Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale (753.110)
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Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale del 21 settembre 2022 (stato 25 agosto 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 2'000'000 di franchi per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale dell’11 aprile 2022; vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, decreta:

Oggetto

Art. 1 Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del credito stanziato con il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 2'000'000 di franchi per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale dell’11 aprile 2022, segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

Definizioni

Art. 2 Fanno stato le seguenti definizioni: a) di mobilità aziendale : definisce le possibilità di trasporto a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti in automobile con un solo occupante. Può essere elaborato per singola o per più aziende situate in un determinato comparto. Fanno stato le indicazioni nelle linee guida per l’allestimento dei Piani di mobilità aziendale pubblicate dalla della mobilità (di seguito SM); b) promotore : costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di un di mobilità aziendale e dell’applicazione delle misure all’interno di un comparto territoriale c) pooling : condivisione dell’automobile fra più persone per una parte di un tragitto; d) aziendale : servizio di trasporto collettivo messo a disposizione dall’azienda o da terzi il trasporto dei dipendenti da una o più aree di raccolta all’azienda e viceversa; e) del servizio di car pooling e navette aziendali : comprende l’analisi origine/ (O/D), gli incontri con i dipendenti, l’identificazione di posteggi intermedi o fermate il supporto all’azienda per altre attività di avvio; f) per biciclette : posteggio per biciclette dotato di sistema di chiusura antifurto e di protezione intemperie.
Autorità competente Art. 3 1 L’esecuzione del presente decreto è di competenza della SM.
2 In particolare essa esamina le domande di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all’informazione verso l’esterno.
3 La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.
4 La SM può finanziare studi e progetti a favore della mobilità aziendale.

Procedura

Art. 4 1 Le domande di contributo devono essere presentate alla SM mediante il modulo ufficiale indicando, limitatamente alle sezioni riferite all’implementazione di misure, ulteriori informazioni quali: a) di fatto (numero di dipendenti; mezzi, tipo e abitudini di spostamento dei dipendenti; di posteggi esistenti); b) di viaggi in automobile che si prevede non vengano più effettuati; c) di posteggi che vengono eventualmente eliminati; d) di trasporto in alternativa all’automobile con un solo occupante; e) altre misure; f) per la gestione delle misure; g) e la tempistica di realizzazione.
2 La priorità per la valutazione e l’evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d’inoltro della domanda. Si considerano solo domande complete e corredate di tutta la documentazione necessaria.
3 La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all’istante oppure a terzi, informazioni
4 I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.
5 La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l’ubicazione delle infrastrutture e dei servizi per cui sono stati versati contributi finanziari.
Condizioni e ammontare del contributo Art. 5 1 Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni: a) garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l’automobile utilizzata b) promotore offre garanzie di operatività del progetto a lungo termine (durata minima un
2 In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.
3 L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.
4 Per l’ottenimento dei contributi di cui al presente decreto deve essere un importo minimo di 1'000 franchi di contributo per ogni richiesta.
5 Ogni beneficiario può ricevere complessivamente, cumulando i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di 150'000 franchi.
Decadenza del contributo Art. 6 Il diritto al contributo decade se, entro 24 mesi dalla decisione, il beneficiario non richiede per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.
Parametri per il contributo e modalità di pagamento Art. 7 1 Il contributo è concesso al netto di eventuali contributi di terzi, secondo i parametri specificati di seguito: a) di mobilità aziendale, allestimento o aggiornamento: contributo pari al 50% della spesa fino ad un massimo di fr. 5’000.– (consentita al massimo una richiesta ogni due b) di mobilità aziendale di comparto, allestimento o aggiornamento: contributo dal 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 50’000.– (consentita al massimo una ogni due anni); c) realizzazione di posteggi: fr. 1’000.–/stallo bici coperto e illuminato, con sistema di idoneo alla messa in sicurezza del mezzo, fino a un massimo del 50% della spesa fr. 1’500.–/stallo bici in un box per biciclette, fino a un massimo del 50% della computabile; d) pooling, avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa la sede oggetto del servizio): fr. 10. –/dipendente; e) Avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa stato la sede oggetto del servizio) e al numero di corse proposte: fr. 30.-/dipendente/linea, fino ad un massimo di fr. 100’000.-; Acquisto veicoli: – automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr.
8’000.–; – furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a
3,50 t): contributo al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 10’000.–; – autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): contributo pari al 40% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 100’000.– ; Avviamento di contratti di leasing per veicoli nuovi: – automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): fr. 4’000. – (importo forfetario); – furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a
3,50 t): fr. 5’000.– (importo forfetario); – autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): fr. 25’000.– per autobus con 38 posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente, rispettivamente fr. 50’000. – per autobus con oltre 38 posti a sedere, compreso quello del conducente (importi forfetari);
f) per l’attuazione delle misure in favore della mobilità aziendale: contributo pari ad massimo del 50% della spesa computabile, fino ad un tetto massimo di fr. 20’000. Fra le finanziabili si segnalano in particolare le infrastrutture a favore di: primo ed ultimo chilometro, escluse le misure di competenza comunale; accessi pedonali, attraversamenti/camminamenti, illuminazione e messa in sicurezza di percorsi; g) dei posteggi: contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di
20. –/dipendente per consulenze specifiche per una gestione mirata dei posteggi e di servizi legati alla gestione dei posteggi (es. assegnazione dinamica di posteggi); h) promozionali mirate e concrete, legate alla mobilità sostenibile (concorsi, sfide, raccolte prove gratuite di mezzi alternativi, atelier di riparazioni bici): contributo pari al 50% della computabile, fino ad un massimo di fr. 20. –/dipendente (consentita al massimo una ogni due anni).
2 Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.
3 Il versamento del contributo avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi di pagamento.
4 I contributi sono versati unicamente per acquisti o prestazioni presso imprese o rivenditori con domicilio o sede in Svizzera, fatta eccezione per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera e) punto
1 che, dietro motivata richiesta, possono essere oggetto di deroga da parte della SM. 1
Restituzione del contributo Art. 8 Il contributo di cui all’articolo 7 deve essere rimborsato integralmente qualora entro un anno dal pagamento la misura di mobilità aziendale sia stata soppressa.
Disponibilità finanziaria Art. 9 Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito.

Contravvenzioni

Art. 10 La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 21 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente. 2 Pubblicato nel BU 2022 , 225.

1

Cpv. modificato dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 280.
2 Entrata in vigore: 23 settembre 2022 - BU 2022, 225.
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