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060U0859

IT - DPR

060U0859

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna realizzato mediante scambio di Note in Roma il 20 marzo 1958 per l'applicazione dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1960 n. 859)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Piena ed Intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Spagna concluso mediante scambio di Note in Roma il 20 marzo 1958 per l'applicazione dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - TRABUCCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1960 Atti del Governo registro n. 128, foglio n. 223. - VILLA

Scambio di Note

Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione dell'Accordo culturale italo-spagnolo firmato a Roma l'11 agosto 1955 (Roma, 20 marzo 1958) e processi verbali della I e II sessione della Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955 (Madrid, 28 marzo-2 aprile 1957 - Roma, 29 maggio-3 giugno 1957).
Parte di provvedimento in formato grafico
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
26/00848/3
Roma, 20 marzo 1958
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Nota che V. E. mi ha indirizzato in data odierna del tenore seguente:
"Ho l'onore di informarla che il Governo spagnolo ha dato la sua approvazione alle risoluzioni adottate dalla Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale fra la Spagna e l'Italia, firmato in Roma l'11 agosto 1955, tanto per quanto si riferisce alla prima riunione che ebbe luogo in Madrid dal 28 marzo al 2 aprile 1957, quanto a quella tenutasi successivamente in Roma dal 29 maggio al 3 giugno dello stesso anno, risoluzioni che risultano nei rispettivi atti.
In conseguenza e in conformita' al disposto dell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, del menzionato Accordo, ho l'onore di proporre a V.
E. che i suddetti atti, una volta approvati dal Governo italiano, siano considerati come un annesso all'Accordo culturale e che la presente lettera e la risposta di V. E. costituiscano lo scambio di Note previsto nel predetto articolo 10".
Ho l'onore di informarla che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione.
PELLA
S. E. Don Emilio de NAVASQUES
Conte de NAVASQUES
Ambasciatore di Spagna. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
PROCESSO VERBALE
DELLA 1ª SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA.
Madrid: 28 marzo - 2 aprile 1957
La Commissione mista prevista, dall'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955 ha tenuto la prima sessione in Madrid, dal 28 marzo al 2 aprile 1957.
Da parte italiana vi hanno partecipato i signori Mario CONTI, direttore generale degli Affari culturali, Antonio ERA, Francesco PITOLLI, Giuseppe CRISCUOLI, Erminio POLIDORI, Carlo GRAVINA, Francesco LA CECILIA, Enrico GALLUPPI, Arnaldo BASCONE. Da parte spagnola i signori Antonio VILLACIEROS, direttore generale delle Relazioni culturali, Antonio LUNA, Lorenzo VILAS, JOAQUIN TUNA ARTIGAS, Antonio TENA ARTIGAS, Emilio GARRIGUES, Jose' JUNQUERA, Lorenzo PERALES GARCIA. Il signor Antonio VILLACIEROS ha presieduto le riunioni.
Nel corso delle riunioni sono state esaminate le questioni iscritte all'ordine del giorno e si e' giunti ai seguenti risultati:
1. Insegnamento della lingua e diffusione della cultura spagnola nelle Universita' italiane e viceversa. - Considerata l'attuale situazione dell'insegnamento dello spagnolo nelle Universita' italiane e dell'italiano nelle Universita' spagnole da parte italiana si e' espresso il vivo desiderio che siano create alcune cattedre di lingua e letteratura italiana nelle Universita' spagnole. Di conseguenza da parte spagnola si e' progettata la istituzione di una cattedra di italiano nell'Universita' di Madrid, al titolare della quale si provvedera' nello anno 1957-58 mediante concorso fra professori italiani, con un termine di durata di due o tre anni. Allo scadere di detto tempo potrebbe essere designato un professore spagnolo. Da parte italiana, in cambio, e' stata offerta l'istituzione di un lettorato di spagnolo nella Universita' di Padova entro brevissimo tempo.
2. Insegnamento della lingua spagnola nelle scuole medie italiane e viceversa. - Esaminata la situazione dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie la Delegazione spagnola comunica che e' fermo proposito del Ministero dell'educazione nazionale che la lingua italiana divenga una delle lingue che si adottano come terza lingua moderna negli Istituti nazionali di insegnamento medio.
3. Scuole spagnole in Italia ed italiane in Spagna. - Da parte spagnola si e' disposto il riconoscimento delle Scuole di Barcellona e Madrid o di qualsiasi altra si creasse in futuro, sempre che ci si attenga alle condizioni stabilite dalle norme locali. Da parte italiana si fa analoga dichiarazione rispetto all'Istituto Teresiano di Roma ed alle eventuali scuole che venissero istituite successivamente.
In particolare, per cio' che riguarda la Scuola italiana di Madrid, la quale gode attualmente di un riconoscimento "de facto", si otterra' il riconoscimento "de jure", sempre che si ottemperi alle norme stabilite per tali centri di studi.
Dato che, d'altra parte, il riconoscimento autorizzato in Italia non potrebbe estendersi agli studi compiuti in Istituti spagnoli da studenti di nazionalita' italiana, si prevede la possibilita' di giungere ad un regolamento di questa materia mediante documenti in appendice all'Accordo culturale.
4. Riconoscimento di titoli di studio e abilitazione professionale.
- Le due Delegazioni hanno esaminato il problema e, esclusi gli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti, che saranno oggetto di future conversazioni, hanno convenuto di proporre ai rispettivi organi che le licenze italiane di maturita' classica e scientifica diano diritto all'accesso alle Facolta' universitarie spagnole corrispondenti a quelle italiane che ammettono tali titoli di studio. Analogamente gli spagnoli che abbiano conseguito la licenza preuniversitaria di scienze o di lettere saranno ammessi alle Facolta' universitarie italiane corrispondenti alle spagnole che ammettono questi titoli.
Affinche' sia possibile l'esame concreto della suddetta proposta i Ministeri competenti dei due Paesi si favoriranno reciprocamente le informazioni necessarie e qualsiasi altro elemento di conoscenza che si giudichi opportuno.
Le questioni inerenti ai titoli accademici ed alla loro validita' professionale saranno studiate in un secondo, tempo, previo esame dei programmi e piani di studio, allo scopo di fissare delle tavole di equivalenza.
5. Scambio di studiosi, professori e studenti. - La Commissione ha riconosciuto l'opportunita' di dare il massimo impulso a questo genere di scambi, conferendogli un carattere organico che assicuri la migliore distribuzione di tali persone fra le varie universita'.
In luogo di conferenze isolate si ritiene preferibile la scelta di temi in rapporto ai corsi della materia specializzata di insegnamento di cui si tratti.
Da parte italiana vi e' la disponibilita' di un fondo di L. 900.000 che permettera', nel 1957-58, il soggiorno di sei docenti spagnoli presso Universita' italiane.
Da parte spagnola si prende nota di questa offerta italiana e ci si propone di fare il possibile per organizzare qualcosa di equivalente, allo scopo di condurre a termine tale scambio.
Per cio' che concerne gli studenti si e' esaminata la situazione attuale e, per cio' che riguarda gli studiosi, da parte spagnola si sono messi in rilievo i frequenti inviti rivolti a ricercatori italiani da parte del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche spagnolo.
6. Questioni fiscali. - La Commissione mista ha esaminato la materia relativa alle esenzioni e facilitazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 10 dell'Accordo. Riguardo alle esenzioni tributarie circa, terreni e edifici destinati come sede delle rispettive Istituzioni culturali (articolo 3 dell'Accordo), non esiste, come principio, alcun problema speciale, rimanendo solo da decidere quali Istituzioni esistenti nei due Paesi beneficeranno delle succitate esenzioni.
In quanto alla piu' vasta materia prevista dall'articolo 10, da parte italiana e' stata resa nota la possibilita' di concedere, alle condizioni piu' sotto indicate, al benemerito Collegio di San Clemente di Spagna (Albornoz), in Bologna, e alle altre Istituzioni culturali spagnole attualmente esistenti in Italia, la esenzione da quei tributi straordinari la cui esazione e' rimasta finora in sospeso.
Nel campo dei tributi diretti ordinari che gravano sul patrimonio del Collegio Albornoz, da parte italiana si e' disposti ad esaminare il modo di limitare la esazione corrispondente al minimo possibile delle imposta statali, provinciali e municipali.
Da parte spagnola si assicura lo studio di un beneficio analogo in relazione al patrimonio delle Istituzioni culturali italiane in Ispagna.
Con riferimento allo scambio di lettere in data 9 e 11 agosto 1955, avvenuto in margine al Convegno culturale, e' stata avanzata richiesta, da parte italiana, di condono per determinate imposte straordinarie di carattere municipale, maturate a causa del cambio di proprieta' degli immobili sede dell'Ambasciata italiana in Ispagna, cosi' come pure altri tributi ordinari dovuti dalla C.I.M.S.A. (Compagnia Immobiliare Minerva S.A.). Questa richiesta si collegava all'offerta italiana di concedere al Collegio Albornoz la esenzione dalle imposte straordinarie e le massime riduzioni possibili di quelle ordinarie, che gravano sul patrimonio del menzionato Collegio.
Da parte spagnola si assicura che si considerera' nel modo piu' favorevole la possibilita' di condonare o ridurre le summenzionate imposte straordinarie.
Per quanto si riferisce alla C.I.M.S.A., da parte spagnola si assicura che si considerera' con la massima benevolenza la possibilita' e la maniera di corrispondere allo Stato italiano le tasse inerenti a detta Societa' anonima, le cui azioni appartengono totalmente al Tesoro italiano, fintanto che non siano dal medesimo trasferite.
La Commissione mista stabilisce che, finche' dette questioni non siano definitivamente regolate, rimangono in vigore le presenti sospensioni dall'esazione dei tributi.
7. Scambio di prodotti editoriali fra i due Paesi. - A seguito di un esame dell'attuale stato degli scambi di pubblicazioni e periodici, come pure di dischi e musica incisa, si stabilisce quanto segue:
1) pubblicazioni culturali destinate ad una circolazione limitata ad Enti culturali. Per quanto riguarda questa categoria ci si accorda di favorirne le operazioni doganali di entrata;
2) libri e riviste di carattere culturale (esclusi quelli di lusso) destinati al pubblico. Si decide, al riguardo, di fare in modo che tali pubblicazioni ricevano un trattamento fiscale uguale a quello delle pubblicazioni nazionali corrispondenti;
3) libri, riviste e giornali destinati al commercio. Questa materia e' gia' stata regolata dal vigente. Accordo commerciale italo-spagnolo, secondo il quale ogni parte puo' importare pubblicazioni dell'altro Stato per un valore di 200.000 dollari.
Su proposta italiana si decide di destinare l'eventuale rimanenza di detta quota all'organizzazione di esposizioni di libri con intervento di editori ed autori designati dai rispettivi Governi.
Da parte italiana si caldeggia la conclusione di un Accordo per la applicazione in Ispagna della proroga vigente in Italia del termine di validita' dei diritti di autore.
8. Musica, teatro e cinematografia non commerciale. Rispetto al teatro drammatico si propone che nel 1958 una compagnia italiana vada in Ispagna ed una compagnia spagnola venga in Italia, secondo un piano concreto da stabilirsi nella prossima riunione della Commissione.
Per il teatro lirico, come pure per quello drammatico, e l'attivita' musicale in genere, si raccomanda lo studio della possibilita' di concedere riduzioni ferroviarie e fiscali alle compagnie che viaggiano in gruppo e per il trasporto del materiale teatrale e musicale.
Si propone di intensificare e regolare, sotto l'egida della Commissione, lo scambio di concertisti fra i due Paesi.
In materia di cinematografia culturale la Sezione spagnola esprime il desiderio di ricevere un esemplare di ogni pellicola educativa prodotta in Italia, onde destinarla alla Cinetica del Ministero dell'educazione nazionale, con facolta', da parte di detto Ministero, di riproduzione per la diffusione nei centri di insegnamento.
La Sezione italiana rende presenti le difficolta' che esistono, a questo proposito, quando si tratti di pellicole di produzione privata, difficolta' che non esistono, tuttavia, per i films prodotti dalla Presidenza del Consiglio o dal Turismo italiano.
9. Varie. - Da parte italiana si stima opportuno che ogni Paese finanzi le proprie missioni archeologiche nel territorio dell'altro Paese, tenendo presente la recente raccomandazione dell'U.N.E.S.C.O. su questa materia.
La Sezione spagnola prende nota di questo suggerimento riservandosi di esaminare le ripercussioni finanziarie e di valuta alle quali potrebbe dar luogo.
Madrid, 2 aprile 1957
Il Presidente Il Presidente
della Sezione italiana della Sezione spagnola
MARIO CONTI ANTONIO VILLACIEROS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
PROCESSO VERBALE
DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA
Roma, 29 maggio-3 giugno 1957
La Commissione mista prevista dall'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955, ha tenuto la seconda sessione, a Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957.
Da parte spagnola vi hanno partecipato i signori don Antonio VILLACIEROS BENITO, direttore generale delle Relazioni culturali;
prof. Antonio DE LUNA GARCIA; don Emilio GARRIGUEZ DIAZ CANABATE, consigliere d'ambasciata; don Jose' Luis Flores ESTRADA, consigliere presso l'Ambasciata di Spagna; don Jose' Junquera PEREZ, Ministero delle finanze; don Fernando REVERO DE ANDREA, Ministero delle finanze; don Antonio TENA ARTIGAS, segretario generale tecnico - Ministero educazione nazionale; don Joaquin TENA ARTIGAS, direttore generale Istruzione primaria - Ministero educazione nazionale.
Da parte italiana i signori Mario CONTI, direttore generale delle Relazioni culturali; dott. Francesco PITOLLI, Presidenza Consiglio Ministri; dott. Giuseppe CRISCUOLI, Ministero pubblica istruzione;
dott. Erminio POLIDORI, Ministero pubblica istruzione; dottor Francesco LA CECILIA, Ministero finanze; dott. Guglielmo TRICHES, Ministero pubblica istruzione; dottor Carlo GRAVINA, Ministero tesoro, dott. Vittorio CORDERO di MONTEZEMOLO, primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid, dott. Paolo Enrico Massimo LANCELLOTTI, capo ufficio 1° delle Relazioni culturali.
Nel corso delle riunioni sono state esaminate le questioni iscritte all'ordine del giorno e si e' giunti ai seguenti risultati:
1. Insegnamento della lingua e diffusione della cultura spagnola nelle Universita' italiane e viceversa. - Accedendo alla richiesta italiana avanzata alla I sessione, si conferma da parte spagnola la istituzione di una cattedra di lingua e letteratura italiana presso l'Universita' di Madrid, a partire dall'anno accademico 1958-59.
Tale cattedra verra' assegnata per concorso a docenti italiani per la durata di tre anni. Al termine di detto triennio la cattedra potra' essere assegnata ad un docente spagnolo.
Ugualmente da parte italiana si comunica che si trova allo studio un disegno di legge per la istituzione di nuovi posti di assistenti universitari, e si assicura che uno di tali posti, sentita l'Universita' di Padova, sara' assegnato all'Universita' stessa perche' sia, destinato al lettorato di lingua spagnola.
La Commissione mista esprime il desiderio che ai lettori dell'uno e dell'altro Paese venga corrisposta una retribuzione adeguata, sempre sulla base della reciprocita'.
2. Insegnamento della lingua spagnola nelle scuole medie italiane e viceversa. - Si prende nota del voto espresso da parte spagnola perche' si studi la possibilita' di aumentare le cattedre di lingua spagnola nelle Scuole e Istituti tecnici italiani.
Analogamente la Sezione spagnola prende nota del voto espresso da parte italiana che si studi la possibilita' di istituire posti di ruolo negli Istituti medi statali spagnoli per gli insegnamenti attualmente affidati a supplenti o incaricati.
3. Scuole spagnole in Italia e italiane in Spagna. - Da parte italiana si assicura che verra' esaminata la possibilita' che mediante un accordo diretto, annesso all'Accordo culturale vigente, vengano riconosciuti gli studi compiuti e i titoli conseguiti da studenti di nazionalita' italiana presso Scuole secondarie spagnole in Italia, in reciprocita' con il riconoscimento da parte spagnola degli studi compiuti e dei titoli conseguiti da alunni di nazionalita' spagnola presso Scuole secondarie italiane in Spagna.
4. Riconoscimento di titoli di studio e abilitazione professionale.
- La Commissione mista conferma che, ad eccezione degli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti, che saranno oggetto di future conversazioni, proporra' ai rispettivi organi competenti the gli studi o i titoli medi che danno accesso alle Facolta' universitarie di uno dei due Paesi diano il diritto di accedere alle corrispondenti Facolta' universitarie dell'altro Paese. A tale scopo i Ministeri competenti di due Paesi forniranno reciprocamente, per via diplomatica, tutte le informazioni necessarie.
Per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari - fermo restando quanto gia' detto per gli studi di ingegneria, architettura, magistero e belle arti - la Commissione mista propone di sottoporre all'esame degli organi competenti quanto segue:
a) i "licenciados" delle Universita' spagnole potranno ottenere il titolo di dottore in una Universita' italiana, previa redazione e discussione di una tesi presso la competente Facolta'.
Per le Facolta' di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, economia e commercio, le Facolta' stesse potranno esigere altresi' il superamento degli esami su due materie comprese nel proprio ordinamento degli studi;
b) i "doctores" delle Universita' spagnole potranno ottenere il corrispondente titolo di dottore in una Universita' italiana in seguito alla redazione e alla discussione di una tesi presso la corrispondente Facolta'.
Le Facolta' indicate nel comma a) potranno chiedere anche il superamento di un esame su una materia compresa nel proprio ordinamento degli studi;
c) i dottori delle Universita' italiane potranno ottenere il titolo di "licenciados" di una Universita' spagnola in seguito al superamento di esame su due discipline scelte dalla corrispondente Facolta' tra quelle comprese nel proprio ordinamento degli studi;
d) i dottori delle Universita' italiane potranno ottenere il titolo di "doctor" nelle Universita' spagnole in seguito alla redazione e alla discussione di una tesi presso la corrispondente Facolta'.
Per le Facolta' di diritto, scienze politiche ed economiche, filosofia e lettere, le Facolta' stesse potranno esigere altresi' il superamento dell'esame su due materie comprese nel proprio ordinamento degli studi.
Per la completa formulazione delle proposte di cui sopra, i Ministeri competenti dei due Paesi forniranno reciprocamente, per via diplomatica, tutte le informazioni necessarie.
5. Scambio di studiosi, professori e studenti. - Da parte italiana si conferma lo stanziamento di lire 900.000 che permette, nell'anno 1957-58, di invitare professori universitari spagnoli a tenere conferenze in Universita' italiane.
Da parte spagnola si inviteranno nello stesso periodo cinque professori italiani a tenere conferenze in Universita' spagnole.
I detti inviti saranno rivolti dalle rispettive Universita' d'intesa con i Ministeri competenti e comunicati tramite la normale via diplomatica.
Le spese di viaggio saranno a carico del Paese al quale il professore appartiene, mentre le spese di soggiorno saranno a carico del Paese invitante.
Per quel che concerne lo scambio di studenti, da parte italiana si e' preso atto con soddisfazione dello incremento dato dalla Spagna all'invio di studenti in Italia e verra' studiata la possibilita' di incrementare l'invio di studenti italiani in Spagna.
6. Questioni fiscali. - La Commissione mista ha esaminato le questioni relative alle esenzioni o riduzioni fiscali previste dagli articoli 3 e 10 dell'Accordo, e da' atto che:
da parte della Delegazione spagnola:
A) con riferimento ai beni delle Istituzioni culturali italiane in Spagna, si accorda incondizionatamente:
I) la esenzione totale dell'"arbitrio" sul valore dei terreni, relativo alla vendita dell'edificio della Ambasciata in Madrid, calle de Lagasca, 108, liquidato dal Municipio di detta Capitale;
II) l'esenzione totale dallo stesso "arbitrio" liquidato dal Municipio di San Sebastiano per il trasferimento dell'edificio situato nella calle de Victor Pradera, 5, destinato ad uffici dell'Ambasciata, incluso il relativo "recargo de apremio";
III) l'esenzione totale della "contribucion urbana" e imposte municipali con "recargos y apreimio" per il locale gia' occupato dalla trattoria italiana nello edificio di cui al punto precedente;
IV) l'esenzione totale della "contribucion urbana", imposte municipali e "recargos" relativi alla "Casa d'Italia" in Barcellona, Pasaje de Mendez Vigo 5;
V) mantenere la medesima esenzione totale e per gli stessi motivi per quanto concerne il Liceo e le Scuole italiane di Barcellona, Pasaje de Mendez Vigo nn. 8 e 10, all'Istituto italiano di cultura in Madrid, Calle Mayor, 86;
B) si concede, altresi' a condizione che da parte dello Stato italiano si dichiari formalmente che la totalita' delle azioni della Compagnia Immobiliare Minerva S. A. (C.I.M.S.A.) appartiene ed ha sempre appartenuto al Tesoro italiano, i seguenti benefici tributari:
I) l'esenzione dalla "contribucion urbana", imposte municipali e "recargos" relativi ai locali destinati a Scuole italiane nell'immobile sito in Madrid, Calle de Rios Rosas, 37, con gli arretrati dal 10 luglio 1956;
II) l'esenzione totale dalla "contribucion industrial" e "recargos" sulla stessa, relativi alla predetta Scuola italiana di Madrid, compresi gli arretrati:
III) l'esenzione dell'"arbitrio municipale" per l'ingresso di vetture nel suddetto edificio di Rios Rosas, 37;
C) alle stesse condizioni esposte nel precedente punto B) e sempreche', inoltre, da parte dello Stato italiano si destini la totalita' dell'immobile sopracitato di Rios Rosas, 37, di Madrid a scopi culturali e di insegnamento, si concede quanto segue:
I) l'esenzione totale dalla "contribucion urbana", imposte e "recargos", anche per quanto riguarda le contribuzioni arretrate, relative alla rimanente parte dello stesso immobile, attualmente destinato ad affitto, con produzione di reddito;
II) l'esenzione dalla "contribucion de utilidades" tariffa II, liquidata sugli interessi relativi al prestito del Tesoro italiano all'attuale Societa' proprietaria del citato immobile, a causa dell'avvenuta "confusion" fra debitore e creditore;
III) l'esenzione dalla "contribucion de utilidades" tariffa III, sui benefici ottenuti dalla C.I.M.S.A. nell'esercizio sociale 1956, in quanto i benefici stessi sono di pertinenza della Societa' stessa, e sempre che i benefici medesimi vengano specificatamente destinati al mantenimento delle sue Istituzioni culturali in Spagna;
IV) l'esenzione dall'imposta sul "prodotto netto" delle Societa' per quanto concerne le liquidazioni della C.I.M.S.A., sulla base dello stesso criterio precedente;
V) l'esenzione dall'"arbitrio municipale" sulle superfici edificate o meno, relativa a quelle su cui sorgono gli edifici della C.I.M.S.A.;
VI) l'esenzione dagli "arbitrios" sul servizio delle caldaie per riscaldamento e ingresso vetture e qualsiasi altro di carattere municipale, che ricadono sopra gli stessi immobili:
D) in tutte le esenzioni a cui si riferiscono i paragrafi precedenti, si intendono comprese, non soltanto la quota erariale corrispondente, ma anche tutti i "recargos" e tutte le imposte, diritti o tasse provinciali e municipali, gravanti o che possano gravare nel futuro i beni oggetto dei benefici tributari;
E) i benefici fiscali che si concedono allo Stato italiano con il presente atto saranno estesi ugualmente a tutti quei beni di sua proprieta' che nel futuro destini ai fini culturali o di insegnamento cui lo Accordo si riferisce;
F) con riferimento all'eventuale tournee in Spagna di formazioni artistiche o teatrali, si concede la riduzione del 50% della relativa "contribucion industrial", quando esse vengono organizzate da parte di Istituzioni italiane costituite per l'incremento di attivita' prevalentemente culturali, previo benestare del Ministero spagnolo degli affari esteri;
da parte della Delegazione italiana:
A) si concede in favore del benemerito Collegio di San Clemente (Albornoz) in Bologna, la esenzione totale dalle imposte dirette ordinarie e straordinarie, attualmente dovute o che possono imporsi in avvenire, sia per la quota erariale che per quelle provinciali e comunali, gravanti sul patrimonio immobiliare del Collegio, costituito attualmente da: terreni, situati nei comuni di Baricella, Castenaso, Medicina e Ozzano (distretto di Bologna): Poggio Renatico (distretto di Ferrara); Castel San Pietro (distretto di Imola) e da fabbricati situati nei comuni di Bologna, Baricella, Castenaso, Medicina o Ozzano, e per tutti i beni immobili che il predetto Collegio potra' acquistare in avvenire.
L'esenzione avra' decorrenza dal 1 gennaio 1956, escludendosi i contributi di bonifica e i contributi unificati in agricoltura, la cui particolare natura non consente al Governo italiano la concessione di esenzioni.
Restano altresi' escluse dall'esenzione le imposte di ricchezza mobile - categoria C2 (di rivalsa) e quella complementare di rivalsa;
B) nel campo delle imposte dirette straordinarie si da' atto che l'esenzione di cui si tratta si riferisce precisamente alle seguenti:
a) alla quota del prestito - imposta del 1936;
b) all'imposta straordinaria immobiliare;
c) all'imposta ordinaria sul patrimonio relativa agli anni dal 1940 al 1947;
d) all'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (titolo III del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 );
delle quali e' rimasta sospesa la riscossione;
e) all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (titolo I, art. 2 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 );
C) si conferma l'esenzione dalle contribuzioni imposte e tasse di qualsiasi natura per il trasferimento dei diritti di proprieta' sui suoli e sugli edifici destinati a sedi delle Istituzioni culturali spagnole in Italia, attualmente esistenti o che si costituiranno in avvenire quando venga legalmente obbligata al pagamento di esse la stessa Istituzione culturale;
D) si concede l'esenzione da qualsiasi specie di contribuzione, imposte, tasse, diritti o addizionali erariali, provinciali e comunali che gravano o potranno gravare in avvenire gli immobili delle predette Istituzioni culturali, o l'esercizio da parte delle medesime Istituzioni delle loro attivita' culturali e scolastiche.
7. Scambio di prodotti editoriali fra i due Paesi. La Commissione mista raccomanda che la somma di 200.000 dollari fissata per l'importazione delle pubblicazioni di ciascuno dei due Paesi, venga impiegata totalmente e a questo scopo concorda sulla opportunita' di sviluppare lo scambio del materiale librario attraverso Mostre e Fiere del Libro da tenersi rispettivamente nei due Paesi.
La Commissione mista raccomanda che gli organi finanziari competenti dei due Paesi predispongano un sistema di percezione dei diritti doganali atto a far si che vengano pagati i suddetti diritti soltanto per i libri che saranno effettivamente venduti nel Paese ove si tiene la esposizione o fiera.
8. Musica, teatro, e cinematografia non commerciale. Per quel che si riferisce a manifestazioni teatrali tanto nel campo del teatro di prosa che lirico, la Commissione mista auspica che l'intercambio possa svilupparsi di piu' nel futuro.
Per quanto riguarda le produzioni in Spagna di spettacoli artistici teatrali italiani, si offre da parte spagnola la riduzione del 50% sulla corrispondente "contribucion industrial", prevista al punto 6-F, quando siano organizzati sotto il patronato del Governo italiano.
Da parte italiana si assicurano facilitazioni fiscali per lo stesso ammontare e alle stesse condizioni.
La Commissione mista raccomanda che il programma relativo allo scambio di concertisti sia comunicato alle autorita' competenti della parte interessata entro il 30 settembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda i films di carattere educativo, da parte italiana si accede alla richiesta spagnola di ottenere esemplari di tali films ai fini della riproduzione da parte del Ministero dell'educazione spagnolo per la circolazione gratuita nei centri educativi spagnoli.
In reciprocita' analoghe facilitazioni saranno accordate da parte spagnola per films educativi prodotti in Spagna.
Infine le due Sezioni auspicano e incoraggiano le rispettive organizzazioni turistiche a prendere accordi fra loro per lo scambio reciproco di films turistici.
Roma, 3 giugno 1957
Il Presidente Il Presidente
della Sezione italiana della Sezione spagnola
MARIO CONTI ANTONIO VILLACIEROS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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