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054U1216

IT - DPR

054U1216

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954 n. 1216)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l' art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.
Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1954 EINAUDI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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