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056U0967

IT - DPR

056U0967

Riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1956 n. 967)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 ; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia gia' in atto, per esigenze di servizio, dal 1 ottobre 1950; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1950 l'Istituto tecnico agrario statale di Alba, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2148 , integrato dal regio decreto 4 agosto 1934, n. 1555 ; gli Istituti tecnici agrari statali di Avellino, Catania, Conegliano, istituiti, rispettivamente, con regi decreti 31 agosto 1933, numeri 2150 , 2153 , 2156 ; l'Istituto tecnico agrario statale di Marsala, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2161 , e con decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 656 , sono organizzati in conformita' delle disposizioni contenute nel presente decreto ed assumono la denominazione di "Istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia".
Essi hanno lo scopo di preparare tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia.

Art. 2

Ciascun Istituto comprende, oltre ad un corso quinquennale ad ordinamento ordinario per la formazione di periti agrari, un corso sessennale per la formazione di periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Tali corsi hanno il primo triennio in comune.

Art. 3

Le materie di insegnamento sono quelle previste dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 , con le modifiche di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti gli orari e i programmi d'insegnamento delle dette materie e delle relative esercitazioni.

Art. 4

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 , per gli istituti tecnici agrari ad ordinamento ordinario.

Art. 5

Al termine dei corsi predetti gli alunni sostengono gli esami di abilitazione tecnica e conseguono il diploma di perito agrario o il doppio titolo di perito agrario e di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, a seconda che abbiano frequentato il corso quinquennale o sessennale.

Art. 6

Tutti gli alunni dell'Istituto sono tenuti a versare un contributo annuo per le esercitazioni pratiche e un deposito di garanzia per eventuali danni nella misura che verra' annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 7

I posti di ruolo del personale dei suddetti Istituti e quelli da ricoprire per incarico sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministero per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 8

I contributi a carico dello Stato per gli Istituti di cui ai precedenti articoli sono stabiliti nella misura, indicata nella tabella F, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Alla maggiore spesa sara' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 9

Per tutto quanto non e' specificato nel presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni e le norme contenute nei regi decreti di istituzione di cui al precedente art. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1956 GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 58. - CARLOMAGNO

Tabelle

TABELLA A
Tabella organica dell'istituto tecnico agrario statale specializzato in viticoltura ed enologia di Alba
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario statale specializzato in viticoltura ed enologia di Avellino
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario statale specializzato in viticoltura ed enologia di Catania
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Tabella organica dell'istituto tecnico agrario statale specializzato in viticoltura ed enologia di Conegliano
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario statale specializzato in viticoltura ed enologia di Marsala
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Tabella dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici agrari statali specializzati in viticoltura ed enologia, riordinati a decorrere dal 1 ottobre 1950.
Parte di provvedimento in formato grafico
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