055U0624
055U0624
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955 n. 624)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 , e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802 e 14 settembre 1954, n. 1201 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dei Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 13, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 14. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura solo istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312 , i seguenti nuovi insegnamenti complementari di durata annuale: 1) Architettura sociale; 2) Allestimento e museografia; 3) Arte e tecnica del serramento; 4) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 5) Complementi di urbanistica. L'art. 27 e' sostituito dal seguente: Le tasse e soprattasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facolta' di ingegneria approvata dal Senato accademico. I contributi sono stabiliti ogni anno accademico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facolta' e scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 , e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802 e 14 settembre 1954, n. 1201 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dei Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 13, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 14. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura solo istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312 , i seguenti nuovi insegnamenti complementari di durata annuale:
1) Architettura sociale;
2) Allestimento e museografia;
3) Arte e tecnica del serramento;
4) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
5) Complementi di urbanistica.
L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facolta' di ingegneria approvata dal Senato accademico. I contributi sono stabiliti ogni anno accademico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facolta' e scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 2. - CARLOMAGNO