Monitoring Gesetzessammlung

055U0289

IT - DPR

055U0289

Modificazioni ed aggiunte al decreto 19 agosto 1954, n. 968, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1955 n. 289)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343 , concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l' art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

Nel quinto comma dell'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , sostituito dall' art. 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968 , sono soppresse le parole: "Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ".

Art. 2

Il quinto comma dell'art. 332 del testo unico predetto, successivamente modificato e sostituito dall' art. 5 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50% delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio".

Art. 3

Il terzo comma dell'art. 333 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:
"I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
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