Legge sull’agricoltura (910.100)
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Legge sull’agricoltura

Legge sull’agricoltura (LAgr) 1 del 3 dicembre 2002 (stato 15 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - la legge federale sull’agricoltura e le relative norme di applicazione; - il messaggio 6 giugno 2001 n. 5125 del Consiglio di Stato; - il rapporto 19 novembre 2002 n. 5125 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie, decreta: Capitolo I Generalità

Scopo

Art. 1
1 In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto dell’ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l’agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile.
2 Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili condizioni di vita e di produzione dell’agricoltura montana e collinare.
3 In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l’uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed escludendo l’uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti.
Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole Art. 2 1 I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura.
2 Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale.
3 Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari. Capitolo II Formazione professionale

Generalità

Art. 3 Il Cantone promuove, in collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.
Centro professionale del verde e Azienda Agraria Cantonale di Mezzana Art. 4 2
1 Il Centro professionale del verde, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua.
2 L’Azienda agraria cantonale di Mezzana serve per le necessità dell’insegnamento, della pratica dell’agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca.

Consulenza

Art. 5 1 Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua.
2 Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.

1

Titolo modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.
2 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
3 Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali. Capitolo III Miglioramenti strutturali
Aiuti agli investimenti Art. 6 3 Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe: a) la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale; b) la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone; c) di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici; d) la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti; e) in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il commisurate al fabbisogno dell’azienda o di edifici alpestri; f) dei pascoli alpestri e sui maggenghi; g) il miglioramento e l’adeguamento di impianti di collegamento per le aziende e aziende agricole abitate tutto l’anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di analoghi; h) la trasformazione o l’acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la della produzione agricola; i) all’interessenza agricola, l’approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di irrigui e di bilancio idrico del suolo; l) di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il periodico di opere e impianti del genio rurale; m) di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del aziendale; n) atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti o) di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico; p) la ristrutturazione e l’ampliamento di serre per l’orticoltura; q) o l’ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici in zona edificabile per intraprendere un’attività accessoria agrituristica, a condizione che si vendano in prevalenza beni prodotti dall’azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità; r) di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale; s) dei progetti di sviluppo regionale; t) di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo esclusa la loro realizzazione; u) di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle in zona di montagna; v) le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni a scopo tesi a conseguire obiettivi ecologici. 4
Beneficiari e condizioni Art. 7 5
1 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.
2 In deroga alle disposizioni di cui al cpv. 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti: a) di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da
3 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007,
271; BU 2014, 10.
4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 10.1.2020 - BU 2020, 1.

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Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007,
271; BU 2009, 177; BU 2014, 10.
b) di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all’interesse agricolo dell’opera; c) agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera inferiore a quanto previsto dall’OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.
3 Per le aziende accessorie agrituristiche l’operatore deve essere gestore di un’azienda agricola ai sensi dell’art. 34 della presente legge.
4 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni: a) la metà dell’offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola; b) la metà delle prestazioni lavorative necessarie all’offerta è fornita da famiglie contadine; o c) la metà dei voti nell’organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

Modalità

Art. 8
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1 Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di: a) b) totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli; c) totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di
200’000.– per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al di cui all’art. 6 lett. u).
2 Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce: a) per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario; b) parte del tasso d’interesse assunto.
4 Per gli investimenti giusta l’art. 6 lett. m) può essere concesso solo l’aiuto previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. b).
5 Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.
6 L’inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’ente sussidiante. In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione degli aiuti.
Garanzia delle opere:
a) Divieto di modifica della destinazione Art. 8a 7 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall’ultimo versamento dell’aiuto.
b) Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti Art. 8b 8 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all’art. 6 lett. h) sono concessi se, al momento della pubblicazione della domanda di cui al cpv. 2, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.
2 Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le domande relative ai provvedimenti di cui al cpv. 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente articolo.
3 Nel termine di pubblicazione di cui al cpv. 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio competente.
4 Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni.
5 Le decisioni di aiuto sono notificate all’istante e agli opponenti.
c) Crediti di investimento
6 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
8 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Art. 8c
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1 I crediti d’investimento giusta l’OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato.
2 La Banca dello Stato provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato come pure al servizio di contabilità e di cassa.
3 Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra il Cantone e la Banca dello Stato.
4 L’ipoteca di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione può essere eccezionalmente postergata nel caso in cui: a) credito richiesto è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un’azienda o un fondo agricolo; b) complessivo, incluso il nuovo credito richiesto, è sopportabile per il debitore.
Norme applicabili Art. 8d 10 Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui al capitolo 1 dell’OMSt.
Progetti di promozione della sostenibilità Art. 8e 11 Il Cantone può contribuire finanziariamente o con la propria forza lavoro alla preparazione e attuazione di progetti di promozione della sostenibilità in ambito agricolo sostenuti dalla Confederazione. Capitolo IV Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli
Misure promozionali e di controllo Art. 9 12 1 Con le misure si promuove l’immagine, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti ticinesi di qualità.
2 La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.
3 L’organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.
4 Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.
5 Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un’applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.
Sostegno alle misure di promozione dello smercio Art. 10 13
1 Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.
2 Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell’ambito della conferenza agroalimentare; istituiscono all’interno della stessa un comitato operativo per promuovere lo smercio.
3 I provvedimenti sostenuti concernono le seguenti attività: a) dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite); b) e esposizioni; c) di mercato.
Sostegno alle misure di promozione della qualità Art. 11
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1 Il Cantone può istituire o sostenere l’istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza e simili per prodotti o servizi ticinesi o sovraregionali oppure aderire a tali iniziative e delegarne la gestione a terzi.
9 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
10 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
11 Art. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
14 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
2 Con l’accordo dei rispettivi Cantoni o regioni interessate, il Consiglio di Stato può estendere i marchi e le denominazioni di cui al cpv. 1 anche a regioni limitrofe o partecipare a marchi e denominazioni comuni.
Contributo cantonale Art. 12 1 Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.
2 Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.
3 Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d’alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi computabili. 15
4 Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno.
Mercati bestiame da macello Art. 13 16
1 Il Cantone stanzia un contributo annuo massimo di fr. 280’000. – per l’organizzazione di mercati del bestiame da macello.
2 Il contributo è assegnato all’associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi, compresi i costi per un premio per capo di bestiame.
3 L’ente presenta annualmente al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.
Misure di solidarietà Art. 14 17
1 Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo del pagamento dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti, fissandone contemporaneamente l’importo.
2 I contributi dei non membri non possono superare l’importo dei contributi dei membri delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria e non possono essere destinati al finanziamento dell’amministrazione delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria né al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri di tali organizzazioni.
3 I contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria.
4 Contro l’imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 18
5 Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
Messa in rete e valorizzazione della produzione locale Art. 14a 19 1 Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo dei relativi prodotti agroalimentari.
2 Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.
3 Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario. Capitolo V Provvedimenti complementari
Avvicendamento generazionale Art. 15 20 Allo scopo di facilitare l’avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un’azienda agricola per una gestione a lungo termine.
15 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
16 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
17 Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.9.2013 - BU 2014, 10.
18 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

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Art. introdotto dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 48.
20 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Contributo unico Art. 16 21
1 Ai beneficiari dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt che rilevano in proprietà l’intera azienda agricola conformemente all’art. 5 OMSt, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d’investimento ottenuto.
2 Per i giovani che rilevano l’azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50% del credito d’investimento ottenuto.
3 Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base del credito iniziale che l’interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall’art. 43 OMSt. I due contributi non sono cumulabili.
4 Il contributo concesso non può superare i costi per l’acquisto dell’azienda o eventuali investimenti legati all’azienda stessa come previsto nell’OMSt.
5 Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l’attribuzione dei contributi di cui ai cpv. 1 e 2 sono quelle definite all’art. 43 OMSt.
6 I contributi già ottenuti nell’ambito dei precedenti contributi per l’avvicendamento generazionale sono detratti da quanto concesso in base ai cpv. 1 e 2.
Importo del contributo Art. 17 22
1 Il contributo massimo per azienda secondo l’art. 16 cpv. 1 ammonta a fr. 50’000. –. e secondo l’art. 16 cpv. 2 a fr. 100’000.–.
2 Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.
Contributo per affitto d’aziende agricole al di fuori della famiglia Art. 18 23 1 Il contributo unico di cui all’art. 16 può pure essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un’azienda agricola al di fuori della famiglia.
2 I principi per la concessione sono quelli definiti all’art. 16, compresa l’iscrizione dell’ipoteca legale sui fondi dell’azienda presa in affitto.
Credito di riqualifica professionale in agricoltura Art. 19
24
1 Ai giovani intenzionati a rilevare un’azienda e ad ottenere il contributo di cui all’art. 16 o
18, che già dispongono di una formazione di base secondo l’art. 4 cpv. 3 OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all’art. 4 cpv. 1 OMSt, può essere concesso un credito di formazione.
2 Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr.
20’000.– all’anno in funzione del tipo di formazione seguito.
3 Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all’art. 16 o 18, se concesso.
Contributi di declività Art. 20
1 Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.
2 I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali.
25
3 Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali. 26
Contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio Art. 20a 27
1 Il Cantone accorda contributi sia per l’interconnessione e la gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità, sia per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

21

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
22 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
23 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
24 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
25 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
26 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

27

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 542.
2 Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD), per la gestione di fondi situati in Ticino.
3 Il contributo cantonale copre la quota percentuale di finanziamento residua rispetto al contributo massimo accordato dalla Confederazione.
4 Nell’ambito dei contributi per la qualità del paesaggio il Consiglio di Stato definisce nel regolamento gli obiettivi e i provvedimenti, nonché le condizioni relative alla stipulazione delle convenzioni di gestione.
5 Il Cantone può sostenere l’allestimento, l’implementazione e l’accompagnamento di progetti d’interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20’000.– per progetto.
Agricoltura biologica Art. 21
28
1 Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.
2 Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.
3 L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20’000.–.
4 Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.
5 Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.
Contributi d’estivazione Art. 22 29 1 Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali d’estivazione.
2 Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d’estivazione federali e può essere differenziato in funzione delle facilità di accesso.
Promozione della zootecnia indigena Art. 23 30
1 Il Cantone può contribuire alle spese per l’organizzazione di esposizioni di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da reddito nella misura massima di fr. 15’000.– per esposizione.
2 Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare dei contributi per tipo di esposizione e le condizioni per la loro concessione. Capitolo VI Condotte veterinarie e assicurazione bestiame
Condotte veterinarie Art. 24 31
1 Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.
2 Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.
3 Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.
4 Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.
5 Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
6 La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.
Finanziamento delle condotte Art. 25 32 Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente: a) di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione della condotta;
28 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
29 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
30 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

31

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
32 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
b)
Contributo cantonale Art. 25a 33 1 Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400’000.–.
2 Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20’000.– e un contributo complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.
3 La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso (UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.
Mandato al veterinario Art. 25b 34 Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato.
Casse di assicurazione del bestiame Art. 26 35
1 L’assicurazione del bestiame è obbligatoria quando l’istituzione della relativa cassa è decisa dalla maggioranza assoluta dei detentori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. In tal caso gli statuti della cassa soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
2 Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.
3 La vigilanza sulle casse spetta al Consiglio di Stato.
Contributo alle casse di assicurazione del bestiame Art. 27
36
1 Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo, determinato annualmente dal Consiglio di Stato, pari al massimo al 40% dei contributi annui versati dai detentori di bestiame.
2 Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 detentori di bestiame affiliati o 100 UBG. Capitolo VII Aiuto in caso di calamità, protezione dei raccolti
Azioni di aiuto in caso di calamità Art. 28 Il Consiglio di Stato prende sollecitamente le misure necessarie per contenere i danni non assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali.
Servizio fitosanitario Art. 29 37 1 Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre
2010 (OPV). 38
2 In particolare esso può esigere l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure l’eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.
3 In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di cui ai cpv. 1 e 2.
4 Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle, contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’OPV.
39
5 Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l’ammontare dei contributi di cui al cpv. 4 fino ad un massimo di fr. 20’000. – per ettaro.
33 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
34 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

35

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
36 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 173.
37 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
38 Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31
ottobre 2018 (OSalV).

39

Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31
ottobre 2018 (OSalV).
Obbligo di tollerare Art. 30 Nell’interesse della conservazione dell’agricoltura o se lo d’abbandono del terreno pregiudica particolarmente l’ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione di terreni incolti. Capitolo VIII Organizzazioni agricole
Unione contadini ticinesi Art. 31 1 All’Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo. 40
2 Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura.
3 L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione.
4 Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.
Organizzazioni agricole nazionali Art. 32 Il Cantone può aderire a enti o ad associazioni intercantonali o nazionali di interesse generale per il settore agricolo, contribuendo al loro finanziamento.
Conferenza agro-alimentare Art. 33 41 1 La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l’agricoltura e i settori economici interessati.
2 Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.
3 La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell’importo destinato alla promozione dello smercio, per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art. 9.
4 Per quanto attiene all’importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 12. Capitolo IX Agriturismo 42

Definizione

Art. 34
43
1 Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all’art.
2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche: a) non edificabile rispettano le condizioni definite dall’art. 24b della legge federale sulla del territorio del 22 giugno 1979 (LPT); b) edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
2 L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità. Art. 34a - 34f
...
44 Capitolo X 45 Applicazione della legge e disposizioni varie
40 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
41 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
42 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
43 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
44 Art. abrogati dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 314; precedente modifica: BU 2015,

23.

45 Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Autorità competenti Art. 35 46
1 L’applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
3 I Comuni collaborano all’applicazione della presente legge. Art. 36 ...
47
Prestazioni finanziarie Art. 37 48 1 Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali.
2 Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell’importo massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia.
3 ... 49
4 ...
50
5 ... 51
Statistiche e rilevamenti Art. 38 52
1 Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.
2 Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.
Rispetto delle norme Art. 39
1 I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell’uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l’aiuto dello Stato.
2 I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all’ottenimento dei contributi federali o cantonali specifici.
Tasse e spese Art. 40 53 1 Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il principio di copertura delle spese.
2 L’importo massimo delle tasse è di fr. 1’000.–.
Revoca e restituzione delle prestazioni Art. 41 54
1 Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale: a) per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte; b) per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive; c) siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria; d) per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.
2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti.
3 L’importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.
Ipoteca legale
46 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
47 Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

48

Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173.
49 Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.
50 Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.
51 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
52 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
53 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

54

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 37.
Art. 42
55
1 A garanzia della restituzione di cui all’articolo 41 è riconosciuta allo Stato un’ipoteca legale, secondo l’articolo 836 del Codice civile svizzero, con l’obbligo di iscrizione a Registro fondiario.
2 La postergazione dell’ipoteca legale può unicamente avvenire nell’ambito di una richiesta di prestito garantito da pegno immobiliare, per il quale il Consiglio di Stato concede la preventiva autorizzazione, dopo avere accertato la sopportabilità, per il debitore, dell’indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto.
Rimedi di diritto Art. 42a 56 1 Contro le decisioni dell’autorità competente in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Contro le decisioni degli organi comunali e delle organizzazioni dei produttori o di categoria prese in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35 è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Disposizioni penali Art. 43 57 1 Le contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 10’000.– in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
2 La multa è inflitta dal Consiglio di Stato.
3 Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni. Capitolo XI
58 Norme transitorie e finali
Diritto applicabile Art. 44 I contributi, i crediti e gli aiuti concessi in virtù delle disposizioni abrogate dalla presente legge, sono retti dalle stesse.
Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo Art. 45 59 1 Sono parificati all’attestazione di superamento degli esami per l’esercizio dell’agriturismo i certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti legislazioni alla Lear, nonché i certificati ottenuti o riconosciuti nell’ambito dell’applicazione di quest’ultima.
2 Al gestore che non dispone dell’attestazione di cui all’art. 34b cpv. 2 o di titolo equiparato, l’autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge il gestore non presenta l’attestazione richiesta. Art. 46 ...
60

Abrogazione

Art. 47 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: - sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982; - concernente l’abrogazione della legge dell’11 luglio 1958 circa l’istituzione della Cassa di credito agricolo del 4 luglio 1972; - 18 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989; - legislativo del 6 febbraio 1995 concernente lo stanziamento di un contributo allo smercio bestiame e un sussidio all’Unione contadini ticinesi.
Entrata in vigore Art. 48
1 La presente legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
55 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2012, 474.
56 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 37.
57 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2010, 260.
58 Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

59

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
60 Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
61 Pubblicata nel BU 2003 , 129.
61 Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 137.
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