l’attività  del  comune,  dirige   l’amministrazione  comunale   e   prende  tutti  i  provvedimenti  sua  competenza  a   tutela   dell’interesse   del  comune,   comprese  le    procedure  amministrative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Cpv.  introdotto   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                169
                            Art.   modificato  dalla  L   13.12.2021;  in vigore   dal  1.3.2022  -  BU  2022,   49;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            170    Nota  marginale   modificata  dalla  L   17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171    Cpv.  modificato  dalla  L 17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172    Cpv.  modificato  dalla  L 20.6.1994;  in    vigore   dal  5.8.1994  - BU  1994,  285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  Cpv.  abrogato  dalla  L   15.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2013   -  BU  2012,  427;  precedente  modifica:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                285.
                            174  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            b)  esegue  o   fa    eseguire   le    risoluzioni  dell’assemblea  e del  consiglio  comunale;  c)   sulle  decisioni  prese  l’assemblea  o il   consiglio  comunale   quando  ne  è interpellato;  d)    le  mansioni  conferitegli    dalle    leggi,    dai    decreti  e  dalle  risoluzioni    cantonali  e  federali,  dal  regolamento  comunale;  e)   e   aggiorna,  nelle  forme  previste  dalle   leggi  e   dai  regolamenti,  i cataloghi   civici,  il   registro  popolazione  e   delle   imprese   come   pure  gli  altri  registri  e gestisce  l’archivio  comunale.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  locale  Art.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio    esercita  le  funzioni  di  polizia  locale,  riservate  le  competenze  delegate  secondo  la    presente  legge   e il   regolamento  comunale.  176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste   hanno  specialmente  per   oggetto:  a)  dell’ordine  e  della    tranquillità,    la  repressione  delle  azioni  manifestamente  e   le    misure   dettate  dallo  stato  di    necessità;  b)  della  pubblica  salute  ed  igiene;  c)   intese  a gestire   i  beni  comunali,  ad  assicurare  l’uso  dei  beni   comuni,  a disciplinarne  accresciuto  ed  esclusivo;  d)  intese  a   disciplinare  il traffico   sul   territorio  comunale  riservate  le  norme  della  legge  e   cantonale;  e)  di    polizia  che  la    legislazione  cantonale  e   federale   devolvono  ai municipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  comunale  o   un  regolamento  speciale  stabiliranno  le relative   tasse  o   tariffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservati    la  legge  sulla  collaborazione  fra  la  Polizia  cantonale  e   le  Polizie    comunali  del  16  marzo  2011  e   il   relativo  regolamento  di applicazione.  178  Art.  108  ...  179
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perquisizione  domiciliare  Art.  108a  180  Il  sindaco,  i  membri  del  municipio  e i  funzionari  comunali  indicati  dal  municipio  sono  designati  quali  agenti  ufficiali  per  partecipare  alle  perquisizioni    domiciliari  eseguite  in  conformità  degli  art.  48  e   49  della  legge  federale  sul  diritto  penale  amministrativo  del  22   marzo   1974.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pericolo  generale.  Prestazioni  obbligatorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181  Art.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di pericolo  pubblico  il   municipio  può  chiedere  alle  persone  presenti  nel  comune  di  prestargli  man  forte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  renitenti  sarà  inflitta  una  multa    fino  a   fr.  500.--,  riservata  l’azione  penale  per  disobbedienza  a  decisioni  dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  comunale  può  prevedere  i  casi  eccezionali  in cui  i  cittadini  possono   essere   obbligati  dal  municipio  a prestare   anche  gratuitamente  giornate  di    lavoro.  183
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  amministrative  Art.  110  184
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’amministrazione  del  comune  il  municipio  esercita  specialmente     le  seguenti  funzioni:  a)  ogni  anno  il   preventivo  secondo  le    norme   previste  dalla  legge;  185  b)  all’esazione    delle  imposte,  procedendo  in  via  esecutiva  contro  i  morosi    al  più  tardi  il   secondo  anno  in cui  sono  scadute;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175    Lett.  modificata   dalla   L   15.3.2011;  in    vigore   dal  1.6.2012  - BU  2012,  129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177    Cpv.  abrogato  dalla  L 17.2.2014;   in    vigore   dal   1.9.2014  -  BU  2014,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                178
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   17.2.2014;  in    vigore  dal  1.9.2014  -  BU  2014,   191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179    Art.  abrogato  dalla   L   17.2.2014;  in vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180    Art.  introdotto  dalla  L 20.4.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181    Nota  marginale   modificata  dalla  L   10.12.2018;   in vigore  dal  1.7.2019   -  BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183    Cpv.  introdotto   dalla   L   10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                184
                            Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            185    Lett.  modificata   dalla   L   14.2.2012;  in    vigore   dal  20.4.2012   - BU  2012,  157.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  all’incasso    dei  crediti  e  al  pagamento  degli    impegni  nei  limiti  del  preventivo,  dei  capitali,   all’accensione  e al    rinnovo  dei  prestiti  secondo  i bisogni  di    liquidità  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  d)  i  regolamenti  comunali;  e)  i  dipendenti  comunali;  f)   in tema   di commesse  pubbliche;  g)  all’assemblea  o   al    consiglio  comunale   tutte   le    questioni  di    loro  competenza;  h)  le    aziende   comunali,  i  legati  e   i  beni   comunali  e   richiede  ogni  anno   il   rapporto  della  se  l’amministrazione   è   affidata  a   terzi;  187  i)  i  certificati   previsti  dalle  leggi   e dai   regolamenti.  l)    gli  interessi  del  comune    e  dei  suoi  organi  nell’ambito  di  procedure  civili,  penali  ed  informando   l’assemblea   o il   consiglio  comunale;  m)   uno   o più  conti  correnti   mediante  i  quali  effettuare  i pagamenti  e   le    riscossioni  di cui  alle  b)  e c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  Sono  riservate   le competenze  delegate   secondo  la    presente  legge  e   il   regolamento  comunale  per  le  competenze  delle  lett.  b,    c,    d,    f,   h   e   i.  189
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio   esercita  le    competenze  decisionali  delegategli  ai    sensi  dell’art.  13  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento    comunale  designa  i  dipendenti    autorizzati  a  riscuotere  per  cassa  e   quelli  aventi  diritto  di    firma  collettiva  con  il  sindaco  o col  vicesindaco  per   le operazioni  relative  ai    conti   del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   municipio  formalizza  in una   direttiva  interna  le    procedure  di    incasso   e   pagamento  di    cui  alle  lettere  b)  e   c)    del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazioni  delle  risoluzioni  Art.  111  Il   sindaco  provvede   entro  cinque  giorni,  all’esposizione  all’albo  comunale  delle  risoluzioni  la  cui  pubblicazione  è prevista  dalla   legge  o quando   l’interesse  generale  lo richiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            Art.  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio   informa   la popolazione  sui  problemi  comunali   di    particolare  interesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  gli art.  104  e 105   e   i  disposti   di    regolamento  comunale  ai    sensi  dell’art.  4.  192  Art.  113  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  Art.  113a  ...  194  Art.  114  ...  195  Art.  115  ...  196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  e   indennità  speciali  Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   il   rilascio   di    atti,  documenti,  estratti,  duplicati  e certificati,  il   municipio  incassa  tasse  di  cancelleria,   fissandone  in    via  di    ordinanza  l’ammontare   e le    modalità  di    pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  fissa  l’ammontare   delle   indennità  per  prestazioni  e   interventi  del  comune  richiesti  da  privati  e   che  esulano  dai  normali  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onorario  e   rimborso  spese  dei  membri  del  municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186    Lett.  modificata   dalla   L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187    Lett.  modificata   dalla   L   19.11.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188    Lett.  introdotta  dalla  L 10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189    Frase  modificata  dalla  L 19.11.2018;  in vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190    Cpv.  introdotto   dalla   L   10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                191
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  Art.  abrogato   dalla   L   20.2.2001;   in    vigore   dal  1.5.2001  -  BU  2001,  99;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            194  Art.  abrogato  dalla  L 20.2.2001;   in    vigore  dal  1.5.2001  - BU  2001,  99;  precedente  modifca:  BU  1998,
                        
                        
                    
                    
                    
                126.
195
                            Art.  abrogato  dalla   L   20.2.2001;  in vigore   dal  1.5.2001  - BU  2001,  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            196  Art.  abrogato   dalla  L 10.12.2018;  in vigore  dal  1.7.2019  - BU  2019,   69;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  117  197  Il  regolamento  comunale  stabilisce  il  rimborso  delle  spese  vive,    delle    spese  di  rappresentanza,  e    la  retribuzione    spettante  ai  membri  del  municipio,  tenendo  conto  in  modo  adeguato  del  lavoro  richiesto  per  l’assolvimento  del  mandato  pubblico.  Capitolo   quinto  Il sindaco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   funzioni  del  sindaco:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  genere  Art.  118  1  Il  sindaco    rappresenta  il  comune,  presiede  il  municipio,  coordina  l’attività  del  collegio  municipale  e   dirige  l’amministrazione  con  le    competenze  conferite  dalla  legge.  198
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli    cura  l’esecuzione  delle  risoluzioni    municipali,  vigila  sull’attività  dei  dipendenti    e,  nei  casi  urgenti,  prende  i  necessari  provvedimenti,   sottoponendo  il   suo  operato,  non  appena   possibile,  alla  ratifica  del  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sindaco   informa  immediatamente  il  Dipartimento  interessato  per  materia,   se  ritiene  una  decisione  municipale  manifestamente   contraria   alle  leggi  o   ai    regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  particolare  Art.  119  200  In  particolare   il sindaco,   riservate  le    competenze  delegate  secondo   la presente   legge   e  il  regolamento  comunale  in relazione  alle  lett.  d, e,    f:  a)  b)  della  gestione    e    della  trasmissione  ai  destinatari  per  i  loro    incombenti  della  delle   petizioni,  dei  rapporti,  delle  istanze  indirizzate   al comune;  c)  alle  competenti  autorità   i  reati  di    azione  pubblica  che   si verificano  nella  giurisdizione  d)  in    unione  al    segretario  comunale,  gli  atti  del  comune  e   provvede  alla  loro  trasmissione;  e)  l’esposizione  degli  atti  governativi  e del  municipio   ai    sensi  dell’art.  111;  f)  in    unione  con  il   segretario,  i  certificati  di domicilio  e di    capacità  elettorale;  g)  i  provvedimenti   conferitegli  dalla  LAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplenza  del  sindaco  Art.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  In  caso  di  assenza  il  Sindaco  è   supplito  dal  Vice  Sindaco  e,  in  assenza  di  questi,  dal  municipale  più   anziano  per   carica,   subordinatamente   per  età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  urgenti  Art.  121  Nei  casi  urgenti,  che  esigono  l’intervento  del  sindaco,  qualsiasi  municipale   presente  deve  provvedere  in    sua  vece,  facendo  immediato  rapporto  al sindaco.  Art.  122   -  123  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  Capitolo  sesto  L’opzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art.  124  203
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi,  in seguito   a nomina   viene  a   trovarsi  in    un  caso  di    incompatibilità   previsto   dagli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  e   82  deve   optare  per  una  delle  cariche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non   opta   entro  quindici  giorni  si    presume  che  abbia  rinunciato  alla   nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   termine   di    quindici  giorni  decorre  dalla   crescita  in    giudicato  dell’atto   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di    elezione  è applicabile  la    legge  speciale.  TITOLO   III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199    Cpv.  abrogato  dalla  L 28.11.2005;  in    vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2006,   30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
201
                            Art.  modificato  dalla  L   28.11.2005;  in    vigore   dal  1.1.2006  - BU  2006,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202    Art.  abrogati  dalla  L 3.2.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000   -  BU   1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   primo  I  dipendenti  del  comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  genere  Art.  125  Il   municipio   nomina  ogni   quadriennio   il   segretario  comunale  e   i dipendenti  del  comune  previsti  da  leggi  speciali  o   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomine
                            Art.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti   del  comune  sono  nominati  dal  municipio   in    seguito  a concorso  pubblicato  all’albo  per  un  periodo  di    almeno  sette   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio  può  assumere  altre  persone  a   titolo  di    incarico  in    caso  di necessità,   secondo  le    modalità  previste  dal  regolamento   comunale.  Sono  riservate   le  competenze   delegate  secondo  la  presente  legge  e   il   regolamento   comunale.  204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomine  generali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  periodo  di  nomina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  durata  in  carica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  mancata   conferma  Art.  127  205
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  periodo  di nomina  scade  per  tutti  i  dipendenti  del  comune,   compresi  quelli  nominati  durante  il   quadriennio,  sei  mesi  dopo  le    elezioni  comunali.  È   riservato  l’art.   135  cpv.  3.  206
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   proroga  da   accordare  dal  Consiglio   di    Stato,  la riconferma  è   presunta   se,  entro  sei  mesi  dalle  elezioni,  il   municipio  non  comunica  al  dipendente,    precisandone  i  motivi,  la  mancata  conferma;  in  o  gni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   mancata  conferma  può  avvenire  solo  per  giustificati   motivi.  Va  garantito  il  diritto  di    essere   sentito  dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nullità  della  nomina  Art.  128  207  È  nulla  la    nomina  di    dipendenti  del  comune  conseguita  con  manovre  fraudolente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione   ed  alle  leggi  Art.  129  208  Prima  di entrare  in    carica  il   segretario  comunale   e   i dipendenti   abilitati  ad  allestire  perizie  o  rapporti    di  contravvenzione,  nonché  quelli    designati    dal  regolamento  comunale  rilasciano    la  dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione  ed  alle  leggi,  firmando  il   relativo   attestato   che  viene  loro  consegnato  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di prova  Art.  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            209
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   tutti  i  dipendenti   di nuova  nomina  il primo   anno  di    impiego  è considerato  periodo  di  prova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  dipendenti,  la  cui  assunzione  è   subordinata  al  conseguimento  di un  attestato  di idoneità,  la  durata  del  periodo  di prova  è   prolungato  fino  al    conseguimento  di    detto   attestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  dubbi  il   municipio   ha  la facoltà  di prolungare  il   periodo  di prova   sino  ad  un  massimo  di    due  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   rapporto  può  essere  disdetto  per   la    fine  di    ogni   mese  con   trenta  giorni  di preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  d’ufficio  Art.  131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti  del  comune  sono  tenuti  al    segreto  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questo   obbligo   sussiste  anche  una  volta  cessato  il rapporto  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scioglimento  del   rapporto   d’impiego  Art.  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  dipendente  può  recedere  dal  contratto  con  un  preavviso   di    almeno  tre  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  comunale    può  prevedere    un  termine  di  disdetta    più  lungo  a    dipendenza  della  funzione  e   della  durata   dell’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  dell’autorità  giudiziaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            204    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            205    Art.  modificato  dalla  L   18.10.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  541.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206    Cpv.  modificato  dalla  L 17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                207
                            Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            208    Art.  modificato  dalla  L   7.10.1998  -  BU  1998,  391;  in vigore  dal  2.6.1999  -  FU  1999,   5138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            209    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  133  210  Il  procuratore  pubblico  notifica  al municipio,  al più  presto  ma  al massimo  entro  tre   mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di  un  procedimento  penale    a  carico    di  un  dipendente  comunale,  ad  eccezione  dei  casi  senza  rilevanza  per  la funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  disciplinari  Art.  134  211  1  La  violazione  di  doveri  d’ufficio    da  parte  dei  dipendenti  comunali,  la  trascuranza  e  la  negligenza  nell’adempimento  delle    mansioni    loro  assegnate,  sono  punite  dal  municipio  con    i  seguenti  provvedimenti  disciplinari,  riservata  l’azione  penale:  a)  b)   fino  a fr.  500.--;  c)  temporaneo  in    situazione  provvisoria;  d)  ad  altra  funzione;  e)  dall’impiego  con  privazione    totale  o    parziale  dello  stipendio  per  un  periodo  di tre  mesi;  f)  per  un  tempo  determinato  dell’assegnazione  degli  aumenti  ordinari   di    stipendio;  g)   temporanea  a   una   classe   inferiore  dell’organico;  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  misure  sono  applicabili  anche  nei  casi  dell’art.  133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  è   preceduta  da  un’inchiesta.  Al  dipendente  viene  data  conoscenza  dell’accusa  mossagli  e  dei  risultati  dell’inchiesta.  Egli  può  farsi  assistere  da  un  procuratore.  Le  sanzioni  sono  motivate  e   comunicate  per  scritto  all’interessato  con  l’indicazione  dei  mezzi  e   dei  termini  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il      Municipio  può  sospendere      anche  immediatamente  dalla  carica      oppure  trasferire  provvisoriamente  ad  altra  funzione  il   dipendente  nei  confronti   del  quale   è   stata   aperta  un’inchiesta  disciplinare.  Al  dipendente   va  garantito  il   diritto  di    essere  sentito,  riservata  l’urgenza.  La  decisione  provvisionale,  debitamente   motivata  e   con  l’indicazione  dei  mezzi  e   dei   termini  di ricorso,   è   notificata  immediatamente  all’interessato.  Contro  la    decisione  è   data   facoltà  di ricorso  entro  quindici  giorni   al  Consiglio  di  Stato,  la  cui    decisione  è   impugnabile  dinnanzi  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  il   medesimo  termine.  I  ricorsi  non  hanno  effetto  sospensivo.  212
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impugnabilità;  prescrizione  Art.  134a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  i   provvedimenti    disciplinari  è    dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,    la  cui  decisione  è   impugnabile  al Tribunale  cantonale  amministrativo.  214
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   facoltà   di    punire  disciplinarmente  si    prescrive  in    cinque  anni  a   decorrere   dalla  trasgressione;   in  presenza  di un  procedimento  penale   riguardante  gli  stessi  fatti,  questo  termine  è   automaticamente  prorogato  fino  ad  un  anno  dalla   crescita  in    giudicato   della  decisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  organico  dei  dipendenti  comunali  Art.  135  1  I  rapporti    d’impiego  con  i   dipendenti    del  comune  devono  essere    disciplinati  dal  regolamento  comunale  o dal  regolamento  organico   dei  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  alle  disposizioni  della  presente  legge  il  regolamento  stabilisce  le  funzioni,  i  requisiti  per  le  assunzioni,  le  classi  di  stipendio,  gli  obblighi    e    i   doveri  di  servizio,  le  prestazioni  sociali    e    la  prestazione  di    cauzioni.  Il   regolamento  può  prevedere  una  delega  al    Municipio   per  il  disciplinamento  delle  funzioni,  dei  relativi   requisiti  e   classificazioni   mediante  ordinanza.  215
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  alle  disposizioni  non  vincolanti  di    questo  titolo,  i  comuni  possono  adottare  le    disposizioni  della  LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipendenti  delle  aziende  municipalizzate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            210    Art.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore  dal  10.8.2012  -  BU  2012,   363.
                        
                        
                    
                    
                    
                211
                            Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                285.
                            212  Cpv.  modificato  dalla  L  24.1.2017;  in  vigore    dal  1.6.2017  -   BU  2017,  66;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  541;  BU   2013,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213    Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            214    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                215
                            Cpv.  modificato  dalla  L 24.1.2017;  in    vigore   dal  1.6.2017  - BU  2017,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216  Cpv.  modificato  dalla  L  24.1.2017;  in  vigore    dal  1.6.2017  -   BU  2017,  66;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  237  e   297;  BU  1999,  273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  136  217  Ai  dipendenti  delle  aziende  comunali   si    applicano  le  norme  della  presente  legge;  sono  riservate  le leggi  speciali   e   i  regolamenti   comunali   particolari.  Capitolo  secondo  Il   segretario   comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze:
                            a)  in  genere  Art.  137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Segretario  è   responsabile  della  cancelleria  comunale  ed  è capo  del  personale.  218
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    dirige,  sorveglia,  coordina  ed  esegue  i   lavori  amministrativi  a  lui  affidati  dalle  leggi,  dai  regolamenti  o   richiesti  dal  municipio  e   dal  sindaco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  particolare  Art.  138  219  In  particolare   il   segretario:  a)  col  sindaco   o con  chi   ne  fa    le    veci  gli  atti   del  comune  e,    da   solo,  gli  estratti   e   le    copie  il   cui  è   stato   autorizzato  dal  municipio.  Sono   riservate  le  competenze  delegate  secondo  la  legge  e   il regolamento   comunale;  b)  il   verbale  dell’assemblea  o   del  Consiglio  comunale  e   del  municipio;  c)    della  corretta  gestione    dell’archivio  amministrativo  e    dell’archivio  storico  del  in base   legge  sull’archiviazione  e   sugli  archivi   pubblici;  220  d)  le    funzoni  attribuitegli   dalla  LAC;  e)  del   sigillo  comunale   e   del  suo  uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            Art.  139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segretario  è  soggetto  all’incompatibilità  d’ufficio    stabilita  per    i  membri  del  municipio  alle  lett.   a) e   b)  dell’art.  82.  221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   carica   è   inoltre   incompatibile  per  parentela  nei  confronti  del  sindaco   per  i casi   di    cui  all’art.   83   e,  limitatamente  al    primo   grado   di    parentela,  al    coniuge,  al    partner  registrato  e   al    convivente  di    fatto,  anche  nei  confronti  dei  municipali.  Ai  Comuni  con  meno  di 300  abitanti  il Consiglio  di    Stato   può  concedere  deroghe.  222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collisione  di  interesse  Art.  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            223  In  caso  di  collisione  d’interessi    personali  o   di  un  suo    congiunto    nei  gradi  contemplati  dall’art.  83    il    segretario  non  può  essere  presente  in  seduta  limitamente  alla  trattanda  che  lo  concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
                            Art.  141  1  In  caso  di    impedimento   o   di    assenza  temporanea  il  segretario  è supplito  da  una  persona  designata  dal  municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  la    carica   di    segretario  comunale  diviene  vacante  il   municipio  è   tenuto  a provvedere,  entro  tre  mesi,  alla  nomina  di    un  nuovo  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti;  diploma  cantonale  per  l’esercizio    della  professione;  frequenza  di  corsi  obbligatori  di
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione
                            Art.  142  224  1  Il  segretario   comunale  dev’essere  di nazionalità  svizzera,  avere   i diritti  civici  ed  essere  in  possesso  del  diploma  cantonale,  che  lo    abilita   all’esercizio  della   professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   segretario  privo   del   diploma  cantonale  deve  conseguirlo   entro  due  anni,  pena  la decadenza  dalla  carica.  Il   municipio  può  concedere  una  proroga  di    un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   segretario  in    carica  è tenuto  a   seguire  i  corsi   obbligatori  di formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                217
                            Art.  modificato  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            218    Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            219    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220    Lett.  modificata   dalla   L   17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221    Cpv.  modificato  dalla  L 16.12.1991;  in vigore   dal  31.1.1992   -  BU  1992,   42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            222  Cpv.  modificato  dalla  L   17.2.2014;   in vigore   dal  1.9.2014  -  BU  2014,   191;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  575;  BU   2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            223    Art.  modificato  dalla  L   17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            224    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  143  ...  225
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  di  formazione  Art.  144  226  Il  Consiglio  di  Stato  è    responsabile    dei  corsi  obbligatori  di  formazione  di  base  e  di  aggiornamento  per  i  segretari.  TITOLO   IV  Norme   di polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  145  1  Il  municipio  punisce  con  la  multa  le  contravvenzioni  ai  regolamenti  comunali,  alle  ordinanze  municipali  o   alle  leggi  la    cui   applicazione   gli  è   affidata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   massimo   della  multa  è   di    fr.  10’000.-,  riservate  le    leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   polizia  può  richiedere  al    contravventore  residente  all’estero  una  anticipata  garanzia   necessaria  a  coprire  le    spese  procedurali  e   la    multa,  oppure  a   designare  un  recapito  legale  in Svizzera.  227
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti.  Segnalazioni  Art.  146  1  I  municipali    e  i  dipendenti  che  vengono  a   conoscenza  di  una    trasgressione  ne  fanno  rapporto  al    municipio.  228
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   segnalazioni  possono  essere  fatte  anche  da   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura:
                            a)  rapporto  di  contravvenzione  Art.  147  1  Il  rapporto   di    contravvenzione  deve  indicare  i  fatti,  il luogo,  la    data   e il   periodo   in    cui  le  infrazioni  sono  avvenute  e   le norme  di    legge   o di regolamento  violate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio,  riservate  le    facoltà  delegate  secondo  la    presente  legge   e   il   regolamento  comunale,  lo  intima  al  denunciato  assegnandogli  un  termine    perentorio  di  quindici  giorni  per  le  osservazioni  scritte.  229
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile,  per  il   resto,   la legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            230
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  decisione  Art.  148  1  Accertata    la  violazione  il  municipio  infligge  la  multa;  nella  decisione  devono  essere  richiamati:  a)  di    contravvenzione;  b)   della  multa;  c)  delle  norme  di  legge  o  di  regolamento  violate  e  di  quella  che  reprime  la  d)  dei  mezzi  e   dei  termini  di ricorso.  Sono  riservate  le    facoltà  delegate  secondo  la    presente  legge   e   il regolamento  comunale   per  multe  fino  a   fr.  300.  –.  231
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   di    multa   è impugnabile  dinnanzi  al Consiglio  di    Stato.  232
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  del  Consiglio  di    Stato   è dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale   amministrativo.  233
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La     decisione  di  abbandono  del  procedimento     contravvenzionale  dev’essere  notificata  al  denunciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            234  Per  la    prescrizione  è   applicabile  la    legge  di    procedura  per  le    contravvenzioni  del  20  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            225    Art.  abrogato  dalla   L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            226    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                227
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   22.2.2016;  in    vigore  dal  15.4.2016  -  BU  2016,   201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            228    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            229   Cpv.   modificato  dalla  L 24.1.2017;  in    vigore  dal   1.6.2017  - BU  2017,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            230    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            231    Cpv.  modificato  dalla  L 24.1.2017;  in    vigore   dal  1.6.2017  - BU  2017,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            232    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                233
                            Cpv.  modificato  dal  DL  16.12.1991;  in    vigore  dal   1.3.1992  - BU  1992,  63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            234  Art.   modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,   260;   precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                561.
                            Pagamento  e   commutazione  Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  multe  devono   essere  pagate  entro   un   mese   da   quando  sono  definitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    municipio  può  concedere  proroga  non  superiore    a   due  mesi  o   accordare    la  possibilità    di  pagamento  a   rate  nel  termine  massimo  di sei  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la multa  non  è pagata  tempestivamente,  il   municipio  procede  in    via  esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non   essendo  possibile   l’incasso,  il giudice  dell’applicazione  della  pena,  su istanza  del  municipio  e  previa  diffida  di 10  giorni,  commuta  la    multa  in    pena  detentiva  sostitutiva   fino   a   un  massimo  di tre  mesi  con  comunicazione  all’autorità   di    esecuzione.  235  236
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  la decisione   di commutazione  della   multa  il   condannato  e il   municipio   possono  interporre  reclamo  alla   Corte   di    appello  e di revisione  penale   giusta  il Codice   di procedura  penale  del  5 ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007.  237  238  TITOLO   V  239  Gestione   finanziaria  e   contabilità  Capitolo   primo  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  151  1  La  gestione   finanziaria   è retta   dai  principi   della  legalità,  dell’equilibrio  finanziario,  della  parsimonia,  dell’economicità,  della  causalità  e   della   compensazione   dei  vantaggi,  nonché   del  divieto  del  vincolo  delle  entrate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   contabilità  deve  permettere  una  visione  chiara,  completa   e veridica  della  gestione  finanziaria,  del  patrimonio   e dei  debiti  del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo   deroghe  accordate  dal   Consiglio  di    Stato,  il   periodo  contabile  dei  comuni  si estende  dal  1°  gennaio  al    31  dicembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   definisce  tramite  regolamento  le    norme  di    applicazione   del  presente  titolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  finanziario  Art.  152  1  A  supporto  di  una  corretta  gestione  delle  finanze  il    comune  si  dota    di  un    piano  finanziario.  Per   i  comuni  con  meno  di    500  abitanti  il   piano  finanziario  è   facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    municipio    lo  sottopone    per  informazione    e   discussione  al  legislativo  comunale  con    messaggio  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  finanziario  va aggiornato  e   sottoposto   al    legislativo  quando   vi    sono  modifiche  di rilievo,  in  particolare  in  presenza  di  importanti  progetti  di  investimento,  in  ogni  caso    almeno    una    volta    per  legislatura,  di regola  in    concomitanza  con  il preventivo  successivo  alle  elezioni  generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  comunale  può  prevedere  aggiornamenti   più  frequenti   del  piano  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modello  contabile  armonizzato  Art.  153  La  contabilità  dei  comuni  ticinesi  è   tenuta  secondo  il   sistema   della  partita  doppia;  essa  si  ispira  al  modello  armonizzato  secondo  le  raccomandazioni  emanate  dalla  conferenza    delle  direttrici  e   dei   direttori  cantonali   delle  finanze.  Capitolo  secondo  Struttura  del  modello   contabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elementi  del  modello  contabile  Art.  154  Gli  elementi    del  modello  contabile  sono    il  bilancio,  il   conto  economico,  il   conto  degli  investimenti  e   l’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            235  Cpv.  modificato  dalla  L   24.6.2010;   in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   318;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  17;  BU  2010,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                236
                            Norma  transitoria  :  BU  2007  ,  21  (27  novembre  2006).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  Per  le    multe   passate  in    giudicato   prima   del  1°  gennaio  2007,  la commutazione  è   di    competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’autorità  designata  dal  diritto  anteriore  (Tribunale  cantonale  amministrativo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            237  Norma  transitoria  :  BU  2007  ,  21  (27  novembre  2006).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  Per  le    multe   passate  in    giudicato   prima   del  1°  gennaio  2007,  la commutazione  è   di    competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’autorità  designata  dal  diritto  anteriore  (Tribunale  cantonale  amministrativo).
                        
                        
                    
                    
                    
                238
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;   in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   251;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  285;  BU   2007,  17;  BU  2008,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            239    Titolo  integralmente  modificato  dalla   L 10.12.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bilancio
                            Art.  155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  bilancio   è   formato  dagli  attivi  e dai  passivi  esistenti  al    momento  della  chiusura  annuale  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  attivi  sono  suddivisi  in beni  patrimoniali  e beni   amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  passivi  sono  suddivisi   in    capitale  dei  terzi  e capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  economico  Art.  156  1  Il  conto  economico  contiene  le  spese  ed  i  ricavi  del  relativo  periodo    contabile.    Essi  modificano  il   capitale   proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  economico   presenta:  a)   dell’attività  ordinaria,  suddiviso   nei  risultati   delle  attività  operative  e   finanziarie;  b)   dell’attività  straordinaria;  c)  totale  d’esercizio,  quale  somma   del  risultato  ordinario  e   di    quello   straordinario.  Esso  l’eccedenza  o   il disavanzo   di    bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese  ed  i   ricavi    sono  considerati  straordinari  quando  non  sono  prevedibili,  non  sono  influenzabili  o   controllabili   e   non  fanno  parte  dell’attività  operativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  degli   investimenti  Art.  157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conto  degli   investimenti  considera   le    uscite  e   le entrate  del  relativo  periodo   contabile,  finalizzate  alla   Costituzione  di  importanti  beni   amministrativi  con   una  durata  di  utilizzo  di  più  anni;  va  tenuto   conto  del  limite  di    attivazione  stabilito   nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  degli  investimenti  deve  indicare  l’investimento   lordo  e netto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   entrate   per  investimenti   sono  riportate  a   bilancio   direttamente  in deduzione   del  rispettivo  bene  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegato
                            Art.  158  L’allegato  è  l’insieme  dei  documenti  annessi  ai  conti  che  forniscono  informazioni  supplementari  per  una  loro  migliore  comprensione.  Il   regolamento  elenca   tali   documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitale  proprio  Art.  159  1  Il  capitale    proprio  è    costituito    dai  fondi  del  capitale  proprio,  dalle  riserve    per  budget  globali,  dalle  riserve  di  rivalutazione  dei  beni  patrimoniali,  nonché  dall’eccedenza  o   disavanzo  di  bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’eccedenza  o disavanzo  di    bilancio  corrisponde   alla   somma  cumulata   dei  risultati  totali  d’esercizio  degli  anni  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   disavanzo  di    bilancio  deve  essere  ammortizzato  entro   quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondi  del  capitale  proprio   -  Servizi  autofinanziati  Art.  160  Il   regolamento  definisce  i  servizi   che  si    finanziano  integralmente  tramite   tributi  causali  in  forza  del  principio  di    causalità  o   di leggi  speciali.   Essi  sono  gestiti   tramite  i fondi  del  capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contabilità  dei  cespiti  Art.  161  1  La  contabilità  dei  cespiti  fornisce  indicazioni  dettagliate  sull’evoluzione  dei  beni  d’investimento  attivati  a bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  comprende    gli  investimenti  materiali  dei  beni  patrimoniali  e    tutti    gli  investimenti  in  beni  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   bilancio  i  cespiti  possono  essere  raggruppati  secondo  quanto  stabilito   dal  regolamento.  Capitolo  terzo  Beni  comunali,   valutazione,  ammortamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beni  amministrativi  Art.  162  1  I  beni  amministrativi  comprendono  gli attivi   che  servono  direttamente  all’esecuzione   di  compiti  pubblici.   Sono  compiti  pubblici  quelli  eseguiti  in forza  del  diritto  pubblico   o a seguito  di    scelte  di  interesse  collettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni  amministrativi  sono  inalienabili  e non  possono  essere   costituiti   in    pegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beni  patrimoniali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni  patrimoniali  possono  essere   alienati,  purché   non   siano  pregiudicati   gli  interessi  collettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  dei  beni  comunali  Art.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beni  patrimoniali  sono  allibrati  a    bilancio  la  prima  volta    al  valore    di  acquisizione  o  costruzione  netto.    In  seguito  essi    sono    rivalutati  periodicamente  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni   amministrativi  sono  allibrati   a   bilancio  al valore  di    acquisizione  o   costruzione  netto,   dedotti   i  relativi  ammortamenti.  Fanno   eccezione  le    partecipazioni,  da  valutare   tenuto  conto   dei  criteri   stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   trapasso  di beni  patrimoniali  nei  beni  amministrativi  e   viceversa  avviene   ai valori  del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammortamenti  sui  beni  amministrativi  Art.  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beni  amministrativi  sono  ammortizzati  ogni  anno  linearmente  in  base  alla    durata    di  utilizzo,  secondo   quanto  stabilito  nel  regolamento.  La  spesa  di    ammortamento  deve  essere  inserita  a  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  prestiti  e   le    partecipazioni  sono  ammortizzati  secondo  la    perdita  effettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  a   causa    di  eventi  particolari    un  bene  amministrativo    subisce  una  perdita  di  valore  superiore  all’ammortamento  ordinario  di    cui   al    cpv.  1,    va effettuata   una  conseguente  correzione   di    valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sui  beni  amministrativi    non    possono    essere  registrati  aumenti  di  valore,  riservata    l’eccezione  dell’art  164   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ammortamenti  supplementari  non  sono  ammessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Amministrazione  dei  beni   comunali  Art.  166  Il   municipio   provvede  alla  conservazione  e   all’amministrazione  dei  beni  comunali   in    modo  che  gli stessi   siano  messi  a beneficio  della   collettività   senza  pregiudicarne   la    consistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alienazioni  e   locazioni   di  beni   comunali  Art.  167  1  Alienazioni,  affitti  e   locazioni  di    beni   mobili  e   immobili  devono   essere  fatte   per  pubblico  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   concorso  deve  essere  annunciato  all’albo  almeno  sette  giorni  prima   della   scadenza  e aperto  ad  ogni  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  eccezionali,   quando  al    comune  non  ne  può  derivare  danno   o   quando  l’interesse   generale  lo  giustifica,  il   legislativo  può   autorizzare  il   municipio  a   procedere  per  licitazione   privata  oppure  per  trattative  dirette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  disposizioni  di    leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  speculazione  Art.  168  I  beni  comunali  non  possono  essere  impiegati  in    speculazione.  Capitolo  quarto  Atti  autorizzativi  e   procedure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preventivo  - Contenuto,   approvazione  Art.  169
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  preventivo  del  conto  economico    deve  essere  presentato  nella  forma    stabilita  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deve  contenere  le previsioni  delle   spese  e   dei  ricavi  con  esplicita   indicazione  del  fabbisogno  di  imposta.  Una  previsione  del  gettito  comunale  ed  il   presunto   risultato  totale  d’esercizio  sono  forniti  a  titolo  informativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   preventivo  tiene  conto   delle   spese   e   dei  ricavi   derivanti  da   leggi,  regolamenti   e   altre  basi  legali  e  autorizza  le    spese  per   compiti  senza  base  legale;  inoltre  tiene  conto   di impegni  assunti  dal  municipio,  anche  con  effetto  su  più  anni  di  gestione,  adottati    nell’espletamento  delle  sue    competenze  esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   entrate  e   le    uscite  del   conto  degli   investimenti,  per  opere  votate  o   da  votare,   sono  presentate  solo  a   titolo  informativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   legislativo  comunale   esamina  il   preventivo  capitolo  per  capitolo;  la    decisione  formale  avviene   sui  singoli  emendamenti  e   nel  complesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preventivo  - Crediti  e   sorpassi  Art.  170  1  I  crediti  iscritti   alle  singole  voci   possono  essere  impiegati   dal  municipio  solo  per  il  relativo  oggetto  e    fino  a    concorrenza  dell’importo  stanziato.  Sono  riservati  i  casi  di  assoluta    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  crediti  decadono  con  la    chiusura  del  periodo   contabile.  È   riservato  l’art.  169  cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fino    ad  un    importo  annuo  complessivo  stabilito    dal  regolamento  comunale,  il   municipio  può  effettuare  nuove  spese  non  iscritte  nel  preventivo.  Il   regolamento  fissa   i  limiti  per   categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenza  di  preventivo  approvato  Art.  171  1  In  assenza  di    un  preventivo  approvato   dal  legislativo,  il   municipio  può  effettuare   spese  e  incassare  ricavi  solo  se  questi  hanno  base  legale   in altri   atti,  segnatamente  in    leggi,   convenzioni  o  statuti;  sono  riservati   i  casi   di    assoluta  urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  per  due   volte  in    un  quinquennio  il  preventivo  non  è   approvato  entro  i termini  di legge,  il Consiglio  di  Stato  sospende  il  versamento  di  aiuti,  sussidi  e  contributi  cantonali  al   comune  fino  all’approvazione  del   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  ripetersi  di    ritardi  nella  presentazione   dei  preventivi  il   Consiglio  di Stato  può  avviare  un’inchiesta  amministrativa  nei  confronti  degli  organi  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Previsione  di spesa   globale  Art.  172  I  Comuni  possono   derogare  dalle   disposizioni  dell’art.  169  allestendo  il   preventivo  per   i  loro  servizi  o   per  le aziende  comunali  con  una  previsione  di spesa  globale,  supportandolo  se  del  caso  con  un   mandato  di    prestazione  interno.  Il   consuntivo  deve  però   essere   presentato   secondo   il  piano  dei  conti  armonizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consuntivo
                            Art.  173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consuntivo  comprende   il conto  economico,  il   conto   degli  investimenti  ed  il   bilancio   ed  è  esaminato  e   approvato   secondo  le regole  stabilite   per  il   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   presentato  nella  forma  e   con  gli  allegati  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  di  investimento  Art.  174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito  di    investimento   autorizza  il   municipio  ad  effettuare  spese  per  la Costituzione  di  importanti   beni  amministrativi  o   patrimoniali  con  una  durata  di utilizzo   di    più  anni.  Sono   richiamate  le  competenze  dell’art.  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  di investimento  è   approvato  sulla  base  della  spesa  lorda.   Il   messaggio  municipale  deve  dare  indicazione  sulle    entrate  previste  o  presumibili.  Esso  può  prevedere  una  clausola    di  adeguamento  del   credito  al    livello  dei  prezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   credito  di  investimento   può  essere   impiegato   solo   per  l’oggetto  per  il   quale   è stato  stanziato   e  fino  a   concorrenza  del  credito  lordo   concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  messaggi  con  proposte  di investimenti  rilevanti  per  rapporto  all’importanza  del  comune   devono  dare  sufficienti  indicazioni  sulle   conseguenze   dell’investimento  per  le    finanze  del  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  quadro  Art.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  possono  utilizzare   il   credito  quadro  per  la realizzazione  di  un  programma   di  investimenti  articolato  in    più  parti  d’opera,  funzionalmente  distinte  fra   loro  ma   con  contenuti  tecnici  simili.  Esso  non  è   ammesso  per  opere  che  per   natura  e   finalità  costituiscono  un’unità  non  suddivisibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  quadro   è utilizzabile  anche  per  un  programma   di investimenti  relativo   a   forniture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento    definisce  i   presupposti  d’utilizzo    del  credito  quadro  e  i   contenuti  minimi  della  risoluzione  del   legislativo   di stanziamento  dello   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  suppletorio,  sorpasso  di credito  Art.  176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito  suppletorio  è   il complemento   di    un  credito  di    investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  suppletorio  deve  essere  chiesto  non  appena  è   accertato  un  sorpasso   superiore  al  10%  del  credito  lordo  originario  e   superiore  a fr.  20’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  sorpassi   inferiori   è sufficiente  chiedere   la    ratifica  ad  opera  terminata;  la    medesima   può  avvenire  con  messaggio  apposito  oppure  con  una   specifica   risoluzione  nel  dispositivo   di  approvazione  dei  conti  consuntivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Moltiplicatore  d’imposta   - Definizione  e   approvazione  Art.  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  moltiplicatore  d’imposta  è   la    percentuale   di    prelievo  per  l’imposta   comunale,  applicata  al  gettito  di imposta  cantonale  base   del  comune;   la    percentuale  va  arrotondata   all’unità  intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Assemblea  comunale  o  il  Consiglio  comunale,  su  proposta    del  Municipio,  stabiliscono    il  moltiplicatore  di    regola   con  l’approvazione  del  preventivo  dell’anno  a   cui  si riferisce,   ma  al più  tardi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  possono    decidere  una  modifica    della  proposta  municipale  secondo  il  cpv.  2    solo  se  tale  modifica  è   contenuta    e  adeguatamente  valutata    nel  rapporto  della  Commissione  della    gestione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tenendo  conto  degli    interessi  finanziari    del  comune;  le  modifiche  presentate    in  seduta    da  singoli  cittadini  o   consiglieri   comunali  possono  essere  decise   soltanto  se rientrano  in  un   margine   di  +/-  5  punti  di    moltiplicatore  rispetto  alla  proposta  iniziale  del  Municipio  e se  sono  state  comunicate  almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  giorni  prima  della  seduta  alla  Commissione  della  gestione,  la    quale   le    valuta  ed  esprime  il   suo  preavviso  tramite  un  breve  rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   di    fissazione   del   moltiplicatore  è   immediatamente  esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il   moltiplicatore  non    è  stabilito  in  tempo    utile  fa  stato  il   moltiplicatore  dell’anno  precedente;  è  riservato  l’art.  178  cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Moltiplicatore  d’imposta   - Criteri  di fissazione  Art.  178  1  Nella  fissazione    del  moltiplicatore,  l’Assemblea  comunale    o    il    Consiglio  comunale  tengono  conto   del  principio   dell’equilibrio  finanziario   secondo   l’art.  151  cpv.  1   e   dell’ammontare   del  capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  presenza   di    un  disavanzo  di    bilancio  il  comune  aumenta  il  moltiplicatore  secondo   quanto  stabilito  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato   modifica  d’ufficio  il moltiplicatore   se  il comune  non  da   seguito  a   quanto  stabilito  dal  cpv.   2.  Capitolo   quinto  Controllo  finanziario.  Gestione  della  qualità   e   controllo  interno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  finanziario  Art.  179  1  La  commissione  della  gestione  controlla    la  gestione  finanziaria  e   la  tenuta  dei  conti;  essa  esperisce  verifiche  secondo  le  modalità  previste  dal    regolamento  e  da  direttive    dell’autorità  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il controllo  dell’esattezza  formale  e materiale  dei  conti  consuntivi  il   comune  affida  un   mandato  ad  un  organo   di    controllo  esterno,   che   redige  un  rapporto  all’indirizzo  del  municipio.  Il   Dipartimento  emana  direttive  circa  i  contenuti  minimi   del  rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’esercizio  delle  sue  competenze,  la  commissione    della  gestione  prende  visione  del  rapporto  dell’organo  di    controllo  esterno  e   ha  diritto  di chiedere   informazioni   e   verifiche  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  fissa  i  requisiti  per  chi   esercita  funzioni  di    organo  di    controllo  esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  gestione  della  qualità.  Organo  di controllo  interno  Art.  180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio  può  dotare  l’amministrazione  di  un  sistema    di  gestione    della  qualità,  comprensivo  di    un  sistema  di controllo  interno  fondato  sull’analisi  dei  rischi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  richiedere  una   certificazione   cantonale  del  sistema  di    gestione   della   qualità.  Il   Consiglio  di  Stato  ne  stabilisce  le    modalità  e le competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservate  le  competenze    di  legge,  il  regolamento    comunale    può  inoltre  prevedere    un    organo  di  controllo  amministrativo  interno,  disciplinandone  le    modalità  operative.  TITOLO   VI  Commissione  della   gestione  -  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni
                            Art.  181  240  1  L’esame  della  gestione  è affidata  alla  commissione  della  gestione.  È   riservato  l’art.  179  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale   scopo   le    è   conferita  facoltà  di esame  degli  atti   dell’amministrazione  comunale.  I commissari  della  gestione   sono   tenuti  al    rispetto  dei  disposti  dell’art.  104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione  si    pronuncia:  a)  preventivo;  b)  proposte  per  oggetti  che  richiedono    una  decisione  dell’assemblea  o  del  consiglio  in  virtù  dell’art.  13,    a   meno  che  l’esame    non  rientri  nella  competenza  esclusiva  di  commissione;     in   questo  caso  la  commissione     può  comunque  pretendere  di  sugli   aspetti  finanziari;  c)  consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   carica  di membro  o   di supplente  della   commissione  della  gestione   è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incompatibilità
                            240    Art.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  182
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Non  possono  far  parte  della   commissione:  a)  del  municipio  ed  i  supplenti;  b)  nei  gradi  seguenti:  coniuge,  partner  registrato,  convivente  di  fatto,  genitori  e   figli,  suoceri   con   generi   e   nuore,  zii  e nipoti   consanguinei,   cognati;  c)  che  si    trovano  nei   detti  gradi   di parentela  con  i  membri  del  municipio,  i supplenti   ed  il  comunale.  Ai  comuni  con  meno  di 300  abitanti  il Consiglio  di    Stato   può  concedere  deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  comuni  in    regime   d’assemblea  comunale  non  possono  far  parte  della  commissione  i dipendenti  del  comune   e   delle  sue  aziende  fatta  eccezione   di    quelli   indicati  all’art.  43  cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collisione
                            Art.  183  242
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  ha  rivestito  la    carica  di municipale   o   di    supplente  può  far  parte  della  commissione  della  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   non   può   tuttavia  partecipare  alla  discussione  e al voto   sulla  gestione   che   lo concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
                            Art.  184  243  1  La  commissione  della  gestione  allestisce   il rapporto  scritto  secondo  l’art.  71.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  la    commissione  non  fosse  in    grado  di presentare   un   rapporto  di merito   sui  conti,  riferisce  i  motivi  all’assemblea  o al    consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea   o il   consiglio   comunale  stabilisce   un  nuovo  termine  non  superiore   a un  mese.   Di  ciò  il  municipio  dà   sollecita  comunicazione  al Dipartimento.  Art.  185  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            244  TITOLO  VII  Capitolo  primo  245  Regolamenti,  ordinanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti;  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            246  Art.  186
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comune  disciplina     mediante     regolamenti     le  materie  che     rientrano     nelle     sue  competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvazione  dei  regolamenti  deve  avvenire    mediante    voto  sul    complesso;  il  voto  avviene  sui  singoli  articoli   se  vi    sono   proposte  di    modifica   rispetto   alla  proposta   municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            247
                        
                        
                    
                    
                    
                Esposizione
                            Art.  187  248  I  regolamenti  comunali  devono    essere  esposti  al  pubblico  previo    avviso  agli  albi  comunali:  a)   i  comuni   per  il   periodo  di    trenta  giorni  durante  il   quale  è   ammesso  il   ricorso  al Consiglio  Stato;  b)   comuni  a regime  di consiglio  comunale   per  un  periodo  di    sessanta   giorni  durante   il quale  è  facoltà  di    referendum  a norma   dell’articolo  75.  249
                        
                        
                    
                    
                    
                Approvazione
                            Art.  188  1  Trascorsi  i  termini  di  esposizione  di  cui  all’art.  187,    i  regolamenti  sono  sottoposti  al  Consiglio  di    Stato  per  l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analoga   procedura  deve  essere  ossequiata  per  ogni   loro  variazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  applica  una  tassa  di  giudizio    che  varia  da  fr.  100.  –   a  fr.  2’000.–  in  sede  di  decisione  sulla  ratifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241    Art.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            242    Art.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                243
                            Art.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            244    Art.  abrogato  dalla   L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019   -  BU  2019,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            245    Capitolo  introdotto  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            246    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            247    Cpv.  introdotto   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            248  Art.   modificato  dalla  L   17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,   191;   precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                471.
                            249    Lett.  modificata   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore   dal  1.4.2023  - BU  2023,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250    Cpv.  introdotto   dalla   L   20.9.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   443.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  del  Consiglio   di  Stato  Art.  189
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  nella    procedura  di  approvazione  dei  regolamenti  comunali,  valendosi  dei  poteri  di    vigilanza   conferitigli   dall’art.  194,  può:  a)  d’ufficio  modificazioni   o   aggiunte  al    regolamento  per   metterlo  in    consonanza  con  le  della   Costituzione  e delle   leggi;  b)   il regolamento  ritenuto  lo stralcio  delle  disposizioni   non  conformi   alle  leggi;  c)  l’approvazione  del  regolamento  o   di    singole  sue   disposizioni,  con  invito  al    comune  procedere  alle   modificazioni   e   completazioni  del  caso,  assegnando  a   tale   scopo   un   termine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  emana  in  luogo  e    vece  dell’organo  comunale  competente    il   regolamento,  limitatamente  alle  disposizioni   di    natura  essenziale,   quando  un  comune,  trascorso  il  termine  stabilito  e  previa  formale   diffida   con  l’assegnazione  di    un  nuovo   termine,  non  vi avesse  provveduto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  sono  approvati  dal  Consiglio  di  Stato  con  la  riserva  dei  diritti  di  terzi.  Il   dispositivo  della  risoluzione  di    approvazione  va pubblicato   all’albo   comunale.  251
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicabilità
                            Art.  190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  l’approvazione   del  Consiglio   di Stato  i  regolamenti  diventano  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvazione  non  estingue  il diritto   di    ricorso  in    ogni   caso  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copia  ai    cittadini  Art.  191
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  esemplare   dei  regolamenti  comunali  sarà   consegnato  dal  municipio  ai    cittadini   che  ne  faranno  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni  possono   estenderne   la    distribuzione  ad   altri  destinatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordinanze
                            Art.  192  252  1  Il  municipio   può  emanare  ordinanze  per   disciplinare  materie  di  competenza  propria  o  delegata  da  leggi  o   da  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    ordinanze  sono  esposte  all’albo  comunale  per  un  periodo  di  trenta    giorni  durante  il  quale  è  ammesso  il   ricorso  al Consiglio  di    Stato   contro  le    disposizioni  in    esse  contenute.  253  Capitolo  secondo  254  Assunzione  di  servizi   di  interesse  comunale;  aziende  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Assunzione  di  servizi  di  interesse   comunale  Art.  192a  255  1  Nei  limiti  della    Costituzione    e    delle    leggi,  il  comune  ha    facoltà  di  assumere    in  proprio  anche   in    regime  di    privativa  l’esercizio  diretto  di    servizi   di interesse   comunale.  Sono  riservate  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assunzione  è decisa  dall’assemblea  o   dal  consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Aziende  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  192b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comune    ha  facoltà  di  istituire  aziende  comunali  allo  scopo  di  gestire  uno  o   più  settori  in    modo  distinto  dagli   altri  rami   dell’amministrazione  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    aziende  comunali  non  hanno  personalità  giuridica.    La  loro    organizzazione  è  stabilita    in  un  regolamento  comunale,  avuto  riguardo  degli  articoli  192c-192e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  192c  257  1  Gli  organi   delle  aziende   comunali  sono  il legislativo  e   il   municipio,  che   deliberano  secondo  le    norme  del  titolo  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  delle  aziende  comunali  può  prevedere  una  commissione  amministratrice  nominata  ogni  quadriennio  dal  municipio,  stabilendone  la    composizione,   i criteri   le competenze,  il  funzionamento  e   la    retribuzione  dei  membri.  Sono  riservate  le    competenze  del  municipio  e   i disposti  degli  articoli   82,  83,  100,  101  e   104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            251    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            252    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            253   Cpv.   modificato  dalla  L 24.1.2017;  in    vigore  dal   1.6.2017  - BU  2017,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            254    Capitolo  introdotto  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                255
                            Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            256    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            257    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dipendenti  integrati  nell’organizzazione   delle   aziende   comunali  sono   dipendenti  ai    sensi  del   titolo  III  capitolo   primo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   data  facoltà   di delega  secondo  gli  articoli  9   e   13  alla  commissione  amministratrice  e ai    dipendenti  di  cui  al    capoverso  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  delle  aziende  Art.  192d  258  1  Il  regolamento  delle   aziende   comunali  deve  contenere:  –   e il   settore  di    attività  dell’azienda;  –    i  criteri  di  nomina,    il  funzionamento,    le  competenze  e   la  retribuzione  della  amministratrice;  –  di  competenze  decisionali  alla   commissione   amministratrice  e ai  funzionari   giusta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192c;  –  e   le    tasse  applicate   all’utenza   per  i  servizi  prestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere   emanati   altri  regolamenti  concernenti   il settore  delle   aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  finanziaria  e   contabilità  Art.  192e  259  1  Per  le  aziende  comunali  va  tenuta  una  contabilità  separata  secondo    le  modalità  stabilite  dalla  normativa   di  applicazione  sulla  gestione  finanziaria  e   sulla  contabilità   dei  comuni.  È  applicabile  l’articolo   179;   sono  inoltre  riservati   disposti   di    leggi  speciali   e   direttive  superiori.  260
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   aziende  sono  finanziate   dal  comune,   al    quale  corrispondono  un  adeguato   interesse  sul   capitale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  prestazioni  che  soggiacciono  al  principio  di  causalità,  le aziende  coprono  i costi  tramite  il  prelievo  di  tasse  causali.    Il    regolamento  sulla    gestione    finanziaria  e  contabilità  dei  comuni    ne  stabilisce  le eccezioni.  Esso  stabilisce   inoltre  i  principi   e   i  criteri  di  riversamento  dell’utile  all’erario  comunale.  Capitolo  terzo  261  Svolgimento  di  compiti   tramite  soggetti  autonomi   esterni  al    comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  dei  compiti  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            262  Art.  193  263
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Riservate  competenze  particolari  non  delegabili,  il   comune    può  ricorrere    a  soggetti  esterni  per  lo  svolgimento  di  compiti  di  natura  pubblica;    nelle  forme  di  legge,  esso    può  costituire  organismi  di    diritto  pubblico  e   privato  o   decidere  di parteciparvi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Assemblea  e   consiglio  comunale  possono  delegare  l’esecuzione  di loro  risoluzioni   gli  articoli  13  capoverso  1 lettere  e/g  e   175  a   enti  pubblici   e   soggetti   privati  di    proprietà   pubblica  toccati  dall’oggetto  delle  risoluzioni.   Il regolamento  di    applicazione  ne  precisa  condizioni   e   modalità.  264
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  è   responsabile  dell’esecuzione   dei  compiti  nel  rispetto  degli  interessi  collettivi  e appronta  i  necessari  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Municipio    informa  annualmente  Assemblea  e   Consiglio  comunale  sull’attività  svolta    attraverso  tutti  i  soggetti  esterni  previsti   al    cpv.  1.    Il   regolamento  definisce  i campi  in    cui   le    informazioni   devono  essere  date   senza  restrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Municipio,  l’Assemblea   e il   Consiglio   comunale   possono  dare  istruzioni   vincolanti  sull’attività.  In  caso  di mancato  rispetto   di    dette  istruzioni,   l’organo   di    nomina  può  revocare  il mandato  conferito  ai  rappresentanti  diretti  in    soggetti  esterni.  265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservati  le disposizioni  di leggi  speciali   e   il   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  convenzioni  Art.  193a  266  1  Il  comune   può  sottoscrivere  convenzioni  di    diritto  pubblico   con   enti  pubblici  o privati  per  l’esecuzione  dei  suoi  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            258    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            259    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                260
                            Cpv.  modificato  dalla  L   14.12.2022;  in  vigore  dal  1.4.2023  -   BU  2023,  62;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            261    Capitolo  introdotto  dalla  L   19.11.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            262  Nota  marginale    modificata  dalla    L    14.12.2022;    in  vigore  dal  1.9.2023  -  BU  2023,  62;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   2008,   627;   BU  2009,  274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            263    Art.  modificato  dalla  L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                264
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.9.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            265    Cpv.  modificato  dalla  L 20.4.2009;  in    vigore   dal  1.7.2009  - BU  2009,  274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            266    Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convenzione  deve  contenere  in  particolare   lo  scopo,  l’organizzazione,  il   riparto  delle  spese,   il  termine  di rinnovo   e   di disdetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   stessa  dev’essere  adottata   dall’assemblea  o   dal  consiglio   comunale  secondo  le    modalità previste  p  er il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  mandati   di  prestazione  Art.  193b  267  1  Il  comune    può  affidare    mandati  di  prestazione  a  enti  pubblici    o  privati  per  l’esecuzione  di    suoi  compiti.   Il mandato  deve  prevedere:  -  e le    modalità  esecutive;  -   finanziari;  -  -   e   obblighi  reciproci;  -  facoltà  di revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  di carattere  amministrativo  del  soggetto  esterno  è dato   ricorso  ai sensi  degli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            208  e   seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    mandato  deve  essere  adottato  dall’assemblea  o  dal  consiglio  comunale    secondo    le  modalità  previste  per  il   regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ente  autonomo  di  diritto  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  193c  268
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comune    può  costituire  enti  di  diritto  pubblico  con    propria    personalità  giuridica,  anche  con  la    collaborazione  di    altri  enti  pubblici  e   di    privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea   o   il   consiglio   comunale  adottano  lo    statuto   dell’ente,  secondo   le    modalità  previste  per  il  regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    comune  può  attribuire  il   compito  all’ente    mediante  mandato  di  prestazione.    È  applicabile  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statuti  e   organizzazione  Art.  193d  269
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  statuto   dell’ente  deve  in    particolare  contenere:  -  e compiti;  -  dell’ente,  competenze  e   funzionamento;  -  di controllo  degli  organi   comunali;  -  misura  l’ente  soggiace   ai principi  di    gestione  finanziaria  comunale;  -  copertura  del  disavanzo,  ripartizione  degli  utili;  -  mandati  di    prestazione;  -  di    scioglimento.  Lo  statuto  deve  essere  approvato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  conti  dell’ente  devono  essere  approvati  dall’assemblea   o   dal  consiglio  comunale.  I  membri  degli  organi  dell’ente   sono  vincolati  agli   articoli  32  e   100,   quelli   dell’Esecutivo  pure  all’art.  101.  Sono  inoltre  applicabili  gli  art.  208  e   seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento
                            Art.  193e  270  L’ente  può  essere   sciolto  in  ogni  tempo,  se  non  vi    si    oppongono  interessi  pubblici  preponderanti,  secondo  le  modalità  previste  dallo  statuto,  con   decisione  del  Legislativo  comunale  ratificata  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Concessioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  e   contenuti  Art.  193f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            271
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  comune   può  dare  in    concessione   a terzi  servizi   comunali  di    interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto   di    concessione   deve  prevedere:  a)   della  concessione;  b)  preavviso  e   condizioni   per  il   riscatto  secondo  l’art.  193h,  per  l’anticipata  immissione  possesso  degli   impianti   e per   l’eventuale  facoltà  di riscatto   anticipato;  inoltre  conseguenze,  da   ossequiare,  diritti   e   obblighi   delle  parti   se  la    concessione  prevede  la possibilità   di non  gli impianti   alla   scadenza  e   se  non  vi    è   rinnovo  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            267    Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            268    Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                269
                            Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            270    Art.  introdotto  dalla  L 7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            271    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  riguardanti  la    qualità  del   prodotto  fornito;  d)  per  i  concessionari  di tenere  una  contabilità  che   preveda  o   permetta:  –  una   visione  chiara  del   risultato  economico   e della  situazione  patrimoniale  relativa  all’attività  svolta  nell’ambito  della  concessione  –  ammortamenti   che  tengano  conto  della  durata   degli  impianti  e del  loro   costo  di    acquisto  o   di  costruzione  –  una   verifica  dei  costi   alla   base  del  calcolo   delle  tariffe  applicate  all’utenza;  e)  per   il   calcolo  delle  tariffe   applicabili  al Comune  e ai privati,  inoltre  per  la    stipulazione  di  speciali;  f)    di  modifica  delle  tariffe,  ritenuto  che  la  medesima    può  essere    richiesta  con  di sei  mesi   per  la fine   di ogni   anno  di    durata  della   concessione  a   partire  dal  secondo  di    concessione;  la procedura   deve  segnatamente  tener  conto   dell’evoluzione  di    tutti  i  costi  g)  di controllo  del  Comune,  in    particolare  il diritto  di    chiedere  una  volta   all’anno  il valore  di  degli    impianti;    copia    dei  conti  di  gestione  e    del  bilancio    deve  essere  in  ogni  caso  annualmente   al Municipio;  h)  in caso  di    violazione  degli  obblighi   della  concessione  e   le    condizioni   di    revoca   della  in    caso  di grave  violazione  delle   sue  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  disposti  di legge  speciale   e   superiore,  inoltre  direttive  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adozione,  modifica,  rinnovo  e   prolungamento  Art.  193g  272  1  L’atto  di concessione  è   adottato   dall’assemblea  o   dal  consiglio  comunale   secondo  le  modalità  previste  per  i  regolamenti  comunali,  riservati  gli  articoli  31  e 61.  Le   medesime   formalità  devono  essere  ossequiate  in    caso  di rinnovo,  modifica  o   prolungamento  dell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto   è   sottoposto  per   l’approvazione  al    Consiglio  di    Stato;  la    concessione  diventa  esecutiva  con  la  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscatto
                            Art.  193h  273
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   scadenza  della  concessione   e   se  la  medesima  non   è   rinnovata,   il   comune   è  tenuto  ad  assumere  in  proprio  il   servizio  d’interesse    pubblico.  È  riservata  la  facoltà  di  prevedere  diversamente  nell’atto   di    concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   comune  ha  il   diritto  di chiedere  l’anticipata   immissione  in    possesso  degli   impianti   necessari,  se  prevista  dalla   concessione.  La  concessione  può  inoltre  prevedere  il   riscatto  anticipato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indennità  di  riscatto    corrisponde  al  valore  reale  e   reperibile    dei  beni  al  momento  del  riscatto.  L’indennità  così  determinata  potrà  essere  corretta  in  caso  di  rilevanti  divergenze   con  le risultanze  contabili  e    tenuto  conto  del  capoverso  seguente;  dal  valore  così  determinato    sono  deducibili  i  contributi  di    terzi  per  allacciamento  e   ogni  altro  contributo  all’investimento  incassato.  È   riservata  la  facoltà  di prevedere   diversamente  nell’atto  di    concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  riscatto  il   comune  subentra  nei  diritti    e   negli  obblighi    relativi  all’esercizio  del  servizio  pubblico  riscattato,  purché    assunti  prima    della    denuncia    del  riscatto;    di  ciò  va  tenuto  conto  nel  calcolo  dell’indennità  di    riscatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservati  disposti  di leggi  speciali   o   di    direttive  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  193i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            274
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Riservate  norme  di   leggi     speciali     e  l’art.     92     let.  a  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013,  le  contestazioni  tra  comune  e   concessionario  e  quelle  tra  concessionario  e utenti   sono   decise  in    via  di    ricorso  dal  Consiglio  di    Stato,  contro  la    cui  risoluzione  è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale    amministrativo.  È  per  il   resto    applicabile    la  legge    sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contestazioni  sull’anticipata  immissione  in possesso,  sul  riscatto  e sulla  relativa  indennità   sono  decise  dal  Tribunale  delle  espropriazioni,  contro  la  cui  decisione  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo   ai    sensi  della  legge   di    espropriazione  dell’8  marzo  1971.  TITOLO  VIII  Capitolo   primo  Della  vigilanza   sui  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                272
                            Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            274    Art.  introdotto  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  194
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            275  I  comuni,  nel   rispetto  della   loro  autonomia,  sono  sottoposti  alla  vigilanza  del  Consiglio  di  Stato,  che  designa  il   Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  ispezione;  vigilanza  in  ambito  di leggi   speciali  Art.  195  276  1  Nell’esercizio  dei  compiti  di    vigilanza   è conferita  al    Consiglio  di    Stato  facoltà  di esame  dei  registri,  dei  libri  contabili   e   degli  archivi  dei  Comuni  come  pure  sull’uso   e   sulla  gestione   dei  beni  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Secondo   necessità  possono   essere   ordinate  ispezioni   puntuali  o   periodiche  dell’amministrazione  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dalla  vigilanza  sui  comuni  ai sensi  del  presente  capitolo  è   escluso  il   campo   di applicazione  di    leggi  speciali,  di    competenza  del  Dipartimento  cui   spetta   la relativa  applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di vigilanza  277  Art.  196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            278
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità,  d’ufficio  o   su  istanza,  entra  in materia  quando  a   carico   degli   organi  comunali  e  dei  loro  membri  ravvisa  indizi    di  cattiva  amministrazione  a    detrimento  di  importanti  interessi  collettivi,  rispettivamente  ravvisa  una  violazione   degli   obblighi  derivanti  dalla  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Singole   decisioni  errate  o   viziate,   adottate   dagli  organi  locali,  non  costituiscono  di    per  sé  indizio  o  sospetto  di cattiva  amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  d’intervento:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  generalità  Art.  196a  279  1  L’istanza   di intervento   è   un  rimedio   di diritto  sussidiario,  riservata  ai casi  in    cui   non  sia  possibile   promuovere   una  normale   procedura  ricorsuale.  Se  è pendente   una   procedura  penale,  il  Consiglio  di    Stato  sospende  la    procedura   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’introduzione  dell’istanza   non  dà  diritto  all’entrata  in    materia.  L’istante  non  ha   ruolo   di    parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Istanze    generiche  o  contenenti  segnalazioni    che  da  accertamenti  preliminari    non  lasciano  intravedere  i  presupposti  per  un’entrata  in    materia  sono  evase  con  breve  motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  forma  Art.  196b  280  1  L’istanza   deve  essere  presentata  in    forma  scritta  all’autorità  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve   contenere:  a)  della  decisione  o del  comportamento  censurati;  b)    chiara  elencazione  dei  fatti,  una  breve  motivazione  e   l’indicazione  di  eventuali    mezzi  di  richiesti;  c)  dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza  deve  essere  corredata  dall’eventuale  decisione  censurata  e  da  ogni  utile  documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inchiesta  amministrativa;  provvedimenti  dell’autorità  di  vigilanza  281  Art.  196c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            282
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  vigilanza  può  adottare  provvedimenti  particolari    o  annullare  le  risoluzioni  degli  organi   comunali,  allorquando,   cumulativamente:  a)  degli  organi    locali  violi  manifestamente  norme    della  Costituzione,  di  leggi    o  di  b)  importanti  e   preponderanti  interessi   collettivi.  Le  misure  possono  essere   precedute  da  un’inchiesta  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            275    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            276  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            277    Nota  marginale   modificata  dalla  L   3.2.1999;   in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                278
                            Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            279  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            280  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
281
                            Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            282  Art.  modificato  dalla  L   24.1.2017;   in    vigore  dal  1.6.2017  - BU  2017,   66;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   facoltà   di  annullare  le  risoluzioni  degli   organi   comunali  si prescrive  nel  termine  di cinque  anni  dalla  loro  crescita  in giudicato.  È   riservata  ai    terzi  l’azione  di    risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  disciplinari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nell’ambito  delle   funzioni  Art.  197
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            283
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  può  infliggere    ai  membri  ed  ai  supplenti    del  municipio,    della  commissione  della  gestione,  del  consiglio  comunale   e   degli  uffici  presidenziali,  in carica,  colpevoli  di  inosservanza  delle   disposizioni  legali,   degli   ordini   dell’autorità  di    vigilanza  o   di    grave  negligenza  nell’esercizio  delle  loro   funzioni  i  seguenti  provvedimenti:  a)  b)  c)   fino  ad  un  massimo  di    fr.  20'000.--;  d)  dalla  carica  fino  ad  un  massimo   di    sei  mesi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   provvedimento,   di    cui  alla  lett.  e),  si    applica   nei  casi  di    gravi  e   ripetute   violazioni  nell’esercizio  dei  propri  incombenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    provvedimento  dev’essere  motivato  e  preceduto    un’inchiesta    nella    quale  è  data  all’interessato  la    possibilità   di    giustificarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio   di  Stato  può   ordinare  la  pubblicazione  all’albo  comunale  dei  provvedimenti  presi;  nel  caso  di sospensione  o di    destituzione  la    pubblicazione  è   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  provvedimenti  disciplinari   si    prescrivono   nel  termine  di cinque   anni  dal  compimento  dei  fatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   multe  non  possono  essere   messe  a   carico  della   cassa   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            284
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sospensione   per   altri  motivi  Art.  198  1  Se  un  membro   del  Municipio  è   perseguito  per  crimini  o delitti  contrari  alla  dignità  della  carica,  il   Consiglio  di    Stato  può  sospenderlo  dalle  sue  funzioni.   Esso   è   sostituito  in tal  caso  da  un  supplente  secondo  le    norme  dell’art.   95  cpv.  4.  285
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sospensione  può  essere  decretata  dal  Consiglio   di    Stato  quando  nei  confronti   di un   membro   di  un  Municipio,  ai  sensi  della    legge  federale  sulla  esecuzione  e  sul    fallimento,  fossero  adottati  i  seguenti  provvedimenti:  a)  di    un  attestato  di    carenza  beni;  b)  di    fallimento.  286
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’interessato   dev’essere  udito  prima  del  provvedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Destituzione
                            Art.  199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  un  membro  del   Municipio  è   condannato  alla  pena  detentiva  o alla   pena  pecuniaria  per  crimini    o   delitti  contrari  alla  dignità  della  carica,  il   Consiglio  di  Stato  lo  destituisce  dalle  sue  funzioni.  In  tal  caso  si  provvede    alla    sua  sostituzione  secondo    la  legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici.  287
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   provvedimento  dev’essere  motivato  e   preceduto  da   un’inchiesta  nella   quale  è data   all’interessato  la  possibilità  di    giustificarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  dell’autorità  giudiziaria  Art.  200  288  L’autorità  giudiziaria   notifica  al Consiglio   di  Stato  la sentenza  definitiva  di  condanna  di  un  membro  del  municipio   alla  pena  detentiva  o   alla  pena  pecuniaria  per  crimini   o delitti  contrari  alla  dignità  della  carica;  essa  notifica  inoltre  al    Consiglio  di    Stato,  al    più  presto  ma  al    massimo  entro  tre  mesi  dall’apertura   dell’istruzione,   l’esistenza  di    un  procedimento  penale  a   carico   di un   membro  del  municipio  quando  l’interessato  è perseguito   per  crimini   o   delitti  contrari  alla  dignità  della   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  di eccezione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            283    Art.  modificato  dalla  L   3.2.1999;  in    vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            284    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            285    Cpv.  modificato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore   dal  1.3.2015  -  BU  2015,  51.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            286    Cpv.  modificato  dalla  L 7.12.1993;  in    vigore   dal  21.1.1994   -  BU  1994,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore  dal  1.3.2015  -   BU  2015,  51;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288  Art.   modificato  dalla  L   17.12.2014;  in vigore   dal  1.3.2015  -  BU  2015,   51;  precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                363.
                            a)  gestione   speciale  289  Art.  201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quando  un  comune  si   trova  nell’impossibilità   di    costituire  i propri   organi  o   in    difficoltà  ad  assicurare  la    normale  amministrazione  o   quando   il municipio  si sottrae  in modo   deliberato  e continuo  ai  doveri  del  suo  ufficio,  l’autorità  di vigilanza  può,  previa  diffida,  direttamente  o   per  mezzo  di    uno  o  più  delegati    affiancarsi    o    sostituirsi  al  municipio  nell’amministrazione    del  comune,    fintanto  che  perdurano  i  motivi  che  hanno   giustificato  l’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assemblea   comunale   o   il   consiglio  comunale  mantengono  tuttavia  le proprie  prerogative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aggregazione  Art.  202  290  Perdurando    i   motivi  d’intervento  di  cui    all’art.  201,    il   Consiglio  di  Stato    può  avviare  d’ufficio  il   procedimento  di  aggregazione  ai sensi  della   legge   sulle   aggregazioni   e separazioni  dei  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sostegno   del  Cantone  291  Art.  203  1  Il  Consiglio  di Stato  può,  in    caso  di    provata  insolvenza  di    un   comune  o   quando   il  comune  non  potesse  altrimenti  evitare  un  dissesto  imminente,  concedergli  un  mutuo  o   un   contributo  a   fondo  perso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   accordare  una  garanzia   presso  un  Istituto  di credito  al    comune   cui  è negata   l’apertura  di  crediti  sul  mercato  monetario.  292
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  questi  casi    il   comune    deve  essere  sottoposto    a  speciali    misure  di  sorveglianza    che    saranno  fissate  da   apposita  risoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  d’istruttoria  293  Art.  204  1  Il  Consiglio   di    Stato  ed  i  servizi   dipartimentali  preposti  a   compiti  di    vigilanza,  recuperano  le  spese  d’istruttoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            294
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  accollate  al comune  sono  a   carico  della  cassa  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’istanza  è   infondata  l’istante  deve  essere  tenuto  a pagare  le    spese.  295  Art.  205  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            296
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancata  approvazione  dei  conti  e   dei  sorpassi   di  credito  Art.  206  297  1  Se  i  conti  comunali  o   parte  di essi,   come  pure  i sorpassi   di credito,  non  sono  approvati,  il  municipio  ne   fa immediato  rapporto  al    Consiglio   di    Stato;  quest’ultimo  statuisce  in merito,   ritenuto  che  i  conti  preventivi  vengono  come  regola  ritornati  agli   organi  comunali  per  nuova  deliberazione  del  legislativo.  298
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  coinvolgere  in    sede  di    istruttoria  la    commissione  della   gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  207  299
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  è  leso  nei  suoi  legittimi  interessi  ha  diritto  di  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo,  contro    le  decisioni  emanate  dal  Consiglio  di  Stato  quale    autorità    di  vigilanza  in  applicazione  del  presente  capitolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  è   legittimato  a   ricorrere  se leso   nella  sua  autonomia.  Capitolo  secondo  Dei  ricorsi  contro  le    decisioni  degli  organi  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            289    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            290    Art.  modificato  dalla  L   16.12.2003;  in    vigore   dal  13.2.2004  -  BU  2004,  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            291    Nota  marginale   modificata  dalla  L   7.5.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292    Cpv.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            293    Nota  marginale   modificata  dalla  L   3.2.1999;   in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                294
                            Cpv.  modificato  dalla  L 3.2.1999;  in vigore  dal  1.1.2000  -  BU  1999,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            295    Cpv.  introdotto   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            296  Art.  abrogato   dalla  L 20.9.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,  443;   precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273;  BU  2008,   627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            297  Art.   modificato   dalla  L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
298
                            Cpv.  modificato  dalla  L 17.2.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  - BU  2014,  191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            299  Art.   modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   21;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
Competenze
                            Art.  208
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  degli  organi  comunali  è    dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  appellabili  al    Tribunale  cantonale  amministrativo,  a   meno   che  la legge  non  disponga  altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ricorso  ha    effetto  sospensivo,  a    meno    che    la  legge  o    la  decisione  impugnata  non  disponga  altrimenti.  In  questo  caso  il    ricorrente    può  chiedere    al  presidente  dell’autorità  di  ricorso  la  sospensione  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  ricorsi  contro  le  dimissioni,  le  sostituzioni  e    le  nomine  non  hanno  effetto    sospensivo    e  non  sospendono  l’entrata  in    carica  delle  persone  elette.  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Legittimazione  attiva  Art.  209  Sono  legittimati  a ricorrere  contro  le    decisioni  degli  organi  comunali:  a)   cittadino  del  comune;  b)   altra   persona  o ente  che  dimostri  un  interesse   legittimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nullità  assoluta  Art.  210  Sono  nulle  e di nessun  effetto  le    decisioni  in materia   comunale  emanate  da   un  organo  incompetente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Annullabilità:
                            a)  di  tutte  le    decisioni  degli  organi   comunali  Art.  211  Tutte  le decisioni  degli  organi  comunali   sono  annullabili:  a)  fossero  state  violate  le  norme  di  legge  per   la  convocazione   e   quando  tale   violazione  stata  influente  sulle  deliberazioni;  b)  la    riunione  fosse  stata  tenuta  in    un  locale   vietato  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  delle   singole  decisioni  Art.  212  Le  singole  decisioni  degli  organi  comunali   sono  annullabili:  a)  a norme   della  Costituzione,  di    legge   o di regolamenti;  b)  fossero  state  ammesse  a votare  persone  non  aventi  diritto,  e quando   ciò   abbia   potuto  sulle  deliberazioni;  c)  non   sia  stata   eseguita  secondo  le norme   di legge;  d)   a pratiche  illecite,  oppure  quando  vi   fossero  stati  disordini  o intimidazioni   tali  da  che  i  cittadini  non  abbiano  potuto   esprimere  liberamente  il loro  voto;  e)  fossero  violate  formalità   essenziali  prescritte  da  leggi  o da  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini  e   forma  Art.  213  1  Le  decisioni   degli   organi  comunali  viziate  di    nullità  assoluta  possono  essere  impugnate  in  ogni  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri   casi,  il  ricorso   deve  essere  inoltrato  per   iscritto,  entro  trenta  giorni   dall’intimazione  o dalla  data  di pubblicazione  della  decisione  impugnata.  301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    applicabile  la  legge  sulla  procedura    amministrativa  del  24    settembre    2013,    riservate  le  disposizioni  di    altre   leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            302  Capitolo  terzo  303  Dei   ricorsi   contro   le decisioni  delle   autorità  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  213a  304
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del    Dipartimento    e  delle  autorità    ad    esso  subordinate  è  dato  ricorso  al    Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.  TITOLO   IX  Disposizioni  transitorie,  abrogative  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300    Cpv.  introdotto   dalla   L   14.12.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            301    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                302
                            Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  480.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            303    Capitolo  introdotto  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore   dal  27.1.2009   - BU  2009,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            304    Art.  introdotto  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal  27.1.2009   -  BU  2009,   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  214  ...  305
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Introduzione  MCA2  Art.  215  306  1  Il  Consiglio  di    Stato  provvede   all’introduzione  del  nuovo  modello   contabile  armonizzato  di  seconda  generazione  (MCA2)  in    tutti   i  comuni,  stabilendo  i tempi  e le    modalità  ed  emanando   le  necessarie  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    introduzione  a   tappe,   per  i  comuni   in    attesa  di    introdurre  il   nuovo  piano   contabile  e   fino  a  quel  momento,  non  sono  applicabili  gli  articoli  da  153   a   161,  164,   165,   169  cpv.  1   e   173  cpv.  2. In  questi  ambiti  restano   in vigore  le    normative  precedenti.  307  Art.  215a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            308  Art.  216  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            309
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  adeguamento  alla  legge   delle   aziende  comunali  e delle   concessioni  di  servizio  pubblico  Art.  217  310  1  Le  aziende  municipalizzate  in  base  al  diritto    previgente  e   i  relativi  regolamenti  vanno  adattati  alle  disposizioni  degli  articoli  192  b-e    entro  il   termine  fissato  dal  Consiglio  di  Stato  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  articoli    193f,  193g  e  193h  non  sono  applicabili  alle  concessioni  in  essere  alla  loro  entrata  in  vigore;  alle   medesime,  fino  alla   loro  scadenza,  sono  applicabili  gli  articoli  35,  36  e   38  della  legge  sulla  municipalizzazione  dei  servizi  pubblici  del  12  dicembre   1907.  Sono  riservati  disposti  di    legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  di applicazione  Art.  218  Il   Consiglio  di Stato   emana  i  regolamenti   d’applicazione  della   presente   legge.  Art.  219  ...  312
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  220  1  Decorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto   di referendum,  la    presente  legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  d’entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            313  Pubblicata  nel   BU  1987  ,  173.  Diritto  transitorio  della  legge  organica   comunale   del  10  marzo  1987  (art.  215  cpv.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  amministrativo  Art.  153  Il  conto  amministrativo    si  compone  del  conto    di  gestione  corrente  e  del  conto  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  di  gestione  corrente  Art.  154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conto  di gestione  corrente   contiene  le spese  e i  ricavi  del  relativo  periodo  contabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  modificano  il   capitale   proprio  o   il disavanzo  riportato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare   sono  da  iscrivere  tutte  le spese  che  hanno  un  carattere   di consumo,  gli  interessi  e   gli  ammortamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            305  Art.  abrogato  dalla  L   23.11.2015;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   39;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                627.
                            306    Art.  modificato  dalla  L   10.12.2018;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            307    Diritto  transitorio  consultabile  in    fondo   alla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                308
                            Art.  abrogato   dalla   L   7.5.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   - BU  2008,   627;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                273.
                            309    Art.  abrogato  dalla   L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310  Art.  reintrodotto  dalla  L  19.11.2018;  in  vigore  dal    1.7.2019  -   BU  2019,  76;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311    Articoli   consultabili   in fondo  a   questa   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                312
                            Art.  abrogato  dalla   L   7.5.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,  627.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            313  Entrata  in    vigore:   7   luglio  1987,  ad  eccezione  degli   art.  68  cpv.  2   e 82   lett.   b)  e   c) entrati  in    vigore  il   24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aprile  1988   - BU  1987,   173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  degli   investimenti  Art.  155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conto  degli  investimenti  considera   i  movimenti  finanziari   che  servono  alla  Costituzione  di  importanti  beni  amministrativi  e patrimoniali,  nonché  beni  sussidiati,  con   durata  d’utilizzazione  di  più  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deve   indicare  l’investimento  lordo  e netto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   legislativo  vota  il   credito  necessario  per  la    realizzazione  dell’investimento  e   ad  opera  conclusa,  nella  risoluzione  finale    di  approvazione  dei  conti  consuntivi,  ne  dà    scarico    al  municipio    a  maggioranza  semplice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammortamento.  Interesse  del  debito  Art.  158  1  Ogni  anno  deve    essere  previsto  l’ammortamento    della  sostanza  ammortizzabile  con  tassi  differenziati  a seconda  del  genere  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  caso  il   totale  degli  ammortamenti  non   può  risultare  inferiore  all’8%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   infrastrutture  per   il  servizio  di    approvvigionamento   dell’acqua  potabile   e   per  la depurazione  delle  acque  quali  le  canalizzazioni  e  gli  impianti  di  depurazione  non  fanno    parte  della  sostanza  ammortizzabile  e  sono    ammortizzate  in  base  alla  durata  di  utilizzo  del  bene,  applicando  i  tassi  d’ammortamento  sul  valore  iniziale  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  terreni   patrimoniali  non   edificati  e   le    partecipazioni  amministrative  non  fanno   parte  della  sostanza  ammortizzabile  e    sono  ammortizzati  sulla  base  della    perdita  effettiva  subita  dal  bene  durante  l’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’eccedenza  passiva  deve  essere  ammortizzata  entro  quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   spese  per  ammortamento,  unitamente  a   quelle  degli  interessi  del  debito  comunale,  essere  iscritta  nel  preventivo  del  conto  gestione  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  della  sostanza  ammortizzabile  Art.  159  La  sostanza  ammortizzabile  si  compone  di  beni  d’investimento  mobili    e  immobili,  di  contributi  per  investimenti   e   delle  altre  spese  di    ogni   genere,  iscritte  nelle   attività  di    bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bilancio  patrimoniale  Art.  160  1  Gli  attivi  sono  classificati   in modo  da  indicare   i beni  patrimoniali,   i beni  amministrativi  e  l’eventuale  disavanzo  riportato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  passivi  sono  classificati  in modo  da  indicare  il   capitale  di terzi  e l’eventuale   capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   capitale  proprio   consiste  nell’eccedenza  della  somma  dei  valori  allibrati  dei  beni  amministrativi   e  patrimoniali  rispetto   alla   somma  degli  impegni;  esso  si    modifica  secondo   i risultati   d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Debito  pubblico   e autofinanziamento  Art.  161  1  Il  debito  pubblico   è   costituito  dalla  differenza   fra  il   totale  dei  debiti  ed  il   valore  dei  beni  patrimoniali  allibrati  a   bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autofinanziamento  è   la  somma  algebrica  degli  ammortamenti  sui  beni     amministrativi     e  dell’avanzo  o   del  disavanzo  del  conto  di    gestione  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    municipio  provvede  a    contrarre    i  prestiti  necessari    a    sopperire  al  fabbisogno  di  liquidità    non  coperto  dall’autofinanziamento.  Sono   riservate  le competenze   delegate  secondo   la presente   legge  e  il   regolamento  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  del  consuntivo  Art.  167  1  Il  consuntivo  contiene:  a)  amministrativo;  b)  patrimoniale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  bilancio   patrimoniale  figurano  tutte   le    attività  e   passività  del  comune,   compresi  i  crediti  verso  i  debitori  e   i  debiti  verso   i  creditori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  per  i  libri  contabili  e   i  conti  Art.  171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  devono  tenere  la    contabilità   a   partita  doppia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  emana   disposizioni   per  uniformare  il  piano  dei  conti,  i criteri  di    valutazione  contabile  e  i  tassi  di    ammortamento  differenziati.  Diritto  transitorio  della  legge  sulla  municipalizzazione  dei  servizi  pubblici    del  12    dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1907  (art.  217   cpv.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35  Qualunque  concessione  di  aziende  d’interesse  pubblico    per  essere  valida  deve  rispondere  ai    seguenti   requisiti:  a)  votata  dai  due  terzi  dell’Assemblea  comunale  rispettivamente    dalla  maggioranza  dei  membri   componenti   il   Consiglio   comunale.    municipale    relativo    alla  domanda    di  concessione,  nonché  tutti    gli  atti    e   i  piani  e   il   progetto  completo  di convenzione   devono   essere  messi   a disposizione  dei  cittadini  un  mese  prima  dell’assemblea;  b)   in venti  anni  la    durata   della  concessione,  riservato  l’art.  44;  c)  la    clausola  e   le    condizioni  del  riscatto  secondo   l’art.  38;  d)  l’obbligo  per   i  concessionari  di  tenere  una   contabilità  uniforme  che  indichi  il   risultato  aziendale  generale  dell’attività  svolta  nell’ambito   della   concessione.   La   contabilità  segnatamente  includere   un  elenco  dei  Comuni   serviti,  che  indichi  per  ognuno   di  essi  le  fornite  e   il ricavo  lordo.  ammortamenti  e   gli  accantonamenti  devono    in  particolare  tener  conto  della  durata  degli  e    del  loro  costo  di  acquisto  o    di  costruzione.  I   contributi  di  terzi  per  allacciamento  essere  contabilizzati  separatamente.    Copia  dei  conti  di  gestione  e  del  bilancio  deve  data  annualmente  al  Municipio,  al  quale  devono  essere    garantite  tutte    le  facoltà    di  e   di    ispezione  da  stabilire   esplicitamente   nell’atto  di    concessione;  e)   le tariffe   applicabili   sia   al    Comune  sia   ai privati  e la    qualità   del  prodotto  da   fornire.  Per   la  determinazione   delle   tariffe  farà  stato   la  contabilità  di cui  alla  lett.  d)  estesa   a   tutta  l’azienda.  La  procedura   di    modifica  delle  tariffe  deve  essere  particolarmente  regolata;  la    modifica  delle  stesse  può  essere  richiesta  mediante  preavviso  di    sei   mesi   per  la    fine   di ogni  anno  di durata  della  concessione  a   partire  dal    secondo  anno  di  concessione;    essa  dovrà  segnatamente  tener  conto  dell’evoluzione  di tutti  i  costi   determinanti.  La  procedura  per  la  stipulazione  di  tariffe    speciali  deve  pure    essere    particolarmente  regolata;  f)   le multe   in    caso  di    contravvenzione  e   le    condizioni  di    revoca  della  concessione  in  di grave  violazione   delle  sue  disposizioni.  La  concessione  è sottoposta   ai diritti  di    referendum  e   di iniziativa.  Gli  atti  di    concessione   sono   sottoposti  per  l’approvazione  al    Consiglio   di    Stato.  La  concessione  diventa   esecutiva  con  tale  approvazione.  Art.  36  Le  medesime  formalità  devono  esser   osservate  nei  casi  di    rinnovo,  di    modificazione  o   di  prolungazione  di  una  concessione  già  accordata:  sono  esclusi  in  ogni    caso  il  rinnovo  e  la  prolungazione  in    forma  tacita.  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alla   scadenza   della  concessione  e   se  la    medesima  non  è   stata  rinnovata,  il   Comune  è  tenuto  ad  assumere  in    proprio  o a concedere   ad  una  propria  azienda  municipalizzata  o un’azienda  consortile  di    cui  fa parte  il   servizio  d’interesse   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale  scopo  il   Comune   ha  il   diritto  di  chiedere  l’anticipata  immissione  in  possesso  degli  impianti  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito   dei  servizi  definiti   dall’art.  2a,  la    nuova  concessione  può  essere  rilasciata  ad   aziende  pubbliche  o   private,  con  o   senza  trasferimento  di proprietà  degli  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indennità  di riscatto   corrisponderà  al  valore  reale  e   reperibile  dei  beni  al  momento  del  riscatto.  L’indennità  così  determinata  potrà  essere  corretta  qualora  si    verificassero  rilevanti   divergenze  con  le  risultanze  contabili.  Dal    valore    così    determinato    sono  infine    deducibili  i  contributi    di  terzi  per  allacciamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  Il    riscatto  può  essere  chiesto  quando  sia  trascorso  un  terzo    della    durata  complessiva    della  concessione,  e   sarà  preceduto  dal  preavviso  di due   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   riscatto  della  rete  di    distribuzione  di    energia   elettrica  potrà  avvenire  solo  previo   esame   e   consenso  del  Consiglio   di    Stato,  che  dovrà   determinarsi   sulla   modifica  del  comprensorio  di    rete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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