Regolamento sul notariato
Regolamento sul notariato (RN) del 25 marzo 2015 (stato 7 luglio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN), decreta: TITOLO I Doveri del notaio
Pubblicità
Art. 1 1 È vietato esercitare ricorrendo a mezzi pubblicitari.
2 Le insegne di studio e le intestazioni sulla carta da lettere devono indicare unicamente la qualifica di avvocato e notaio, alla quale possono essere aggiunti solo i titoli di studio, di dottore honoris causa o di professore (solo se in diritto). È vietata in particolare ogni indicazione di attività professionali o cariche amministrative esercitate in precedenza e l’appartenenza a società, a enti privati o pubblici.
3 È ammessa la presentazione del notaio su siti web, nel rispetto dei principi sopra esposti. I siti devono avere un aspetto sobrio e dignitoso e non devono costituire una forma di pubblicità incompatibile con la dignità professionale del notaio.
Formazione professionale continua Art. 2
1 Il notaio ha l’obbligo di provvedere alla propria preparazione professionale. Egli deve essere costantemente aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e deve partecipare personalmente alle attività di formazione professionale continua (corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio ecc.).
2 Il notaio è tenuto a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di formazione professionale continua organizzata o riconosciuta dall’Ordine dei notai, il quale emanerà il relativo regolamento.
3 L’Ordine dei notai trasmette alla fine di ogni anno alla Commissione per il notariato un elenco contenente le attività di formazione professionale continua da esso organizzate o riconosciute in base al capoverso 2, corredato dalla lista dei nominativi dei notai che vi hanno preso parte.
4 In caso di non ottemperanza all’obbligo di formazione professionale continua, la Commissione per il notariato segnalerà il notaio alla Commissione di disciplina notarile, la quale aprirà un procedimento secondo le modalità previste negli articoli 95 e seguenti LN. TITOLO II Pratica notarile
Condizioni di ammissione Art. 3 Per essere ammesso alla pratica notarile è necessario: a) cittadino svizzero stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l’esercizio dei diritti civili; b) essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali alla dignità della professione; c) tenuto una condotta irreprensibile nei tre anni precedenti la domanda; d) trovarsi in stato di fallimento o d’insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni o in concordataria; e) in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera degli avvocati del 23 giugno 2000.
Istanza di ammissione Art. 4 1 L’istanza con i relativi documenti giustificativi è presentata dal praticante alla Commissione per il notariato ed è controfirmata dal notaio.
2 La Commissione per il notariato, verificato l’adempimento di tutte le condizioni, ammette l’istante alla pratica notarile. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data del decreto di ammissione.
Durata
Art. 5 La pratica notarile è eseguita: a) un periodo di un anno presso un notaio iscritto nel registro dei notai del Cantone Ticino; può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale; b) un periodo di un mese presso un Ufficio del registro fondiario e per un altro periodo di un presso l’Ufficio del registro di commercio, dopo il conseguimento del certificato di capacità avvocato.
Esercizio della pratica Art. 6
1 La pratica notarile si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità del notaio. Il notaio che si assume l’impegno di formazione di un praticante deve istruirlo, assisterlo e dargli occasione di esercitarsi adeguatamente nelle mansioni notarili.
2 Presso l’Ufficio del registro fondiario e l’Ufficio del registro di commercio l’alunno coadiuva a tempo pieno l’ufficiale e il capoufficio in tutte le loro mansioni. Il Consiglio di Stato stabilisce la rimunerazione per tale pratica.
3 Il notaio, l’ufficiale del registro fondiario e il capoufficio del registro di commercio notificano alla Commissione per il notariato ogni sospensione o interruzione della pratica.
4 Alla fine del periodo di pratica, il praticante presenta alla Commissione per il notariato un attestato, dal quale risulta presso quale notaio ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto. Presenta un analogo certificato emesso dall’ufficiale del registro fondiario e dal capoufficio del registro di commercio. TITOLO III Esame di abilitazione
Condizioni di ammissione all’esame Art. 7 Per essere ammesso all’esame è necessario provare: a) domiciliato nel Cantone e di conoscere la lingua italiana; b) terminato con profitto la pratica notarile; c) i requisiti di cui agli articoli 3 e seguenti RN.
Istanza di ammissione Art. 8 1 Il candidato presenta alla Commissione per il notariato un’istanza di ammissione all’esame con i relativi documenti giustificativi.
2 Verificato l’adempimento dei requisiti, la Commissione per il notariato emana il relativo decreto di ammissione alla prova scritta.
Esame
Art. 9
1 L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. Il candidato che supera la prova scritta è ammesso a quella orale, che ha luogo in seduta pubblica davanti alla Commissione esaminatrice, scelta dalla Commissione per il notariato secondo i disposti dell’articolo 18 capoverso
3 LN.
2 Le prove vertono sulle materie, nonché sulle leggi e i regolamenti federali e cantonali inerenti all’attività notarile.
Esito dell’esame Art. 10 1 Il candidato che non supera la prova scritta od orale, viene informato dalla Commissione per il notariato, che ne fa iscrizione a verbale.
2 Ciascuna prova può essere ripetuta al massimo due volte.
3 Al candidato che supera l’esame, la Commissione per il notariato rilascia il certificato di capacità, facendone menzione a protocollo. TITOLO IV Tabellionato notarile
Forma del tabellionato Art. 11
1 Il tabellionato è un sigillo di metallo, con cui il notaio contrassegna e autentica gli atti.
2 Deve rappresentare unicamente lo stemma del Cantone, raffigurato in ossequio al decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone del 18 aprile 1996, e indicare il nome, il cognome e la qualifica di notaio. È possibile menzionare anche la qualifica di avvocato. Ulteriori scritte, segni o simboli sono vietati.
3 Il tabellionato può avere una larghezza o un diametro da due a quattro centimetri.
4 Il suo segno deve essere impresso nell’apposito protocollo della Commissione per il notariato.
Conservazione e sostituzione del tabellionato Art. 12 1 Il notaio non può variare né alterare in qualsiasi modo il proprio tabellionato.
2 In caso di distruzione, sottrazione o perdita del tabellionato, il notaio può sostituirlo solo con l’autorizzazione della Commissione per il notariato, a cui deve notificare immediatamente la sottrazione o la perdita.
3 Il nuovo tabellionato deve avere una configurazione diversa dal primo. Il suo segno va impresso nell’apposito protocollo.
4 Nel caso in cui il primo tabellionato fosse ritrovato, il notaio deve consegnarlo alla Commissione per il notariato, che lo annulla.
5 La Commissione per il notariato, su istanza, permette al notaio che esercita in più studi di tenere un secondo esemplare del tabellionato, identico al primo. Anche il segno del secondo esemplare deve essere impresso nell’apposito protocollo.
Consegna del tabellionato per fine dell’attività e per decesso Art. 13 1 In caso di fine dell’esercizio del notariato, il notaio deve consegnare il tabellionato (e l’eventuale secondo esemplare autorizzato) alla Commissione per il notariato, che lo custodisce per il caso in cui il notaio dovesse riprendere l’attività notarile.
2 Il tabellionato di un notaio defunto deve essere trasmesso dagli eredi alla Commissione per il notariato, entro quindici giorni dal decesso. La Commissione per il notariato lo annulla. TITOLO V Supplenza
Notaio supplente Art. 14 1 Il notaio supplente accetta l’incarico mediante comunicazione scritta al notaio supplito e alla Commissione del notariato. La Commissione per il notariato conferma la designazione del notaio supplente. La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.
2 Il notaio supplente potrà iniziare la propria attività solo dopo la conferma della Commissione del notariato.
3 Il notaio supplito dovrà astenersi dall’esercizio dell’attività notarile.
4 La Commissione per il notariato può esigere, in particolare a dipendenza della prevedibile durata della supplenza, che il notaio supplito consegni il proprio tabellionato.
Compiti del notaio supplente Art. 15 1 Il notaio supplente ha i seguenti compiti: a) a termine le operazioni pendenti e le iscrizioni nei pubblici registri degli istromenti rogati notaio supplito; b) all’archivio notarile gli istromenti rogati dal notaio supplito; c) a giorno le rubriche notarili del notaio supplito; d) gli atti di morte e le disposizioni di ultima volontà depositate presso il notaio supplito se del caso, procedere alla loro pubblicazione; e) la conservazione e gestione di titoli, documenti e valori in custodia al notaio supplito; f) e consegnare le copie autentiche dei pubblici istromenti; g) dare corso a tutte le incombenze necessarie.
2 Nell’espletamento di tali compiti, il notaio supplente deve indicare sugli atti pubblici, sulle istanze, nella corrispondenza, sulle copie autentiche e in ogni altro suo atto, che agisce in veste di supplente. Deve pertanto apporre la seguente precisazione: « in qualità di supplente del notaio [XY] »
.
Procedura di inizio e fine della supplenza Art. 16
1 Al momento del conferimento del mandato, il notaio supplito provvede ad allestire un protocollo con una descrizione sommaria delle pendenze da espletare. Copia del protocollo viene trasmessa alla Commissione per il notariato e al notaio supplente. In caso di impedimento del notaio supplito, il protocollo viene allestito dal notaio supplente, che ne trasmette copia alla Commissione per il notariato e al notaio supplito.
2 Alla fine della supplenza il notaio supplente provvede ad allestire un protocollo finale, indicando in modo sommario ma esaustivo, tutte le operazioni svolte in vece del notaio supplito. Copia del protocollo finale viene trasmessa al notaio supplito e alla Commissione per il notariato.
3 La Commissione per il notariato esamina il protocollo finale e se constata che il notaio supplente ha assolto il suo mandato secondo i termini di legge, procede a sollevarlo dall’incarico. La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.
4 La Commissione per il notariato può rinunciare a chiedere un protocollo di inizio e di fine supplenza così come alle pubblicazioni delle decisoni sul Foglio ufficiale nel caso di supplenza di breve durata.
Responsabilità del notaio supplente Art. 17 1 Il notaio supplente, nell’esercizio della sua funzione di supplenza, è responsabile ai sensi dell’articolo 8 LN.
2 La sua assicurazione responsabilità civile e la sua cauzione notarile devono coprire integralmente anche l’attività di supplenza. TITOLO VI Assicurazione per la responsabilità civile
Forma della copertura Art. 18 1 La copertura per la responsabilità civile professionale, il cui importo minimo deve essere di un milione di franchi, deve essere prestata mediante un’assicurazione di responsabilità civile stipulata con un istituto autorizzato a esercitare in Svizzera.
2 La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività dei collaboratori del notaio.
Prova della copertura Art. 19 1 Chi chiede l’iscrizione nel registro dei notai, deve produrre alla Commissione per il notariato una dichiarazione dell’istituto attestante l’esistenza della copertura assicurativa, l’ammontare e la sua estensione.
2 L’istituto che fornisce la copertura e il notaio sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione per il notariato la cessazione del contratto o la sospensione, anche temporanea, della copertura. TITOLO VII Cauzione notarile
Forme della cauzione Art. 20
1 La cauzione notarile a copertura delle imposte di bollo può essere prestata nelle forme seguenti: a) la costituzione in pegno, anche da parte di terzi, di cartelle ipotecarie o di ipoteche al gravanti fondi in Svizzera, previo deposito delle stesse presso una banca autorizzata esercitare in Svizzera; b) un atto di fideiussione solidale o altra garanzia fornita da una banca autorizzata a in Svizzera; c) la costituzione in pegno, anche da parte di terzi, di polizze assicurative vita emesse istituti autorizzati a esercitare in Svizzera e il cui valore di riscatto ammonti all’importo dalla LN; d) una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato a esercitare in Svizzera, senza che restringano in alcun modo i termini dell’assicurazione.
2 Nel caso in cui la copertura per la cauzione fosse prestata mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie, di ipoteche al portatore o di polizze assicurative vita, la Commissione per il notariato può chiedere in ogni tempo che il notaio provi la reale consistenza di tali garanzie.
3 L’istituto deve assumersi l’obbligo di notificare alla Commissione per il notariato la mora nel pagamento dei premi entro quindici giorni dalla scadenza e ogni altro caso che comporti l’interruzione o la fine della copertura assicurativa. La disdetta del contratto avrà effetto solo dopo un mese dalla suddetta notifica. La Commissione per il notariato adotta per tempo i provvedimenti del caso contro il notaio.
4 L’assicurazione di responsabilità civile e la cauzione notarile sono prestate separatamente e in modo indipendente l’una dall’altra.
Esercizio dei diritti sulla cauzione Art. 21 1 Le pretese sulla cauzione prestata dal notaio possono essere fatte valere solo dopo che una diffida a pagare entro un termine perentorio di 30 giorni è rimasta senza effetto.
2 I crediti garantiti dalla cauzione notarile, se contestati, devono essere accertati in forma definitiva dall’autorità giudiziaria.
Procedura di svincolo Art. 22 In caso di morte del notaio o nel caso in cui abbia smesso l’esercizio del notariato, la cauzione è svincolata con decisione della Commissione per il notariato dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutte le imposte di bollo coperte dalla cauzione notarile. TITOLO VIII Pubblici istromenti Capitolo primo Principi generali
Originali degli istromenti Art. 23 Gli originali dei pubblici istromenti devono essere scritti su carta notarile.
Scrittura e firma degli originali Art. 24 1 Gli originali degli istromenti possono essere stampati o scritti a mano.
2 Le firme delle parti, del notaio, di eventuali testimoni o degli interpreti devono essere apposte a margine dei fogli, escluso l’ultimo; in calce all’ultima pagina dell’istromento le firme vanno apposte alla fine del testo.
3 Se l’istromento occupa più fogli, ogni singolo foglio dell’istromento e degli eventuali inserti è firmato dalle parti e dal notaio, nonché dagli eventuali testimoni e interprete. Se il foglio è stampato e/o scritto anche a retro, le firme devono essere apposte anche a retro.
4 Le firme devono essere apposte sull’originale degli atti mediante l’uso di una penna indelebile blu o nera. Allo stesso modo gli atti a mano devono essere scritti con penna indelebile blu o nera.
5 Le righe o le parti di riga non utilizzate devono essere interlineate.
6 Le date, le quantità e le somme, se esprimono elementi essenziali del negozio giuridico, vanno scritte in numeri e, fra parentesi, lettere. In caso di successiva ripetizione è sufficiente riportare i numeri. Quando gli atti comprendono elenchi di oggetti, di valori o conteggi, come pure quando trattasi di inventari, certificati catastali, monti o lotti divisionali ecc., basterà ripetere in lettere le cifre dei totali, o le somme a piè di colonna.
7 La carta notarile può essere scritta solo sulla facciata che porta l’intestazione notarile. Il testo non può precedere l’inizio, né oltrepassare il margine. Su ogni foglio devono essere indicati il numero di rubrica dell’istromento e il numero progressivo del foglio.
Carta notarile Art. 25
1 La carta notarile è rilasciata dallo Stato.
2 La carta notarile può essere utilizzata solo per l’allestimento di pubblici istromenti; ogni altro uso, in particolare l’allestimento di brevetti, inventari notarili o protesti, è vietato.
Variazioni e aggiunte durante la stesura dell’istromento Art. 26 1 Negli originali degli istromenti è vietato apportare variazioni mediante cancellature e abrasioni o sovrapposizioni e interposizioni di lettere o parole.
2 Se occorre apportare stralci, variazioni o aggiunte, il relativo testo deve essere interlineato, in modo che possa essere letto anche dopo, facendone analoga annotazione più avanti nel testo.
3 Il notaio appone nel testo dell’istromento, dove lo stralcio, la variazione o l’aggiunta sono previsti, un segno o un numero a sua scelta; ripete tale segno o numero più avanti nel testo e scrive, per esteso, il testo sostitutivo. Occorrendo più di uno stralcio, variazione o aggiunta il notaio deve osservare che ciascun segno o numero sia diverso. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: a) da stralciare possono essere inquadrate o barrate; b) la variazione o l’aggiunta sono menzionati o inseriti nel testo, accompagnati da una di approvazione (« si approva lo stralcio-variazione-aggiunta [...] »); c) o numero, che indica il luogo ove lo stralcio, la variazione o l’aggiunta sono intesi e che ripreso più avanti ove le modificazioni sono approvate, può essere apposto a stampa, a o con un timbro; d) margine del foglio non possono essere apportate variazioni o aggiunte.
Variazioni e aggiunte dopo la firma Art. 27 1 Variazioni nel testo dopo la firma delle parti e degli eventuali testimoni e interprete, possono essere apposte mediante postille nuovamente firmate dai comparenti, a condizione che gli stessi possano essere riconvocati tutti contemporaneamente, che il notaio possa farsi riconsegnare
tutte le copie autentiche dell’istromento nel frattempo eventualmente rilasciate e che non sia ancora trascorso il termine per l’insinuazione della copia all’archivio notarile.
2 Le postille devono portare la nuova data e l’indicazione della ricomparsa contemporanea di tutti i comparenti.
3 Nella finca «osservazioni speciali» della rubrica dovrà essere menzionata la postilla.
Inserti
Art. 28 Gli inserti devono essere contrassegnati con una lettera alfabetica progressiva e con il numero di rubrica dell’atto cui si riferiscono.
Conservazione degli originali degli istromenti Art. 29
1 Il notaio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli originali degli istromenti pubblicati, con i relativi inserti.
2 I notai non possono spossessarsi degli originali degli istromenti pubblicati, né essere obbligati a presentarli o a depositarli presso terzi, eccettuati i casi previsti dalla legge o oggetto di una decisione definitiva emanata dalla competente autorità giudiziaria.
Conservazione e rilegatura degli istromenti originali Art. 30 1 Gli originali degli istromenti con i loro inserti devono essere rilegati e conservati separatamente e in modo consono.
2 Gli atti contenenti delle disposizioni di ultima volontà possono essere conservati in modo distinto dagli altri originali.
Iscrizione nella rubrica degli istromenti Art. 31 Gli istromenti pubblici sono iscritti a rubrica subito dopo la loro sottoscrizione, menzionando gli inserti. Essi ricevono un numero progressivo in ordine cronologico. Capitolo secondo Copie di prima e ulteriore edizione
Forma delle copie autentiche degli istromenti Art. 32
1 Il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente nelle seguenti forme: a) autentica mediante riproduzione in fotocopia; b) autentica mediante trascrizione.
2 Tutti i fogli di una copia autentica devono essere estratti secondo un sistema uniforme; è proibito l’impiego contemporaneo di differenti modalità di riproduzione.
3 È proibito rilasciare copie di istromenti non autenticate.
Copia autentica eseguita mediante riproduzione in fotocopia Art. 33
1 La copia autentica di un istromento può essere estratta mediante fotocopiatura integrale dell’originale, compresi gli eventuali inserti.
2 Per le fotocopie deve essere impiegata solo carta di formato A4, con un peso minimo di 80 g/mq, e apparecchi che garantiscono una riproduzione ineccepibile e duratura. La carta per fotocopie deve, inoltre, permettere l’aggiunta di testo con una penna indelebile e/o l’impressione di timbri.
3 La carta per fotocopie può essere impressa solo su un lato. Possono far eccezione solo le fotocopie degli inserti, se l’originale è stato allestito fronte/retro.
Copia autentica eseguita mediante trascrizione Art. 34 1 La copia autentica di un istromento può essere estratta anche mediante trascrizione del testo dell’istromento, su carta notarile. Gli eventuali inserti possono essere ricopiati in aggiunta al testo dell’istromento.
2 Le omissioni e gli errori nella copia autentica trascritta a mano possono essere corretti con una o più postille apposte nel margine del foglio o alla fine della trascrizione, purché approvate dal notaio con la sua firma e con il segno del tabellionato.
Copia autentica parziale degli istromenti Art. 35
1 È autorizzata la copia autentica parziale di un istromento.
2 Per l’estrazione di una copia autentica parziale mediante fotocopiatura, il notaio fotocopia l’originale coprendo le parti che non devono essere copiate. Su questi spazi appone la dicitura « omissis ».
3 Per l’estrazione di una copia autentica mediante trascrizione, il notaio tralascia le parti che non devono essere copiate, apponendo al loro posto la dicitura “ omissis ”.
4 Nella dichiarazione di conformità della copia, indipendentemente dalla tipologia scelta, il notaio deve indicare, in aggiunta alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, che si tratta di una copia autentica parziale.
Copie autentiche di pubblici istromenti Art. 36 1 Le copie autentiche dei pubblici istromenti e le copie separate degli inserti devono sempre portare una dichiarazione di conformità che inizia con la data dell’autenticazione, indica l’ufficio o la persona destinatari della copia, l’avvenuta collazione con l’originale da parte del notaio e termina con l’indicazione del nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposta a mano, e il segno del tabellionato.
2 La dichiarazione deve fare menzione dell’edizione nel solo caso di copie di istromenti di obbligazioni ipotecarie al portatore secondo l’articolo 55 capoverso 4 LN.
3 La dichiarazione di conformità può essere apposta a stampa, a mano o con un timbro riproducente le parti invariabili del testo.
4 Ogni foglio della copia autentica deve portare un numero progressivo, il riferimento al numero di rubrica, la firma o la sigla del notaio apposta a mano e il segno del tabellionato. Lo stesso vale per ogni foglio di copie separate d’inserti, con l’avvertenza che deve, inoltre, essere indicata la designazione dell’inserto.
Copie di inserti Art. 37
1 Gli inserti possono essere ricopiati a stampa o a mano in aggiunta al testo dell’istromento (art. 34) oppure fotocopiati (art. 33). In questo secondo caso, ogni copia dovrà portare un’identificazione univoca e la menzione del numero di rubrica dell’istromento al quale l’inserto appartiene.
2 La dichiarazione di conformità dell’inserto estratto separatamente dall’istromento al quale appartiene, così come l’autenticazione della copia dell’istromento devono essere effettuate secondo quanto previsto all’articolo 36. La dichiarazione di conformità non porta numero e non va iscritta nella rubrica dei brevetti notarili.
Copia per l’archivio notarile Art. 38
1 Sul retro dell’ultimo foglio della copia autentica destinata all’archivio notarile, oltre a quanto previsto all’articolo 36 capoverso 1, deve essere impresso il tabellionato e devono figurare il numero di rubrica dell’istromento, la natura e il suo valore.
2 Nel caso in cui il valore dell’istromento è espresso in valuta estera, il notaio deve indicarne il corrispettivo in franchi svizzeri, il tasso di cambio applicato e la data del cambio.
Inserti in lingua straniera e loro traduzione Art. 39 1 Gli inserti scritti in lingua straniera sono riprodotti nella copia autentica nel loro testo originale.
2 È facoltà degli Uffici dei registri, dell’Ufficio del registro di commercio e delle parti di richiedere una traduzione in italiano, dichiarata conforme all’originale dal notaio se tale lingua gli è nota o, se non conosce la lingua straniera, mediante l’intervento di un traduttore.
3 Il notaio può prendere atto della dichiarazione del traduttore nel testo dell’istromento.
Esame della qualità della copia da parte dei pubblici registri Art. 40 Gli Uffici dei registri e l’Ufficio del registro di commercio devono rifiutare fotocopie non sufficientemente nitide, ordinate o che non offrono sufficienti garanzie di conservazione nel tempo, così come le copie di istromenti trascritti a mano che presentano una scrittura leggibile a stento. Capitolo terzo Brevetti notarili
Brevetti
Art. 41
1 Gli atti fatti per brevetto possono essere scritti o sui documenti cui si riferiscono o, trattandosi di attestazioni o dichiarazioni a sé stanti, su carta bianca resistente, in foglio semplice o doppio.
2 I brevetti possono essere stampati o scritti a mano o apposti con un timbro, nei casi espressamente previsti dalla LN.
3 Il testo invariabile apposto con un timbro può essere completato a stampa o mano. Le scritture a stampa e a mano possono essere combinate nello stesso brevetto.
4 Se il brevetto occupa più fogli, ogni foglio porta un numero progressivo, con il riferimento al numero di rubrica, la firma o sigla del notaio e l’impressione del tabellionato. Il brevetto termina con il tabellionato come pure con nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposti a mano.
5 Gli spazi vuoti nel testo devono essere interlineati.
6 Per l’estrazione di copie autentiche di brevetti si applicano per analogia le norme concernenti i pubblici istromenti.
7 Le prescrizioni per la scrittura concernenti i pubblici istromenti valgono anche per i brevetti e per ogni possibile firma o annotazione su di un atto notarile. Capitolo terzo bis Delle disposizioni a causa di morte 1
Pubblicazione dei testamenti: avviso agli eredi e notifica agli interessati Art. 41a
2
1 Salvo disposizione diversa del pretore, il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo dà avviso a tutti gli eredi conosciuti dell’udienza di pubblicazione del testamento davanti al pretore (art. 557 cpv. 2 CC).
2 Egli è autorizzato a ricevere dalle autorità preposte la documentazione necessaria a identificare gli eredi in vista della pubblicazione del testamento e della relativa notifica agli interessati (art. 558 CC). Capitolo quarto Rubriche notarili
Rubriche degli istromenti e dei brevetti Art. 42 1 Il notaio tiene a giorno le seguenti rubriche: a) dei pubblici istromenti, consistente in un registro, con facciate numerate e distinte in dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati. pagina contiene colonne, destinate a ricevere: Il numero progressivo di rubrica. Il giorno, mese e anno in cui l’istromento è pubblicato. La natura dell’istromento. Il valore dell’istromento o quello determinato dall’autorità. Il nome, cognome e domicilio delle parti. Il nome e cognome dei testimoni. L’elenco degli inserti. Le osservazioni speciali. b) dei brevetti notarili con l’indicazione della data, della natura dell’atto, dei nomi delle parti dei firmatari e della persona che ha ritirato l’originale del brevetto notarile.
2 Tutte le iscrizioni devono portare un numero progressivo, che va riportato nell’originale dell’atto.
3 Il notaio che non tiene costantemente aggiornate le proprie rubriche è passibile di procedimento disciplinare.
Tenuta delle rubriche Art. 43 1 Le iscrizioni nelle rubriche vanno eseguite in forma leggibile.
2 Ogni caso di errore che non sia d’ortografia deve essere notificato alla Commissione per il notariato che provvede alla sanatoria.
3 Le rubriche sono firmate dal notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni pagina completata.
4 I notai non possono spossessarsi delle rubriche ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva della competente autorità.
Omissione di iscrizione nelle rubriche Art. 44 Il notaio che omette le iscrizioni nelle rubriche, o non le iscrive in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà, è passibile di procedimento disciplinare. TITOLO IX Archivio notarile
Numero d’archivio delle copie tardive
1 Capitolo introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263.
2 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263.
Art. 45 L’archivista non può sospendere l’iscrizione nei registri delle copie posteriori di data ad altre che non furono insinuate: quando prodotte quelle tardive, fatta menzione del ritardo avveratosi, dà loro il numero di archivio progressivo secondo la data dell’insinuazione.
Insinuazione di copie di istromenti di notaio defunto o che ha cessato l’esercizio Art. 46 I notai depositari di pubblici istromenti di notai defunti o che hanno cessato l’esercizio devono insinuare le copie degli istromenti e adempiere gli obblighi che incombevano ai predetti notai.
Ricevuta d’archivio e supplemento di bollo Art. 47 L’archivista rilascia al notaio una ricevuta degli istromenti insinuati, preleva i supplementi di bollo e segnala alla Commissione di disciplina notarile i casi di ritardata insinuazione.
Archivio di Stato Art. 48
1 La Commissione per il notariato autorizza il deposito, totale o parziale, presso l’Archivio di Stato degli originali dei pubblici istromenti e delle rubriche dei notai defunti o che hanno smesso l’esercizio del notariato, per i quali non si trova un depositario o qualora questi intendesse spossessarsene.
2 Prima di riceverli in deposito, l’Archivio di Stato deve allestire, in contraddittorio con il deponente, un inventario di consegna che constati lo stato dei pubblici istromenti o un’eventuale loro mancanza. Questo verbale va conservato con le rubriche degli istromenti pubblicati.
3 Non è tuttavia ammesso il deposito presso l’Archivio di Stato di disposizioni di ultima volontà e di contratti successori. Il notaio che smette l’esercizio del notariato, il notaio depositario o gli eredi del notaio defunto devono pertanto designare un depositario per le disposizioni di ultima volontà e per i contratti successori, affinché venga assicurata la custodia e la pubblicazione. La Commissione per il notariato procede direttamente a effettuare la designazione di un depositario, qualora la stessa non venga fatta dagli interessati nonostante una diffida a procedervi entro quindici giorni. TITOLO X Disposizioni varie
Indennità
Art. 49 Ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice, della Commissione di disciplina notarile e agli ispettori notarili esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.
Tasse
Art. 50 Le tasse per le decisioni della Commissione per il notariato e della Commissione di disciplina notarile (art. 109 LN) nonché le tasse per l’attività degli ispettori notarili (art. 94 cpv. 4 LN) devono essere fissate, di regola, in ossequio del principio della copertura dei costi. TITOLO XI Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 51 Il regolamento d’applicazione della legge sul notariato del 22 maggio 1985 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 52 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015. Pubblicato nel BU 2015 , 174.
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