Monitoring Gesetzessammlung

062U2083

IT - DPR

062U2083

Esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1962 n. 2083)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 18 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 settembre 1942 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 80. - VILLA

Accordo - art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati. (Parigi, 26 luglio 1961).
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA
Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del Patto Atlantico ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra, le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa;
Hanno, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, articolo XVI, del predetto Protocollo, convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Nel testo del presente Accordo:
a) per "Convenzione" si intende la convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo statuto delle loro Forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
b) per "Protocollo" si intende il protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali istituiti in virtu' del Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952;
c) l'abbreviazione "SHAPE" significa "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" (Quartiere Generale Supremo Potenze Alleate in Europa);
d) per "Quartiere Generale Interalleato" si intende SHAPE ed ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonche' ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del Consiglio Nord Atlantico.

Accordo - art. 2

Articolo 2
Dislocazione dei Quartieri Generali Interalleati
La dislocazione, nonche' gli eventuali spostamenti, in tempo di pace, dei Quartieri Generali Interalleati in territorio italiano, verranno stabiliti in seguito ad accordi diretti tra il Governo italiano e SHAPE.

Accordo - art. 3

Articolo 3
Effettivi dei Quartieri Generali Intervallati
Il Governo italiano verra' informato degli effettivi dei Quartieri Generali Interalleati alla data della firma del presente Accordo.
SHAPE e' autorizzato ad aumentare gli effettivi di ciascuno dei Quartieri Generali Interalleati, risultanti alla firma del presente Accordo nel limite del 10 per cento, rendendo periodicamente noti tali effettivi al Governo italiano.
Qualora un nuovo aumento venisse a comportare il superamento dell'organico cosi' stabilito, SHAPE dovra' ottenere l'accordo preventivo del Governo italiano per una nuova percentuale di maggiorazione, nei limiti della quale gli effettivi esistenti in quel momento potranno essere aumentati senza autorizzazione.

Accordo - art. 4

Articolo 4
Immunita'
Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'articolo XI del Protocollo e "subordinatamente alle limitazioni ivi indicate il Governo italiano riconoscera' che i beni immobili e mobili dei Quartieri Generali Interalleati saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca. sequestro, esproprio e da qualsiasi provvedimento cautelare.

Accordo - art. 5

Articolo 5
Immunita' e privilegi del personale di rango elevato
a) Gli ufficiali generali ed ammiragli di nazionalita' non italiana, che svolgono funzioni di alta responsabilita', presso i Quartieri Generali Interalleati, godranno, per quanto concerne gli atti compiuti durante il loro servizio nella loro qualita' ufficiale entro i limiti della loro competenza (ivi compresi i loro scritti e le loro parole), del trattamento previsto in materia giurisdizionale dagli atti e dalle consuetudini internazionali applicabili in materia.
Nell'ambito delle esenzioni e privilegi riconosciuti dalle consuetudini internazionali e dagli accordi in vigore, essi godranno fra l'altro:
1) della inviolabilita', delle carte e documenti personali;
2) delle facilitazioni inerenti al cambio ed alla valuta, simili a quelle concesse ai funzionari del Corpo diplomatico;
3) le stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo diplomatico, per quanto riguarda il bagaglio personale.
b) Il Governo italiano, di comune accordo con lo SHAPE, compilera' un elenco delle persone di cui alla lettera a).

Accordo - art. 6

Articolo 6
Capacita' giuridica
a) Previa autorizzazione di SHAPE ed agendo in suo nome, un Quartiere Generale Interalleato potra' compiere gli atti giuridici necessari al proprio funzionamento. In conseguenza di tale delega e dei poteri di rappresentanza di cui e' investito, esso potra':
1) stipulare contratti;
2) partecipare a procedure giudiziarie ed amministrative, anche in veste di attore e di convenuto;
3) acquistare beni e disporne. Il diritto di acquistare beni immobili o a titolo gratuito, beni mobili, e' subordinato alle autorizzazioni previste dalla legge del 5 giugno 1850, n. 1037.
b) L'esercizio della capacita' giuridica, spetta al Comandante supremo in Europa e ad ogni altra autorita' da lui designata ad agire in suo nome.
c) A richiesta di un Quartiere Generale Interalleato il Governo italiano agira' in sua vece nelle questioni giuridiche nelle quali il Quartiere Generale Interalleato sia parte interessata. Le spese eventualmente sostenute dal Governo italiano in tale circostanza saranno rimborsate dal Quartier Generale Interalleato.

Accordo - art. 7

Articolo 7
Polizia
I Quartieri Generali Interalleati stipuleranno accordi per quanto concerne l'applicazione dell'articolo VI e dell'articolo VII, paragrafo 10, della "Convenzione", riguardanti il possesso ed il porto delle armi e l'esercizio dei poteri di polizia, con le competenti autorita' provinciali di polizia e con i Comandi militari territoriali secondo i principi di cui all'Annesso 1.

Accordo - art. 8

Articolo 8
Personale civile
a) Il personale civile utilizzato dai Quartieri Generali Interalleati si suddivide come segue:
1) personale civile appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo" e definite dalla decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1054:
2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo IX della "Convenzione".
b) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno all'assunzione diretta del personale di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo. Le clausole contrattuali e le condizioni di impiego saranno esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai Regolamenti in vigore per gli organismi NATO.
c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo e' esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualita' di impiegati di detti Quartieri Generali.
d) I Quartieri Generali Interalleati in Italia provvederanno all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo in base ai propri fabbisogni, dando la precedenza ai cittadini italiani. Potranno assumere cittadini di altri Paesi, sempreche' siano aderenti alla NATO, solo qualora non vi sia disponibilita' di personale italiano in quantita' sufficiente nelle categorie e qualifiche professionali occorrenti, e purche' residenti in Italia od ammessi a risiedervi in conformita' delle leggi italiane. Le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane.
e) I Quartieri Generali Interalleati provvederanno, in conformita' alle leggi italiane, all'assunzione del personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, facendone richiesta nominativa al competente Ufficio di collocamento. I Quartieri Generali Interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e Le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purche' garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attivita' che piu' si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dai Quartieri Generali medesimi.
I Quartieri Generali Interalleati provvederanno al trattamento assistenziale e previdenziale del personale predetto in conformita' alle leggi italiane, avvalendosi degli apposita istituti previdenziali ed assistenziali.
f) Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere Generale Interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo potra' essere, risolta dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane.
g) Tutto il personale civile di cui ai presente articolo (paragrafo a) 1) e 2), indipendentemente dalla nazionalita', dovra' essere sottoposto ad accertamenti, ai fini della sicurezza, dall'autorita' dello Stato piu' idoneo allo scopo.
Per i cittadini italiani, per i quali e' richiesto il nulla osta, di segretezza, gli opportuni accertamenti sono affidati allo Stato Maggiore della difesa italiano.
Per i cittadini italiani per i quali tale nulla osta non e' richiesto, i Quartieri Generali Interalleati si rivolgeranno per gli opportuni accertamenti alle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, per il tramite del Comando carabinieri del Quartiere Generale Interalleato.
h) Tutto il personale civile italiano, di cui al presente articolo, e' tenuto all'adempimento degli obblighi di leva in osservanza delle leggi italiane. Le competenti autorita' italiane, su richiesta nominativa del Quartiere Generale Interalleato interessato, potranno dispensare il personale predetto dai richiami per istruzioni o per mobilitazione, nonche' dagli obblighi derivanti dalla militarizzazione o dalle esigenze dei servizi di protezione.
i) Tutto il personale civile straniero, di cui al presente articolo, non potra' esercitare in Italia una qualsiasi altra, attivita' di lavoro al di fuori di quella prestata alle dipendenze del Quartiere Generale Interalleato. Apposita clausola sara' inserita nei contratti di lavoro.

Accordo - art. 9

Articolo 9
Contratti per servizi
a) L'espletamento dei servizi interessanti l'attivita' dei Quartieri Generali Interalleati, quali la manutenzione, la pulizia e servizi similari, affidati a terzi, dovra' essere regolato sotto la forma dell'appalto. Con apposite clausole sara' vietato il sub-appalto e sara' sancito l'obbligo degli appaltatori di osservare nei confronti del personale, a pena di decadenza del contratto, le disposizioni di legge sulla tutela del lavoro ed i contratti collettivi vigenti per il settore di attivita' piu' affine.
Di tali appalti i Quartieri Generali Interalleati daranno comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
b) I Quartieri Generali Interalleati faciliteranno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze della sicurezza, il compito di vigilanza devoluto agli Ispettori del lavoro.

Accordo - art. 10

Articolo 10
Acquisto di merci
I Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati ad acquistare per i propri fabbisogni merci sul mercato locale. Il Governo italiano, qualora richiestone da un Quartiere Generale Interalleato, fornira' la sua assistenza per tali acquisti. Ove si rilevi la necessita' di prevenire effetti dannosi per l'economia nazionale, il Governo italiano si riserva di segnalare gli eventuali articoli il cui acquisto dovrebbe essere limitato o proibito.

Accordo - art. 11

Articolo 11
Installazione dei Quartieri Generali Interalleati
a) Il Governo italiano, su proposta ed a mezzo della Amministrazione militare alla quale i Quartieri Generali Interalleati dovranno rivolgersi, prendera' le opportune disposizioni per fornire gli edifici che, a seguito di trattative appositamente condotte, avra' riconosciuto necessari ai Quartieri Generali Interalleati interessati. A tale fine, il Governo italiano potra' mettere a disposizione, senza concorso di spesa da parto del Quartiere Generale Interalleato e secondo la vigente legislazione italiana-, terreni, edifici ed installazioni fisse demaniali.
Per le prestazioni di cui al comma precedente, varranno le disposizioni di cui all'articolo IX, paragrafo 3, della "Convenzione".
b) Quanto sopra non pregiudichera' il diritto di un Quartiere Generale Interalleato, previa approvazione del Governo italiano circa l'ubicazione ed il progetto di massima e con l'osservanza delle procedure indicate, all'articolo VI paragrafo a) 3), di stipulare direttamente contratti per l'utilizzazione di edifici, terreni, impianti e servizi. A richiesta del Quartiere Generale Interalleato, il Governo italiano fornira' la propria assistenza all'esercizio di tale diritto.
c)I terreni, i fabbricati e le installazioni fisse messe a disposizione dei Quartieri Generali Interalleati dal Governo italiano senza alcun onere per i Quartieri Generali Interalleati (se non un onere nominale) e che cessino di essere necessari a detti Quartieri Generali Interalleati, saranno restituiti al Governo italiano ed ogni aumento o perdita di valore dei beni immobili forniti dal Governo italiano derivante dal loro uso da parte dei Quartieri Generali Interalleati stessi sara' determinato dal Consiglio Nord Atlantico, prendendo in considerazione ogni applicabile legge dello Stato italiano.

Accordo - art. 12

Articolo 12
Contratti per lavori
a) Nei limiti di 25.000.000 di lire italiane per ogni contratto di appalto i Quartieri Generali Interalleati possono provvedere direttamente, sempre che abbiano ottenuto dai competenti organi italiani la preventiva approvazione del progetto generale e della descrizione dei lavori.
Detta approvazione non sara' necessaria in caso di riparazioni o di lavori di manutenzione che non apportino modifiche al progetto generale delle installazioni o alla loro ubicazione.
Gli appalti saranno effettuati secondo le modalita' fissate dal Consiglio della NATO. Se richiesto, il Governo italiano potra' fornire la propria assistenza tecnico-amministrativa.
b) Oltre il predetto limite di 25.000.000 di lire, per ogni contratto di appalto, i lavori attinenti ai beni immobili saranno effettuati sotto la diretta vigilanza dei competenti organi dell'Amministrazione della difesa, secondo la legislazione italiana vigente.
I progetti tecnici e le clausole amministrative, dei contratti, nonche' gli elenchi delle ditte chiamate a concorrere alle gare di appalto, saranno concordati tra i competenti organi del Ministero della difesa e il Quartiere Generale Interalleato interessato, tenendo presenti anche le istruzioni emanate dal Consiglio Nord Atlantico.
I competenti organi italiani presteranno la loro assistenza anche per le gare da indire per i lavori di cui al precedente capoverso.
La stipulazione del contratto da parte del Quartiere Generale Interalleato con le ditte appaltatrici prescelte avverra' alla presenza dell'Organo dell'Amministrazione della difesa incaricato della sovraintendenza ai lavori.
Conformemente alle clausole contrattuali e secondo lo stato di avanzamento dei lavori, il Quartiere Generale Interalleato che ha richiesto i lavori, provvedera' al pagamento del relativo importo alle ditte appaltatrici sulla base delle fatture approvate dall'Organo nazionale che sovraintende alla vigilanza dei lavori e trasmesse per il tramite dello stesso Organo.
c) Le contestazioni e le azioni legali, che potranno sorgere in conseguenza dei contratti di cui al presente articolo, verranno definite dalle competenti autorita' italiane secondo la legislazione italiana concernente i lavori da eseguire per gli enti militari nazionali. Nel caso di trattative per raggiungere una transazione in una controversia contrattuale o la desistenza da una azione legale in corso, verranno consultati i Quartieri Generali Interalleati interessati.
d) Tutte le spese sostenute dal Governo italiano per la stipulazione dei contratti, l'assistenza per i lavori, le contestazioni e i procedimenti legali di cui al presente articolo, saranno rimborsate dai Quartieri Generali Interalleati sulla base dell'onere finanziario sostenuto. In particolare, il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione della difesa italiana per la progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, verra' effettuato dal Quartiere Generale Interalleato interessato su presentazione dei relativi documenti di spesa. L'importo dei predetti rimborsi verra' versato, a cura dello stesso Quartiere Generale Interalleato, alla Sezione provinciale di tesoreria competente per la successiva riassegnazione a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Accordo - art. 13

Articolo 13
Norme fiscali
a) I Quartieri Generali Interalleati non sono soggetti ad imposte e sovraimposte sui fabbricati ad essi appartenenti ed occupati per impianti militari, analogamente a quanto previsto per gli impianti militari con simili dello Stato italiano.
I Quartieri Generali Interalleati, per quanto concerne le imposte indirette erariali, godranno di massima dello stesso trattamento che spetta alla Amministrazioni statali italiane con l'eccezione che l'imposta di registro risultera' sempre a carico degli stessi Quartieri Generali. Tale disposizione non si applica alla imposta generale sull'entrata, per compensare la quale e' riconosciuto, nel quadro della reciprocita' tra i Paesi NATO, a favore dei Quartieri Generali Interalleati predetti, un contributo suppletivo forfettario nella misura del 3,50% sulle spese da essi sostenute in Italia, escluse quelle concernenti le remunerazioni del personale e quelle per le quali l'imposta, suindicata non e' applicata sotto alcun titolo ed in alcun passaggio.
Per le spese relative a locazioni di immobili e di circuiti telegrafici e telefonici, il contributo di cui al precedente comma sara' uguale all'effettivo importo del carico fiscale sostenuto.
I precedenti capoversi non debbono essere interpretati nel senso di pregiudicare la possibilita' di successivi accordi tra il Governo italiano ed il Comandante supremo alleato in Europa circa l'applicabilita' o meno ai Quartieri Generali Interalleati di imposte diverse da quelle in essi specificatamente menzionate.
b) Qualsiasi oggetto importato dai Quartieri Generali Interalleati per uso ufficiale sara' esente dal pagamento dei diritti doganali.
Analoga esenzione sara' accordata in case di esportazione degli stessi oggetti gia' introdotti dai Quartieri Generali Interalleati.
c) Il Governo italiano esentera' dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli immatricolati ai Quartieri Generali Interalleati.
d) In conformita' a quanto disposto dall'art. VIII del «Protocollo», i Quartieri Generali Interalleati saranno autorizzati a fruire delle esenzioni di cui all'articolo XI, paragrafo 4, della «Convenzione» per importare, esenti da dogana, vettovaglie, rifornimenti ed altre merci ad uso del personale militare e civile e delle relative famiglie, in base alle clausole contenute nel suddetto articolo XI, a condizione che:
1) le vettovaglie, i rifornimenti e le altre merci importate nel modo suddetto siano vendute o distribuite presso spacci, mense od altre apposite rivendite, esclusivamente al personale delle categorie citate nel paragrafo precedente;
2) gli articoli prelevati presso i suddetti Enti non siano venduti o donati ai non autorizzati;
3) i Quartieri Generali Interalleati, di comune accordo con il Governo Italiano, adottino misure atte a prevenire qualsiasi abuso in relazione ai privilegi di cui al presente paragrafo.
e) Le disposizioni contenute nel paragrafo a) del presente articolo non si applicano alle tasse ed altri tributi costituenti corrispettivo di servizi resi.

Accordo - art. 14

Articolo 14
Norme valutarie
I Quartieri Generali Interalleati potranno disporre di denaro e valute di ogni tipo. Inoltre i loro fondi depositati in Italia presso la Banca d'Italia e banche agenti:
1) in valute estere convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta estera;
2) in lire italiane, provenienti da versamenti diretti effettuati dal Governo italiano o da negoziazioni di valute convertibili, potranno essere convertiti in qualsiasi altra valuta.

Accordo - art. 15

Articolo 15
Norme sui servizi postali
a) La corrispondenza e gli effetti postali ufficiali dei Quartieri Generali Interalleati potranno essere spediti o ricevuti per il tramite dei servizi postali italiani alle condizioni che saranno stabilite mediante accordi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiane ed i Quartieri Generali Interalleati.
b) I Quartieri Generali Interalleati avranno il diritto di ricevere e trasmettere messaggi cifrati e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate e fruiranno degli stessi privilegi ed iminunita' concessi alle bolgette ed ai corrieri diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura ne' a controlli doganali purche':
1) sull'involucro sia apposto un suggello ufficiale il cui modello, stabilito dalla NATO, sara' comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale pubblica sicurezza) a quello delle finanze (Direzione generale delle dogane) ed a quello delle poste e telecomunicazioni (Servizio IV);
2) siano scortati da appositi corrieri ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 3, della "Convenzione".
c) La corrispondenza ed i pacchi aventi carattere non ufficiale, spediti o diretti ai Quartieri Generali Interalleati ed ai loro membri per il tramite dei servizi postali italiani, dovranno essere regolarmente muniti dell'affrancatura del Paese di provenienza, in conformita' alle disposizioni della Convenzione e dei regolamenti dell'Unione postale universale.
d) Le spedizioni da o per i Quartieri Generali Interalleati o i loro membri a mezzo di servizi postali italiani e non eseguite secondo le norme indicate nel precedente paragrafo b), saranno sottoposte a controllo doganale. Le spedizioni dirette ai membri dei Quartieri Generali Interalleati saranno altresi' sottoposte al pagamento dei tributi dovuti.
e) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, d'accordo con i Ministeri della difesa, delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, ed a proprie spese, speciali uffici postali militari integrati.

Accordo - art. 16

Articolo 16
Norme sui collegamenti
a) I Quartieri Generali Interalleati potranno costituire, installare ed utilizzare le stazioni radio militari necessarie all'esplicazione dei compiti operativi. Tuttavia i Quartieri Generali Interalleati stessi e le competenti autorita' italiane prenderanno preventivi accordi circa la ubicazione ed i particolari tecnici degli impianti in questione.
Sono esclusi i collegamenti trae punti fissi realizzati a mezzo di ponti radio convenzionali e le stazioni per la diffusione di programmi radiofonici.
Le frequenze da usarsi per il funzionamento di una stazione radio in servizio presso in Quartiere Generale Interalleato sono soggette all'approvazione delle competenti autorita' italiane. Saranno adottate le procedure per l'impiego delle frequenze indicate nei documenti pubblicati dall'Ufficio europeo per le frequenze radio (ERFA), tenendo conto delle eventuali riserve fatte in tali documenti dall'Italia. I nominativi di chiamata per le stazioni radio in servizio presso un Quartiere Generale Interalleato saranno assegnati in accordo con le norme nazionali applicate dalle autorita' italiane.
Il traffico di dette stazioni radio militari sara' di natura esclusivamente ufficiale.
b) Le richieste di abbonamenti alle conversazioni telefoniche saranno inoltrate direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Societa' concessionarie.
Le richieste per abbonamenti al servizio Telex saranno inoltrate direttamente all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici interurbani, necessari al funzionamento dei Quartieri Generali Interalleati, verranno indirizzate al Comitato per le telecomunicazioni militari.
I canoni di uso dei circuiti telefonici interurbani, appartenenti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed alle Societa' telefoniche, saranno quelli applicati alle forze armate italiane.
I canoni di uso per i circuiti telegrafici nazionali saranno quelli previsti dal decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 338 , e dalle successive leggi e decreti che lo emendino o sostituiscano, per i circuiti internazionali saranno quelli previsti dagli annessi CCIF e CCIT (Comitato internazionale per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche) riportati nel compendiario ELLA.

Accordo - art. 17

Articolo 17
Patenti di guida
Il Governo italiano riconosce valide le patenti di guida civili e militari rilasciate ai membri militari ed agli elementi civili dei Quartieri Generali Interalleati in Italia dagli Stati aderenti al Trattato dell'Atlantico del Nord per la condotta:
a) di autoveicoli immatricolati con targhe militari;
b) di autovetture immatricolate con targhe speciali dei Quartieri Generali Interalleati a cio' autorizzati.
La patente, qualora sia impiegata per la guida degli autoveicoli indicati alla lettera b) deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana siglata dal Quartiere Generale Interalleato presso cui il titolare e' in forza e recante l'indicazione della qualifica del titolare della patente stessa.
Per la guida di autovetture immatricolate con targhe civili e' richiesto il possesso della patente civile accompagnata dalla traduzione prescritta dal comma precedente.
I membri militari e gli elementi civili dei Quartieri Generali Interalleati in Italia, in possesso della sola patente di guida militare, possono ottenere, senza obblighi di esame, la "patente di guida italiana per autoveicoli della categoria B" presentando alla prefettura competente una dichiarazione dell'autorita' militare di appartenenza attestante che il richiedente e' in possesso di patente militare di guida.

Accordo - art. 18

Articolo 18
Data di entrata in vigore, aggiunte e varianti, sospensione di disposizioni
a) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena saranno state adempiute da ambedue le Parti Contraenti le prescritte formalita', senza pregiudizio dell'esecuzione anticipata di quelle disposizioni che siano gia' state concordate e che siano immediatamente applicabili in via amministrativa.
b) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando i Quartieri Generali Interalleati avranno sede in Italia. Potra' essere riveduto in seguito a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo.
c) Nel caso di ostilita' che comportino l'applicazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, il presente Accordo rimarra' in vigore.
Peraltro ciascuna Parte potra', mediante preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere l'applicazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo. In quest'ultimo caso, le Parti dovranno subito consultarsi allo scopo di concordare le disposizioni da sostituire a quelle la cui applicazione sara' stata sospesa.
FATTO a Parigi il 26 luglio 1961 in duplice originale nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
A. ALESSANDRINI
Per il Comandante supremo alleato in Europa
J. E. MOORE

Annesso n.1

ANNESSO N.1 ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA SULLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E DI FUNZIONAMENTO NEL TERRITORIO ITALIANO DEI QUARTIERI GENERALI INTERALLEATI CHE VI SONO O CHE VI POTRANNO ESSERE INSTALLATI
In relazione a quanto previsto nell'articolo VII del presente Accordo e nel quadro dell'applicazione dell'articolo VI e dell'articolo VII, paragrafo 10, della "Convenzione", riguardanti il possesso ed il porto delle armi noucho' l'esercizio dei poteri di polizia, il Governo italiano e SHAPE concordano sulla opportunita' che i Quartieri Generali Interalleati in Italia abbiano in materia, e specialmente su alcuni punti specifici, una precisa interpretazione per quanto concerne poteri, responsabilita' e competenze riflettenti il suddetto esercizio dei poteri di polizia.
In conformita', quindi, alla lettera e allo spirito degli accordi vigenti, si convengono i seguenti specifici punti:
1) I Quartieri Generali Interalleati e le forze armate che in essi prestano servizio hanno regolamenti dettagliati per la salvaguardia delle armi e delle munizioni da guerra in loro possesso. Tali regolamenti saranno accuratamente osservati dalle forze armate al fine di prevenire qualunque possesso e porto di armi non autorizzato da parte dei singoli membri.
Per quanto riguarda il possesso o il porto delle armi di proprieta' privata (per uso non militare) da parte di membri di una forza armata, e' inteso che le disposizioni di legge vigenti in Italia regoleranno tale possesso e porto.
2) E' inteso che i poteri di polizia, riconosciuti ai Quartieri Generali Interalleati dal paragrafo 10 a) dell'articolo VII della "Convenzione" dovranno esercitarsi, in conformita' del principio generale, senza alcun pregiudizio della sovranita' nazionale.
3) Per tutto quanto avvenga all'esterno delle installazioni dei Quartieri Generali Interalleati in Italia, lo esercizio di ogni potere e di ogni atto di polizia e' di competenza delle autorita' italiane. In conformita' di quanto stabilito dall'articolo VII, paragrafo 10 b), della "Convenzione", la polizia militare dei Quartieri Generali Interalleati potra' essere impiegata per mantenere la disciplina e l'ordine tra i membri' delle Forze, allo esterno delle installazioni dei Quartieri Generali Interalleati medesimi, solo in base a preventivi e specifici accordi con l'autorita' militare italiana e l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Le misure di collaborazione tra la polizia militare dei Quartieri Generali Interalleati e le autorita' italiane di polizia, all'esterno delle installazioni dei Quartieri Generali Interalleati predetti, saranno adottate in conformita' alle direttive di dette autorita' italiane e il conseguente impiego delle forze comuni di polizia verra' effettuato sotto la direzione dei funzionari e degli ufficiali di pubblica sicurezza, preposti ai relativi servizi.
4) E' inteso che i Quartieri Generali Interalleati non potranno mettere sentinelle o guardie all'esterno delle proprie installazioni, salvo intese che potranno essere preventivamente concordate con le competenti autorita', militari italiane e l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per far fronte a specifiche necessita' topografiche o locali.
5) La preparazione del "piano di difesa esterna" delle installazioni dei Quartieri Generali Interalleati rimane di competenza delle autorita' italiane.

Accordo

Accord entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Commandant supreme allie' en Europe au sujet des conditions particulieres d'installation et de fonctionnement e territoire italien des Quartiers generaux militaires internationaux, qui y sont ou pourraient y etre instales.
Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement between the Government of the italian Republic and the Supreme Allied Commander in Europe on the special conditions applicable to the establishment and operation in italian territory of International Military Headquarters which are or may be there installed.
Parte di provvedimento in formato grafico
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