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Decreto legislativo urgente sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

Decreto legislativo urgente sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 21 giugno 2023 (stato 23 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8283 del 17 maggio 2023, decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale prevista dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 9 dell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).

Competenza

Art. 2
1 Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo
55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.
2 Esso può: a) per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 sui numeri massimi); b) eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a; c) la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dati necessari a fissare il numero massimo di medici.
3 Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.
Campo d’applicazione Art. 3 Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.
Entrata in vigore Art. 4
1 Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, entra in vigore immediatamente. 1
2 Esso decade con l’entrata in vigore del decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici ambulatoriali o al più tardi dopo un anno dall’entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza. Pubblicato nel BU 2023 , 257.
1 Entrata in vigore: 23 giugno 2023 - BU 2023, 257 .
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