054U1404
054U1404
Ricostituzione del comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954 n. 1404)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 novembre 1928, n. 2590 , con il quale i comuni di Vicolungo e di Mandello Vitta furono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione "Vicolungo"; Vista l'istanza in data 5 maggio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti dei cessato comune di Mandello Vitta ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 14 aprile 1946, n. 22, e del Consiglio comunale di Vicolungo in data 24 aprile 1954, n. 9, della Deputazione provinciale in data 23 maggio 1946, n. 449, e del Consiglio provinciale di Novara in data 31 maggio 1954, n. 6, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Vicolungo e il ricostituito comune di Mandello Vitta, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazionio, del personale attualmente in servizio presso il comune di Vicolungo.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Vicolungo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Mandello Vitta, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 34. - CARLOMAGNO