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056U0727

IT - DPR

056U0727

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956 n. 727)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240 ; 31 ottobre 1929, n. 2477 ; 30 ottobre 1930, n. 1844 ; 1 ottobre 1931, n. 1379 ; 20 ottobre 1932, numero 1806 ; 26 ottobre 1933, n. 1991 ; 6 dicembre 1934, n. 2430 ; 1 ottobre 1936, n. 2449 ; 23 giugno 1939, numero 1167 ; 27 aprile 1942, n. 485 ; 11 luglio 1942, n. 922 ; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431 ; 30 ottobre 1949, n. 1151 ; 16 dicembre 1950, n. 1314 ; 11 febbraio 1952, n. 999 ; 16 agosto 1952, n. 1354 ; 19 luglio 1955, n. 762 ; 31 agosto 1955, n. 913 e 20 settembre 1955, n. 938 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 57, per la parte relativa all'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di applicazione della Facolta' d'ingegneria, e' cosi' modificato:
Insegnamenti complementari:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Igiene applicata all'ingegneria;
3) Geologia applicata;
4) Arte mineraria;
5) Costruzioni idrauliche;
6) Architettura e composizione architettonica;
7) Costruzione di ponti;
8) Impianti speciali idraulici;
9) Tecnica urbanistica;
10) Metallurgia e metallografia;
11) Costruzioni stradali e ferroviarie;
12) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13) Misure elettriche;
14) Tecnologie speciali;
15) Impianti industriali elettrici;
16) Aerodinamica;
17) Costruzioni aeronautiche;
18) Costruzione di macchine;
19) Chimica industriale;
20) Impianti industriali meccanici;
21) Disegno di macchine e progetti;
22) Costruzione di macchine elettriche;
23) Radiotecnica;
24) Impianti industriali chimici;
25) Statica grafica;
26) Elementi di macchine;
27) Analisi sperimentale delle tensioni;
28) Metrologia tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 giugno 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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