056U1138
056U1138
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1956 n. 1138)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 , 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, numero 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, n. 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; 30 ottobre 1950, n. 1127 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 ; 30 giugno 1951, n. 957 ; 27 ottobre 1951, n. 1681 ; 23 gennaio 1952, n. 168 ; 26 ottobre 1952, n. 4543 ; 26 ottobre 1952, n. 4557 ; 10 febbraio 1953, n. 376 ; 30 luglio 1953, n. 710 ; 2 marzo 1954, n. 183 ; 14 settembre 1954, n. 1202 ; 22 gennaio 1955, n. 69 ; 16 febbraio 1955, n. 120 ; 19 luglio 1955, n. 761 ; 27 luglio 1955, n. 804 ; 31 agosto 1955, n. 936 e 20 settembre 1955, n. 941 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
12) Diritto canonico;
13) Diritto agrario comparato;
14) Contabilita' di Stato.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
8) Storia della pedagogia;
9) Psicologia dell'eta' evolutiva.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
16) "Clinica chirurgica pediatrica".
Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di:
13) "Spettroscopia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 24. - CARLOMAGNO