062U1142
062U1142
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialita' medicinali e di prodotti chimico farmaceutici della provincia di Treviso. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1142)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 . che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali; Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951; Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960 e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Treviso in data 21 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Treviso, lo accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960, relativo al personale dipendente dalle aziende distributrici di specialita' medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialita' medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 35. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 GENNAIO 1960, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DISTRIBUTRICI DI SPECIALITA MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO.
Parte di provvedimento in formato grafico