Monitoring Gesetzessammlung

062U0676

IT - DPR

062U0676

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese farmaceutiche municipalizzate. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 676)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1965, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende farmaceutiche municipalizzate, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzate e della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche municipalizzate e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini, con l'assistenza del Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari e con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini, con la partecipazione dell'Unione italiana, del Lavoro; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 15 aprile 1959, e relative tabelle, per il rinnovo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956, stipulato dalle medesime associazioni sindacali; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1969, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 70 del 12 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956 e l'accordo 15 aprile 1959, relativi ai dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese municipalizzate esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ad eccezione dei dirigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 31. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 7 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO DEL 15 APRILE 1959 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 7 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE.
Parte di provvedimento in formato grafico
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