056U1129
056U1129
Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956 n. 1129)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Visto l' art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visto l' art. 13, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria e' stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 agosto 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. - CARLOMAGNO