055U0108
055U0108
Modificazioni dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 febbraio 1955 n. 108)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698 , 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347 , convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, numero 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847 , nonche' il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063 ;
Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453 ;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto 24 aprile 1950, n. 866;
Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 dicembre 1952 e 24 aprile 1954;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza della Sezione terza del 30 novembre 1954, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, e' modificato come appresso:
"Il capitale sociale e' di L. 600 milioni ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ciascuna".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1955 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 144. - CARLOMAGNO