Monitoring Gesetzessammlung

056U0313

IT - DPR

056U0313

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Turriaco (Gorizia). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956 n. 313)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417 , che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174 , col quale fu, tra l'altro, dichiarata zona di endemia malarica il territorio del comune di Turriaco allora della provincia di Trieste ed ora della provincia di Gorizia;
Visto la proposta avanzata dal Prefetto di Gorizia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita' di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per il comune di Turriaco;
Sulla proposta del Presidente Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica fatta con il richiamato regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174 , per il comune di Turriaco, e' revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
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