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075U0765

IT - DPR

075U0765

Esecuzione dello scambio di note per la modifica dello accordo cinematografico fra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973-4 marzo 1974. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975 n. 765)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note per la modifica dell'accordo cinematografico fra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973-4 marzo 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1975 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - SARTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 4

Scambio di Note

Paris, le 21 mai 1973
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------------------------------------
Parigi, 4 marzo 1974
AMBASCIATA D'ITALIA
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 21 maggio 1973 del seguente tenore:
" Nel corso della VIII sessione della commissione mista istituita
ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, sessione tenutasi a Roma il 10 e 11 gennaio 1973, le due delegazioni hanno convenuto, allo scopo di assicurare la continuita' dell'accordo e di risolvere i problemi incontrati nella sua applicazione, di sottoporre all'approvazione del loro rispettivo Governo le seguenti modifiche a detto accordo:
I
Il secondo e terzo comma dell'articolo 2 sono sostituiti dal
seguente:
"Per meglio rispondere alle finalita' di cui al preambolo del
presente accordo e per assicurare la continuita' della coproduzione alle migliori condizioni, un progetto di film puo' essere ammesso ai benefici della coproduzione solo se il coproduttore responsabile e' adeguatamente qualificato per esercitare la sua attivita' professionale e sempre che le imprese associate nella produzione dimostrino di disporre dei mezzi finanziari necessari per portare a buon fine la produzione del film".
II
Il sesto comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"I registi e gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano
abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di films di coproduzione come appartenenti al Paese di residenza. Salvo le esigenze di particolari caratteristiche genotipiche, il numero degli interpreti stranieri residenti impiegati in un film non puo' essere superiore a quello degli interpreti nazionali nei ruoli che, in linea di massima, siano di pari
importanza".
III
L'ottavo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalita' di uno dei due Paesi coproduttori puo' essere ammessa eccezionalmente nei
casi in cui particolari esigenze del film lo richiedano.
Il numero complessivo degli interpreti stranieri e degli interpreti
stranieri residenti nell'uno o nell'altro Paese non puo' superare
quello degli interpreti italiani e francesi".
IV
Il paragrafo I dell'articolo 5 e' sostituito come segue:
"Il costo di un film di coproduzione, esclusa la remunerazione
degli autori, del regista e degli interpreti principali, non puo'
essere inferiore a lire 100 milioni".
v. Il paragrafo II dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore, per
ciascun film, al 30% del costo totale di produzione del film".
VI
Il paragrafo IV dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Per i films di indubbio valore artistico e per i films di
particolare impegno spettacolare, al solo giudizio, nei due casi, del Paese maggioritario, la partecipazione del coproduttore minoritario, puo' essere limitata al 20%.
Per i films di indubbio valore artistico non e' richiesta alcuna
condizione per quanto riguarda il costo di produzione. Per i films di carattere spettacolare il costo di produzione, esclusa la remunerazione degli autori, del regista, e degli interpreti
principali, deve essere almeno di lire 200 milioni.
La partecipazione minoritaria dovra' comprendere almeno un autore o
un tecnico qualificato, un interprete in un ruolo importante o, in
caso di impossibilita', due interpreti in ruoli minori".
VII
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Le autorita' dei due Paesi esamineranno favorevolmente la
realizzazione in coproduzione di films di qualita' internazionale tra l'Italia, la Francia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione; le condizioni di ammissione di tali films dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.
1) Per questi films, il costo di produzione, esclusa la
remunerazione degli autori, del regista e degli interpreti
principali, non potra' essere inferiore a lire 250 milioni.
2) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore al 20% del costo totale.
3) La partecipazione minoritaria deve comprendere almeno un autore o un tecnico qualificato e un interprete in un ruolo importante,
oppure due interpreti in ruoli minori.
4) Il contratto di un film di coproduzione tripartita deve
designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sara' inferiore al 40% del costo totale. Nel caso in cui le partecipazioni siano tra loro equivalenti, le autorita' competenti dei due Paesi possono accordare una deroga a questa regola della partecipazione
minima.
5) Il contratto di un film di coproduzione quadripartita deve
designare un coproduttore delegato, la cui partecipazione non sara' inferiore al 30% del costo totale".
VIII
E' aggiunto il seguente articolo 6-bis cosi' redatto:
"Ciascun coproduttore assume gli interpreti e i tecnici computati nella propria quota".
IX
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Al fine di assicurare l'equilibrio tra le coproduzioni realizzate nei due Paesi, le autorita' competenti si comunicheranno ogni due mesi l'elenco dei films, dei quali siano stati presentati i relativi progetti.
E' tuttavia consentito uno squilibrio di non oltre 10 films a
favore dell'una o dell'altra parte.
Nuove autorizzazioni potranno essere accordate nella misura in cui tale squilibrio sara' stato riassorbito.
La situazione dell'equilibrio nell'insieme delle partecipazioni
finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori ed il bilancio dei trasferimenti valutari previsti nei singoli contratti di coproduzione, saranno esaminati dalla commissione mista, ogni sei
mesi, che adottera' le misure necessarie al riguardo".
Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che le modifiche
proposte sono accolte dal Governo francese il quale e' altresi' d'accordo che tali nuove clausole entrino in vigore, come e' stato suggerito dalla commissione mista, nella data dell'ultima delle
notifiche di approvazione".
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede e di confermare che il nuovo accordo fra i
nostri due Paesi entra in vigore alla data della presente lettera.
Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
MALFATTI
Sua Eccellenza Michel JOBERT
Ministro degli affari esteri - PARIGI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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