055U1268
055U1268
Ricostituzione del comune di Irma, in provincia di Brescia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955 n. 1268)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2215 , con il quale il comune di Irma fu aggregato al comune di Bovegno; Viste le istanze 10 ottobre e 26 dicembre 1954, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Irma ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bovegno in data 8 dicembre 1947, n. 87, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 2 maggio 1950, n. 9, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere dal Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Irma, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Bovegno ed il ricostituito comune di Irma, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Bovegno.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Bovegno, che sara' inquadrato negli organici del comune di lima, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1955 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 145. - CARLOMAGNO