Regolamento delle scuole medie superiori
Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 (stato 1° giugno 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; – del Consiglio federale/regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali pubblica educazione concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 febbraio 1995 (O/RRM); – della scuola del 1° febbraio 1990; – della legge della scuola del 19 maggio 1992; – 17 cpv. 3 della legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, 1 decreta: TITOLO I Disposizioni generali Capitolo primo Direzione generale dell’insegnamento
Principio
Art. 1 2
1 La direzione generale delle scuole medie superiori compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio superiore (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) all’insegnamento nelle scuole medie superiori; b) sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia; c) ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove e innovazioni; d) il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive sezioni e i rispettivi dipartimentali; e) proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) l’apertura dei concorsi per l’assunzione di nuovi docenti; g) al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego.
3 Le scuole medie superiori possono organizzare anche attività nel settore dei corsi passerella o del perfezionamento professionale sulla base di appositi regolamenti approvati dal Dipartimento. Capitolo secondo Collegio dei direttori
Istituzione e composizione Art. 2 È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie superiori, il quale è composto dei direttori degli istituti.
Compiti
Art. 3 3
1 Il collegio tratta gli aspetti generali dell’insegnamento medio superiore e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio: a) alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e b) o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio Stato e del Dipartimento;
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Ingresso modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
2 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
c) l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti, organizza le procedure d’intesa con la Sezione e formula le proposte di incarico, nomina e trasferimento docenti all’attenzione della Sezione; 4 e) mina le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti; f) i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
Presidente e segretario Art. 4
1 All’inizio di ogni anno scolastico il collegio designa un presidente, al quale compete la direzione dei lavori.
2 Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.
Convocazione
Art. 5 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione o dal Dipartimento.
Partecipazione
Art. 6
1 La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria; chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
2 Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione. 6
Decisioni e verbale Art. 7 1 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e pubblicate all’albo dei docenti nei singoli istituti. Capitolo terzo Esperti di materia
Designazione
Art. 8
1 Per ogni disciplina e per ogni istituto il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di materia a dipendenza dei problemi posti dall’insegnamento. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2 Gli esperti di materia sono di regola docenti o ricercatori attivi nelle università o nelle scuole politecniche federali; alla Scuola cantonale di commercio l’incarico può essere affidato a operatori che svolgono la loro attività professionale nel campo attinente alla disciplina d’insegnamento.
Funzioni e compiti Art. 9 1 Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni: a) scientifica e didattica ai docenti; b) e valutazione dell’insegnamento; c) di carattere scientifico e didattico sull’insegnamento svolto dai docenti.
2 Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia: a) regolarmente l’attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente; b) incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e il coordinamento dell’attività didattica; c) alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui la direzione scientifica; d) alla fine dell’anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; il giudizio sui docenti primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe; e) redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di o dalla Sezione; 7 f) parte delle commissioni preposte alle prove d’ammissione all’insegnamento; g) contatti con gli esperti di materia della stessa disciplina di altri istituti; h) agli esami finali secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
4 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
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Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
6 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
7 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
i) alla fine di ogni anno scolastico un rapporto sullo stato dell’insegnamento nella propria j) essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.
Rapporti
Art. 10 8 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione, la quale ne trasmette copia agli interessati tramite le direzioni di istituto.
Durata della carica Art. 11 L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile. TITOLO II Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole
Diritti
Art. 12 1 Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai regolamenti, le scuole medie superiori si preoccupano di fornire all’allievo le adeguate conoscenze e competenze in campo culturale e professionale, l’acquisizione di un metodo di studio, la capacità di giudizio critico, la partecipazione attiva e l’indispensabile esperienza educativa nell’ambito delle sezioni, dei gruppi di lavoro e dell’intera comunità scolastica.
2 L’allievo ha diritto al rispetto della propria personalità, di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
3 Egli può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio
1992.
Doveri
Art. 13 L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento consono al percorso di studio scelto e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
Definizione e statuto Art. 14 È considerato allievo di scuola media superiore chi è iscritto ad un istituto in qualità di allievo regolare, di uditore o di ospite.
Allievo regolare Art. 15
9 Un allievo è ammesso in qualità di allievo regolare quando è in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla legge e dal presente regolamento o quando, in mancanza dei titoli di studio, ha superato gli esami di ammissione prescritti.
Allievo uditore Art. 16 1 Limitatamente ai primi tre anni delle scuole medie superiori, il Dipartimento, sentita la direzione di istituto, può concedere lo statuto di uditore ad allievi in possesso dei requisiti formali previsti per l’accesso agli esami di ammissione, ma che per il precedente curricolo scolastico non sono in grado di affrontarli o superarli.
2 L’allievo in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli esami di ammissione può essere ammesso se superasse gli esami di ammissione.
3 L’allievo liceale che ha frequentato per un anno scolastico una scuola dello stesso ordine in un altro Cantone o all’estero può essere ammesso, al suo rientro nell’Istituto, quale uditore alla classe successiva a quella alla quale era stato promosso; in questo caso è ammesso l’uditorato anche nella IV classe.
4 L’allievo liceale ammesso quale uditore nella III o nella IV classe deve sostenere, entro fine maggio, un esame scritto e/o orale nelle discipline nelle quali è già stata assegnata la nota di maturità.
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Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017,
464.
9 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
5 L’allievo uditore è tenuto agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico previsti per gli allievi regolari e la sua prestazione è valutata nello stesso modo.
Passaggi
Art. 17 1 Il consiglio di classe, nel corso dei primi mesi di scuola, considera con l’allievo uditore di cui all’art. 16 cpv. 1, 2 e 4 l’opportunità di passare alla classe precedente a quella nella quale è stato iscritto; la decisione spetta alla direzione di istituto sentito il consiglio di classe.
2 L’allievo uditore che risulta promosso viene iscritto alla classe successiva in qualità di allievo regolare, mentre quello che non risulta promosso può ripetere l’anno come allievo regolare.
Allievo ospite Art. 18 10 1 La direzione di istituto può concedere lo statuto di allievo ospite: a) proveniente da un altro Cantone o da un altro Paese intenzionato a fare di studio in Ticino o a presentarsi agli esami di ammissione previsti dal presente b) che ha abbandonato l’anno scolastico per gravi motivi di salute.
2 Lo statuto di allievo ospite prevede un piano di studio, un periodo di frequenza e degli obblighi ivi connessi decisi dalla direzione d’istituto.
3 All’allievo ospite non viene rilasciato un attestato; su richiesta può essere rilasciata una dichiarazione di frequenza con l’eventuale indicazione dei risultati registrati nelle discipline del suo piano di studio.
Iscrizioni
Art. 19 1 Le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede scolastica secondo le modalità previste dalla direzione di istituto. Nel caso di allievi minorenni, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dai detentori dell’autorità parentale.
2 Le iscrizioni devono pervenire all’istituto entro il termine definito dalla Sezione, di regola il 30 giugno. Tale termine vale anche nel caso in cui soltanto più tardi potranno essere adempiute tutte le condizioni per la conferma dell’iscrizione, in particolare nel caso in cui il richiedente debba presentarsi agli esami di ammissione di fine agosto. 11
3 Le richieste motivate di cambiamento di scuola o di indirizzo ammesse dal presente regolamento devono essere presentate per iscritto alle direzioni di istituto di regola entro i primi quindici giorni di scuola per decisione.
Obbligo di frequenza Art. 20 L’allievo frequenta regolarmente i corsi obbligatori previsti dal piano settimanale delle lezioni secondo l’orario della propria classe, i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto e le attività di approfondimento, culturali e speciali organizzate dall’istituto.
Esoneri
Art. 21 1 L’allievo può essere esonerato dalla direzione di istituto dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico attestante l’inidoneità o la temporanea incapacità a seguire il corso per motivi di salute; la richiesta di esonero annuale, semestrale o temporaneo ed il certificato medico vanno presentati con congruo anticipo.
2 La direzione di istituto può autorizzare l’allievo, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la frequenza dei corsi facoltativi o complementari.
3 La Divisione può concedere esoneri per altri motivi.
Assenze
Art. 22 1 Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie.
2 Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
Assenze ripetute o prolungate
10 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Art. 23 1 Il docente di classe considera con l’allievo i problemi posti dalle assenze ripetute o prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il consiglio di classe o richiede l’intervento della direzione di istituto.
2 La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3 In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell’anno scolastico, la direzione di istituto può segnalare l’inadempienza alla Divisione che, volta, può escludere l’allievo dagli esami o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla classe successiva.
Abbandono
Art. 23a 12
1 L’abbandono degli studi in corso d’anno scolastico è registrato appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.
2 La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l’allievo e la sua famiglia. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari
Procedura prima della sanzione Art. 24
1 Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.
2 Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, a seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell’autorità parentale.
Sanzioni
Art. 25 1 Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) b) dall’insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione può essere tenuto a svolgere attività di carattere educativo secondo le disposizioni della di istituto.
2 In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto può adottare, secondo una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari: a) dagli esami o, nel caso di classi intermedie, la mancata promozione alla classe b) dalla
3 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali se esso è minorenne. Esse so no annotate sul registro della scuola e sulla pagella.
4 L’allievo escluso da una scuola non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 L’esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI. 13
Azioni illecite durante gli esami Art. 26 1 La direzione di istituto esclude dagli esami, per una o più discipline, colpevoli di azioni illecite durante le prove.
2 L’esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, che sarà predisposta dalla direzione di istituto entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
3 Nei casi particolarmente gravi il Dipartimento può decretare l’espulsione definitiva da tutti gli esami. In questo caso gli esami sono considerati non superati. TITOLO III Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Organizzazione della scuola
Anno scolastico
12 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
13 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
Art. 27 1 L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
2 Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione; il primo semestre termina di regola a fine gennaio, il secondo a giugno. 14
Durata dell’ora-lezione Art. 28 La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione nel rispetto dei limiti definiti dalla legge.
Composizione delle sezioni Art. 29 Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 25 allievi.
Dotazione oraria di istituto Art. 30 Il Dipartimento, sentito il collegio dei direttori, definisce annualmente la dotazione oraria di istituto (DOI) destinata all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.
Progetto e scelte qualificanti Art. 31
1 Gli istituti liceali elaborano il proprio piano di studio di sede in conformità con il Piano degli studi liceali e nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti. La Sezione verifica la conformità del piano di studio di sede con il Piano degli studi liceali.
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2 Per la Scuola cantonale di commercio (SCC) fa stato il piano di studio approvato dal Consiglio di Stato di cui all’art. 83.
3 Gli istituti di scuola media superiore si caratterizzano anche attraverso l’elaborazione di un proprio progetto, impostato su uno o più anni e fondato su scelte qualificanti, nei limiti dei margini di autonomia riconosciuti. Il progetto è approvato dal collegio dei docenti dell’istituto.
4 Per l’elaborazione del progetto le direzioni di istituto organizzano le riunioni degli organi scolastici, dei gruppi disciplinari, dei settori di studio e delle aree disciplinari.
Orario settimanale Art. 32
1 Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
2 Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana, la direzione di istituto tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche. Per le discipline con laboratorio la distribuzione rispetta la dotazione complessiva prevista dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline. 16
3 Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
4 L’orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.
Attività di approfondimento Art. 33
1 La direzione di istituto può organizzare o autorizzare giornate e settimane tematiche per l’attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l’approccio interdisciplinare all’insegnamento.
2 L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.
Uscite e attività particolari Art. 34 1 Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento possono essere organizzate uscite culturali o sportive, nonché attività culturali e speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all’ambiente, all’economia e alla formazione civica della durata massima complessiva di cinque giorni di scuola per classe e per anno scolastico. Per l’insegnamento obbligatorio delle parti del programma di educazione fisica le cui attività devono essere svolte fuori sede sono concessi due giorni supplementari per classe e per anno scolastico.
2 L’onere di preparazione e di svolgimento è a carico della DOI.
3 Il programma delle uscite e attività viene presentato per approvazione dal docente responsabile alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.
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Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
16 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
4 La direzione di istituto autorizza le uscite e le attività sulla base della loro attinenza con il piano di studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le indennità ai docenti accompagnatori.
5 Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti: a) e tempi di presentazione delle richieste; b) e collocazione delle uscite e attività durante l’anno scolastico e nel corso del ciclo degli c) di eventuali dispense; d) massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi; e) dei docenti accompagnatori; f) di un rapporto consuntivo.
Giornate autogestite Art. 34a 17 1 Allo scopo segnatamente di confrontare gli allievi con la responsabilità di informarsi, di scegliere temi di discussione e approfondimento, di studiare tematiche particolari, di animare incontri e di confrontarsi con diverse espressioni culturali, sono organizzate almeno due giornate annuali autogestite.
2 Le giornate sono organizzate direttamente dagli allievi che presentano alle direzioni di istituto per approvazione l’elenco delle attività previste e un adeguato programma di svolgimento delle stesse.
Aiuti e sostegni Art. 35
1 Per gli allievi che incontrano gravi difficoltà, le direzioni di istituto possono organizzare attività di sostegno nel primo biennio.
2 Le direzioni di istituto possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi di I classe, anche con frequenza obbligatoria.
Promovimento delle conoscenze linguistiche Art. 36 Le direzioni di istituto, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all’estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo. Capitolo secondo Attività didattica e valutazione
Programmazione dell’insegnamento Art. 37
1 Ogni docente programma il proprio insegnamento e espone il proprio piano agli allievi all’inizio dell’anno scolastico.
2 In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.
3 Al docente può essere richiesto di consegnare una copia del suo piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Coordinamento dell’insegnamento Art. 38
1 Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti della stessa disciplina vengono costituiti gruppi disciplinari di istituto e cantonali che esaminano e discutono periodicamente tutti i problemi relativi all’interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e ai criteri di verifica.
2 I docenti che operano nei gruppi disciplinari di istituto applicano le disposizioni della direzione di istituto, considerati i piani di studio e le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
3 I docenti che operano nei gruppi disciplinari cantonali rappresentano il proprio istituto e seguono le disposizioni della Sezione. 18
4 Alla fine dell’anno scolastico ogni gruppo disciplinare di istituto consegna un rapporto consuntivo sull’attività didattica svolta alla direzione di istituto e all’esperto di materia.
Valutazione
Art. 39 1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.
17 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 231.
18 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4 Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all’allievo. In particolare la valutazione delle prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco del periodo di valutazione considerato, d’intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.
8 Alla metà del primo semestre e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione della classe e di ciascun allievo. 19
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Note e pagelle Art. 40 1 Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre.
2 Le note vanno dall’1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso dei mezzi punti.
3 Le note relative al semestre, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono registrate dalla scuola.
4 La pagella viene controfirmata dall’allievo, se maggiorenne, o dal detentore dell’autorità parentale.
5 Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta e pagamento di una tassa di fr. 50.-.
Giudizio
Art. 40a 21 La pagella del primo semestre è accompagnata da un giudizio scritto per ogni singola disciplina. Capitolo terzo Convitti, case dello studente e mense
Direttive
Art. 41 Il Dipartimento adotta le direttive necessarie alla gestione di convitti, case dello studente e mense. TITOLO IV Ammissioni, promozioni, titoli Capitolo primo Ammissioni
Ammissione in I classe senza esame Art. 42
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1 Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami di ammissione gli allievi che sono in possesso della licenza di scuola media e che cumulativamente: a) ottenuto una media delle note nelle discipline considerate per la licenza (art. 67 cpv. 1 regolamento della scuola media del 30 maggio 2018) di almeno 4.65 con al massimo e almeno il 4.5 in italiano;
19 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
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Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
21 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
22 Art. modificato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
b) frequentato i corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco, hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5 nel corso di base.
2 Possono pure iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari senza esami di ammissione gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione ad un liceo riconosciuto ai sensi dell’O/RRM richiesti nel Cantone di provenienza.
3 Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
Ammissione in I classe con esame Art. 43 1 Possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari previo esami di ammissione: a) che sono in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all’art. 42
1; 23 b) che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, da scuole estere o da scuole private non parificate del Cantone, da scuole o private di altri Cantoni o svizzere all’estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM.
2 Il contenuto degli esami di ammissione è definito agli art. 58 e 90.
3 Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
Ammissione in II e III classe Art. 44
1 Possono iscriversi in II e III classe gli allievi promossi in I rispettivamente in II classe di una scuola media superiore e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel Cantone di provenienza la promozione nelle classi precedenti e conoscano sufficientemente la lingua italiana; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti agli art. 58 e 90.
2 Possono iscriversi in III classe alla Scuola cantonale di commercio gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli allievi che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità; il contenuto degli esami di ammissione e le altre condizioni sono definiti all’art. 90.
3 In eventuali altre situazioni la Sezione, d’intesa con la direzione di istituto, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall’allievo. 24
4 Sono riservati gli art. 5 e 13 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
Organizzazione degli esami di ammissione e degli esami integrativi per cambiamento curricolare
al liceo Art. 45 1 Gli esami di ammissione di cui agli art. 43 e 44 e gli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo sono organizzati entro l’inizio di ogni anno scolastico, in uno o più istituti.
2 La domanda d’iscrizione agli esami di ammissione presentata entro il termine stabilito dalla Sezione, di regola il 30 giugno, alla direzione di istituto che l’allievo intende frequentare. 25
3 Gli esami di ammissione in I classe vertono sul programma di IV media.
4 Gli esami sono scritti e/o orali; gli esami di ammissione scritti durano 3 ore, gli esami orali circa 15 minuti.
5 Ogni esame orale è condotto da un docente di disciplina con l’assistenza di un altro docente dell’istituto.
6 Le note degli esami sono assegnate dai docenti esaminatori, tenendo equamente conto dello scritto e dell’orale; negli esami integrativi per cambiamento curricolare al liceo i docenti esaminatori giudicano l’idoneità̀ dell’allievo a seguire il nuovo curricolo. 26 Capitolo secondo Promozioni
Assegnazione delle note semestrali e finali Art. 46 1 Le prestazioni dell’allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio.
2 Le note finali di cui agli art. 78 e 96 sono assegnate alla fine dell’anno scolastico tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
23 Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
24 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2017,
464.
25 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
26 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
3 Se l’insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali e finali vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati dell’allievo.
4 Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione di istituto prima della riunione dei consigli di classe.
5 Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale valuta il grado di raggiungimento da parte dell’allievo degli obiettivi di apprendimento di quel semestre; mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.
Condizioni per la promozione Art. 47
1 Le condizioni per la promozione sono definite agli art. 80 e 98.
2 Il consiglio di classe può̀ decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, se sono soddisfatti i criteri degli articoli 80a e 98a.
27
3 Nei casi di cui al cpv. 2: a) di classe è presieduto dal direttore o, in caso di impossibilità, da un vicedirettore. Il di classe introduce la discussione al consiglio di classe e redige il verbale della seduta, resta agli atti della scuola; 28 b) docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in quelli relativi all’evoluzione dell’allievo; possono intervenire anche i docenti dei corsi e dei corsi complementari; c) è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per la promozione; docente esprime un voto, non è ammessa l’astensione, in caso di parità la promozione è d) per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione ha solo nel caso in cui, a giudizio del direttore o di chi ne fa le veci, sussistano le condizioni una decisione; 29 e) del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella le singole note non vengono modificate.
Limite alle ripetizioni Art. 48
1 La ripetizione dell’anno scolastico è consentita una sola volta nei primi tre anni; l’anno scolastico abbandonato è considerato non superato.
2 Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito il consiglio di classe.
3 Il candidato che non ha ottenuto la Maturità alla fine del curricolo ha il diritto di ripetere l’ultimo anno.
4 Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di scuola; l’allievo promosso non può ripetere l’anno scolastico.
5 La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle ripetizioni compete alla Divisione. Capitolo terzo Titoli
Attestati
Art. 49 1 Al termine degli studi liceali l’allievo riceve un attestato di maturità conforme alle prescrizioni dell’O/RRM.
2 Al termine degli studi alla Scuola cantonale di commercio l’allievo riceve un attestato cantonale di maturità commerciale e un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato di commercio formazione estesa.
3 All’allievo promosso che ha seguito l’insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue.
4 Il Dipartimento rilascia gratuitamente i titoli. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.
5 Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.–.
27
Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
28 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
29 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
Condizioni e decisione di rilascio Art. 50
1 Le condizioni di ottenimento dei titoli di cui all’art. 49 sono definite agli art. 81, rispettivamente 99 e 102.
2 Alle decisioni sulle note di maturità è applicabile per analogia l’art. 46.
3 Il consiglio di classe che decide sul rilascio degli attestati è presieduto dal direttore.
Esami di maturità liceale Art. 51 1 Gli esami di maturità liceale sono organizzati annualmente nei singoli istituti, conformemente alle direttive per l’organizzazione degli esami di maturità nei licei del Cantone emanate dalla Divisione, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici.
2 I temi degli esami scritti e i sussidi ausiliari vengono proposti dai singoli docenti, discussi nell’ambito del gruppo disciplinare dell’istituto con i colleghi che insegnano in IV classe, approvati dall’esperto di materia e quindi trasmessi alla direzione di istituto.
3 L’esame orale è condotto dai docenti titolari coadiuvati dall’esperto di materia, o da un suo sostituto designato dal Dipartimento su proposta della direzione di istituto.
4 La durata dell’esame scritto è di quattro ore per le prove di italiano e matematica ore per le altre discipline; la durata dell’esame orale è di circa quindici minuti.
5 Le note dell’esame scritto e orale sono concordate tra gli esaminatori; in caso di disaccordo decide l’esperto di materia o il suo sostituto.
Esami di maturità commerciale e di attestato federale di capacità Art. 52 1 Gli esami di maturità commerciale sono organizzati annualmente alla Scuola cantonale di commercio, sotto la responsabilità della direzione di istituto e con la sovrintendenza dei rispettivi esperti di materia limitatamente agli aspetti disciplinari e scientifici. E’ applicabile per analogia l’art.
51 cpv. 2-5, ad eccezione di quanto previsto per la durata dell’esame scritto, che è di quattro ore per le prove di italiano ed economia aziendale e di tre ore per le altre discipline.
2 Gli esami per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità presso la Scuola cantonale di commercio si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali.
Rapporto al Dipartimento Art. 53 Al termine delle sessioni d’esame le direzioni di istituto inviano al Dipartimento un rapporto sull’organizzazione, lo svolgimento e i risultati degli esami. TITOLO V Studi liceali Capitolo primo In generale
Comprensori liceali Art. 53a 30 1 Per ogni istituto liceale il Dipartimento definisce il comprensorio di frequenza, sentiti i comuni interessati.
2 Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la sede liceale secondo i comprensori stabiliti.
3 Per frequentare una sede liceale esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale o l’allievo maggiorenne deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione entro il 10 giugno precedente l’inizio dell’anno scolastico. La Sezione può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali; essa può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
Piano di studio Art. 54 Il piano di studio liceale è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione ed è approvato dal Consiglio di Stato.
Discipline di maturità Art. 55 1 L’insieme delle discipline di maturità è costituito dalle discipline fondamentali, di un’opzione specifica, di un’opzione complementare e dal lavoro di maturità.
2 Le discipline fondamentali sono: a) b) seconda lingua nazionale (francese o tedesco);
30 Art. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 116.
c) terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino); d) e) f) g) h) i) j) k) visive o la musica. 31
3 L’opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a) b) c) d) e) f) g) e applicazioni della matematica; h) e chimica; i) e diritto; j) 32 k) visive. 33
4 L’opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti: a) b) c) d) della matematica; e) f) g) h) religioso; i) e diritto; j) k) visive; l) m)
5 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro di maturità; si tratta di un lavoro autonomo, di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.
6 L’insegnamento della disciplina greco in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I e in II classe di 5 allievi.
34
7 L’insegnamento del francese, disciplina fondamentale a partire dalla I classe, avviene sulla base di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese, e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in IV media. 35
8 La musica come opzione specifica è offerta solo nei licei di Bellinzona e di Lugano 1.
36
9 Arti visive come opzione specifica è offerta solo al liceo di Mendrisio. 37
Discipline obbligatorie Art. 56
38
1 In base all’O/RRM sono istituiti un corso obbligatorio di economia e diritto e uno di informatica.
2 L’educazione fisica e l’introduzione alla storia dell’arte sono obbligatorie per tutti gli allievi.
Corsi facoltativi Art. 57
1 In base all’O/RRM, sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese.
31
Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
32 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
33 Lett. introdotta dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
34 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
35 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
36 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
37 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
38 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
2 L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.
3 Gli istituti, nell’ambito della DOI, offrono corsi complementari facoltativi: a) strumentale di un’ora settimanale di pianoforte, violino, flauto e chitarra riservati agli che seguono o hanno seguito il corso di musica. L’insegnamento viene impartito di regola gruppi di due allievi; b) corali e di musica d’insieme di due ore settimanali per tutti gli allievi; c) di due ore settimanali per tutti gli allievi. Capitolo secondo Contenuto degli esami di ammissione
Casistica
Art. 58 39
1 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a): a) sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica; è superato con la sufficienza in tutte le discipline; b) seguire il latino oppure il francese 2, devono superare un esame scritto e orale di rispettivamente di francese; sono esonerati gli allievi che hanno seguito il latino il corso opzionale di francese alla scuola media ottenendo la sufficienza. 40
2 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame scritto e orale in italiano, matematica e in altre due lingue, di cui almeno una nazionale, e un esame orale in storia; l’esame è superato con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo un’insufficienza non inferiore al
3. 41
3 Gli allievi che adempiono i criteri di cui all’art. 42 cpv. 1 senza avere almeno il 4.5 in italiano ma avendo il 4 devono sostenere un esame scritto e orale in italiano. L’esame è superato con la sufficienza. 42
4 Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 3: a) superare il numero di esami ed adempiere alle condizioni di ammissione definiti caso caso dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione sulla base della documentazione dall’allievo; b) l’ammissione alla III classe, sostenere di regola entro la fine dell’anno scolastico e più tardi entro la fine di agosto un esame scritto e orale per il recupero delle note di maturità disciplina arti, in fisica per chi segue l’opzione specifica fisica e applicazioni della rispettivamente in chimica per chi segue l’opzione specifica latino, greco, francese, inglese, spagnolo, biologia e chimica, economia e diritto, musica o arti visive. 43 Capitolo terzo Lezioni settimanali
Piano settimanale delle lezioni Art. 59 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati. Capitolo quarto Scelte dell’allievo
Discipline fondamentali Art. 60 1 In I classe, nell’ambito delle discipline fondamentali, l’allievo sceglie: una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco; una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica.
2 Il latino può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino alla scuola media indipendentemente dalla nota conseguita.
3 L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire la fisica. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica. 44
39 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
40 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
41 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
42
Cpv. modificato dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 116.
43 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
44 Cpv. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
Opzione specifica Art. 61
1 L’allievo al momento dell’iscrizione alla II classe sceglie l’opzione specifica.
2 Possono scegliere l’opzione specifica tedesco o inglese gli allievi che hanno seguito i rispettivi corsi in I classe.
3 Possono scegliere l’opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e il corso di greco e latino in I classe.
4 Possono scegliere l’opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino alla scuola media e in I classe.
5 Possono scegliere l’opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in I classe.
6 Possono scegliere l’opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in I classe.
7 Possono scegliere l'opzione specifica musica gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di educazione musicale alla scuola media e che al liceo hanno scelto musica come disciplina fondamentale e seguono un corso di musica strumentale o di tecnica del canto. 45
8 Possono scegliere l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica gli allievi che hanno scelto il corso di disciplina fondamentale fisica in I classe; tale scelta comporta la frequenza di un corso di matematica di livello approfondito a partire dalla II classe. 46
9 Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi istituire sulla base del piano degli studi liceali, delle iscrizioni e della DOI. 47
10 Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI. 48
Opzione complementare Art. 62 1 L’allievo al momento dell’iscrizione alla III classe sceglie l’opzione complementare.
2 Ogni anno scolastico la direzione stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della DOI.
Insegnamento bilingue italiano-tedesco al Liceo di Locarno Art. 62a 49
1 A partire dalla II classe al Liceo di Locarno è offerta la possibilità di seguire un percorso bilingue italiano-tedesco.
2 Il percorso bilingue prevede l’insegnamento delle discipline matematica, storia e geografia in lingua tedesca.
3 L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine della I classe.
4 La direzione di istituto stabilisce, d’intesa con la Sezione, il numero delle classi e i criteri di ammissione.
Quarta lingua Art. 63 1 L’allievo che si iscrive alla I classe può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla II classe un’opzione specifica nel settore delle lingue.
2 La quarta lingua può essere scelta tra francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino e greco.
Limitazioni
Art. 64 50 1 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica.
2 La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare.
3 La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.
51
Lavoro di maturità
a) caratteristiche
45
Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
46 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
47 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
48 Cpv. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
49
Art. introdotto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
50 Art. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
51 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
Art. 65 1 Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e acquisisca una metodologia di base.
2 I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo.
3 L’allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre della III classe tra i progetti offerti dall’istituto; la direzione di istituto assicura un’equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.
b) organizzazione e valutazione Art. 66 1 Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.
2 Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa disciplina, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l’attività è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità.
3 Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.
4 Sulla base delle iscrizioni, la direzione di istituto stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della DOI.
5 Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l’allievo non può presentarsi agli esami di maturità.
6 La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell’elaborato scritto e della presentazione orale.
Cambiamenti curricolari
a) dalla I alla II classe Art. 67
1 L’allievo promosso al termine della I classe passando alla II classe può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.
2 Nelle discipline non seguite in I classe o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale.
3 La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.
b) nelle classi ulteriori Art. 68 1 Passando dalla II alla III classe i cambiamenti dell’opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale nella nuova opzione specifica e in eventuali altre discipline non seguite; inoltre l’allievo che cambia da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica deve superare un esame integrativo scritto e orale anche nelle discipline matematica e fisica. 52
2 L’allievo che cambia da un’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive all’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica deve sostenere un esame scritto e orale nella disciplina fisica per il recupero della nota di maturità. L’esame deve essere sostenuto di regola entro la fine dell’anno scolastico e al più tardi entro la fine di agosto. 53
3 È escluso ogni cambiamento nel passaggio dalla III alla IV classe.
c) modalità Art. 69 1 La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione di istituto entro il termine stabilito dalla Sezione, di regola il 30 giugno.
54
2 La direzione di istituto può subordinare l’accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.
3 Gli esami integrativi hanno luogo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Capitolo quinto Insegnamenti coordinati
Settori di studio
52
Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
53 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
54 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Art. 70 1 I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2 Il settore di studio delle lingue comprende l’italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.
3 Il settore di studio della matematica, dell'informatica e delle scienze sperimentali comprende la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l’informatica. 55
4 Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende la storia, la geografia, l’economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, l’insegnamento religioso.
5 Il settore di studio delle arti comprende le arti visive, la musica, l’introduzione alla storia dell’arte.
Educazione fisica, opzione complementare informatica Art. 71 1 L’educazione fisica e l’opzione complementare sport costituiscono un settore specifico.
2
... 56
Insegnamento delle scienze sperimentali Art. 72 1 Le scienze sperimentali comprendono le discipline fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata.
2-3 ... 57
Insegnamento delle scienze umane Art. 73 58
1 Le scienze umane comprendono le discipline storia, filosofia, geografia, economia e diritto e sono insegnate in forma coordinata sull’arco del quadriennio.
2 Il settore delle scienze umane parzialmente l’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate di questo insegnamento sono: a) e economia e diritto in I classe; b) e economia e diritto in II classe; c) geografia e filosofia in III classe; d) geografia e filosofia in IV classe.
3 La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è assegnata dalle discipline: a) e diritto in I e II classe; b) in III classe; c) in IV classe.
4 La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio
1990.
5 L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si completa, in particolare in II classe, con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all’art. 33.
Insegnamento delle arti Art. 74 59 Le arti comprendono in I e II classe un insegnamento di arti visive o di musica e in I classe, per tutti gli allievi, un’introduzione alla storia dell’arte.
Opzione specifica Art. 75
1 Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.
2 Alla fine di ogni semestre e alla fine dell’anno viene assegnata una nota unica; se l’insegnamento è impartito da due docenti la nota è concordata.
Opzione complementare pedagogia/psicologia Art. 76 L’opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.
Progetti di insegnamento interdisciplinare
55 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
56 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
57 Cpv. abrogati dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
58
Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
59 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
Art. 77 1 Le direzioni di istituto, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d’insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi.
2 I docenti interessati definiscono l’obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione.
3 I progetti di insegnamento interdisciplinare sono approvati dalla direzione di istituto. Capitolo sesto Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli
Note finali Art. 78
1 Le note finali riguardano le discipline di maturità, le discipline obbligatorie e i corsi facoltativi.
2 ... 60
3 La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della IV classe.
Note di maturità Art. 79
61
1 Nel calcolo della nota di maturità delle discipline con esame, i risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e quelli ottenuti all’esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell’art. 46, e la nota dell’esame, arrotondata verso l’alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0,25 o 0,75.
2 La nota dell’esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell’esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia.
3 Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica, la nota finale di II classe di fisica e la nota finale di III classe di chimica sono note di maturità.
4 Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica biologia e chimica, la nota finale di II classe di chimica e la nota finale di III classe di biologia sono note di maturità.
5 Per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia e diritto, musica o arti visive la nota finale di II classe di chimica e la nota finale di III classe di fisica sono note di maturità.
6 Per tutti gli allievi la nota finale di II classe di arti visive o musica è nota di maturità.
7 In caso di cambiamento dell’opzione specifica tra la II e la III classe le note di maturità sono definite in base al nuovo indirizzo; è fatto salvo quanto previsto all’art. 68 cpv. 2.
Condizioni di promozione Art. 80 62 1 La promozione alla classe successiva è ottenuta: a) la sufficienza in tutte le discipline di maturità e nelle discipline obbligatorie e – in I classe – quarta lingua e/o fisica se scelte dall’allievo; b) discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze, non ci siano inferiori al 3 e la media delle note sia almeno pari al 4.
2 Le note dei corsi facoltativi definiti dall’art. 57 non contano ai fini della promozione.
3 La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina di maturità o obbligatoria comporta la mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l’esonero dall’educazione fisica.
Promozione per decisione del consiglio di classe Art. 80a 63 1 Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora siano soddisfatti solo due dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a condizione che: a) al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure; b) una sola nota inferiore al 3, oppure; c) al massimo 3 insufficienze.
2 Qualora in I classe l'allievo segua una quarta lingua e/o il corso di fisica, il consiglio di classe può decidere se promuovere un allievo che soddisfi solo uno dei tre criteri dell’art. 80 cpv. 1 lett. b) a condizione che: a) al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4, oppure; b) una sola nota inferiore al 3, oppure;
60 Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
61 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
62 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
63 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
c) al massimo 3 insufficienze.
Condizioni di ottenimento dell’attestato di maturità Art. 81 1 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle discipline di maturità: a) della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; b) figurino più di quattro note inferiori al 4.
2 Sull’attestato sono iscritte separatamente le note finali di: a) in II classe; b) e diritto in II classe; c) fisica in IV classe; d) religioso in IV classe; e) facoltativi in IV classe. 64
3 Sull’attestato è pure iscritto il titolo del lavoro di maturità.
4 Per gli allievi che hanno seguito l’insegnamento bilingue, sull’attestato figura la menzione «maturità bilingue italiano-tedesco». 65
Esami di maturità Art. 82 Sono oggetto di un esame scritto e orale: a) b) lingua nazionale (francese o tedesco); c) d) specifica; e) umane, indirizzo storia o geografia o filosofia. TITOLO VI Studi alla Scuola cantonale di commercio Capitolo primo In generale
Piano di studio Art. 83 1 Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è conforme al vigente piano di formazione impiegata/impiegato di commercio AFC per la formazione di base organizzata dalla scuola.
2 Il piano di studio della Scuola cantonale di commercio è approvato dal Consiglio di Stato.
Discipline obbligatorie Art. 84
1 L’insieme delle discipline obbligatorie è costituito dalle discipline fondamentali e da un’opzione. Le discipline fondamentali sono: a) b) c) d) e) f) aziendale; g) h) politica; i) j) naturali; k) l) m) fisica; n) interdisciplinare; o) di sperimentazione.
2 L’opzione è scelta fra le seguenti proposte: 66 a) b) c) applicata all’economia;
64
Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
65 Cpv. introdtto dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
66 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
d) umane.
3 L’insegnamento del francese disciplina fondamentale a partire dalla I classe avviene sulla base di due corsi: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in IV media indipendentemente dalla nota conseguita.
4 L’opzione scienze umane riunisce le discipline diritto, economia politica, geografia e storia.
Economia aziendale Art. 85 67 La direzione di istituto definisce d’intesa con la Sezione il numero di corsi tematici tenuto conto della DOI.
Progetto interdisciplinare Art. 86
1 Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri: a) di gruppi è definito dalla direzione di istituto, tenuto conto della DOI; b) i progetti concernono almeno tre discipline; 68 c)
69
2 Gli allievi scelgono il progetto entro la fine della III classe.
Gruppi ridotti Art. 87 1 Le lezioni di comunicazione si tengono a gruppi ridotti.
2 Le attività svolte nell’ambito dell’Area di sperimentazione sono organizzate di regola coinvolgendo due classi coordinate da tre docenti.
Insegnamento bilingue Art. 88
1 In III e IV classe è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.
2 La direzione di istituto, d’intesa con la Divisione, definisce le modalità di attuazione.
Insegnamento religioso e corsi complementari Art. 89
1 L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo.
2 A tutti gli allievi è offerto un corso complementare di teatro di due ore settimanali. La direzione di istituto, d’intesa con la Sezione, può organizzare nell’ambito della DOI corsi complementari ai fini di estendere l’offerta formativa nei settori di studio delle scienze umane, delle arti e delle lingue.
70 Capitolo secondo Contenuto degli esami di ammissione
Contenuti
Art. 90 71
1 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a): a) sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica; è superato con la sufficienza in tutte le discipline; b) seguire il corso di francese 2 devono superare un esame scritto e orale; sono gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di francese alla scuola media ottenendo sufficienza.
2 Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b): a) sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, matematica e un esame orale in storia e geografia; l’esame è superato con la in tutte le discipline o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non di una nelle quattro discipline con esame scritto; b) seguire il corso di francese 2, devono superare un esame scritto e orale.
3 Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 1: a) superare gli esami scritti e orali la formazione professionale pratica definiti per caso dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione a dipendenza del precedente scolastico; b) l’ammissione in III classe, devono superare gli esami e recuperare la formazione pratica definiti dalla direzione di istituto d’intesa con la Sezione.
4 Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 2:
67 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
68 Lett. modificata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
69
Lett. abrogata dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
70 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
71 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
a) in possesso della maturità professionale commerciale, devono superare un esame e orale in scienze naturali se non hanno frequentato con successo fino alla III classe il della disciplina complementare scienze/ecologia/ambiente; devono pure recuperare la professionale pratica definita caso per caso dalla direzione di istituto d’intesa con Sezione; b) in possesso di un attestato federale di capacità commerciale, devono sostenere un scritto e orale in italiano, tedesco, inglese, matematica e scienze naturali; l’esame è con la sufficienza in tutte le discipline o con al massimo una insufficienza non inferiore
3.
5 Gli allievi di cui all’art. 44 cpv. 3 devono superare il numero di esami, adempiere alle condizioni di ammissione e recuperare la formazione professionale pratica definiti caso per caso dalla Divisione sulla base della documentazione prodotta dall’allievo.
6 Gli allievi che adempiono i criteri di cui all’art. 42 cpv. 1 senza avere almeno il 4.5 in italiano ma avendo il 4 devono sostenere un esame scritto e orale in italiano. L’esame è superato con la sufficienza. 72 Capitolo terzo Lezioni settimanali
Piano settimanale delle lezioni Art. 91 Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito negli allegati. Capitolo quarto Scelte dell’allievo
Opzione
Art. 92 1 L’allievo al momento dell’iscrizione alla III classe decide l’opzione.
2 Ogni anno scolastico la direzione stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio, delle iscrizioni e della DOI.
3 È escluso il cambiamento dell’opzione nel passaggio dalla III alla IV classe.
4 Possono iscriversi all’opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che hanno superato un esame di ammissione.
Insegnamento bilingue Art. 93 1 L’allievo decide di frequentare l’insegnamento bilingue entro la fine della II classe.
2 La direzione di istituto stabilisce, d’intesa con la Sezione, il numero dei corsi e i criteri di ammissione. 73
3 L’allievo che ha scelto l’insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche in IV classe.
Corsi tematici Art. 94 1 Nei casi in cui l’insegnamento di una disciplina preveda la possibilità di scelta fra diversi corsi tematici, esprime le proprie preferenze entro la fine dell’anno precedente.
2 Ogni anno scolastico la direzione di istituto stabilisce quali corsi tematici organizzare, sulla base del piano degli studi, delle iscrizioni e della DOI. Capitolo quinto Insegnamenti coordinati
Settori di studio Art. 95 74
1 I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell’insegnamento.
2 Il settore di studio delle lingue comprende l’italiano e le lingue francese, tedesco e inglese.
3 Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l’economia aziendale, l’economia politica, la geografia, la storia. Esso comprende parzialmente anche l’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate di questo insegnamento sono: a) aziendale, geografia e storia in I classe; b) aziendale, diritto, geografia e storia in II classe;
72
Cpv. introdotto dal R 22.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 116.
73 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
74 Art. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
c) aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia in III classe.
4 La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è assegnata in I, II e III classe dalle seguenti discipline: a) aziendale in I classe; b) in II classe; c) in III classe.
5 La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio
1990.
6 Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende la matematica, la matematica applicata all’economia e le scienze naturali.
7 Il settore di studio teorie, strumenti e pratiche della comunicazione comprende e il corso di grafica.
8 L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si completa con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base all’art.
33. Capitolo sesto Note finali e condizioni di promozione e di ottenimento dei titoli
Note finali Art. 96 Le note finali riguardano le discipline obbligatorie, l’insegnamento religioso e i corsi complementari.
Note di maturità Art. 97
1 Nel computo delle note di maturità per le discipline con esame i risultati dei due semestri dell’ultimo anno e quelli ottenuti agli esami hanno lo stesso peso. 75
2 Le note di maturità delle altre discipline sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
Condizioni di promozione Art. 98 1 Nei primi tre anni la promozione alla classe successiva è data: a) la sufficienza in tutte le discipline obbligatorie; b) condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze inferiori al 3 e che la media delle note finali sia almeno pari al 4.
2 La promozione alla IV classe è data se le condizioni del cpv. 1 sono adempiute e se i risultati conseguiti agli esami di cui all’art. 102 permettono l’ottenimento dell’attestato federale di capacità alla fine della IV classe.
3 Nel computo della media contano doppio le note di italiano, tedesco, economia aziendale, matematica e inglese.
4 La mancata assegnazione della nota finale in una disciplina o obbligatoria comporta la mancata promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l’esonero dall’educazione fisica.
Promozione per decisione del consiglio di classe Art. 98a 76 Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, qualora: a) non più di due insufficienze non inferiori al 3, manca al massimo un punto al totale alla media del 4, oppure; b) al massimo tre insufficienze, si verifica almeno la media del 4.
Condizioni di ottenimento dell’attestato di maturità commerciale Art. 99 1 Per ottenere l’attestato di maturità commerciale è necessario che nelle discipline obbligatorie, francese escluso: a) raggiunto al minimo un punteggio totale di 84 punti, 80 per gli allievi che sono esonerati fisica; nel calcolo del totale dei punti le note delle discipline d’esame sono per due; b) figurino più di tre note inferiori al 4, di cui al massimo due nelle discipline italiano, tedesco, economia aziendale e progetto interdisciplinare.
75
Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
76 Art. introdotto dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
2 L’attestato di maturità reca: a) delle seguenti discipline: italiano tedesco inglese comunicazione economia aziendale diritto economia politica matematica scienze naturali storia geografia educazione fisica e sportiva progetto interdisciplinare opzione area di sperimentazione; 77 b) del progetto interdisciplinare; c) dei corsi tematici di economia aziendale della IV classe; d) di francese conseguita al termine del II anno.
3 Sull’attestato di maturità bilingue sono segnalate le discipline seguite nella lingua seconda. 78
4 Sono pure iscritte separatamente le note finali dell’insegnamento religioso e dei corsi complementari seguiti dall’allievo.
Provvedimento eccezionale di concessione dell’attestato di maturità Art. 100 1 Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento dell’attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 99, può decidere di concedergli l’attestato nel caso in cui sussistano almeno 83 punti, 79 per gli allievi che sono dispensati dall’educazione fisica, al massimo 3 insufficienze, di cui 2 al massimo nelle discipline italiano, tedesco, inglese, economia aziendale, progetto interdisciplinare e le condizioni per l’ottenimento dell’AFC. 79
2 La decisione, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è iscritta nella tabella della scuola e nella pagella dell’allievo.
3 Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle discipline obbligatorie le cui note figurano nell’attestato di maturità e il cui insegnamento è stato impartito fino all’ultimo anno; qualora, per motivi di forza maggiore, si verifichino assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione.
80
4 Il consiglio di classe è presieduto dal direttore o, in caso di impossibilità, da un vicedirettore. La discussione è introdotta dal docente di classe il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza. 81
5 La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle discipline che contano per l’attribuzione della maturità; ogni docente esprime un voto indipendentemente dalle discipline che insegna, non è ammessa l’astensione, in caso di parità l’attestato di maturità è concesso. 82
Esami di maturità Art. 101 1 Sono oggetto di un esame scritto e orale: a) b) c) d) aziendale; e)
2 Il progetto interdisciplinare è oggetto di un esame orale.
3 L’esame deve svolgersi essenzialmente sul programma delle ultime due classi.
77 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
78 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
79 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
80 Cpv. modificato dal R 30.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 243.
81
Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
82 Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018,
243.
Condizioni di ottenimento dell’attestato federale di capacità Art. 102
1 Per ottenere l’AFC di impiegato di commercio formazione estesa l’allievo deve sostenere gli esami secondo i disposti federali.
2 L’AFC è conferito al termine della IV classe in base ai disposti del vigente regolamento federale.
3 Per la nota della disciplina lavori di progetto, fa stato la nota del progetto interdisciplinare assegnata alla fine della IV classe.
4 Per le note di italiano, tedesco e inglese fanno stato le rispettive note di maturità.
5 Per la nota di economia e società fa stato la nota di maturità di economia aziendale con coefficiente doppio rispetto alle altre note previste nell’ambito della procedura di qualificazione.
6 Per la nota di economia e società (nota scolastica) fa stato la media, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note di maturità di diritto e di economia politica.
7 Per la nota della formazione aziendale fanno stato le note scolastiche conseguenti ai controlli di competenza effettuati durante il III anno e gli esami orale e scritto.
8 Per la nota dell’area ICA (informazione, comunicazione, amministrazione) fanno stato la nota dell’esame di dattilografia, le note semestrali di comunicazione del II anno e del primo semestre del III anno, nonché l’esame. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria della modifica del 18 marzo 2020 Art. 103 83
1 Durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la nota di informatica del primo anno non conta ai fini della promozione.
2 Durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la nota di informatica del secondo anno non conta ai fini della promozione e non viene iscritta sull’attestato di maturità.
3 Gli articoli 32, 47, 55 cpv. 2 lett. k), 58, 61, 68, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 80a, 81 e gli allegati entrano in vigore progressivamente partendo dalle classi I nell’anno scolastico 2020/2021, per le classi II nell’anno scolastico 2021/2022, per le classi III nell’anno scolastico 2022/2023 e per le classi IV nell’anno scolastico 2023/2024.
4 Una mancata promozione nei primi 3 anni che comporta il passaggio dalla formazione liceale retta dal presente regolamento senza le modifiche del 18 marzo 2020 a quella retta dal medesimo regolamento con le modifiche del 18 marzo 2020 non conta ai sensi dell’art. 48.
5 Il Dipartimento definisce le norme per il passaggio dalla formazione liceale retta dal presente regolamento senza le modifiche del 18 marzo 2020 a quella retta dal medesimo regolamento con le modifiche del 18 marzo 2020 a seguito di mancata promozione negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Abrogazioni
Art. 104 Sono abrogati: a) della legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987; b) degli studi liceali del 25 giugno 2008; c) della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000.
Entrata in vigore Art. 105 Il presente regolamento unitamente ai suoi allegati è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016. Pubblicato nel BU 2016 , 282.
83 Art. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2020,
175.
Allegato A 84 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS greco I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 4 4 4 Quarta lingua: greco 3 – – – Matematica
4 C
4 C
4 4 Fisica
3 FH
3 E
3 E – Chimica
3 E
3 E – – Biologia – –
3 E
3 E Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia 2 2 2
3 G Geografia – –
2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 3 3 4 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – –
1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 33,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) A. Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. B. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. C. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe. D. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. E. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. F. Scelta opzionale. G. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. H. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di laboratorio.
84 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato B 85 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS latino I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco 3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo 3 B – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 C
4 4 Fisica
3 FH
3 E
3 E – Chimica
3 E
3 E – – Biologia – – 3 E
3 E Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia
2 2 2 3 G Geografia – – 2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 4 4 4 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – – 1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 33,5/36,5 34,5 35 34 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è integrato nella e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di laboratorio.
85 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato C 86 Liceo - Piano settimanale opzioni specifiche OS francese, OS inglese, OS tedesco, OS spagnolo I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco 3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 3 3 3 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo 3 B – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 C
4 4 Fisica
3 FH
3 E
3 E – Chimica
3 E
3 E – – Biologia – – 3 E
3 E Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia
2 2 2 3 G Geografia – – 2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 4 4 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – – 1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. Una parte della oraria può essere dedicata alle attività di laboratorio.
86 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato D 87 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS economia e diritto e OS arti visive I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 3 3 3 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo
3 FB – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 C
4 4 Fisica
3 FH
3 E
3 E – Chimica
3 E
3 E – – Biologia – – 3 E
3 E Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia 2 2 2
3 G Geografia – –
2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 4 4 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – –
1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 29,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. Una parte della oraria può essere dedicata alle attività di laboratorio.
87 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato E 88 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS musica I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 3 3 3 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo
3 FB – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 C
4 4 Fisica
3 FH
3 E
3 E – Chimica
3 E
3 E – – Biologia – – 3 E
3 E Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia 2 2 2
3 G Geografia – –
2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica I – 4 4 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – –
1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 29,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è integrato nella e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di laboratorio. Obbligatorio un corso di musica strumentale.
88 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedenti modifiche: BU
2018, 243; BU 2020, 88.
Allegato F 89 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS fisica e applicazioni della matematica I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 3 3 3 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo
3 FB – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 5 5 Fisica
3 E
2 E – – Chimica
3 E
2 E
2 – Biologia – 2 E
3 E
2 Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia 2 2 2
3 G Geografia – –
2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 4 4 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – –
1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe e il laboratorio di matematica, 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
89 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedenti modifiche: BU
2018, 243; BU 2020, 88.
Allegato G 90 Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS biologia e chimica I II III IV Italiano
4 C
4 C
4 4 Seconda lingua: francese 2 o tedesco
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese
3 B
3 B
3 3 Terza lingua: latino 4 3 3 3 Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o tedesco o inglese o spagnolo
3 FB – – – Quarta lingua: latino 4 – – – Matematica
4 C
4 5 5 Fisica
3 E
2 E
2 2 Chimica
3 E
2 E – – Biologia – 2 E
3 E – Informatica
1,5 D
1,5 D – – Storia 2 2 2
3 G Geografia – –
2 DG
2 Filosofia – – 2 2 Arti: musica o arti visive 2 2 – – Introduzione alla storia dell’arte 2 – – – Opzione specifica – 4 4 5 Opzione complementare – – 2 2 Lavoro di maturità – –
1 A
1 A Economia e diritto
2 G
2 G – – Educazione fisica 3 3 2 3 Totale ore 32,5/36,5 34,5 35 35 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Cfr. art. 65 del regolamento delle scuole medie superiori, 2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di IV classe. Il laboratorio di francese, 1 ora in I classe, e di tedesco, 1 ora in II classe, sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe. Il laboratorio di italiano, 1 ora in I e II classe di matematica, 1 ora in I classe, è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe. Il laboratorio di informatica e di geografia è integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. Nella dotazione oraria della disciplina è compresa un’ora di laboratorio che si svolge, di regola, con metà classe. L’ora di laboratorio può essere svolta concentrata su un anno d’insegnamento o distribuita sul biennio. Scelta opzionale. Disciplina di riferimento per la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
90 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2020, 88.
Allegato H 91 Scuola cantonale di commercio - Piano settimanale I II III IV Italiano
5 A
4 A
4 4 Francese 2
3 A – – Tedesco 3
3 A
3 3 Inglese 3
3 A
3 3 Comunicazione B
3 2 2 – Economia aziendale C
4 3 3 6 Diritto C – 2 2 – Economia politica C – – 2 – Matematica 3 3 3 4 Scienze naturali E
2 3 2 3 Storia 1 2 2 – Geografia 1 2 2 – Educazione fisica 3 2 2 3 Progetto interdisciplinare F – – – 5 Area di sperimentazione G
5.5 4.5 5 – Opzione H – – 2 2 Totale ore 35.5 36,5 37 33 Insegnamento religioso (1) (1) (1) (1) Di cui laboratorio 2 ore in I classe e 1 ora in II classe in italiano, 1 ora in II classe in francese, inglese e tedesco. I laboratori fanno parte dell’area ICA. Fa parte dell’area ICA. Fanno parte dell’area economia e società. Comprende un corso di 4 ore tenuto a classe intera e un corso tematico di due ore per ciascun semestre. Le esercitazioni pratiche di laboratorio di scienze naturali sono integrate nella disciplina e si svolgono di regola con metà classe; il totale delle ore deve essere equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico. Riunisce le discipline diritto, economia aziendale, economia politica, geografia e storia. Il lavoro autonomo e l’unità di formazione vengono svolte nell’ambito del progetto interdisciplinare. Comprende le parti pratiche integrate (PPI). L’insegnamento dell’opzione comunicazione, dell’opzione matematica applicata all’economia e dell’opzione scienze umane può essere organizzato per blocchi tematici.
91 Allegato modificato dal R 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 131; precedente modifica: BU
2018, 243.
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