Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (832.200)
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Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili

1 Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI) 1 dell’11 novembre 1968 (stato 2 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 1 È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.
2 Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione. 2 Art. 2 1 Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve: a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento. 3
2 Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a. 4
3 Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso. Art. 3 ... 5 Art. 4 6 1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.
3 Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4 Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.
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5 Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato. 8 Art. 5 ... 9
1 Titolo modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
2 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
3 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996,
69.
4 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
5 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996,
69.
6 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
7 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
8 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
9 Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
2 Art. 6 10 1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.
20.000.--.
2 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
3 L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito. Art. 7 ... 11 Art. 8 Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
12 Pubblicata nel BU 1969 , 57.
10 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
11 Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
12 Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.
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