Monitoring Gesetzessammlung

054U1149

IT - DPR

054U1149

Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 4 novembre 1951. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 novembre 1954 n. 1149)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291 , che ha disposto il IX censimento generale della popolazione e il III censimento generale dell'industria e commercio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981 , concernente le norme per l'esecuzione dei censimenti medesimi; Visti i fogli del IX censimento generale della popolazione eseguito il 4 novembre 1951 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l' art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291 , salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1954 Atti dei Governo, registro n. 87, foglio n. 85. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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