Monitoring Gesetzessammlung

054U1301

IT - DPR

054U1301

Istituzione di un posto di ruolo di professore convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954 n. 1301)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 28 giugno 1952 tra l'Istituto stomatologico italiano - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Milano, e l'Universita' degli studi di Pavia, nonche' la convenzione aggiuntiva stipulata in Pavia il 25 maggio 1954 tra l'Universita' degli studi di Pavia e la Societa' immobiliare Montoldo a responsabilita' limitata, con sede in Milano, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' medesima da assegnare di clinica odontoiatrica.

Art. 2

E' istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unica delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati nella tabella D annessa al predetto testo unico per la. Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pavia e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 24 settembre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 86. - GRECO
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