061U1548
061U1548
Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare adottata a Seattle il 28 giugno 1946. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961 n. 1548)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 102. - VILLA
Conference
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Convention (N. 71) concernant les pensions des gens de mer
Parte di provvedimento in formato grafico