055U1343
055U1343
Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1955 n. 1343)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108 , con il quale i comuni di Montecastello, Pavone d'Alessandria e Pietra Marazzi furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Pietra Marazzi; Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3312 , con il quale una parte del territorio del comune di Pietra Marazzi, facente parte del comune di Montecastello anteriormente alla sua soppressione, fu aggregata al contermine comune di Bassignana; Viste le istanze 20 ottobre 1945, 8 dicembre 1946 e 13 febbraio 1947, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Montecastello ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Pietra Marazzi in data 30 maggio 1946, n. 10, in data 10 agosto 1947, n. 9, ed in data 25 luglio 1953, n. 38; del Consiglio comunale di Bassignana in data 30 giugno 1953, n. 69; della Deputazione provinciale in data 23 novembre 1946, n. 554, e del Consiglio provinciale di Alessandria in data 8 aprile 1955, n. 46, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui tratta si; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Montecastello, in provincia di Alessandria, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pietra Marazzi, Bassignana ed il ricostituito comune di Montecastello, nonche' alla ripartizione fra i comuni di Pietra Marazzi e Montecastello, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pietra Marazzi.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni di Pietra Marazzi e Montecastello, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Pietra Marazzi, che sara' inquadrato negli organici del comune di Montecastello, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 1955 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addi' 7 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 30. - CARLOMAGNO