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054U0403

IT - DPR

054U0403

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 febbraio 1954 n. 403)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 ; 28 maggio 1942, n. 643, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 ; 27 ottobre 1951, n. 1827 e 30 luglio 1953, n. 999 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 42. - Dopo il numero 5) e' aggiunto:
6) Scienze biologiche.
Dopo l'attuale art. 48, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Laurea in scienze biologiche
Art. 49. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Botanica (biennale);
5) Zoologia (biennale);
6) Anatomia umana;
7) Chimica organica;
8) Istologia ed embriologia;
9) Anatomia comparata;
10) Chimica biologica;
11) Fisiologia generale (biennale);
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Fisiologia vegetale;
2) Idrobiologia e pescicoltura;
3) Paleontologia;
4) Genetica;
5) Chimica fisica;
6) Antropologia;
7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
8) Patologia generale;
9) Microbiologia;
10) Geologia;
11) Statistica;
12) Biologia delle razze umane;
13) Biologia generale;
14) Etnologia;
15) Patologia vegetale.
Art. 50. - Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Art. 51. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1954 EINAUDI TOSATO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
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