Monitoring Gesetzessammlung

054U1021

IT - DPR

054U1021

Esecuzione dell'Accordo realizzato mediante lo scambio di Note fra l'Italia ed il Brasile effettuato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1953, concernente la proroga dell'Accordo commerciale concluso fra i due Paesi il 4 giugno 1952. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954 n. 1021)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto Presidenziale 3 gennaio 1953, n. 636 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia ed il Brasile, effettuato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1953, concernente la proroga dell'Accordo commerciale concluso fra i predetti Stati il 4 giugno 1952.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 17 settembre 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - GAVA TREMELLONI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 1. - CARLOMAGNO

Scambio di note

Scambio di Note tra l'Italia ed il Brasile relativo alla proroga dell'Accordo commerciale del 4 giugno 1952
Rio de Janeiro, 17 settembre 1953
Signor Ministro,
Con riferimento ai vigenti Accordi Commerciali e di Pagamenti, firmati in Rio de Janeiro, rispettivamente il 4 giugno 1952, ed il 5 luglio 1950 nonche' allo scambio di lettere del 21 marzo 1953 fra il Banco do Brasil S/A e l'Ufficio italiano dei Cambi, ho l'onore di proporre all'E.V. che il testo dell'art 9 dell'Accordo Commerciale sia sostituito dal seguente:
"Articolo 9. - Il presente Accordo, che sostituisce quello firmato il 5 luglio 1950, ha la validita' di un anno a partire dal 1 maggio 1952. Esso s'intendera' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno a meno che una delle due Parti non lo denunci tre mesi prima della sua scadenza.
Le liste delle merci annesse al presente Accordo saranno rivedute annualmente.
Novanta giorni prima della scadenza di ciascun periodo, i due Governi inizieranno trattative per il rinnovo delle liste delle merci che dovranno regolare l'intercambio nel periodo annuale successivo, Qualora dette trattative non fossero concluse alla scadenza dell'Accordo, le liste riferentisi al periodo contrattuale passato, rimarranno in vigore, per un periodo addizionale di mesi sei. Durante questo periodo, la Commissione Mista riferita all'art. 8, presentera' le proposte che giudichera' opportune, allo scopo di consentire la conclusione delle trattative stesse ai piu' presto possibile".
Qualora l'E. V. sia d'accordo su quanto precede, ho l'onore di proporre a V. E che la presente nota e quella che l'E. V. riterra' di cortesemente inviarmi in risposta costituiscono un Accordo formale fra i nostri due Governi.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a V. E. l'espressione della
mia piu' alta stima e considerazione
FORNARI
A S. E. Prof. VICENTE RAO
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Allegato

DE/CCAC/138/890. (42) (96)
Em 17 de setembro de 1953
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento de sua nota datada de hoje, nos seguintes têrmos:
"Signor Ministro,
Con riferimento ai vigenti Accordi Commerciali e di Pagamenti, firmati in Rio de Janeiro, rispettivamente il 4 giugno 1952, ed il 5 luglio 1950 nonche' allo scambio di lettere del 21 marzo 1953 fra il Banco do Brasil S/A e l'ufficio italiano dei Cambi, ho l'onore di proporre all'E. V. che il testo dell'art. 9 dell'Accordo Commerciale sia sostituito dal seguente:
"Articolo 9. - Il presente Accordo, che sostituisce quello firmato il 5 luglio 1950, ha la validita' di un anno a partire dal 1 maggio 1952. Esso s'intendera' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno a meno che una delle due Parti non lo denunci tre mesi prima della sua scadenza.
Le liste delle merci annesse al presente Accordo saranno rivedute annualmente.
Novanta giorni prima della scadenza di ciascun periodo, i due Governi inizieranno trattative per il rinnovo delle liste delle merci che dovranno regolare l'intercambio nel periodo annuale successivo.
Qualora dette trattative non fossero concluse alla scadenza dell'Accordo, le liste riferentisi al periodo contrattuale passato, rimarranno in vigore, per un periodo addizionale di mesi sei. Durante questo periodo, la Commissione Mista riferita all'art. 8, presentera' le proposte che giudichera' opportune, allo scopo di consentire la conclusione delle trattative stesse al piu' presto possibile".
Parte di provvedimento in formato grafico
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