056U1150
056U1150
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1956 n. 1150)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 ; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170 ; 30 ottobre 1930, n. 1825 ; 1 ottobre 1931, n. 1336 ; 27 ottobre 1932, n. 2073 ; 6 dicembre 1934, n. 2291 ; 1 ottobre 1936, n. 2088 ; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817 ; 28 aprile 1951, n. 955 ; 19 giugno 1951, n. 709 ; 26 aprile 1954, n. 739 ; 1 marzo 1955, n. 223 ; 2 agosto 1955, n. 877 ; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 10 marzo 1956, n. 431 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale. Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di anni cinque. Art. 144. - Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti: Anno 1° Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia topografica; 2) Fisiologia; 3) Patologia chirurgica; 4) Igiene ospedaliera; 5) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Semeiotica chirurgica; 2) Anestesiologia; 3) Ricerche di laboratorio. Anno 2° Insegnamenti fondamentali: 1) Patologia generale; 2) Patologia chirurgica; 3) Anatomia patologica; 4) Radiologia applicata alla chirurgia; 5) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Medicina operatoria. Anno 3° Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia patologica; 2) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Ortopedia-traumatologica; 2) Otorinolaringologia. Anno 4° Insegnamenti fondamentali: 1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche; 2) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Odontoiatria. Anno 5° Insegnamenti fondamentali: 1) Clinica chirurgica. Insegnamenti complementari: 1) Chirurgia d'urgenza. Art. 145. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 52. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 ; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170 ; 30 ottobre 1930, n. 1825 ; 1 ottobre 1931, n. 1336 ; 27 ottobre 1932, n. 2073 ; 6 dicembre 1934, n. 2291 ; 1 ottobre 1936, n. 2088 ; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817 ; 28 aprile 1951, n. 955 ; 19 giugno 1951, n. 709 ; 26 aprile 1954, n. 739 ; 1 marzo 1955, n. 223 ; 2 agosto 1955, n. 877 ; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 10 marzo 1956, n. 431 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di anni cinque.
Art. 144. - Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti:
Anno 1°
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia topografica;
2) Fisiologia;
3) Patologia chirurgica;
4) Igiene ospedaliera;
5) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Semeiotica chirurgica;
2) Anestesiologia;
3) Ricerche di laboratorio.
Anno 2°
Insegnamenti fondamentali:
1) Patologia generale;
2) Patologia chirurgica;
3) Anatomia patologica;
4) Radiologia applicata alla chirurgia;
5) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Medicina operatoria.
Anno 3°
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia patologica;
2) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Ortopedia-traumatologica;
2) Otorinolaringologia.
Anno 4°
Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche;
2) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Odontoiatria.
Anno 5°
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Chirurgia d'urgenza.
Art. 145. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 52. - CARLOMAGNO