063U1525
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Elenco che determina le attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1963 n. 1525)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230 , sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attivita' aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230 , sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, e' consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addi' 20 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA
Allegato
Elenco delle attivita' per le quali, ai sensi dell' art. 1 secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , e' consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro.
1. Sgusciatura delle mandorle.
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
3. Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)..
4. Raccolta e spremitura delle olive.
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
6. Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso.
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8. Lavorazione del falasco.
9. Lavorazione del sommacco.
10. Maciullazione e stigliatura della canapa.
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonche' alle relative operazioni di trasporto.
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18. Smorzatura del sughero.
19. Salatura e marinatura del pesce.
20. Pesca e lavorazione del tonno.
21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attivita)
22. Lavorazione delle carni suine.
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la
fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonche' fabbricazione dei relativi contenitori.
25. Produzione di liquirizia.
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua affinazione.
27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco.
31. Spiumatura della tiffa.
32. Sgranellatura del cotone.
33. Lavatura della paglia per capelli.
34. Trattura della seta.
35. Estrazione del tannino.
36. Fabbricazione e confezionamento di specialita' dolciarie nei periodi precedenti le festivita' del Natale e della Pasqua.
37. Cave di alta montagna.
38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attivita' limitate a campagne stagionali.
39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all'aperto.
40. Cernita e insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44. Lavaggio e imballaggio della lana.
45. Fiere ed esposizioni.
46. Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura),salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
47. Spalatura della neve.
48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative e
attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 , addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50. Attivita' del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
51. Attivita' del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;
((attivita' del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci)) . ((3))
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ".