054U1258
054U1258
Ricostituzione del comune di Colazza (Novara). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954 n. 1258)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 701 , con il quale i comuni di Colazza, Corciago, Pisano e Tapigliano furono riuniti in Comune unito con denominazione e capoluogo Pisano; Vista l'istanza 10 marzo 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Colazza, ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni della Giunta municipale di Pisano e della Deputazione provinciale di Novara, rispettivamente, in data 15 marzo 1946, n. 88, e in data 10 maggio 1946, n. 2, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Colazza, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Pisano e il ricostituito comune di Colazza nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Pisano alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Pisano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Colazza, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 39. - CARLOMAGNO