Monitoring Gesetzessammlung

077U0153

IT - DPR

077U0153

Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 marzo 1977 n. 153)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'ultima clausola dello scambio di note stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 1

Scambio note

Vienna, 19 febbraio 1976
Eccellenza,
a seguito dello scambio di note del 24 luglio 1972 che, in attuazione dell'art. 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue:
I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza e' stata riconosciuta dalla Commissione austro-italiana di esperti il 13 febbraio 1975, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente.
Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti in base alla disposizione sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, BGB1 no. 271/1937, in relazione con la legge federale del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di studio per le scienze umanistiche e naturali, BGB1 no. 326/1971, e che non sono indicati al punto 4 dell'allegato, non e' possibile riconoscere l'equipollenza con i titoli italiani, ma potranno tuttavia essere riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana i periodi di studio compiuti in Austria per il conseguimento di un titolo per il Lehramt.
Qualora il Governo austriaco fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, il quale entrera' in vigore sessanta giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno reciprocamente comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi.
Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Ambasciatore
Dr. Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Direttore generale per la cooperazio
ne
culturale, scientifica e tecnica MINISTERO AFFARI ESTERI - ROMA
S.E. l'ambasciatore Dr. Georg SCHLUMBERGER
Direttore generale delle relazioni culturali
Ministero federale degli affari esteri
VIENNA

Allegato

ALLEGATO
TITOLI ACCADEMICI CHE VENGONO EQUIPARATI SENZA ESAME INTEGRATIVO
Titoli accademici austriaci Titoli accademici italiani
1) Magister pharmaciae, conseguito Laurea in farmacia
secondo le norme dell'ordinamento di
studi del 25 gennaio 1973, BGBL
no. 99/1973
2) Magister architecturae, conseguito Laurea in architettura
presso l'Istituto superiore di
arte applicata di Vienna secondo
l'ordi namento di studi del 1
febbraio 1974, BGBL no. 125/1974
3) Magister philosophiae, conseguito Laurea in filosofia
presso la facolta teologica,
secondo l'ordinamento di studi del
18 febbraio 1971, BGBL no. 88/1971
4) Magister philosophiae oppure Magi
ster rerum naturalium, conseguiti
secondo le norme della legge federale
del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di
studio per le scienze umanistiche e
naturali, BGBL no. 326/1971, in
relazione con le norme relative
all'esame di abilitazione
all'insegnamento nel le scuole
secondarie, BGBL no. 271/1937
Magister philosophiae:
a) Lehramt per latino e greco Laurea in lettere
(indirizzo classico)
letterarie
romanistica e slavistica letterature straniere
moderne
Magister rerum naturalium:
a) Lehramt per geografia Laurea in geografia
c) Lehramt per matematica e Laurea in matematica
fisica (indirizzo didattico)
5) a) Magister rerum naturalium in Laurea in fisica
fisica, conseguito secondo le
norme dell'ordinamento di studi
del 24 agosto 1974, BGBL
no. 583/1974
b) Magister rerum naturalium in Laurea in chimica
chimica, conseguito secondo le
norme dell'ordinamento di studi
del 24 agosto 1974, BGBL
no. 582/1974
c) Magister philosophiae in filosofia, Laurea in filosofia
conseguito secondo le norme del
l'ordinamento di studi del 31
agosto 1973, BGBL no. 471/1973
d) Magister philosophiae oppure Laurea in psicologia
rerum naturalium in psicologia,
conseguito secondo le norme del
l'ordinamento di studi del 31
agosto 1973, BGBL no. 473/1973
e) Magister philosophiae in pedagogia, Laurea in pedagogia
conseguito secondo le norme
dell'ordinamento di studi del
31 agosto 1973, BGBL
no. 472/1973
f) Magister philosophiae o rerum Laurea in geografia
naturalium in geografia, conseguito
secondo le norme dell'ordina
mento di studi del 19 luglio 1974,
BGBL no. 562/1974
g) Magister philosophiae o rerum Diploma di educazione
naturalium in educazione fisica,
fisica conseguito secondo le norme
del l'ordinamento di studi del 18
luglio 1974, BGBL no. 586/1974
h) Magister philosophiae in filosofia, Laurea in pedagogia
pedagogia e psicologia (Lehramt
nelle scuole secondarie),
conseguito secondo le norme del
l'ordinamento di studi del 31
agosto 1973, BGBL no. 474/1973
Parte di provvedimento in formato grafico
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