054U1323
054U1323
Inclusione dell'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954 n. 1323)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645 , col quale l'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale a cura e spese dello Stato;
Considerato che e' stata riconosciuta l'opportunita' di provvedere al consolidamento dell'abitato anziche' al parziale trasferimento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1514, emesso nell'adunanza del 22 luglio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, restando annullato il sopracitato regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645 , col quale l'abitato medesimo fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 87. - CARLOMAGNO