Monitoring Gesetzessammlung

056U0408

IT - DPR

056U0408

Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956 n. 408)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 361, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di San Gimignano, in provincia, di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrata alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 153. - CARLOMAGNO
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