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Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA) del 20 marzo 2007 (stato 4 agosto 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: - d’applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 in particolare l’art. 2, ed il relativo regolamento generale della cantonale di della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 17 maggio 2005 - sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord), richiamate: - federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); - federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), decreta: Capitolo primo Generalità
Scopo e campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
Scopo e contenuto dell’EIA Art. 2
1 Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.
2 Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati. Capitolo secondo Autorità competenti

Dipartimento

Art. 3 Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) vigila alla corretta applicazione delle norme dell’OEIA e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l’Autorità federale. In quest’ultimo ambito rilascia segnatamente il parere sui progetti esaminati da un’Autorità federale (art. 12 cpv. 2 OEIA).

SPAAS

Art. 4
1 La Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito: SPAAS) è il servizio cantonale della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 OEIA.
2 La SPAAS svolge i compiti affidati dall’OEIA al servizio cantonale e coordina l’intera procedura di valutazione dei RIA. In particolare: a) se necessario, e aggiorna le direttive di cui all’art. 10 cpv. 2 OEIA; b) l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) e comunica all’autorità decisionale se questa può come rapporto (art. 8a OEIA); 1 c) i lavori preliminari (art. 14 OEIA) e conduce la procedura di valutazione dei RIA. In ambito segnatamente:
1 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
- coordina i rapporti con le unità amministrative specialistiche competenti per la valutazione dei singoli effetti analizzati nell’EIA (art. 17 lett. f OEIA); - richiede i pareri delle autorità competenti a rilasciare altre autorizzazioni (art. 21 OEIA) o sussidi (art. 22 OEIA) (art. 17 lett. b OEIA); - dirime con tali autorità e unità eventuali divergenze di carattere tecnico; - propone se del caso all’autorità decisionale i chiarimenti o le perizie supplementari da richiedere al richiedente (art. 13 cpv. 2 OEIA); d) alla valutazione complessiva dei RIA e comunica all’autorità decisionale, unitamente preavvisi raccolti, le proprie conclusioni, proponendo se del caso oneri e condizioni (art. 13
3 OEIA); e) il Dipartimento nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; in tale ambito provvede in conformità ai disposti delle lettere che precedono, all’elaborazione dei dei pareri di cui all’art. 3; 2 f) casi dubbi preavvisa l’autorità decisionale sulla necessità dell’EIA.
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Autorità decisionale Art. 5 1 L’autorità decisionale svolge l’EIA e decide sul progetto d’impianto e sulla sua conformità con le prescrizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell’ambiente, secondo le modalità e con le facoltà definite dall’OEIA (art. 16-19 OEIA) e dal presente regolamento.
2 L’autorità decisionale competente è quella che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione applicabile, decide circa il progetto di impianto (art. 5 cpv. 1 OEIA). Capitolo terzo Procedura decisiva
Procedura di domanda di costruzione Art. 6 1 Riservato quanto disposto dall’art. 7, nei casi in cui essa non è determinata nell’Allegato dell’OEIA o del presente regolamento, la procedura decisiva è quella della domanda di costruzione secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
2 In tale procedura il Dipartimento (art. 7 LE) rassegna la valutazione del RIA (art. 4 cpv. 2 lett. c) nell’avviso vincolante al Municipio (art. 7 cpv. 2 LE), giusta e nella forma dell’art. 7 cpv. 1 LE.
Procedura pianificatoria Art. 7
4 Nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto all’EIA è necessaria o è prevista l’adozione o la modifica di un piano d’utilizzazione (art.
44 ss. Lst) o comunale (art. 18 ss. e 51 ss. Lst), e detto piano permette di determinare modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente (art. 5 cpv. 3 OEIA), la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva.
Decisione di assoggettamento Art. 8 1 Su istanza del richiedente o di altra persona o ente titolare di un interesse legittimo oppure d’ufficio, l’autorità decisionale competente (art. 5 cpv. 2), sentita la SPAAS, decide, segnatamente nei casi di cui all’art. 2 OEIA, se il progetto d’impianto o di modificazione di impianto deve essere sottoposto o meno all’EIA.
2 Questa decisione è impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura decisiva applicabile. Capitolo quarto Modalità della procedura
Consultazione del Rapporto dell’impatto sull’ambiente (RIA) Art. 9 1 Riservato quanto disposto dall’art. 10, l’autorità decisionale veglia a rendere accessibile al pubblico il RIA (art. 15 OEIA), nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di autorizzazione, approvazione o concessione del progetto d’impianto previste dalla procedura decisiva applicabile.
2 In ogni caso l’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA.
2 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

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Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
4 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
3 Anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi, il RIA deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni (art. 15 cpv. 4 OEIA). Restano riservati termini più lunghi previsti dalla procedura decisiva applicabile.
Accessibilità della documentazione e degli atti dopo la decisione sull’EI Art. 10 L’autorità decisionale procede analogamente a quanto disposto dall’art. 9 per rendere consultabile, dopo la decisione sull’EIA, il RIA, la valutazione della SPAAS e gli ulteriori documenti elencati all’art. 20 OEIA.
Nella procedura pianificatoria Art. 11
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1 Se la procedura decisiva è quella pianificatoria (art. 7), il RIA deve poter essere consultato nell’ambito del deposito degli atti del progetto di piano (art. 26, 45, 52 Lst).
2 Nei casi nei quali l’ente pianificante è il Comune, l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) deve essere unita alla proposta d’indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 Lst). Quest’ultimo si esprime pure sull’indagine preliminare.
3 Sono inoltre applicabili gli art. 9 e 10. Capitolo quinto Termini

SPAAS

Art. 12
1 La SPAAS si pronuncia: a) preliminare (art. 4 cpv. 2 lett. b) entro il termine di 2 mesi (art. 12a cpv. 1 OEIA); b) valutazione dei RIA (art. 4 cpv. 2 lett. d) entro il termine di 3 mesi (art. 12b cpv. 1 OEIA). 6
2 I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.
3 Essa ha la facoltà di assegnare alle unità amministrative specialistiche termini adeguati per la presentazione dei loro pareri (art. 4 cpv. 2 lett. c).
4 Su istanza della SPAAS, i termini stabiliti al cpv. 1 possono essere prorogati dal Dipartimento, segnatamente nei casi in cui deve essere consultato l’Ufficio federale dell’ambiente (art. 12a cpv. 2 e 12b cpv. 2 OEIA). 7
5 Ricevuti la valutazione del RIA e i relativi atti, l’autorità decisionale provvede a decidere sollecitamente sul progetto d’impianto e sull’EIA. Capitolo sesto Accompagnamento ambientale
Accompagnamento ambientale Art. 13 1 La SPAAS può richiedere che la costruzione dell’impianto esaminato venga accompagnata da uno specialista in modo che le condizioni e le richieste poste a complemento dell’EIA vengano adempiute in modo corretto.
2 Lo specialista che svolge l’accompagnamento ambientale informa in modo diretto e periodico la SPAAS sull’andamento dei lavori e in caso di problemi e di situazioni non conformi alle risultanze dell’EIA, la avverte in modo tempestivo. Capitolo settimo Disposizione finale
Entrata in vigore Art. 14 Ottenuta l’approvazione della Confederazione, il presente regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni il 21 maggio
2007.
5 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
6 Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

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Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
8 Entrata in vigore: 29 maggio 2007 - BU 2007, 419.
Allegato
9 Procedura decisiva (numerazione conforme all’allegato OEIA) N. Tipo d’impianto Procedura decisiva
11.2 Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione Progetto stradale (art. 10 LStr)
11.3 Altre strade a grande traffico e altre strade principali Progetto stradale (art. 10 LStr)
13.2 Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi d omanda di costruzione (LE) oppure piano c antonale con autorizzazione a costruire
13.3 Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d ’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d ’ormeggio in corsi d’acqua Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi d omanda di costruzione (LE) oppure piano c antonale con autorizzazione a costruire
21.2 Impianto termico per la produzione di energia, con u na potenza di combustione o di pirolisi - superiore a 100 MWth in caso di vettori e nergetici fossili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici r innovabili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici c ombinati (fossili e rinnovabili) Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi d omanda di costruzione (LE) oppure piano c antonale con autorizzazione a costruire
21.3 Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, c entrale idroelettrica a filo d’acqua nonché c entrale elettrica ad accumulazione Legge riguardante l’utilizzazione delle acque del
7 ottobre 2002
21.8 Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi d omanda di costruzione (LE) oppure piano c antonale con autorizzazione a costruire
21.9 Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE)
30.1 Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km 2 e relative prescrizioni d’esercizio Piano cantonale con autorizzazione a costruire, domanda di costruzione (LE) oppure approvazione delle opere secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913
30.2 Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti c on dighe, arginature, correzioni, opere per il c ontenimento di piene e di materiale alluvionale, c on un preventivo superiore a 10 milioni di franchi Piano cantonale con autorizzazione a costruire, d omanda di costruzione (LE) oppure a pprovazione delle opere secondo la legge sui c onsorzi del 21 luglio 1913
30.3 Riporto di più di 10’000 mc di materiali in un lago Domanda di costruzione (LE)
30.4 Estrazione di più di 50’000 mc all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua esclusa l’estrazione annuale per motivi di sicurezza (piene) Approvazione secondo la legge regolante gli scavi dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928
80.1 Miglioramento fondiario generale: a. miglioramento fondiario generale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di
20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di
400 ha Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 o domanda di costruzione (LE)
80.2 Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 domanda di costruzione (LE) Pubblicato nel BU 2007 , 419 e 471.

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Allegato modificato dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 273; precedente modifica: BU
2009, 267.
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