Monitoring Gesetzessammlung

055U1345

IT - DPR

055U1345

Proroga del termine previsto nel decreto 11 dicembre 1952, n. 2392, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955 n. 1345)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1255 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 , e 11 dicembre 1952, n. 2392 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.(1) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1499 nel modificare il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI Visto , il Guardasigilli: MORO Reg istrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1956 Att i del Governo, registro n. 95, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
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