056U1083
056U1083
Soppressione dei comune di Poncarale Flero e ricostituzione dei comuni di Flero e di Poncarale in provincia di Brescia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956 n. 1083)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2219 , con il quale i comuni di Flero e di Poncarale (Brescia) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "Poncarale Fiero"; Viste le istanze in data 9 e 10 luglio 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Flero ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Poncarale Fiero in data 15 luglio 1947, n. 117, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 30 settembre 1947, n. 19/1003/47, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Flero e, per l'effetto, di Poncarale, in provincia di Brescia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Il comune di Poncarale Flero e' soppresso.
Art. 2
Il Prefetto di Brescia sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Flero e di Poncarale, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Poncarale Flero alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico delle disposizioni contenute nell' articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Poncarale Flero, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Flero e di Poncarale, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 171. - CARLOMAGNO