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Regolamento delle scuole comunali
Regolamento delle scuole comunali 1 del 3 luglio 1996 (stato 10 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, decreta: TITOLO I Generalità
Dipartimento e denominazioni Art. 1 2 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.
2 Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni: a) inteso anche per consorzio; b) inteso anche per Delegazione scolastica consortile; c) inteso ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;
3 d) ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell’infanzia che per la elementare. TITOLO II Frequenza scolastica
Controllo della frequenza Art. 2 Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell’età prescritta frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola privata.
Allievi obbligati alla frequenza Art. 3 Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune, indipendentemente dal loro statuto.
Rinvio dell’obbligo di frequenza Art. 4
4
1 L’inizio dell’obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell’interesse superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia.
2 Se l’allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia, la richiesta di rinvio dell’obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta dalla direzione di istituto.
3 La decisione sul rinvio dell’obbligo di frequenza spetta all’ispettorato.
Frequenza di allievi disabili
5 e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato.
Frequenza di allievi in scuole di altri comuni
1 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2003, 422.
2 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
3
Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
4 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
Art. 6
5
1 La richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia o della scuola elementare in altri Comuni presentata dai genitori dell’allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente motivata.
2 La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la scuola dell’infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall’art. 47 cpv. 4 della legge, comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.
3 Le disposizioni particolari in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal Dipartimento.
Partenza di allievi Art. 7 6 1 La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio e all’ispettorato.
2 La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell’allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche del luogo di destinazione.
Assenze degli allievi Art. 8 7 1 Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.
2 Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.
3 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
Frequenza irregolare Art. 9 8 1 In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.
2 Per gli allievi astretti all’obbligo scolastico il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta della direzione di istituto.
3 Negli altri casi il Municipio, nell’ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.
4 Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l’autorità di protezione, informando l’ispettorato.
Sanzioni nei confronti degli allievi Art. 10 9
1 In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettorato. 10
2 È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.
3 Sono in particolare vietati: a) lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali corporali, giudizi di valore o simili; b) dalla ricreazione o dalle attività didattiche; c) anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica; d) di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio.
Sospensione di allievi Art. 11 11 L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all’ispettorato.
5 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
6 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
7 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000,
206; BU 2012, 277.
8 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
9 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
10
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
11 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi Art. 12 12
1 Gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata. 13
2 Per gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d’arrivo. La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori. 14
3 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell’età e della formazione scolastica precedente.
4 Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Chiusura della scuola Art. 13 1 Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal Municipio: a) di pericolo; b) di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni; c) motivi sanitari, su proposta del medico delegato; d) altri gravi motivi, con il consenso dell’ispettorato. 15
2 Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole. TITOLO III Ordinamento scolastico
Criteri per la formazione delle sezioni Art. 14 16
1 La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo
13 allievi.
2 La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri: a) le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi; b) le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.
3 Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.
Procedura
Art. 15 17 1 Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l’ordinamento per l’anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine.
2 Se l’ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.
Sezioni soggette a contributo Art. 16 18 1 Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l’anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni.
2 Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio.
Criteri per l’assegnazione delle sezioni
12 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
13 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
14 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
15 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
16 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2015, 279.
17
Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.
18 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015,
279.
Art. 17 19 Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l’assegnazione delle sezioni ai docenti dell’istituto da parte del direttore. Art. 18 ... 20 TITOLO IV Organizzazione dell’insegnamento Capitolo I Materiale scolastico
Elenco del materiale Art. 19 21 La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti: a) del materiale che i comuni devono fornire all’istituto, alle sezioni e agli allievi; b) che deve restare di proprietà degli allievi.
Spesa per il materiale Art. 20 1 Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.
2 Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso inservibile. Art. 21 ... 22 Capitolo II Valutazione e percorso scolastico
23 Art. 21 a ... 24
Valutazione alla scuola dell’infanzia Art. 22
25
1 Alla scuola dell’infanzia si procede a una valutazione per l’apprendimento, attuata prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino e la descrizione del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando.
2 Alla fine della scuola dell’infanzia il docente redige il profilo delle competenze dell’allievo, strumento utile anche per il passaggio alla scuola elementare; non sono previste valutazioni sommative.
3 Il profilo dell’allievo è trasmesso alla famiglia; la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.
Valutazione alla scuola elementare Art. 22a
26
1 Alla scuola elementare si procede a una valutazione per l’apprendimento durante l’anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note.
2 Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso dei mezzi punti.
3 La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico.
Variazione dei tempi di percorrenza
19 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.
20 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
369.
22 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
23 Titolo modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
24 Art. abrogato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
25
Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
26 Art. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88.
Art. 23
27
1 A dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell’allievo, se necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con dei progetti specifici, tra i quali possono trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l’accelerazione del percorso scolastico.
2I l rallentamento del percorso scolastico può avvenire nell’ambito della scuola dell’infanzia, se si ritiene indispensabile la permanenza del bambino per un ulteriore anno in quest’ordine di scuola, o alla fine di ogni anno di scuola elementare.
3 L’accelerazione del percorso scolastico (salto di una classe), se si ritiene indispensabile il passaggio anticipato alla classe successiva, può essere decisa solo se a scuola sono riconosciuti evidenti bisogni di ordine pedagogico e didattico. Le classi I e V elementare devono essere in ogni caso frequentate.
4 La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare. Prima di decidere egli: a) scuola dell’infanzia sente il parere degli altri operatori scolastici coinvolti; b) delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori; c) della II e della V elementare deve discuterne preventivamente con i genitori.
5 La decisione sull’accelerazione del percorso scolastico spetta all’ispettorato, sentiti la direzione di istituto, il docente titolare e gli altri operatori scolastici coinvolti.
6 Contro la decisione di cui al cpv. 4 è dato ricorso all’ispettorato giusta l’art. 96 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990. Contro la decisione di cui al cpv. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta l’art. 96 cpv. 3 della legge della del 1° febbraio 1990.
7 Il collegio degli ispettori definisce le procedure per la messa a punto dei progetti di cui al cpv. 1 e per giungere alle decisioni di cui ai cpv. 4 e 5.
Monitoraggio
Art. 24 28 Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze previste dai Piani di Studio. Art. 24a ... 29 Capitolo III Disposizioni varie
Accoglienza
Art. 24b
30
1 I docenti titolari della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe di scuola elementare organizzano un incontro con i nuovi allievi della sezione loro affidata e i loro genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico.
2 Tutti i docenti titolari organizzano entro la fine di ottobre un incontro con i genitori degli allievi della loro classe, in forma plenaria o per gruppi.
Escursioni e uscite didattiche Art. 25 1 Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione. 31
2 Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni. Art. 26 ... 32
Sottoscrizioni, vendite, collette Art. 27 33 È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento. TITOLO V Docenti
27
Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
28 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
29 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
30 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
31
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
32 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
33 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Capitolo I Assunzione dei docenti
Procedura di concorso Art. 28 34 1 La pubblicazione dei concorsi per l’assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla Sezione delle scuole comunali.
2 La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle scuole comunali.
Atto di nomina o di incarico Art. 29 1 L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato con copia all’ispettorato. 35
2 Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al campo delle attività scolastiche. Capitolo II Docente di appoggio 36
Docente di appoggio Art. 30
37
1 Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia. Tuttavia, qualora il numero di allievi della sezione fosse superiore a 20, vi è l’obbligo di assunzione per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico.
2 Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. Tuttavia, vi è l’obbligo di assunzione qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi, come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.
3 L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale d’insegnamento.
4 Nei casi obbligatori, un’eventuale rinuncia totale o parziale all’assunzione del docente di appoggio deve essere autorizzata dal Dipartimento. L’istanza di rinuncia, presentata in forma scritta dal Municipio su proposta della direzione di istituto, deve comprovare che alla rinuncia non si oppongono ragioni di ordine pedagogico.
5 L’attività del docente di appoggio può svolgersi al massimo in due sedi e può essere complementare a quella di docente titolare a metà tempo; è pure ammesso iI cumulo con altri incarichi d’insegnamento, quali il docente di lingua e integrazione o il docente di materie speciali, fino al raggiungimento del tempo pieno.
6 I Municipi possono delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio obbligatori mediante una convenzione pluriennale; la richiesta deve essere inoltrata alla Sezione delle scuole comunali entro il mese di settembre dell’anno scolastico precedente. In questi casi il Cantone fatturerà ai Comuni la quota parte secondo quanto stabilito dal decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale.
Requisiti
Art. 31 I requisiti per l’assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.
Orario e compiti Art. 32 38 L’orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all’ispettorato.
Responsabilità
34
Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.
35 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
36 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
37 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90; precendenti modifiche: BU 2015,
279, 355, 453; BU 2017, 463.
38 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
Art. 33 I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta la responsabilità generale dell’insegnamento.
Assenza del titolare Art. 34 In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall’art. 13 della legge. TITOLO VI Orari scolastici
Frequenza
Art. 35 39 Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.
Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia Art. 36 Nelle scuole dell’infanzia l’attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell’autorità di nomina, tra le 11.30 e le 12.00. Art. 37 ... 40
Sorveglianza prima e dopo le lezioni Art. 38 41 La di istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica.
Compiti di sorveglianza Art. 39
1
... 42
2 La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione. 43
3 Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.
4 I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti. Per la loro momentanea sostituzione, le direzioni d’istituto possono scegliere fra le seguenti possibilità: a) a un docente di appoggio; b) a un docente di scuola dell’infanzia a metà tempo attivo in un’altra sezione; c) a un docente supplente; d) è possibile far capo alle soluzioni di cui alle lettere a)-c), ricorso ad altre persone con requisiti d’idoneità (educatori, operatori socio assistenziali). 44 TITOLO VII Doppio docente
Istituzione di sezioni affidate al doppio docente Art. 40 45 1 Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.
2 La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all’ispettorato.
39 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
40 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
41 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
42 Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
43 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
44
Cpv. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90.
45 Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001,
367.
Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo Art. 41
1 I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo. 46
2 Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga al termine sopra indicato.
3 Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l’ispettorato. 47
Mantenimento della nomina a tempo pieno Art. 42 1 L’autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d’impiego.
2 Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente. 48
3 La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l’interruzione del congedo a metà tempo qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa. 49
Atto di nomina Art. 43 La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante un nuovo atto di nomina.
Abbinamenti
Art. 44 50 Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.
Programmazione dell’attività scolastica Art. 45
1 I due contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.
2 ... 51
3 Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto. 52
Orario settimanale d’insegnamento Art. 46 1 Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento. 53
2 In casi particolari e motivati l’ispettorato può autorizzare modalità diverse. 54
3 L’orario settimanale d’insegnamento è inviato all’ispettorato prima dell’inizio dell’anno e dopo ogni eventuale modifica. 55 Art. 47 ... 56 Art. 48 ... 57
Attività accessorie
46 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
47 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
48
Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
49 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
50 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
51 Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
52 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
53 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003,
372.
54 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
55 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
56
Art. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
57 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
Art. 49 Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell’orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l’insegnamento.
Applicazione delle norme sul doppio docente Art. 50 Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo. TITOLO VIII Promovimento, coordinamento, vigilanza
Ispettorati 58 Art. 51 59 Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle scuole comunali.
Organizzazione degli ispettorati Art. 51a 60 1 Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.
2 L’ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell’ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.
3 Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione di assistenti sul piano disciplinare, collaboratori o consulenti.
Onere di lavoro Art. 51b 61 Al personale degli ispettorati si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.
Compiti degli ispettorati Art. 52
62
1 Gli ispettorati: a) a una corretta applicazione delle leggi e delle altre disposizioni cantonali; b) gli istituti nel processo di professionalizzazione; c) le direzioni di istituto nella gestione di situazioni critiche; d) a una formazione continua del personale scolastico, che risponda ai bisogni nel territorio e che sappia mantenere in costante interazione le scelte pedagogiche e la spinta all’innovazione e alla ricerca; e) un importante ruolo nel creare le condizioni quadro affinché ogni docente possa nell’ottica della ricerca-azione, gli aspetti innovativi che la formazione focalizzare; f) valorizzano e diffondono esperienze pedagogico didattiche di qualità; g) all’implementazione e alla diffusione dei piani di studio; h) con gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico alla creazione di contesti di e di sostegno degli allievi; i) i compiti amministrativi attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2 In caso di lamentele o controversie sull’insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio.
3 Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.
Collegio degli ispettori Art. 53 63
1 Gli ispettori si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capoufficio della Sezione delle scuole comunali.
2 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori: a) un costante monitoraggio e promuove l’adattamento del funzionamento della scuola;
58
Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
59 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
60 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
61 Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
62
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
63 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
b) gruppi d’innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone con il compito di affrontare dossier o temi specifici; c) le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli scolastici; d) direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti; e) contatti con l’istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni; f) le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da al Dipartimento per l’emanazione.
Conferenza cantonale dei direttori Art. 54 64 1 I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l’autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.
2 La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell’attuazione di iniziative pedagogiche. Art. 55 ... 65
Commissione di circondario
a) composizione Art. 55a 66 1 È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, capigruppo e direttori degli istituti comunali.
b) compiti
2 I compiti della commissione sono in particolare i seguenti: a) coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale; b) iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad istanze; c) le modalità di collaborazione per migliorare l’assistenza dei docenti e degli operatori Servizio di sostegno; d) preavvisare all’intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività di formazione e di aggiornamento. 67
c) presidenza e frequenza delle riunioni
3 La commissione, presieduta dall’ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.
Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali Art. 56 1 Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali (gestione della classe); a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni. 68
2 L’assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall’ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito. 69
3 Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell’istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi.
4 Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto.
70 TITOLO IX Servizi scolastici Capitolo I Doposcuola e scuola dell’infanzia a orario prolungato
64
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
65 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
66 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precendenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
67 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
68
Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
69 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
70 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
Piano dei servizi 71 Art. 57
72 Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettorato.
Assunzione e retribuzione degli animatori Art. 58 1 Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità.
2 Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.
3 Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.
Vigilanza
Art. 59 73 La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto. Capitolo II Scuola fuori sede
Definizione
Art. 60 74 La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.
Obiettivi
Art. 61 I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi: a) il processo di socializzazione degli allievi; b) la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti; c) concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria; d) un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, nonché le realizzazioni dell’uomo; e) nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.
Durata
Art. 62
75
1 I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.
2 Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse. Art. 63 ... 76
Partecipazione dei docenti Art. 64 77 1 Su richiesta scritta dell’interessato, il Municipio può dispensare per motivi di forza maggiore il docente titolare dalla scuola fuori sede.
2 Per i docenti contitolari il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.
Frequenza degli allievi Art. 65 La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.
Dispensa degli allievi Art. 66 78 Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.
71 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
72
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
73 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
74 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
75 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
76 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
367.
77
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedente modifica: BU 2012,
277.
78 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 66a 79
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi per i costi di vitto e alloggio che non supera 13 franchi al giorno.
2 Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
Programma
Art. 67 80 1 Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all’ispettorato, corredato delle seguenti informazioni: a) dello stabile e dei luoghi; b) giornaliera; c) del soggiorno e date; d) interessate; e) di soccorso e di pronto intervento.
2 Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.
Preparazione didattica Art. 68
81
1 Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell’organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.
2 Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.
3 Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.
Personale ausiliario e di servizio Art. 69 Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.
Norme assicurative Art. 70 Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata. Capitolo III Refezioni scolastiche
Funzionamento
Art. 71 82 Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.
Vigilanza
Art. 72 83 1 La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le sugli esercizi pubblici.
2 Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.
Frequenza degli allievi Art. 73 84 Gli allievi iscritti alla refezione sono tenuti a parteciparvi regolarmente; eventuali dispense sono accordate dalla direzione di istituto, su richiesta dei genitori.
Partecipazione finanziaria delle famiglie
79 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
80 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
81 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
82
Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
83 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
84 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Art. 73a
85
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno.
2 Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi per pasto.
3 Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.
Requisiti del personale Art. 74 86 1 Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: a) attitudini educative e relazionali; b) condizioni di salute, accertate periodicamente; c) a partecipare a corsi di aggiornamento.
2 La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettorato. Capitolo IV Servizio di sostegno pedagogico
Definizione e funzione Art. 75 1 Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.
2 L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990. 87
Scopi
Art. 76 1 Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.
2 Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.
Situazioni particolari Art. 76a 88
1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.
2 Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.
4 Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.
Collaborazione dei genitori Art. 77
1 Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino.
2 L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un’adeguata informazione dei genitori.
3 In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l’ispettorato decide sulle misure da adottare. 89
Ripartizione regionale
85 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
86 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
87 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
88
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
89 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Art. 78 90 Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.
Organizzazione dei gruppi Art. 79 91 Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.
Collegio dei capigruppo Art. 80
1 I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali. 92
2 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo: a) le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi b) le modalità comuni di intervento degli operatori; c) approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio; d) l’aggiornamento degli operatori; 93 e) riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico scuola media. 94
Compiti del capogruppo Art. 81 95 1 Il capogruppo collabora con l’ispettore di riferimento.
2 Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni.
3 In particolare: a) la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla dimissione degli b) i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei membri del mediante visite e colloqui personali; c) seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo; d) dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio; e) prove di maturità; f) a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari; g) le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le che esulano dalle competenze del Servizio; h) tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.
4 I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.
Compiti del logopedista e dello psicomotricista Art. 82 1 Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio.
2 In particolare: a) gli allievi segnalati; b) i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne assumono c) regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate; d) al capogruppo proposte sull’assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno per la parte relativa ai loro interventi; e)
96
90
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
91 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
92 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
367.
93 Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
94 Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
95
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
96 Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
f) responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al dell’obbligo scolastico;
97 g) alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette istanze competenti.
Compiti del docente di sostegno pedagogico Art. 83 1 Il docente di sostegno pedagogico un’attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare. 98
2 Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. 99
3 In particolare: a) con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti pedagogici nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio; b) la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato primo anno di scuola media; c) alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse istanze competenti. Art. 84 ... 100 Art. 85 ... 101
Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti Art. 85a 102 1 Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.
2 Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Onere di lavoro delle altre figure professionali Art. 85b 103 Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. Art. 86 ... 104
Fabbisogno e organizzazione 105 Art. 87 106 1 Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri: a) di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni; b) di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale; c) di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.
2 La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio. Art. 88-90 ... 107 Art. 91 ... 108
97 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
98
Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
99 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
100 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
367.
101 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
102 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
103 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2014, 472; BU 2015, 279.
104 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
105 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
106 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
107 Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
108 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
Capitolo V Trasporti scolastici
Generalità
Art. 92 I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
Responsabilità e vigilanza 109 Art. 93 110 1 La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto.
2 Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 93a
111
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola.
2 Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del Comune. TITOLO X Attestati scolastici
Documenti scolastici Art. 94
112
1 Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante: a) ai genitori, trasmesse durante l’anno; b) delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico.
2 I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.
Documentazione 113 Art. 95 114 1 Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno.
2 Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto. TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento
Spazi all’aperto Art. 96 Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.
Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi Art. 97 1 Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche.
109
Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
110 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009,
310; BU 2012, 277.
111 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
112 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modificche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
113
Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
114 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
2 Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.
3 La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio. 115
4 Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.
Albo della scuola Art. 98 116 All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.
Arredamento e materiale didattico Art. 99 117
1 I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.
2 ...
Conservazione dei materiali Art. 100 118 1 I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento.
2 Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio. TITOLO XII Norme transitorie, abrogative e finali
Norma transitoria Art. 101 119 Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta comunque al docente.
Entrata in vigore Art. 102 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97. Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021 Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990. Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo scopo prefissato da questa norma. Allegato Norme abrogative Sono abrogati i seguenti regolamenti: - per obbligatorie, del 24 luglio 1959 - per materne, del 16 settembre 1975 - sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984
115 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
116 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
117 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
118 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
119
Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU
2012, 277.
120 Disposizione transitoria introdotta dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90.
- sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984 - sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola del 19 aprile 1989 - dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno - n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente delle attività creative - n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari Pubblicato nel BU 1996 , 195.
Regolamento delle scuole comunali
Regolamento delle scuole comunali 1 del 3 luglio 1996 (stato 1° agosto 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, decreta: TITOLO I Generalità
Dipartimento e denominazioni Art. 1 2 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.
2 Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni: a) inteso anche per consorzio; b) inteso anche per Delegazione scolastica consortile; c) inteso ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;
3 d) ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell’infanzia che per la elementare. TITOLO II Frequenza scolastica
Controllo della frequenza Art. 2 Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell’età prescritta frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola privata.
Allievi obbligati alla frequenza Art. 3 Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune, indipendentemente dal loro statuto.
Rinvio dell’obbligo di frequenza Art. 4
4
1 L’inizio dell’obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell’interesse superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia.
2 Se l’allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia, la richiesta di rinvio dell’obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta dalla direzione di istituto.
3 La decisione sul rinvio dell’obbligo di frequenza spetta all’ispettorato.
Frequenza di allievi disabili
5 e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato.
Frequenza di allievi in scuole di altri comuni
1 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2003, 422.
2 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
3
Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
4 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
Art. 6
5
1 La richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia o della scuola elementare in altri Comuni presentata dai genitori dell’allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente motivata.
2 La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la scuola dell’infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall’art. 47 cpv. 4 della legge, comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.
3 Le disposizioni particolari in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal Dipartimento.
Partenza di allievi Art. 7 6 1 La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio e all’ispettorato.
2 La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell’allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche del luogo di destinazione.
Assenze degli allievi Art. 8 7 1 Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.
2 Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.
3 Le assenze a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
Frequenza irregolare Art. 9 8 1 In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.
2 Per gli allievi astretti all’obbligo scolastico il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta della direzione di istituto.
3 Negli altri casi il Municipio, nell’ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.
4 Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l’autorità di protezione, informando l’ispettorato.
Sanzioni nei confronti degli allievi Art. 10 9
1 In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettorato. 10
2 È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.
3 Sono in particolare vietati: a) lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali corporali, giudizi di valore o simili; b) dalla ricreazione o dalle attività didattiche; c) anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica; d) di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio.
Sospensione di allievi Art. 11 11 L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all’ispettorato.
5 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
6 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
7 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000,
206; BU 2012, 277.
8 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
9 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
10
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
11 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi Art. 12 12
1 Gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata. 13
2 Per gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d’arrivo. La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori. 14
3 Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell’età e della formazione scolastica precedente.
4 Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Chiusura della scuola Art. 13 1 Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal Municipio: a) di pericolo; b) di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni; c) motivi sanitari, su proposta del medico delegato; d) altri gravi motivi, con il consenso dell’ispettorato. 15
2 Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole. TITOLO III Ordinamento scolastico
Criteri per la formazione delle sezioni Art. 14 16
1 La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo
13 allievi.
2 La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri: a) le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi; b) le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.
3 Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.
Procedura
Art. 15 17 1 Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l’ordinamento per l’anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine.
2 Se l’ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.
Sezioni soggette a contributo Art. 16 18 1 Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l’anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni.
2 Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio.
Criteri per l’assegnazione delle sezioni
12 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
13 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
14 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
15 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
16 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2015, 279.
17
Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.
18 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015,
279.
Art. 17 19 Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l’assegnazione delle sezioni ai docenti dell’istituto da parte del direttore. Art. 18 ... 20 TITOLO IV Organizzazione dell’insegnamento Capitolo I Materiale scolastico
Elenco del materiale Art. 19 21 La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti: a) del materiale che i comuni devono fornire all’istituto, alle sezioni e agli allievi; b) che deve restare di proprietà degli allievi.
Spesa per il materiale Art. 20 1 Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.
2 Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso inservibile. Art. 21 ... 22 Capitolo II Valutazione e percorso scolastico
23 Art. 21 a ... 24
Valutazione alla scuola dell’infanzia Art. 22
25
1 Alla scuola dell’infanzia si procede a una valutazione per l’apprendimento, attuata prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino e la descrizione del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando.
2 Alla fine della scuola dell’infanzia il docente redige il profilo delle competenze dell’allievo, strumento utile anche per il passaggio alla scuola elementare; non sono previste valutazioni sommative.
3 Il profilo dell’allievo è trasmesso alla famiglia; la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.
Valutazione alla scuola elementare Art. 22a
26
1 Alla scuola elementare si procede a una valutazione per l’apprendimento durante l’anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note.
2 Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso dei mezzi punti.
3 La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico.
Variazione dei tempi di percorrenza
19 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.
20 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
369.
22 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
23 Titolo modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
24 Art. abrogato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
25
Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
26 Art. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88.
Art. 23
27
1 A dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell’allievo, se necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con dei progetti specifici, tra i quali possono trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l’accelerazione del percorso scolastico.
2I l rallentamento del percorso scolastico può avvenire nell’ambito della scuola dell’infanzia, se si ritiene indispensabile la permanenza del bambino per un ulteriore anno in quest’ordine di scuola, o alla fine di ogni anno di scuola elementare.
3 L’accelerazione del percorso scolastico (salto di una classe), se si ritiene indispensabile il passaggio anticipato alla classe successiva, può essere decisa solo se a scuola sono riconosciuti evidenti bisogni di ordine pedagogico e didattico. Le classi I e V elementare devono essere in ogni caso frequentate.
4 La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare. Prima di decidere egli: a) scuola dell’infanzia sente il parere degli altri operatori scolastici coinvolti; b) delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori; c) della II e della V elementare deve discuterne preventivamente con i genitori.
5 La decisione sull’accelerazione del percorso scolastico spetta all’ispettorato, sentiti la direzione di istituto, il docente titolare e gli altri operatori scolastici coinvolti.
6 Contro la decisione di cui al cpv. 4 è dato ricorso all’ispettorato giusta l’art. 96 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990. Contro la decisione di cui al cpv. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta l’art. 96 cpv. 3 della legge della del 1° febbraio 1990.
7 Il collegio degli ispettori definisce le procedure per la messa a punto dei progetti di cui al cpv. 1 e per giungere alle decisioni di cui ai cpv. 4 e 5.
Monitoraggio
Art. 24 28 Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze previste dai Piani di Studio. Art. 24a ... 29 Capitolo III Disposizioni varie
Accoglienza
Art. 24b
30
1 I docenti titolari della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe di scuola elementare organizzano un incontro con i nuovi allievi della sezione loro affidata e i loro genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico.
2 Tutti i docenti titolari organizzano entro la fine di ottobre un incontro con i genitori degli allievi della loro classe, in forma plenaria o per gruppi.
Escursioni e uscite didattiche Art. 25 1 Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione. 31
2 Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni. Art. 26 ... 32
Sottoscrizioni, vendite, collette Art. 27 33 È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento. TITOLO V Docenti
27
Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
279.
28 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
29 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
30 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
31
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
32 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
33 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Capitolo I Assunzione dei docenti
Procedura di concorso Art. 28 34 1 La pubblicazione dei concorsi per l’assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla Sezione delle scuole comunali.
2 La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle scuole comunali.
Atto di nomina o di incarico Art. 29 1 L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato con copia all’ispettorato. 35
2 Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al campo delle attività scolastiche. Capitolo II Docente di appoggio 36
Docente di appoggio Art. 30
37
1 Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia. Tuttavia, qualora il numero di allievi della sezione fosse superiore a 20, vi è l’obbligo di assunzione per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico.
2 Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. Tuttavia, vi è l’obbligo di assunzione qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi, come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.
3 L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale d’insegnamento.
4 Nei casi obbligatori, un’eventuale rinuncia totale o parziale all’assunzione del docente di appoggio deve essere autorizzata dal Dipartimento. L’istanza di rinuncia, presentata in forma scritta dal Municipio su proposta della direzione di istituto, deve comprovare che alla rinuncia non si oppongono ragioni di ordine pedagogico.
5 L’attività del docente di appoggio può svolgersi al massimo in due sedi e può essere complementare a quella di docente titolare a metà tempo; è pure ammesso iI cumulo con altri incarichi d’insegnamento, quali il docente di lingua e integrazione o il docente di materie speciali, fino al raggiungimento del tempo pieno.
6 I Municipi possono delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio obbligatori mediante una convenzione pluriennale; la richiesta deve essere inoltrata alla Sezione delle scuole comunali entro il mese di settembre dell’anno scolastico precedente. In questi casi il Cantone fatturerà ai Comuni la quota parte secondo quanto stabilito dal decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale.
Requisiti
Art. 31 I requisiti per l’assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.
Orario e compiti Art. 32 38 L’orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all’ispettorato.
Responsabilità
34
Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.
35 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
36 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
37 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90; precendenti modifiche: BU 2015,
279, 355, 453; BU 2017, 463.
38 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
Art. 33 I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta la responsabilità generale dell’insegnamento.
Assenza del titolare Art. 34 In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall’art. 13 della legge. TITOLO VI Orari scolastici
Frequenza
Art. 35 39 Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.
Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia Art. 36 Nelle scuole dell’infanzia l’attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell’autorità di nomina, tra le 11.30 e le 12.00. Art. 37 ... 40
Sorveglianza prima e dopo le lezioni Art. 38 41 La di istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica.
Compiti di sorveglianza Art. 39
1
... 42
2 La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione. 43
3 Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.
4 I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti. Per la loro momentanea sostituzione, le direzioni d’istituto possono scegliere fra le seguenti possibilità: a) a un docente di appoggio; b) a un docente di scuola dell’infanzia a metà tempo attivo in un’altra sezione; c) a un docente supplente; d) è possibile far capo alle soluzioni di cui alle lettere a)-c), ricorso ad altre persone con requisiti d’idoneità (educatori, operatori socio assistenziali). 44 TITOLO VII Doppio docente
Istituzione di sezioni affidate al doppio docente Art. 40 45 1 Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.
2 La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all’ispettorato.
39 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
40 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
41 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
42 Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
43 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
44
Cpv. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90.
45 Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001,
367.
Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo Art. 41
1 I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo. 46
2 Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga al termine sopra indicato.
3 Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l’ispettorato. 47
Mantenimento della nomina a tempo pieno Art. 42 1 L’autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d’impiego.
2 Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente. 48
3 La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l’interruzione del congedo a metà tempo qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa. 49
Atto di nomina Art. 43 La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante un nuovo atto di nomina.
Abbinamenti
Art. 44 50 Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.
Programmazione dell’attività scolastica Art. 45
1 I due contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.
2 ... 51
3 Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto. 52
Orario settimanale d’insegnamento Art. 46 1 Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento. 53
2 In casi particolari e motivati l’ispettorato può autorizzare modalità diverse. 54
3 L’orario settimanale d’insegnamento è inviato all’ispettorato prima dell’inizio dell’anno e dopo ogni eventuale modifica. 55 Art. 47 ... 56 Art. 48 ... 57
Attività accessorie
46 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
47 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
48
Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
49 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
50 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
51 Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
52 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
53 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003,
372.
54 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
55 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
56
Art. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
57 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
Art. 49 Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell’orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l’insegnamento.
Applicazione delle norme sul doppio docente Art. 50 Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo. TITOLO VIII Promovimento, coordinamento, vigilanza
Ispettorati 58 Art. 51 59 Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle scuole comunali.
Organizzazione degli ispettorati Art. 51a 60 1 Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.
2 L’ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell’ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.
3 Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione di assistenti sul piano disciplinare, collaboratori o consulenti.
Onere di lavoro Art. 51b 61 Al personale degli ispettorati si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.
Compiti degli ispettorati Art. 52
62
1 Gli ambiti di competenza degli ispettorati sono lo sviluppo, l’innovazione, il monitoraggio, la consulenza e la vigilanza del sistema delle scuole comunali.
2 In generale gli ispettorati: a) e implementano la formazione continua del personale scolastico nel rispettivo che risponda ai bisogni identificati nel territorio, basando le proposte su principi di scientifica; b) e garantiscono le condizioni quadro, affinché ogni docente possa sperimentare gli innovativi che la formazione permette di focalizzare; c) sostengono e partecipano all’implementazione di pratiche didattiche innovative e creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi coerenti con la politica in vigore; d) in autonomia con ispettore e ispettori aggiunti le attività degli Istituti scolastici dei circondari attraverso visite negli istituti e incontri con dirigenti, docenti e operatori; se necessario gli opportuni correttivi informando se del Dipartimento e e) attività di consulenza pedagogica, didattica e in materia di politica scolastica a di istituto e autorità comunali; f) inoltre altri compiti assegnati loro da leggi, regolamenti e direttive; g) con ispettore e ispettore aggiunto sulla corretta applicazione di leggi, regolamenti e da parte delle direzioni di istituto e delle autorità di nomina e sulla qualità degli Istituti intervengono d’autorità nel caso di inadempienze rilevate; eseguono l’analisi della degli istituti scolastici comunali.
3 In caso di lamentele o controversie sull’insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio.
4 Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.
58 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
59 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
60 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
61
Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
62 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015,
279.
Collegio degli ispettori Art. 53 63
1 Gli ispettori e gli ispettori aggiunti si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali. 64
2 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori: a) un costante monitoraggio e promuove l’adattamento del funzionamento della scuola; b) gruppi d’innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone con il compito di affrontare dossier o temi specifici; c) le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli scolastici; d) direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti; e) contatti con l’istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni; f) le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da al Dipartimento per l’emanazione; 65 g) le modalità per l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali. 66
Conferenza cantonale dei direttori Art. 54 67
1 I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l’autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.
2 La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell’attuazione di iniziative pedagogiche. Art. 55 ... 68
Commissione di circondario
a) composizione Art. 55a 69
1 È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, ispettori aggiunti, capigruppo e direttori degli istituti comunali. 70
b) compiti
2 I compiti della commissione sono in particolare i seguenti: a) coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale; b) iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad istanze; c) le modalità di collaborazione per migliorare l’assistenza dei docenti e degli operatori Servizio di sostegno; d) preavvisare all’intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività di formazione e di aggiornamento. 71
c) presidenza e frequenza delle riunioni
3 La commissione, presieduta dall’ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.
Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali Art. 56
1 Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali (gestione della classe); a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni. 72
63 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
64 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
65 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
66
Lett. introdotta dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
67 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
68 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
69 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precendenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
70
Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
71 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
72 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
2 L’assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall’ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito. 73
3 Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell’istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi.
4 Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto. 74 TITOLO IX Servizi scolastici Capitolo I Doposcuola e scuola dell’infanzia a orario prolungato
Piano dei servizi 75 Art. 57
76 Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettorato.
Assunzione e retribuzione degli animatori Art. 58 1 Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità.
2 Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.
3 Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.
Vigilanza
Art. 59 77 La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto. Capitolo II Scuola fuori sede
Definizione
Art. 60 78 La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.
Obiettivi
Art. 61 I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi: a) il processo di socializzazione degli allievi; b) la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti; c) concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria; d) un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, nonché le realizzazioni dell’uomo; e) nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.
Durata
Art. 62
79
1 I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.
2 Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse. Art. 63 ... 80
73
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
74 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
75 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
76 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
77 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
78 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
79
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
80 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
367.
Partecipazione dei docenti Art. 64 81
1 Su richiesta scritta dell’interessato, il Municipio può dispensare per motivi di forza maggiore il docente titolare dalla scuola fuori sede.
2 Per i docenti contitolari il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.
Frequenza degli allievi Art. 65 La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.
Dispensa degli allievi Art. 66
82 Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 66a
83
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi per i costi di vitto e alloggio che non supera 13 franchi al giorno.
2 Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
Programma
Art. 67 84
1 Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all’ispettorato, corredato delle seguenti informazioni: a) dello stabile e dei luoghi; b) giornaliera; c) del soggiorno e date; d) interessate; e) di soccorso e di pronto intervento.
2 Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.
Preparazione didattica Art. 68 85 1 Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell’organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.
2 Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.
3 Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.
Personale ausiliario e di servizio Art. 69 Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.
Norme assicurative Art. 70 Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata. Capitolo III Refezioni scolastiche
Funzionamento
81 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedente modifica: BU 2012,
277.
82 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
83 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
84 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
85 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
Art. 71 86 Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.
Vigilanza
Art. 72 87 1 La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le sugli esercizi pubblici.
2 Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.
Frequenza degli allievi Art. 73
88
1 Gli allievi dell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione se vi sono iscritti.
2 Gli allievi del primo e secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione; eventuali dispense, presentate per iscritto dai detentori dell’autorità parentale, sono accordate dalla direzione di istituto per ragioni mediche comprovate da un progetto di accoglienza individualizzato e/o per ragioni educative avallate dall’ispettorato.
3 Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare regolarmente alla mensa se vi sono iscritti.
4 La richiesta di dispensa di cui al capoverso 2 deve essere motivata e deve essere proposta dai genitori e/o dal docente alla direzione di istituto per iscritto; contro una decisione negativa è dato reclamo giusta l’art. 97a della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e contro la decisione su reclamo è dato ricorso giusta l’art. 92 della stessa legge.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 73a
89
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno.
2 Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi per pasto.
3 Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.
Requisiti del personale Art. 74 90
1 Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: a) attitudini educative e relazionali; b) condizioni di salute, accertate periodicamente; c) a partecipare a corsi di aggiornamento.
2 La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettorato. Capitolo IV Servizio di sostegno pedagogico
Definizione e funzione Art. 75 1 Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.
2 L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
91
Scopi
Art. 76 1 Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.
2 Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.
86 Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
87 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
88 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015,
279.
89 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
90
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
367.
91 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
Situazioni particolari Art. 76a 92
1 Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.
2 Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
3 Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.
4 Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.
Collaborazione dei genitori Art. 77
1 Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino.
2 L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un’adeguata informazione dei genitori.
3 In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l’ispettorato decide sulle misure da adottare. 93
Ripartizione regionale Art. 78
94 Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.
Organizzazione dei gruppi Art. 79 95 Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.
Collegio dei capigruppo Art. 80
1 I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali. 96
2 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo: a) le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi b) le modalità comuni di intervento degli operatori; c) approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio; d) l’aggiornamento degli operatori; 97 e) riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico scuola media.
98
Compiti del capogruppo Art. 81 99 1 Il capogruppo collabora con l’ispettore di riferimento.
2 Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni.
3 In particolare: a) la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla dimissione degli b) i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei membri del mediante visite e colloqui personali;
92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
93
Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
94 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
95 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
96 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
367.
97 Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
98
Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
99 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
c) seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo; d) dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio; e) prove di maturità; f) a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari; g) le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le che esulano dalle competenze del Servizio; h) tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.
4 I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.
Compiti del logopedista e dello psicomotricista Art. 82
1 Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio.
2 In particolare: a) gli allievi segnalati; b) i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne assumono c) regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate; d) al capogruppo proposte sull’assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno per la parte relativa ai loro interventi; e) 100 f) responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al dell’obbligo scolastico; 101 g) alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette istanze competenti.
Compiti del docente di sostegno pedagogico Art. 83 1 Il docente di sostegno pedagogico un’attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare. 102
2 Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. 103
3 In particolare: a) con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti pedagogici nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio; b) la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato primo anno di scuola media; c) alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse istanze competenti. Art. 84 ... 104 Art. 85 ... 105
Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti Art. 85a
106
1 Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.
2 Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Onere di lavoro delle altre figure professionali
100
Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
101 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
102 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
103 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
104 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
367.
105
Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
106 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
Art. 85b 107 Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. Art. 86 ... 108
Fabbisogno e organizzazione 109 Art. 87 110
1 Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri: a) di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni; b) di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale; c) di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.
2 La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio. Art. 88-90 ... 111 Art. 91 ... 112 Capitolo V Trasporti scolastici
Generalità
Art. 92 I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
Responsabilità e vigilanza 113 Art. 93
114
1 La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto.
2 Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto.
Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 93a 115
1 Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola.
2 Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del Comune. TITOLO X Attestati scolastici
Documenti scolastici Art. 94 116
1 Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante: a) ai genitori, trasmesse durante l’anno; b) delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico.
107 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2014, 472; BU 2015, 279.
108 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
109 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
110 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
279.
111 Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
112 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
113 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
114 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009,
310; BU 2012, 277.
115
Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
116 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modificche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
2 I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.
Documentazione 117 Art. 95
118
1 Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno.
2 Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto. TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento
Spazi all’aperto Art. 96 Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.
Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi Art. 97 1 Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche.
2 Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.
3 La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.
119
4 Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.
Albo della scuola Art. 98
120 All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.
Arredamento e materiale didattico Art. 99 121 1 I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.
2
...
Conservazione dei materiali Art. 100
122
1 I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento.
2 Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio. TITOLO XII Norme transitorie, abrogative e finali
Norma transitoria Art. 101 123 Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta comunque al docente.
117 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
118
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
119 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
120 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
121 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
277.
122
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
123 Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU
2012, 277.
Entrata in vigore Art. 102 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97. Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021 124
1 Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo scopo prefissato da questa norma.
3 La disposizione di cui al capoverso 2 si applica fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso. Allegato Norme abrogative Sono abrogati i seguenti regolamenti: - per obbligatorie, del 24 luglio 1959 - per materne, del 16 settembre 1975 - sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984 - sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984 - sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola del 19 aprile 1989 - dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno - n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente delle attività creative - n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari Pubblicato nel BU 1996 , 195.
124 Disposizione transitoria modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente
modifica: BU 2021, 90.
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