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055U0301

IT - DPR

055U0301

Variazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1955 n. 301)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881 ; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addi' 20 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - VANONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 95. - CARLOMAGNO

Allegato

Allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1955, n. 301 , recante modificazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
A) Alla PARTE II - Tariffe - delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato P sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:
CAPO VI - Art. 67. - Calcolo dei prezzi di trasporto
1. Il comma b) del par. 1 - Distanze - e' sostituito dal seguente:
b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue (1):
fino a 4 chilometri, calcolando per 3 chilometri;
da 5 a 100 chilometri, di tre in tre chilometri, calcolando per il chilometro intermedio di ciascuna terna chilometrica;
da 101 a 200 chilometri, in 5 in 5 chilometri, calcolando per 103 le distanze da 101 a 105, per 108 le distanze da 106 a 110, e cosi' di seguito;
da 201 a 400 chilometri, di 10 in 10 chilometri, calcolando per 205 le distanze da 201 a 210, per 215 le distanze da 211 da 220, e cosi' di seguito;
da 401 a 1.000 chilometri, di 20 in 20 chilometri, calcolando per 410 le distanze da 401 a 420, per 430 le distanze da 421 a 440, e cosi' di seguito;
oltre 1.000 chilometri, di 50 in 50 chilometri, calcolando per 1.025 le distanze da 1.001 a 1.050, per 1.075 le distanze da 1.051 a 1.100, e cosi' di seguito.
La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, e' di:
km. 30 per le spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla n. 601 in poi;
km. 10 per le spedizioni tassabili con altre classi di prezzo o tariffe.
Per i trasporti di percorrenze rispettivamente inferiori, l'amministrazione puo' stabilire particolari norme.
2. Il par. 2 - Tasse minime - e' sostituito dal seguente:
par. 2 - Tasse minime. - Per le spedizioni in piccole partite la tassa minima e' di L. 170, salvo le eccezioni stabilite nella singole tariffe. Per le spedizioni a carro, o come tali considerate, l'amministrazione ha facolta' di stabilire una tassa minima per carro e per chilometro.
Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata.
3. Nel par. 3 - Arrotondamenti - lettera a) Arrotondamento del peso, il punto 2° e' sostituito dal seguente:
2° - per le spedizioni tassate con prezzi vincolati a un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi si portano ai cento chilogrammi immediatamente superiori.
Qualora pero' si tratti di spedizioni composte di piu' merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento si effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di decina di chilogrammi alla decina immediatamente superiore.
4. Il par. 5 - Diritto fisso - e' sostituito dal seguente:
par. 5 - Diritto fisso. - A titolo di tassa accessoria, l'amministrazione percepisce un diritto fisso, nella misura e con la modalita' di cui all'allegato 1.
CAPI: IX - Tariffe ordinarie
X - Tariffe speciali e XI - Tariffe eccezionali
Le parole "compresi il diritto di registrazione e le eventuali soprattasse di acceleramento", che figurano nel testo della nota (*) di cui al richiamo esistente:
di fianco all'indicazione delle Serie E ed F della Tariffa ordinaria n. 1 - Merci in genere in piccole partite, di cui al Capo IX;
di fianco all'indicazione della Serie C della Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, di cui al Capo X;
di fianco all'indicazione della Serie C e delle parole "PARTE II - Agrumi" della Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, di cui al Capo XI, sono sostituite dalle seguenti:
"comprese le eventuali soprattasse di acceleramento".
(1) Per i trasporti tassati con classi di prezzo o tariffe diverse dalle classi dalla n. 601 in poi, le attuali norme circa il computo delle distanze agli effetti della tassazione restano in vigore fino a revoca da parte dell'amministrazione.
CAPO XII. - Prezzi. - Sono aggiunte le seguenti classi di prezzo per spedizioni a carro
SPEDIZIONI A CARRO A VELOCITA ORDINARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
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