054U0485
054U0485
Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e l'Irlanda, concluso a Dublino il 27 luglio 1953. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 aprile 1954 n. 485)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'irlanda, concluso a Dublino il 27 luglio 1953.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 27 luglio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - MARTINELLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 121. - CARLOMAGNO
Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda- art. 1
Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Irlanda
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Irlanda nell'intendimento di rafforzare i legami della amicizia tradizionale esistente tra i loro due popoli, mediante l'instaurazione di piu' strette relazioni economiche e commerciali, hanno negoziato e concordato, nello spirito della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, quanto segue:
Articolo 1
I Governi della Repubblica italiana e d'Irlanda faranno tutto il possibile per sviluppare il reciproco intercambio di merci e servizi tra l'Italia e l'Irlanda e favoriranno in particolare lo scambio dei prodotti di interesse per le loro rispettive economie.
Art. 2
Articolo 2
Il Governo irlandese si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Irlanda dei prodotti di origine italiana che non sono liberalizzati e in particolare considerera' favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo italiano attribuisce particolare importanza.
Art. 3
Articolo 3
Il Governo italiano si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Italia dei prodotti di origine irlandese che non sono liberalizzati e in particolare considerera' favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo irlandese attribuisce particolare importanza.
Art. 4
Articolo 4
Se l'uno dei Governi toglie una merce dalla sua lista delle merci liberalizzate si consultera', se richiesto, con l'altro Governo circa le future importazioni di tale merce.
Art. 5
Articolo 5
Ciascun Governo ha preso atto del desiderio dell'altro Governo che, in vista dello sviluppo di dirette relazioni commerciali tra i due Paesi, le ditte italiane ed irlandesi debbano, nei limiti del possibile, trattare i loro affari rispettivamente con l'Irlanda e l'Italia per il tramite di persone o Enti residenti nell'uno o nell'altro dei due Paesi.
Art. 6
Articolo 6
Le Marine mercantili dei due Paesi saranno ugualmente qualificate per il trasporto delle merci tra i due Paesi stessi.
Art. 7
Articolo 7
Ciascun Governo si impegna di esaminare favorevolmente il rilascio di tutte le necessarie facilitazioni per la fornitura di merci e beni di consumo essenziali all'economia dell'altro. Conformemente a tale criterio (a) il Governo d'Irlanda si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del bestiame e della carne di manzo all'Italia, e (b) il Governo della Repubblica italiana si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del riso all'Irlanda.
I due Governi convengono di consultarsi annualmente sulle misure da prendere per facilitare il commercio delle merci sopramenzionate.
Art. 8
Articolo 8
I pagamenti relativi al commercio ed alle transazioni invisibili tra l'Italia e l'Irlanda saranno effettuati nello stesso modo che quelli tra l'Italia e gli altri membri dell'Area della sterlina.
Art. 9
Articolo 9
Durante il periodo di validita' del presente Accordo i Governi dell'Italia e dell'Irlanda si consulteranno a richiesta di uno di essi, allo scopo di esaminare il funzionamento dell'Accordo specialmente in relazione agli effetti delle modifiche nelle restrizioni all'importazione.
Art. 10
Articolo 10
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma, e sara' valido per un periodo di un anno. Ove, prima dello scadere di tale termine iniziale, uno dei due Governi non notifichi all'altro il proprio desiderio contrario, l'Accordo continuera' a rimanere in vigore fino a quando non sara' denunciato da uno dei due Governi con un preavviso di tre mesi.
Fatto in duplice copia a Dublino il giorno 27 di luglio del 1953 nelle lingue italiana ed irlandese, i due testi facenti fede.
Per il Governo d'Irlanda
F. AIKEN
Per il Governo della Repubblica italiana
F. SILJ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI