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Regolamento della legge per le famiglie

Regolamento della legge per le famiglie (RLFam) 1 del 20 dicembre 2005 (stato gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre
2003 (Legge per le famiglie); vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,
2 decreta: TITOLO I Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) applica la legge per le famiglie e il suo regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito: Divisione) e dei suoi Uffici.
2 Il Dipartimento è in particolare competente per: 3 a) le autorizzazioni circa l’accoglimento di minorenni ai sensi della legislazione federale; b) le decisioni di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della legge; c) 4 d) le raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC; e) l’ammontare della retta uniforme di cui all’art. 89; f) le direttive regolamentano l’ambito dell’affidamento di minorenni a terzi; 5 g) le direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia, dei e dei centri extrascolastici.
6
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) Art. 2 La Divisione è competente per: 7 a) i compiti che le sono affidati cantonale della politica familiare (art. 6
2 della legge); b) l’apertura e la gestione di istituti e centri ai sensi della legislazione federale (art. 8
22 della legge, art. 13 OAMin); c) le direttive cui vengono determinati contenuto e portata della carta dei servizi; d) i contratti di prestazione; 8 e) a livello strategico le risorse e prestazioni previste dalla legge (art. 1 lett. c) e art. 3
3 lett. e) della legge); f) i bisogni esistenti, determinare l’offerta e fissare l’ordine di priorità degli interventi da nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e nell’ambito dei provvedimenti di di cui agli art. 3 cpv. 1, cpv. 1 bis e 25 cpv. 2 della legge; il documento è trasmesso discussione al Gran Consiglio ogni 4 anni; 9 g) l’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge; h) ed esaminare le nuove attività di sostegno alle famiglie e i progetti generali; i) i sussidi per la costruzione di cui all’art. 3 cpv. 3 lett f) della legge;
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1 Titolo modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2013,

413.

2 Ingresso modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

3

Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
4 Lett. abrogata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedente modifica: BU 2013,

413.

5 Lett. introdotta dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
6 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
7 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

8

Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
9 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
10 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
j) ai fini del sussidiamento gli enti di cui agli art. 26 e 39 della legge; k) le multe previste all’art. 26 OAMin e deferire al Ministero pubblico i casi di recidiva se che la multa non sia sufficiente. l) 11
Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) 12 Art. 3 13 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione: a) le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale; b) ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin; c) la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne; d) i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le dell’autorità di protezione o giudiziaria.
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) Art. 4 L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: a) le attività sussidiate in base alla legge tramite i contratti di prestazione; b) con le istanze preposte alla stipulazione dei contratti di prestazione nell’ambito delle di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni fondati su altre leggi; c) il sussidio per le spese d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie; d) il sussidio per le spese dei singoli collocamenti ai sensi dell’art. 32 della legge e di quelli dalla magistratura dei minorenni; 14 e) l’importo a carico dei Comuni ai sensi dell’art. 30 della legge; f) il sussidio per i progetti generali di cui al capitolo III della legge; g) la vigilanza sulle strutture di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni h) la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati per l’esecuzione delle di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della legge; i) ai nidi dell’infanzia, ai micro-nidi, alle famiglie diurne e ai centri che organizzano attività i contributi alle famiglie di cui agli art. 29a-29d, 39a-39c, 48a-48c. 15
Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) 16 Art. 5 L’Ufficio rette, anticipi e incassi:
17 a) il contributo di mantenimento a carico dei genitori; b) il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi; c) la copertura dei costi di collocamento eccedenti le capacità finanziarie dei genitori; 18 d) nei confronti dei genitori il regresso per i contributi anticipati; e) lo Stato dinnanzi alle autorità giudiziarie nel quadro delle azioni di regresso basate
294 CC; f) ai genitori gli accordi relativi al contributo di mantenimento a loro carico quando compenso o la retta eccedono le loro capacità finanziarie. 19 TITOLO II Osservatorio cantonale della politica familiare

Composizione

Art. 6 1 L’Osservatorio è composto dai seguenti membri, nominati dal Consiglio di Stato: a) rappresentante di ogni Dipartimento;
11 Lett. abrogata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2013,

413.

12

Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
13 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
14 Lett. introdotta dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
15 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
16 Nota marginale modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.

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Frase modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
18 Lett. modificata dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
19 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
b) membri designati dai Comuni ticinesi; c) rappresentanti del settore dei provvedimenti di protezione delle famiglie ai sensi della d) rappresentanti del settore delle attività di sostegno alle famiglie ai sensi della legge; e) rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge; f) rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge. 20
2 Il rappresentante del DSS assume la carica di Presidente.

Funzionamento

Art. 7 21 1 L’Osservatorio resta in carica per il periodo di nomina deciso dal Consiglio di Stato.
2 Esso è convocato dal Presidente o ad istanza di almeno quattro membri. In via eccezionale il Presidente ha la facoltà di consultare l’Osservatorio mediante la circolazione degli atti.
3 L’Osservatorio può proporre all’attenzione del Consiglio di Stato misure di politica familiare e mandati di ricerca inerenti alla legge o a altre leggi cantonali e funge da consulente del Consiglio di Stato e del Dipartimento in materia di politica familiare. TITOLO III Prestazioni Capitolo primo Attività di sostegno alla famiglia
1. Nidi dell’infanzia e micro-nidi 22
A. Definizione Art. 8 23 1 Sono considerati nidi dell’infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla settimana sono invece considerati micro-nidi.
2 Non sono in particolare considerati nidi dell’infanzia né micro-nidi: a) diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che bambini accompagnati e custoditi da un adulto; b) diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti; c) diurni destinati all’accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività (sport, musica, pittura, teatro, ecc.).
B. Autorizzazione
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia
1. Ubicazione e spazi
24 Art. 9 1 Il nido dell’infanzia deve essere ubicato in un luogo tranquillo e a piano terra o rapidamente evacuabile in caso di sinistro.
2 È comunque necessario disporre dei seguenti spazi: a) separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di un anno di età; 25 b) separato attrezzato per l’igiene personale dei bambini e bagno separato per il
26 c) cucina arredato e adeguato agli ospiti; d) multiuso (per le attività creative, i giochi, il movimento, i pasti, ecc.): superficie minima
3 mq/bambino; e) separata dai locali di cui alle lettere a), b), c) e d); f) esterno: giardino compreso negli spazi occupati dal nido dell’infanzia o ampio terrazzo un parco giochi accessibile nelle immediate vicinanze.
2. Arredamento e materiale
20 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2011, 440.
21 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
22 Cifra modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
23 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

24

Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
25 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
26 Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440.
Art. 10 27 Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età.
3. Sicurezza e incendio Art. 11 1 Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI).
2 Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che devono pure essere dotate di vetri di sicurezza.
3 Il nido dell’infanzia deve disporre di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza.
4. Salute e igiene Art. 12 Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole: a) igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti; b) delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari; c) della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico; d) specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili; e) in caso di epidemie; f) di farmacia di pronto soccorso.

5. Direttore

Art. 13 1 Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia. Egli deve disporre di un’esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia. Le formazioni conseguite all’estero devono essere parificate.
2 ... 28
3 In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1. 29

6. Personale

a) Requisiti di base e orario di presenza Art. 14
1 Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15 OAMin. 30
2 Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe educativa.
b) Numero Art. 15
1 Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale arrotondato per eccesso al prossimo numero intero): bambini da 0 a 12 mesi; bambini dai 13 ai 24 mesi; – bambini dai 2 ai 3 anni; per bambini dai 3 anni compiuti. 31
27 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
28 Cpv. abrogato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

29 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2018,

347.

30 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
31 Cpv. modificato dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
2 Nel conteggio può essere computato, ogni due unità formate e con una frazione pari a 0,30 unità svolgono un periodo di formazione pratica di almeno 5 mesi. 32
3 Nel conteggio non può essere computato altro personale ausiliario.
4 Il totale delle unità necessario è approssimato al decimale per difetto o per eccesso.
c) Formazione ed esperienza Art. 16 1 Oltre al direttore, l’équipe educativa deve disporre di una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità.
33
2 Per i nidi dell’infanzia che effettuano unicamente prestazioni parziali riconosciute (art. 13 cpv. 2), la Divisione può concedere delle deroghe rispetto a quanto previsto al cpv. 1.
3 Il personale sprovvisto di formazione specifica deve possedere un’esperienza pratica possibilmente nell’ambito della prima infanzia, adeguate capacità educative e la disponibilità a seguire appropriati corsi.
d) Lavori domestici Art. 17 34 L’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza.
7. Attività quotidiane Art. 18 1 Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni dei bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce d’età.
2 Ai bambini fino a circa 18 mesi di età è assicurato il rispetto dei ritmi individuali; per i bambini più grandi è prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo, all’alimentazione e all’igiene personale.
3 Le attività sono svolte in modo da incoraggiare l’apprendimento, l’autonomia personale, la comunicazione e il rispetto delle regole del gruppo.
8. Organizzazione interna Art. 19 1 Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del nido dell’infanzia, è parte integrante dell’équipe educativa, dirige, organizza e verifica l’attività del personale, struttura gli spazi, tiene i contatti con i genitori e definisce le iscrizioni e le modalità di affidamento dei bambini. Una frazione di tempo lavoro deve essere dedicata alla gestione del nido dell’infanzia. Questa frazione di tempo lavoro non dedicata direttamente alla cura dei bambini non è computabile ai sensi dell’art. 15 e deve essere compensata da personale educativo formato.
2 Prima dell’ammissione il Direttore acquisisce le informazioni necessarie alla presa a carico del bambino, in particolare: a) e indirizzo; b) circa lo stato di salute; c)
3 Deve essere favorito l’inserimento nella struttura con gradualità e con la partecipazione dei genitori.
4 Se il nido dell’infanzia accetta anche collocamenti occasionali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per non disturbare le attività e i ritmi dei bambini che lo frequentano regolarmente.
9. Aspetti finanziari Art. 20
1 Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari.
2 È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale.
10. Carta dei servizi Art. 21 1 Il nido dell’infanzia deve disporre di una carta dei servizi comunicata ai genitori, che permetta loro di verificare direttamente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni erogate.
32 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

33 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
34 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
2 La carta dei servizi deve in particolare descrivere i seguenti aspetti: b) sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate; c) e livelli di qualità; d) di interazione dei genitori dell’utente con la struttura e le procedure di reclamo.
Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 21a
35 I requisiti di autorizzazione dei nidi dell’infanzia elencati dal presente regolamento (art.
9-21) valgono anche per i micro-nidi.

II. Istanza

Art. 22 1 L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
III. Decisione Art. 23
1 La Divisione rilascia l’autorizzazione al Direttore responsabile della conduzione della struttura.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFaG esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3 La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del Direttore ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4 Il Direttore è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
IV. Vigilanza Art. 24
1 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.
36
3 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
V. Consulenza Art. 25 Su richiesta, alla struttura può essere offerta, nei limiti delle risorse disponibili, la consulenza dell’UFaG, direttamente o tramite l’attivazione di Servizi o enti competenti.
C. Sussidiamento
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia 37 Art. 26 1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare di sussidi i nidi dell’infanzia autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti: 38 a) di almeno 10 posti; b) un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 10 ore continuate al c) un servizio di refezione di qualità; d) un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; e) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; f) la documentazione completa richiesta; g) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
35 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

36

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
37 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
38 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
h) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;
39 i) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del nido dell’infanzia e la cui così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa del nido dell’infanzia; 40 j) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;
41 k) è iscritto a registro di commercio, se costituito nella forma dell’associazione; l) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto; 42 m) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento. 43
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i nidi dell’infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1 soddisfano i seguenti requisiti supplementari: 44 a) 45 b) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;
46 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e)
47 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
48
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e h) e al cpv. 2 lett. f. 49
Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 26a 50
1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i micro-nidi autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti: 51 a) un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 8 ore continuate al b) un servizio di refezione di qualità; c) un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; d) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; e) la documentazione completa richiesta; f) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
39 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

40 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

41

Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
42 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
43 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
44 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
45 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

46

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
47 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

48 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

49 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

50 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
51 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
g) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;
52 h) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del micro-nido e la cui così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa del micro-nido; 53 i) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;
54 j) iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione; k) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto; 55 l) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento. 56
2 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. a) e g).
3 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i micro-nidi autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
57 a) 58 b) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento; 59 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e) 60 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
4 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 3 lett. b) e f).
II. Sussidi per l’esercizio

1. Istanza

Art. 27 1 L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) b) di finanziamento triennale; c) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente; d) di spesa; e) attuale del numero e dell’età dei bambini ospitati; f) aggiornato del personale, relativa qualifica e contratti di lavoro; g) del regolamento e del contratto tipo ente/famiglia.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) del numero di giornate di presenza effettive dei bambini ospitati; b) con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini ospitati; c) del personale con la retribuzione pagata durante l’anno, il bilancio, il consuntivo di
52 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

53 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

54

Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
55 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
56 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
57 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
58 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

59

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
60 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
2. Determinazione del sussidio Art. 28 61 1 Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle giornate di presenza determinanti moltiplicate per il contributo fisso giornaliero.
2 Le giornate di presenza determinanti si ottengono moltiplicando le giornate di esercizio (totale massimo dei posti riconosciuti al fine della determinazione del sussidio moltiplicato per i giorni di apertura) con un tasso di occupazione stabilito annualmente dal Dipartimento. 62
3 Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi complessivi riconosciuti moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi di esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato. 63
4 Il sussidiamento cantonale e comunale dei nidi dell’infanzia non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari e degli oneri sociali del personale riconosciuto.
64
5 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.
65

3. Versamento

Art. 28a 66 1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso giornaliero, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2 La giornata di presenza effettiva è computata a partire da un’occupazione minima di quattro ore; un posto può produrre al massimo una giornata di presenza.
3 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
4. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili Art. 29 67 Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
III. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie Art. 29a
68
1 Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.
2 L’importo di tale contributo è definito tramite del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti. 69
61 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2009, 163.
62 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

63 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

64

Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
65 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018,

347.

66 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
67 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009,

163.

68

Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

69 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 29b 70 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti. 71
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 29c 72
1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti. 73

4. Micro-nidi

Art. 29d 74 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.
IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature 75 Art. 30 L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere i seguenti documenti in due copie: a) relazione sulla necessità dell’acquisto previsto; b) relazione tecnica sulle attrezzature richiesti, corredata dei piani 1:50 dei che si intendono arredare con la collocazione delle attrezzature; c) di spesa; d) di finanziamento.
2. Famiglie diurne Art. 31 76 1 È considerata famiglia diurna ai sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni, contemporaneamente.
70 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
71 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
72 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
73 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

74

Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
75 Nota marginale modificata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192.
76 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
2 In considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto
B. Annuncio Art. 32 77 La famiglia diurna che si offre regolarmente per almeno 15 ore settimanali deve annunciarsi preventivamente all’UAP.
C. Impedimenti all’accoglimento diurno Art. 33 1 Chi soggiace all’obbligo di annuncio deve soddisfare cumulativamente i seguenti presupposti e quelli previsti dall’art. 5 OAMin: a) di spazi differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni; b) adeguate condizioni igienico-sanitarie; c) di arredamento e materiale didattico e ludico commisurato all’età dei minorenni accolti; d) di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la degli infortuni domestici (UPI); e) misure opportune per la prevenzione della diffusione delle malattie contagiose e per prime cure di pronto soccorso; f) di un apparecchio telefonico e dei recapiti per le chiamate di emergenza; g) almeno 18 anni; h) personalmente dei minorenni affidati; i) un buono stato di salute e una buona condotta di tutti i membri che compongono il familiare presso il quale il minorenne è affidato; j) disponibili a partecipare a momenti di formazione; k) delle attività quotidiane rispettose di quanto stabilito all’art. 18.
2 L’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 1 va autocertificato al momento dell’annuncio.
D. Vigilanza Art. 34
78
1 L’UAP esercita la vigilanza sugli affidamenti diurni ed è l’autorità competente ai sensi dell’art. 12 OAMin.
2 L’annuncio come famiglia diurna ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento può essere fatto a enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento; la verifica dell’autocertificazione di cui all’art. 33 cpv. 2 del presente regolamento, così come le visite annuali previste dagli art. 12 cpv. 2 e 10 OAMin combinati possono essere delegati ad enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento.
3 Se nel corso delle visite di cui al capoverso 2 gli enti riscontrano deficienze o difficoltà essi sono tenuti a segnalarle tempestivamente all’UAP.
E. Consulenza Art. 35
79 Su richiesta, alla famiglia diurna e agli enti di cui all’art. 34 cpv. 2 e 3 del presente regolamento può essere offerta la consulenza dell’UAP, direttamente o tramite l’attivazione di servizi o enti competenti.
F. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 36
1 Richiamati i requisiti di cui all’art. 11 cpv. 3 della legge possono beneficiare di sussidi per l’erogazione dei salari versati alle famiglie diurne affiliate gli enti preposti all’organizzazione di tali attività che: a) di personale con adeguata formazione nel campo sociale o pedagogico o di una esperienza professionale specifica;
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, gli enti riconosciuti preposti all’organizzazione di tali attività che soddisfano i seguenti requisiti supplementari: a) il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per quanto concerne la del personale educativo; b) l’offerta del servizio di accoglienza e verificano il grado di soddisfazione dei a intervalli regolari;

77

Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
78 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
79 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
c) la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne; d) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; e) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 80
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 2 lett. e). 81

II. Istanza

Art. 37 1 L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) e nominativi dei membri degli organi; b) di spesa dei salari delle famiglie diurne, di formazione, di aggiornamento e delle stesse; c) aggiornato delle famiglie diurne affiliate e dei soci dell’associazione; d) del regolamento e del contratto tipo ente/famiglie; e) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) del numero di ore prestate dalle famiglie diurne; b) con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini affidati nell’anno precedente; c) delle famiglie diurne con la retribuzione pagata durante l’anno; d) consuntivi d’esercizio.
3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio Art. 38 1 Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle ore annue di accoglienza preventivate moltiplicate per il contributo fisso orario.
2 Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3). 82
3 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento. 83
IV. Versamento Art. 38a
84
1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore effettive di accoglienza moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili Art. 39
85 Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie 86 Art. 39a 87 1 Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di
80 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
81 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

82

Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

83 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

84 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
85 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.

86

Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
87 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento.
2 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti. 88
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 39b
89
1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti. 90
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 39c
91
1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti. 92
3. Centri che organizzano attività extrascolastiche
A. Autorizzazione

I. Obbligo

Art. 40 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione le strutture che organizzano attività extrascolastiche con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni nell’arco di un anno. 93

II. Requisiti

Art. 41 1 L’autorizzazione è concessa alle strutture che:
94 a) di spazi e materiale didattico differenziati e adeguati all’età e al numero dei e al tipo di attività offerta;
88 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
89 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
90 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
91 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

92

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
93 Art. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
94 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
b) di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in edilizia; c) le condizioni igieniche di cui all’art. 12, fatta eccezione della lettera c); d) di un responsabile con un’adeguata formazione in campo sociale o pedagogico l’insegnamento); 95 e) di personale maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), buono stato di salute e di buona condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione; f) di almeno un’unità di personale educativo ogni 15 bambini accolti contem- e di una persona disponibile immediatamente in caso di emergenza;
96 g) organizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e formato o con comprovata esperienza; 97 h) di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza; i) una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari; j) di un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati bambini e dal personale; k) di una carta dei servizi ai sensi dell’art. 21.
2 In considerazione di situazioni particolari, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 1 lett. d).
98
III. Istanza Art. 42 1 L ’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 O AMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
IV. Decisione Art. 43
1 La Divisione rilascia l’autorizzazione al responsabile della conduzione del Centro.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3 La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del responsabile ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4 Il responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
V. Vigilanza Art. 44 1 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria. 99
3 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
B. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 45 1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i Centri retti da enti pubblici o privati che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: 100 a) autorizzati;
95 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
96 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

97 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

98

Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
99 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
100 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
b) di organizzare delle attività extrascolastiche rivolte a minorenni in età della scuola c) di almeno 10 posti; d) lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, rimangono aperti dalle ore 7:00 alle 19:00 al di fuori e del periodo scolastico; e) un servizio di refezione di qualità che soddisfa le norme igienico-sanitarie e le in materia alimentare in vigore; f) un piano di finanziamento di almeno tre anni e una situazione finanziaria sana; g) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; h) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; i) la documentazione completa richiesta dall’UFaG; 101 j) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del centro e la cui composizione come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa dei centri che organizzano attività
102 k) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005; 103 l) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto; 104 m) educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento; 105 n) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità di lavoro
106 o) iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione. 107
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari: 108 a) 109 b) educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;
110 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e)
111 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 112
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1 lett. d), n) e cpv. 2 lett. f). 113

II. Istanza

101 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

102

Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
103 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
104 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
105 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
106 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
107 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

108

Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
109 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

110 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
111 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

112

Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
113 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedenti modifiche: BU
2017, 192; BU 2018, 347.
Art. 46 1 L’istanza di sussidio per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il a) b) di finanziamento triennale; c) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto del Centro; d) di spesa; e) e l’età degli ospiti;
114 f) aggiornato del personale, relativa qualifica e contratto di lavoro e piano di occupazione annuale.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) del personale con le relative ore d’impiego e la retribuzione corrisposta durante l’anno; b) rapporto sull’eventuale scostamento rispetto ai dati di preventivo; c) e il consuntivo di esercizio; d) e l’età degli ospiti. 115
3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio Art. 47 116 1 Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo in base alle ore di lavoro pianificate per il personale riconosciuto impiegato moltiplicate per il contributo fisso orario.
2 Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale riconosciuto impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3) dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.
3 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.
4 Il sussidiamento cantonale e comunale dei centri non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari del personale riconosciuto.
IV. Versamento Art. 47a 117 1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore di lavoro effettive del personale riconosciuto moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo. 118
2 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili Art. 48
119 In caso di eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di lavoro del personale riconosciuto contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie 120 Art. 48a 121 1 Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di
114 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
115 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

116

Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedenti modifiche: BU
2009, 163; BU 2017, 192; BU 2018, 347.
117 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
118 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
119 Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2020,

225.

120

Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
121 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento.
2 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti. 122
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 48b 123
1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LCAMal.
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 48a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti. 124
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 48c
125
1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG a un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 48a e 48b del regolamento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti. 126
4. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
Requisiti ai fini del sussidiamento Art. 49 1 Richiamato l’art. 11 cpv. 4 della legge, il gruppo organizzatore delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione deve inoltre:
127 a) un’attività continuata nel tempo e accessibile a tutti durante il periodo scolastico, per almeno 8 ore alla settimana; b) adeguatamente l’offerta; c) il coinvolgimento attivo dei genitori nel progetto; 128 d) di uno spazio adeguato per l’accoglienza di gruppi di 15 persone
122 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
123 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
124 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
125 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

126

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
127 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
128 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
2 In considerazione di situazioni particolari, l’UFaG può eccezionalmente concedere deroghe al
129
Costi d’esercizio riconosciuti Art. 50 Sono riconosciuti i seguenti costi d’esercizio documentati: a) e le spese accessorie del locale o dei locali adibiti all’attività; 130 b) didattico e i costi per le attività dei bambini;
131 c) amministrativi e di formazione necessari all’organizzazione e la conduzione delle attività.

Istanza

Art. 51 1 L’istanza per l’ottenimento dei contributi per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) statuto e nome dei responsabili; b) delle attività proposte, di un programma annuale di massima e degli spazi c) di spesa; d) e ore di apertura; e) di promozione dell’offerta.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’unità amministrativa competente i seguenti documenti di consuntivo: a) d’attività; b) del conto d’esercizio con eventuale rapporto di revisione.
Determinazione del sussidio Art. 52 1 Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo, dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge versata l’anno precedente.
2 Il sussidiamento cantonale e comunale delle attività non può superare il 90% dei costi d’esercizio riconosciuti.

Versamento

Art. 53 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
5. Consulenza sanitaria e sociale

Coordinamento

Art. 54 Le prestazioni di consulenza sanitaria e sociale alle gestanti e ai genitori di bambini in età prescolastica sono coordinate ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. della legge e 4 lett. b) del regolamento. Capitolo secondo Provvedimenti di protezione
1. Prestazioni di servizio sociale individuale
Modalità d’intervento Art. 55 133 1 L’UAP fornisce: a) della famiglia o dei suoi singoli membri le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a, d, f della legge; b) dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b legge, di regola tali prestazioni vanno fornite entro tre mesi dalla richiesta; in caso di ritardo informa il mandante; in caso d’urgenza l’UAP concorda con l’autorità competente le della propria collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari;
129 Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
130 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
131 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

132

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
133 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
c) della famiglia o dei suoi singoli membri o dell’autorità di protezione o giudiziaria le di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. e della legge.
2 Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un operatore responsabile del dossier.
3 Gli interventi di protezione si esplicano secondo l’approccio seguente: a) di un progetto d’intervento (bisogni, obiettivi, mezzi); b) del programma operativo degli enti che attuano il progetto d’intervento, i quali sono ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier; c) dell’esito e, se del caso, modifica del progetto d’intervento.
4 Nei casi di affidamento di minorenni presso terzi l’UAP può attivare e coordinare direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni.
5 Per singole situazioni l’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’erogazione delle prestazioni previste all’art. 16 cpv. 1 lett. e) e f) della legge; in questi casi gli enti sono tenuti a designare un operatore responsabile del dossier.
Collaborazione fra autorità Art. 55a 134
1 Per poter erogare le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’UAP deve poter disporre dei necessari elementi valutativi, in particolare in merito a motivi e scopi della richiesta, stato della situazione e ambiti da esaminare.
2 In accordo con l’UAP, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a), c) e d) della legge per le famiglie.
3 Dopo aver esaminato la valutazione socio-familiare di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria si accorda con l’UAP sulle modalità dell’esercizio del suo mandato come ufficio di controllo e d’informazione.
Raccolta ed elaborazione dei dati Art. 55b 135 1 L’UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti ai sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali.
2 Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati; a tale scopo l’ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative appropriate.

Consulenza

Art. 56
1 L’UFaM può fornire consulenza anche a terzi per orientare la segnalazione alle autorità competenti.
2 L’UFaM può valersi della consulenza e della collaborazione di altri servizi specialistici.
2. Prestazioni di servizio educativo
Riconoscimento ai fini del sussidiamento Art. 57 Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono prestazioni di servizio educativo devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti: a) secondo le modalità di cui all’art. 58; b) un piano delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi le risorse necessarie per conseguirli; c) un piano di finanziamento triennale e una situazione finanziaria sana; d) di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito psicologico o sociale; e) nel caso delle prestazioni di cui all’art. 18 lett. b) della legge, di spazi adeguati, alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi vigenti, e differenziati secondo dei minorenni interessati.
Modalità d’intervento Art. 58 1 L’attivazione delle prestazioni di servizio educativo è di competenza dell’UAP, delle autorità di protezione o giudiziarie o, su delega dell’UAP, di altri enti e servizi. 136

134

Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
135 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
136 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
2 Le prestazioni di servizio educativo vengono di regola fornite dai servizi entro un mese dalla nell’ambito dell’adozione di misure cautelari.
3. Accoglienza delle famiglie
Riconoscimento ai fini del sussidiamento Art. 59 Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono accoglienza alle famiglie devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti: a) le proprie prestazioni durante tutto l’anno e sono accessibili 24 ore su 24, anche in un di urgenza; b) un servizio di refezione o la possibilità di preparare dei pasti; c) un piano di finanziamento triennale, una situazione finanziaria sana e un catalogo prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi e le risorse per conseguirli; 137 d) di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito psicologico o sociale o con provata esperienza professionale nel settore; e) di spazi adeguati, conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi e differenziati secondo l’età dei minorenni interessati.
4. Affidamento di minorenni a terzi
A. Disposizioni comuni
I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione Art. 60 138
1 Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2 I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3 Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.
II. Progetto educativo Art. 61 139
1 Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo.
2 Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno: a) anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia; b) anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo; c) e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia; d) durata dell’affidamento; e) di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione; f) collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi g) del coordinatore del progetto educativo.
3 La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione.
4 A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze.
III. Convenzione Art. 62
140
1 L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento
137 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
138 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

139

Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
140 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2006, 191; BU 2009, 163.
prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso.
2 Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare: a) educativo di affidamento; b) del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei c) si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi per le vacanze ecc.; d) a lla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne; e) delle relazioni personali; f) e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3 Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4 L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.
IV. Programma operativo Art. 63 141 1 Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma operativo e lo trasmette al responsabile del dossier; tale programma operativo deve essere aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo.
2 L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi.
V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti Art. 64 1 In caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo gli art. 11 e 20 OAMin.
2 Se appare necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP segnala tempestivamente la situazione all’autorità di protezione competente.
142
B. Affidamento familiare
I. Obbligo d’autorizzazione
1. Principi 143 Art. 65
144
1 Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per più di un mese dietro compenso o per più di tre mesi gratuitamente deve essere autorizzato dall’UAP.
2 I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne, l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un minorenne determinato.
3 Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie regolarmente minorenni nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, deve essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata dell’accoglimento.
4 L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da un’autorità di protezione o giudiziaria o se il minorenne non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.

Requisiti

Art. 66
145
1 L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di formazione.
2 Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine sommaria e, se del caso, rilascia un’autorizzazione limitata nel tempo ed eventualmente gravata di oneri e condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie.
3 La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva.
II. Spese per il mantenimento del minorenne affidato
141 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
142 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

143

Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
144 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
145 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

1. Compenso

1
2 L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’URAI, indipendentemente dal fatto che il collocamento sia stato deciso rappresentante legale del minorenne o da un’autorità di protezione o giudiziaria. 146
3 Gli anticipi del compenso indebitamente percepiti devono essere rimborsati. 147

2. Regresso

a) Principio Art. 68
148
1 L’URAI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori. 149
2 L’URAI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano. 150
3 Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.
b) Procedura Art. 69
151
1 Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo.
2 Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
3 L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
c) Determinazione dell’importo Art. 70
1 L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI. 152
III. Coperture assicurative Art. 71 1 Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una polizza di assicurazione collettiva per i rischi di responsabilità civile.
IV. Obbligo di comunicazione Art. 71a
153 Chi intende offrire servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia ai sensi della Sezione
4a OAMin deve comunicarlo all’UAP ed è soggetto alla sua vigilanza.
V. Formazione, consulenza e mediazione 154 Art. 72
155
1 L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione, formazione, perfezionamento e consulenza per le famiglie affidatarie.
2 L ’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
146 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedente modifica: BU 2013,

413.

147 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
148 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

149

Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
150 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
151 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
163; BU 2013, 413.
152 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
153 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

154

Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
155 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2009, 163.
VI. Vigilanza
156 Art. 73 157
1 L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia.
2 Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione dell’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze (art. 9 OAMin).
C. Centri educativi

I. Autorizzazione

1. Obbligo

Art. 74
1 Per gestire istituzioni per minorenni che offrono provvedimenti di protezione è necessaria l’autorizzazione della Divisione.
2 I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3 OAMin).

2. Requisiti

a) Concetto quadro Art. 75 Il centro educativo deve disporre di un concetto quadro che descrive: a) e i principi fondamentali cui il centro si ispira; b) d’attività e gli obiettivi generali; c) di destinatari, le prestazioni corrispondenti e i risultati attesi per tipologia; d) relative alla conduzione, all’organizzazione e al finanziamento del centro
b) Personale Art. 76
158
1 Per ogni funzione il centro educativo deve disporre di un profilo delle esigenze e una descrizione del posto.
2 Il Direttore e il personale devono essere idonei ai sensi dell’art. 15 OAMin.
3 Per quanto riguarda la formazione del Direttore e del personale e il numero di quest’ultimo fanno stato le disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 21 novembre 2007 (OPPM) e delle sue direttive.
4 Il Centro educativo deve garantire una supervisione regolare e offrire una formazione continua al personale.
c) Esigenze generali Art. 77 Gli strumenti educativi e pedagogici a disposizione del centro educativo devono essere adeguati ai fanciulli ed agli adolescenti collocati e compatibili con gli obiettivi definiti nel concetto quadro.
d) Regolamento interno Art. 78
1 Il centro educativo deve disporre di un regolamento interno che descrive i diritti e i doveri delle persone interessate e le possibilità di reclamo interne ed esterne.
2 I criteri di ammissione e dimissione devono essere disciplinati.
e) Documentazione Art. 79 I centri educativi devono tenere una lista dei minorenni accolti, conforme alle prescrizioni dell’art. 17 OAMin, e gli eventuali ulteriori documenti stabiliti dall’UFaG.
f) Ubicazione e spazi Art. 80 Il Centro deve disporre di spazi adeguati all’attività e ai bisogni degli utenti.
g) Ulteriori requisiti Art. 81 Ai centri educativi si applicano inoltre i requisiti di cui agli art. 11, 12 e 20.
h) Centri educativi diurni

156

Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
157 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
158 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 82 1 I Centri educativi che accolgono minorenni unicamente di giorno fornendo loro rispettivamente a quelli relativi ai nidi dell’infanzia se si tratta di minorenni di età fino ai tre anni.
2 Il numero e la formazione del personale deve essere adeguato ai bisogni e al numero dei minorenni accolti.

3. Istanza

Art. 83 1 L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.

4. Decisione

Art. 84 Si applica per analogia l’art. 23.

5. Vigilanza

Art. 85
1 I Centri educativi autorizzati sono tenuti a notificare all’UFaG l’elenco aggiornato degli ospiti e del personale.
2 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
3 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza.
4 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.

II. Sussidiamento

1. Riconoscimento

a) Requisiti Art. 86 Per poter essere riconosciuti, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge gli istituti devono soddisfare i requisiti per il riconoscimento federale e negoziare un contratto di prestazione.
b) Decisione Art. 87 1 Nella decisione di riconoscimento sono indicate: a) direttive del centro educativo; b) di posti riconosciuti; c) del riconoscimento, che corrisponde alla durata del contratto di prestazione.
2 Il Centro educativo è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.
2. Sussidi per l’esercizio
a) Determinazione del contributo globale
aa) Costi Art. 88 1 Possono rientrare nei costi computati ai fini del calcolo del finanziamento degli enti solo i costi funzionali al perseguimento dei provvedimenti di protezione attuati in ossequio delle disposizioni della legge e del presente regolamento, in particolare degli art. 60 e segg.
2 Il tasso d’ammortamento economico applicato a fine anno non può superare quello concordato nel contratto di prestazione.
3 Agli enti privati possono essere riconosciuti, tenuto conto della loro situazione finanziaria, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi. Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato, mentre gli ammortamenti finanziari possono essere riconosciuti sino alla misura massima del 3% annuo sul valore iniziale.
4 I costi del personale sono considerati al massimo nella misura riconosciuta dallo Stato ai suoi dipendenti con funzione analoga. 159
bb) Ricavi Art. 89 Richiamato l’art. 31 lett. d) della legge, dei ricavi del Centro educativo computati per la determinazione del contributo globale fanno parte: a) corrisposto dai genitori, sotto forma di retta uniforme stabilita dal Dipartimento; b) del patrimonio;
159 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
c) quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o privati.
b) Ripartizione del contributo globale Art. 90 160 I contributi dei Comuni vengono corrisposti secondo la seguente procedura: a) la fine di giugno l’UFaG segnala ad ogni Comune quale sarà l’importo a suo carico in ai contratti di prestazione stipulati con i Centri educativi e quali sono gli enti di sostegno famiglia noti al Cantone che adempiono le condizioni di sussidiamento cantonali; b) la fine di settembre i Comuni segnalano all’UFaG i contributi versati nell’anno corrente partecipazione a costi ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge; c) intima ai Comuni l’importo definitivo a loro carico, che va corrisposto entro la fine di
3. Assunzione delle spese di collocamento in Istituti non riconosciuti
a) Principio Art. 91
1 L’assunzione delle spese di collocamento in un centro educativo non riconosciuto dallo Stato ai fini del sussidiamento è possibile solo previa decisione di assunzione dei costi da parte dell’UFaG. 161
2 In assenza di tale autorizzazione le spese derivanti dal collocamento sono a carico dell’ente collocante.
b) Procedura Art. 92 1 L’istanza di assunzione dei costi va presentata preventivamente dall’Istituto per conto del rappresentante legale del minorenne oppure dell’autorità tutoria o giudiziaria che ha deciso il collocamento.
2 La stessa deve essere accompagnata dall’elaborazione di un progetto educativo ai sensi dell’art.
61.
3 In presenza di collocamenti urgenti l’istanza deve essere inoltrata entro cinque giorni dal collocamento.
4 In caso di collocamenti in Istituti situati in altri Cantoni fa stato la procedura prevista dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali.
c) Istituti fuori Cantone Art. 93 1 Per principio può essere assunta la spesa di collocamento in centri educativi fuori Cantone e all’estero che cumulativamente: a) autorizzati in base alla legislazione del Cantone o Stato di sede; b) i requisiti posti dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali o i requisiti previsti per i centri situati nel Cantone.
2 Se la legislazione dello Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
4. Retta eccedente le capacità finanziarie dei genitori Art. 94 162
1 La parte di retta che eccede le capacità finanziarie dei genitori è assunta dall’URAI e versata al Centro educativo.
2 Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere una modifica di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare dello stesso.
3 Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
4 L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
Determinazione dell’importo a carico dei genitori Art. 95 Si applica per analogia l’art. 70.
5. Anticipo e regresso
160 Art. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.

161

Cpv. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
162 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2009, 165; BU 2013, 413.
Art. 96 1 Laddove la retta eccede le capacità finanziarie dei genitori e la quota parte assunta dagli o sentenza, la retta è anticipata dall’URAI in attesa di detta determinazione. 163
2 Nei casi di affidamento ordinati dall’autorità di protezione o giudiziaria o indicati dall’UAP, l’URAI anticipa parimenti il contributo di mantenimento a carico dei genitori allorquando lo stesso non è stato corrisposto per più di tre mesi; l’anticipo comprende pure le rette rimaste scoperte nei tre mesi precedenti la richiesta del Centro educativo. 164
3 Al regresso si applicano per analogia le disposizioni di cui all’art. 68. Capitolo terzo Accoglimento in altri Istituti Art. 97 1 L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione.
2 Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto. Capitolo quarto Progetti generali
A. Informazione Art. 98 1 L’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge viene assicurato direttamente dallo Stato o, su mandato, da terzi.
2 Tutti i servizi ed enti attivi nel sostegno alle famiglie e nella protezione dei minorenni sono tenuti a trasmettere regolarmente alla Divisione, o al terzo da essa designato, la documentazione completa e aggiornata relativa alle prestazioni erogate.
B. Progetti di prevenzione, sensibilizzazione, formazione o ricerca
I. Riconoscimento dell’ente promotore Art. 99 L’istanza di riconoscimento dell’ente promotore va inoltrata all’UFaG e deve comprendere: a) e composizione degli organi; b) dell’ente; c) del progetto; d) degli obiettivi; e) collaborazioni con terzi; f) e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi; g) quantificazione delle prestazioni; h) di spesa e piano di finanziamento del progetto; i) di valutazione dell’esito.
II. Requisiti per il sussidiamento del progetto Art. 100 Per poter essere sussidiati i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge devono essere di interesse cantonale.
C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne Art. 101 Il sussidiamento cantonale e comunale a favore delle prestazioni di coordinamento delle TITOLO IV Disposizioni comuni relative al sussidiamento
A. Costruzione
I. Acquisto di terreni e di edifici
1. Proposta preliminare

163

Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
164 Cpv. dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
165; BU 2013, 413.
Art. 102 1 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreni o di edifici deve essere trasmessa al tipologia.
2 La relazione deve essere corredata dai seguenti documenti in tre copie: 165 a) scala 1:2000 del comprensorio comunale in cui si vuole edificare o nel quale ha sede che si intende acquistare o ammodernare; b) di mappa ufficiale 1:500 con indicata l’ubicazione dell’edificio, gli accessi veicolari e le zone destinate a verde e le distanze da servizi pubblici di trasporto; c) dell’edificio in scala 1:100 completo di piante, facciate e sezioni; d) del registro fondiario; e) del sedime o dell’edificio; f) preliminare di finanziamento dell’acquisto; g) o indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente che gestirà la struttura.

2. Documentazione

Art. 103 Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare all’acquisto, l’ente promotore che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare una richiesta di sussidio corredata dai seguenti documenti in tre copie:
166 a) di acquisto della proprietà; b) di finanziamento dell’acquisto; c) a realizzare, entro due anni dall’acquisto, le opere di ammodernamento ed dei fabbricati o entro quattro anni la costruzione della struttura per la quale è stato autorizzato.
II. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento
1. Domanda preliminare Art. 104 Prima dell’elaborazione dei progetti relativi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare di sussidio con una relazione indicante il tipo di costruzione che si intende realizzare, il numero dei posti-letto previsti e la presumibile zona di influenza.

2. Documentazione

Art. 105 1 Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare alla progettazione di massima delle opere, l’amministrazione della struttura che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare, prima della progettazione definitiva una domanda corredata dai seguenti atti in tre copie: 167 a) di situazione in scala 1:1000; b) di massima in scala 1:200; c) presumibile delle opere e previsione di copertura finanziaria; d) sulla situazione finanziaria dell’ente promotore; e) degli statuti.
2 Sono riservate le direttive federali e cantonali per la costruzione.
3. Progetto definitivo Art. 106 Ottenuta l’approvazione del progetto di massima l’amministrazione dell’istituto deve inoltrare al Dipartimento in tre copie: 168 a) definitivo; b) tecnica; c) dettagliato; d) di finanziamento.
4. Inizio dei lavori Art. 107 L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato che dovrà essere richiesta al Dipartimento unitamente alla presentazione dell’autorizzazione cantonale e comunale a costruire.
III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss
165 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

166

Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
167 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
168 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 108 Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato il Dipartimento, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione del sussidio dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.
B. Sussidi per l’esercizio

I. Procedura

1. Istanza e termini Art. 109 1 Laddove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, l’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento o di sussidiamento e la documentazione necessaria, che va presentata: 169 a) il 15 di ottobre per i dati necessari per la determinazione del contributo globale o dei fissi dell’anno successivo; b) il 31 marzo per i dati necessari all’adeguamento dei contributi erogati.
2 I termini stabiliti dal presente regolamento sono perentori.
3 La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.

2. Decisione

Art. 110 Contro le decisioni di riconoscimento e di sussidiamento può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento.
3. Revoca del riconoscimento Art. 111 Il Dipartimento revoca il riconoscimento qualora vengano a mancare le condizioni stabilite dalla legge, dalle relative disposizioni di applicazione o dalla decisione di riconoscimento.
II. Contributo fisso Art. 112 Nell’erogare le prestazioni sussidiate gli enti beneficiari, non devono operare discriminazioni a carattere religioso, politico, sociale o simili.
III. Contratto di prestazione
1. Forma e durata Art. 113 Il contributo globale viene stabilito annualmente mediante stipulazione di un contratto di prestazione in forma scritta entro la fine di gennaio.

2. Contenuti

Art. 114
1 Il contratto annuale stabilisce le condizioni e gli obiettivi quantitativi e qualitativi per il calcolo del contributo globale.
2 Esso può prevedere le condizioni per l’adeguamento dello stesso; le differenze sono regolate nell’esercizio successivo rispetto a quello della loro definizione.
170
3. Versamento dei sussidi Art. 115 Il contributo globale è versato nell’anno di esercizio nelle rate definite dal contratto.
4. Garanzie di equilibrio finanziario Art. 115a 171
1 Gli enti sussidiati adottano le misure necessarie a sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 Essi si dotano di strumenti adeguati quali la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione e di utilizzo di tali garanzie. TITOLO V Norme transitorie e finali

Autorizzazioni

169

Frase modificata dal R 5.3.2008; in vigore dall 11.3.2008 - BU 2008, 137.
170 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
171 Art. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 116
172
1 Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata indicata sulla decisione.
2 In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.

Sussidi

Art. 117 173 Ai sussidi per il 2009 destinati ai centri di attività che organizzano attività extrascolastiche già riconosciuti si applica la normativa previgente.
Sussidiamento dei nidi dell’infanzia Art. 118
1 Ai contributi per il 2007 e il 2008 non si applica la deduzione degli eventuali sussidi federali prevista all’art. 28 cpv. 2.
2 La quota pari ad almeno il 2% del preventivo di spesa annuale da destinare alla formazione permanente del personale dei nidi dell’infanzia deve essere raggiunta gradualmente entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 119 ... 174 Art. 120 ... 175
Affidamento di minorenni a terzi Art. 121
1 Gli affidamenti di minorenni a terzi in corso al momento dell’entrata in vigore del regolamento continuano ad essere seguiti dai servizi cantonali ed enti pubblici o privati designati in virtù delle disposizioni previgenti.
2 ...
176
Disposizioni abrogative Art. 122 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000, il regolamento concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai nidi dell’infanzia del 5 ottobre 2004 e le relative direttive.
Entrata in vigore Art. 123 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. Disposizione transitoria della modifica del 17 novembre 2021
177 Per i nidi dell’infanzia, i micro-nidi e i centri extrascolastici già esistenti e che già beneficiano di sussidi ai sensi della legge e del presente regolamento, le modifiche degli articoli 26 capoverso 1 lettere i e j, 26a capoverso 1 lettere h e i, 45 capoverso 1 lettere j e k si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Pubblicato nel BU 2005 , 457.
172 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
173 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
174 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
175 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

176

abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
177 Disposizione transitoria introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
Version: 18.01.2024
Anzahl Änderungen: 867

Regolamento della legge per le famiglie

Regolamento della legge per le famiglie (RLFam) 1 del 20 dicembre 2005 (stato 19 gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre
2003 (Legge per le famiglie); vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,
2 decreta: TITOLO I Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) applica la legge per le famiglie e il suo regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito: Divisione) e dei suoi Uffici.
2 Il Dipartimento è in particolare competente per: 3 a) le autorizzazioni circa l’accoglimento di minorenni ai sensi della legislazione federale; b) le decisioni di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della legge; c) 4 d) le raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC; e) l’ammontare della retta uniforme di cui all’art. 89; f) le direttive regolamentano l’ambito dell’affidamento di minorenni a terzi; 5 g) le direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia, dei e dei centri extrascolastici.
6
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) Art. 2 La Divisione è competente per: 7 a) i compiti che le sono affidati cantonale della politica familiare (art. 6
2 della legge); b) l’apertura e la gestione di istituti e centri ai sensi della legislazione federale (art. 8
22 della legge, art. 13 OAMin); c) le direttive cui vengono determinati contenuto e portata della carta dei servizi; d) i contratti di prestazione; 8 e) a livello strategico le risorse e prestazioni previste dalla legge (art. 1 lett. c) e art. 3
3 lett. e) della legge); f) i bisogni esistenti, determinare l’offerta e fissare l’ordine di priorità degli interventi da nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e nell’ambito dei provvedimenti di di cui agli art. 3 cpv. 1, cpv. 1 bis e 25 cpv. 2 della legge; il documento è trasmesso discussione al Gran Consiglio ogni 4 anni; 9 g) l’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge; h) ed esaminare le nuove attività di sostegno alle famiglie e i progetti generali; i) i sussidi per la costruzione di cui all’art. 3 cpv. 3 lett f) della legge;
10
1 Titolo modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2013,

413.

2 Ingresso modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

3

Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
4 Lett. abrogata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedente modifica: BU 2013,

413.

5 Lett. introdotta dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
6 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
7 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

8

Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
9 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
10 Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
j) ai fini del sussidiamento gli enti di cui agli art. 26 e 39 della legge; k) le multe previste all’art. 26 OAMin e deferire al Ministero pubblico i casi di recidiva se che la multa non sia sufficiente; l) 11
Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) 12 Art. 3 13 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione: a) le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale; b) ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin; c) la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne; d) i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le dell’autorità di protezione o giudiziaria.
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) Art. 4 L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: a) le attività sussidiate in base alla legge tramite i contratti di prestazione; b) con le istanze preposte alla stipulazione dei contratti di prestazione nell’ambito delle di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni fondati su altre leggi; c) il sussidio per le spese d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie; d) il sussidio per le spese dei singoli collocamenti ai sensi dell’art. 32 della legge e di quelli dalla magistratura dei minorenni; 14 e) l’importo a carico dei Comuni ai sensi dell’art. 30 della legge; f) il sussidio per i progetti generali di cui al capitolo III della legge; g) la vigilanza sulle strutture di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni h) la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati per l’esecuzione delle di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della legge; i) ai nidi dell’infanzia, ai micro-nidi, alle famiglie diurne e ai centri che organizzano attività i contributi alle famiglie di cui agli art. 29a-29d, 39a-39c, 48a-48c; 15 l) l’elenco delle formazioni riconosciute per l’organizzazione delle attività ai sensi
7 cpv. 1 lett. a) e c) della legge ai fini dell’autorizzazione e del sussidiamento. 16
Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) 17 Art. 5 L’Ufficio rette, anticipi e incassi: 18 a) il contributo di mantenimento a carico dei genitori; b) il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi; c) la copertura dei costi di collocamento eccedenti le capacità finanziarie dei genitori;
19 d) nei confronti dei genitori il regresso per i contributi anticipati; e) lo Stato dinnanzi alle autorità giudiziarie nel quadro delle azioni di regresso basate
294 CC; f) ai genitori gli accordi relativi al contributo di mantenimento a loro carico quando compenso o la retta eccedono le loro capacità finanziarie. 20 TITOLO II Osservatorio cantonale della politica familiare
11 Lett. abrogata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2013,

413.

12 Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

13

Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
14 Lett. introdotta dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
15 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
16 Lett. introdotta dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
17 Nota marginale modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.

18

Frase modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
19 Lett. modificata dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
20 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

Composizione

6
1 a) rappresentante di ogni Dipartimento; b) membri designati dai Comuni ticinesi; c) rappresentanti del settore dei provvedimenti di protezione delle famiglie ai sensi della d) rappresentanti del settore delle attività di sostegno alle famiglie ai sensi della legge; e) rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge; f) rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge. 21
2 Il rappresentante del DSS assume la carica di Presidente.

Funzionamento

Art. 7 22
1 L’Osservatorio resta in carica per il periodo di nomina deciso dal Consiglio di Stato.
2 Esso è convocato dal Presidente o ad istanza di almeno quattro membri. In via eccezionale il Presidente ha la facoltà di consultare l’Osservatorio mediante la circolazione degli atti.
3 L’Osservatorio può proporre all’attenzione del Consiglio di Stato misure di politica familiare e mandati di ricerca inerenti alla legge o a altre leggi cantonali e funge da consulente del Consiglio di Stato e del Dipartimento in materia di politica familiare. TITOLO III Prestazioni Capitolo primo Attività di sostegno alla famiglia
1. Nidi dell’infanzia e micro-nidi 23
A. Definizione Art. 8 24
1 Sono considerati nidi dell’infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla settimana sono invece considerati micro-nidi.
2 Non sono in particolare considerati nidi dell’infanzia né micro-nidi: a) diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che bambini accompagnati e custoditi da un adulto; b) diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti; c) diurni destinati all’accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività (sport, musica, pittura, teatro, ecc.).
B. Autorizzazione
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia
1. Ubicazione e spazi 25 Art. 9
1 Il nido dell’infanzia deve essere ubicato in un luogo tranquillo e a piano terra o rapidamente evacuabile in caso di sinistro.
2 È comunque necessario disporre dei seguenti spazi: a) separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di un anno di età; 26 b) separato attrezzato per l’igiene personale dei bambini e bagno separato per il
27 c) cucina arredato e adeguato agli ospiti; d) multiuso (per le attività creative, i giochi, il movimento, i pasti, ecc.): superficie minima
3 mq/bambino; e) separata dai locali di cui alle lettere a), b), c) e d);
21 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2011, 440.
22 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
23 Cifra modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
24 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

25

Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
26 Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
27 Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440.
f) esterno: giardino compreso negli spazi occupati dal nido dell’infanzia o ampio terrazzo un parco giochi accessibile nelle immediate vicinanze.
2. Arredamento e materiale Art. 10 28 Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età.
3. Sicurezza e incendio Art. 11 1 Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI).
2 Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che devono pure essere dotate di vetri di sicurezza.
3 Il nido dell’infanzia deve disporre di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza.
4. Salute e igiene Art. 12 Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole: a) igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti; b) delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari; c) della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico; d) specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili; e) in caso di epidemie; f) di farmacia di pronto soccorso.

5. Direttore

Art. 13
1 Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. l) in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia e disporre di un’esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia. 29
2 Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l). 30
3 In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1.
31

6. Personale

a) Requisiti di base e orario di presenza Art. 14 1 Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15 OAMin. 32
2 Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe educativa.
b) Numero Art. 15 1 Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale arrotondato per eccesso al prossimo numero intero):
28 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
29 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
30 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedenti modifiche: BU 2009,
163; BU 2022, 300.

31

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2018,

347.

32 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
bambini da 0 a 12 mesi; bambini dai 13 ai 24 mesi; – bambini dai 2 ai 3 anni; – per bambini dai 3 anni compiuti. 33
2 Nel conteggio può essere computato, ogni due unità formate e con una frazione pari a 0,30 unità di personale, uno stagiaire o apprendista maggiorenni iscritti ad una scuola riconosciuta, che svolgono un periodo di formazione pratica di almeno 5 mesi.
34
3 Nel conteggio non può essere computato altro personale ausiliario.
4 Il totale delle unità necessario è approssimato al decimale per difetto o per eccesso.
c) Formazione ed esperienza Art. 16
1 Oltre al direttore, l’équipe deve disporre di una persona con formazione riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità. 35
1bis Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l). 36
2 Per i nidi dell’infanzia che effettuano unicamente prestazioni parziali riconosciute (art. 13 cpv. 2), la Divisione può concedere delle deroghe rispetto a quanto previsto al cpv. 1.
3 Il personale sprovvisto di formazione specifica deve possedere un’esperienza pratica possibilmente nell’ambito della prima infanzia, adeguate capacità educative e la disponibilità a seguire appropriati corsi.
d) Lavori domestici Art. 17
37 L’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza.
7. Attività quotidiane Art. 18 1 Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni dei bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce d’età.
2 Ai bambini fino a circa 18 mesi di età è assicurato il rispetto dei ritmi individuali; per i bambini più grandi è prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo, all’alimentazione e all’igiene personale.
3 Le attività sono svolte in modo da incoraggiare l’apprendimento, l’autonomia personale, la comunicazione e il rispetto delle regole del gruppo.
8. Organizzazione interna Art. 19
1 Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del nido dell’infanzia, è parte integrante dell’équipe educativa, dirige, organizza e verifica l’attività del personale, struttura gli spazi, tiene i contatti con i genitori e definisce le iscrizioni e le modalità di affidamento dei bambini. Una frazione di tempo lavoro deve essere dedicata alla gestione del nido dell’infanzia. Questa frazione di tempo lavoro non dedicata direttamente alla cura dei bambini non è computabile ai sensi dell’art. 15 e deve essere compensata da personale educativo formato.
2 Prima dell’ammissione il Direttore acquisisce le informazioni necessarie alla presa a carico del bambino, in particolare: a) e indirizzo; b) circa lo stato di salute; c)
3 Deve essere favorito l’inserimento nella struttura con gradualità e con la partecipazione dei genitori.
4 Se il nido dell’infanzia accetta anche collocamenti occasionali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per non disturbare le attività e i ritmi dei bambini che lo frequentano regolarmente.
9. Aspetti finanziari
33 Cpv. modificato dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
34 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

35 Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2009,

163.

36 Cpv. introdotto dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
37 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 20 1 Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo
2 È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale.
10. Carta dei servizi Art. 21
1 Il nido dell’infanzia deve disporre di una carta dei servizi comunicata ai genitori, che permetta loro di verificare direttamente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni erogate.
2 La carta dei servizi deve in particolare descrivere i seguenti aspetti: a) dei fini e principi fondamentali cui l’ente si ispira; b) sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate; c) e livelli di qualità; d) di interazione dei genitori dell’utente con la struttura e le procedure di reclamo.
Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 21a 38 I requisiti di autorizzazione dei nidi dell’infanzia elencati dal presente regolamento (art.
9-21) valgono anche per i micro-nidi.

II. Istanza

Art. 22 1 L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
III. Decisione Art. 23 1 La Divisione rilascia l’autorizzazione al Direttore responsabile della conduzione della struttura.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFaG esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3 La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del Direttore ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4 Il Direttore è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
IV. Vigilanza Art. 24
1 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria. 39
3 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
V. Consulenza Art. 25 Su richiesta, alla struttura può essere offerta, nei limiti delle risorse disponibili, la consulenza dell’UFaG, direttamente o tramite l’attivazione di Servizi o enti competenti.
C. Sussidiamento
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia 40 Art. 26
1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare di sussidi i nidi dell’infanzia autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti: 41 a) di almeno 10 posti;
38 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

39

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
40 Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
41 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
b) un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 10 ore continuate al c) un servizio di refezione di qualità; d) un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; e) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; f) la documentazione completa richiesta; g) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; h) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;
42 i) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del nido dell’infanzia e la cui così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa del nido dell’infanzia; 43 j) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;
44 k) è iscritto a registro di commercio, se costituito nella forma dell’associazione; l) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto; 45 m) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento. 46
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i nidi dell’infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1 soddisfano i seguenti requisiti supplementari: 47 a) 48 b) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;
49 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e)
50 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 51
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e h) e al cpv. 2 lett. f. 52
Ia. Requisiti per i micro-nidi Art. 26a 53 1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i micro-nidi autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti: 54 a) un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 8 ore continuate al b) un servizio di refezione di qualità;
42 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

43 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

44

Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
45 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
46 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
47 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
48 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

49

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
50 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

51 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

52 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

53 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
54 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
c) un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni; d) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; e) la documentazione completa richiesta; f) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; g) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata; 55 h) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del micro-nido e la cui così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa del micro-nido;
56 i) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005; 57 j) iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione; k) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;
58 l) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento. 59
2 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. a) e g).
3 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i micro-nidi autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari: 60 a) 61 b) al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento; 62 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e)
63 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
4 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 3 lett. b) e f).
II. Sussidi per l’esercizio

1. Istanza

Art. 27 1 L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) b) di finanziamento triennale; c) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente; d) di spesa; e) attuale del numero e dell’età dei bambini ospitati; f) aggiornato del personale, relativa qualifica e contratti di lavoro; g) del regolamento e del contratto tipo ente/famiglia.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
55 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

56 Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.

57

Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
58 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
59 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
60 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
61 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

62

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
63 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

a) del numero di giornate di presenza effettive dei bambini ospitati; b) con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini ospitati; c) del personale con la retribuzione pagata durante l’anno, il bilancio, il consuntivo di
3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
2. Determinazione del sussidio Art. 28 64
1 Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle giornate di presenza determinanti moltiplicate per il contributo fisso giornaliero.
2 Le giornate di presenza determinanti si ottengono moltiplicando le giornate di esercizio (totale massimo dei posti riconosciuti al fine della determinazione del sussidio moltiplicato per i giorni di apertura) con un tasso di occupazione stabilito annualmente dal Dipartimento. 65
3 Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi complessivi riconosciuti moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi di esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.
66
4 Il sussidiamento cantonale e comunale dei nidi dell’infanzia non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari e degli oneri sociali del personale riconosciuto. 67
5 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento. 68

3. Versamento

Art. 28a 69
1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso giornaliero, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2 La giornata di presenza effettiva è computata a partire da un’occupazione minima di quattro ore; un posto può produrre al massimo una giornata di presenza.
3 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
4. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili Art. 29
70 Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
III. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie Art. 29a 71 1 Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.
64 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2009, 163.
65 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

66

Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
67 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
68 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018,

347.

69 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
70 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009,

163.

71 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

2 L’importo di tale contributo è definito tramite del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti. 72
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 29b 73 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.
74
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 29c 75 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti. 76

4. Micro-nidi

Art. 29d
77 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.
IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature 78 Art. 30 L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere i seguenti documenti in due copie: a) relazione sulla necessità dell’acquisto previsto; b) relazione tecnica sulle attrezzature richiesti, corredata dei piani 1:50 dei che si intendono arredare con la collocazione delle attrezzature; c) di spesa; d) di finanziamento.
2. Famiglie diurne
72 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
73 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
74 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
75 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.

76

Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
77 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
78 Nota marginale modificata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192.
A. Definizione
79
1 famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni, contemporaneamente.
2 In considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1.
B. Annuncio Art. 32 80 La famiglia diurna che si offre regolarmente per almeno 15 ore settimanali deve annunciarsi preventivamente all’UAP.
C. Impedimenti all’accoglimento diurno Art. 33 1 Chi soggiace all’obbligo di annuncio deve soddisfare cumulativamente i seguenti presupposti e quelli previsti dall’art. 5 OAMin: a) di spazi differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni; b) adeguate condizioni igienico-sanitarie; c) di arredamento e materiale didattico e ludico commisurato all’età dei minorenni accolti; d) di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la degli infortuni domestici (UPI); e) misure opportune per la prevenzione della diffusione delle malattie contagiose e per prime cure di pronto soccorso; f) di un apparecchio telefonico e dei recapiti per le chiamate di emergenza; g) almeno 18 anni; h) personalmente dei minorenni affidati; i) un buono stato di salute e una buona condotta di tutti i membri che compongono il familiare presso il quale il minorenne è affidato; j) disponibili a partecipare a momenti di formazione; k) delle attività quotidiane rispettose di quanto stabilito all’art. 18.
2 L’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 1 va autocertificato al momento dell’annuncio.
D. Vigilanza Art. 34
81
1 L’UAP esercita la vigilanza sugli affidamenti diurni ed è l’autorità competente ai sensi dell’art. 12 OAMin.
2 L’annuncio come famiglia diurna ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento può essere fatto a enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento; la verifica dell’autocertificazione di cui all’art. 33 cpv. 2 del presente regolamento, così come le visite annuali previste dagli art. 12 cpv. 2 e 10 OAMin combinati possono essere delegati ad enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento.
3 Se nel corso delle visite di cui al capoverso 2 gli enti riscontrano deficienze o difficoltà essi sono tenuti a segnalarle tempestivamente all’UAP.
E. Consulenza Art. 35 82 Su richiesta, alla famiglia diurna e agli enti di cui all’art. 34 cpv. 2 e 3 del presente regolamento può essere offerta la consulenza dell’UAP, direttamente o tramite l’attivazione di servizi o enti competenti.
F. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 36
1 Richiamati i requisiti di cui all’art. 11 cpv. 3 della legge possono beneficiare di sussidi per l’erogazione dei salari versati alle famiglie diurne affiliate gli enti preposti all’organizzazione di tali attività che: a) di personale con adeguata formazione nel campo sociale o pedagogico o di una esperienza professionale specifica; b) un’adeguata risposta ai bisogni espressi dalle famiglie su scala cantonale o
79 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

80

Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
81 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
82 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite soddisfano i seguenti requisiti supplementari: a) il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per quanto concerne la del personale educativo; b) l’offerta del servizio di accoglienza e verificano il grado di soddisfazione dei a intervalli regolari; c) la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne; d) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; e) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 83
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 2 lett. e). 84

II. Istanza

Art. 37 1 L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) e nominativi dei membri degli organi; b) di spesa dei salari delle famiglie diurne, di formazione, di aggiornamento e delle stesse; c) aggiornato delle famiglie diurne affiliate e dei soci dell’associazione; d) del regolamento e del contratto tipo ente/famiglie; e) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) del numero di ore prestate dalle famiglie diurne; b) con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini affidati nell’anno precedente; c) delle famiglie diurne con la retribuzione pagata durante l’anno; d) consuntivi d’esercizio.
3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio Art. 38
1 Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle ore annue di accoglienza preventivate moltiplicate per il contributo fisso orario.
2 Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3).
85
3 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento. 86
IV. Versamento Art. 38a 87
1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore effettive di accoglienza moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili Art. 39 88 Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
83 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
84 Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
85 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

86 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

87 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
88 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie
89 Art. 39a 90
1 Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento.
2 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.
91
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 39b 92 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.
93
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 39c 94 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti. 95
3. Centri che organizzano attività extrascolastiche
A. Autorizzazione

I. Obbligo

Art. 40 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione le strutture che organizzano attività extrascolastiche con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni nell’arco di un anno.
96

89

Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
90 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

91 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
92 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
93 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

94

Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
95 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
96 Art. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

II. Requisiti

Art. 41
1 L’autorizzazione è concessa alle strutture che: 97 a) di spazi e materiale didattico differenziati e adeguati all’età e al numero dei e al tipo di attività offerta; b) di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in edilizia; c) le condizioni igieniche di cui all’art. 12, fatta eccezione della lettera c); d) di un responsabile con un’adeguata formazione riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. in campo sociale o pedagogico (incluso l’insegnamento). Le formazioni conseguite all’estero rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l); 98 e) di personale maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), buono stato di salute e di buona condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione; f) di almeno un’unità di personale educativo ogni 15 bambini accolti e di una persona disponibile immediatamente in caso di emergenza; 99 g) organizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e formato o con comprovata esperienza; 100 h) di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza; i) una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari; j) di un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati bambini e dal personale; k) di una carta dei servizi ai sensi dell’art. 21.
2 In considerazione di situazioni particolari, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 1 lett. d). 101
III. Istanza Art. 42 1 L ’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 O AMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
IV. Decisione Art. 43
1 La Divisione rilascia l’autorizzazione al responsabile della conduzione del Centro.
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3 La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del responsabile ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4 Il responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
V. Vigilanza Art. 44 1 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.
102
3 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
97 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
98 Lett. modificata dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2022,

300.

99 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009,

163.

100

Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
101 Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
102 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
B. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 45
1 Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i Centri retti da enti pubblici o privati che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: 103 a) autorizzati; b) di organizzare delle attività extrascolastiche rivolte a minorenni in età della scuola c) di almeno 10 posti; d) lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, rimangono aperti dalle ore 7:00 alle 19:00 al di fuori e del periodo scolastico; e) un servizio di refezione di qualità che soddisfa le norme igienico-sanitarie e le in materia alimentare in vigore; f) un piano di finanziamento di almeno tre anni e una situazione finanziaria sana; g) conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie; h) richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia; i) la documentazione completa richiesta dall’UFaG; 104 j) cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del centro e la cui composizione come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive e la qualità socioeducativa dei centri che organizzano attività
105 k) organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005; 106 l) in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;
107 m) educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento; 108 n) almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità di lavoro
109 o) iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione.
110
2 Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari: 111 a) 112 b) educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;
113 c) rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo un onere amministrativo supplementare; d) riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o di almeno 60 posti; e)
114 f) le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo. 115

103

Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
104 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
105 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
106 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
107 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
108 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

109

Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
110 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
111 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
112 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

113 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

114

Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,

334.

115 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
3 L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
116

II. Istanza

Art. 46 1 L’istanza di sussidio per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il
15 ottobre all’unità amministrativa competente e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) b) di finanziamento triennale; c) patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, dagli organi competenti previsti dallo statuto del Centro; d) di spesa; e) e l’età degli ospiti;
117 f) aggiornato del personale, relativa qualifica e contratto di lavoro e piano di occupazione annuale.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo: a) del personale con le relative ore d’impiego e la retribuzione corrisposta durante l’anno; b) rapporto sull’eventuale scostamento rispetto ai dati di preventivo; c) e il consuntivo di esercizio; d) e l’età degli ospiti. 118
3 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio Art. 47 119
1 Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo in base alle ore di lavoro pianificate per il personale riconosciuto impiegato moltiplicate per il contributo fisso orario.
2 Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale riconosciuto impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3) dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.
3 I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.
4 Il sussidiamento cantonale e comunale dei centri non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari del personale riconosciuto.
IV. Versamento Art. 47a 120 1 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore di lavoro effettive del personale riconosciuto moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
121
2 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili Art. 48
122 In caso di eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di lavoro del personale riconosciuto contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
116 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedenti modifiche: BU
2017, 192; BU 2018, 347.
117 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
118 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
119 Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedenti modifiche: BU
2009, 163; BU 2017, 192; BU 2018, 347.
120 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.

121

Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
122 Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2020,

225.

1. Contributo universale per le famiglie 123
124
1 per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento.
2 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.
125
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

Art. 48b 126 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LCAMal.
2 L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 48a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.
127
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 48c 128 1 Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG a un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2 Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3 L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 48a e 48b del regolamento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4 Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti. 129
4. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
Requisiti ai fini del sussidiamento Art. 49 1 Richiamato l’art. 11 cpv. 4 della legge, il gruppo organizzatore delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione deve inoltre: 130 a) un’attività continuata nel tempo e accessibile a tutti durante il periodo scolastico, per almeno 8 ore alla settimana; b) adeguatamente l’offerta;

123

Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
124 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,

192.

125 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
126 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
127 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

128

Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
129 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
130 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
c) il coinvolgimento attivo dei genitori nel progetto; 131 d) di uno spazio adeguato per l’accoglienza di gruppi di 15 persone
2 In considerazione di situazioni particolari, l’UFaG può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 1 lett. a). 132
Costi d’esercizio riconosciuti Art. 50 Sono riconosciuti i seguenti costi d’esercizio documentati: a) e le spese accessorie del locale o dei locali adibiti all’attività; 133 b) didattico e i costi per le attività dei bambini; 134 c) amministrativi e di formazione necessari all’organizzazione e la conduzione delle attività.

Istanza

Art. 51 1 L’istanza per l’ottenimento dei contributi per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) statuto e nome dei responsabili; b) delle attività proposte, di un programma annuale di massima e degli spazi c) di spesa; d) e ore di apertura; e) di promozione dell’offerta.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’unità amministrativa competente i seguenti documenti di consuntivo: a) d’attività; b) del conto d’esercizio con eventuale rapporto di revisione.
Determinazione del sussidio Art. 52
1 Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo, dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge versata l’anno precedente.
2 Il sussidiamento cantonale e comunale delle attività non può superare il 90% dei costi d’esercizio riconosciuti.

Versamento

Art. 53 L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
5. Consulenza sanitaria e sociale

Coordinamento

Art. 54 Le prestazioni di consulenza sanitaria e sociale alle gestanti e ai genitori di bambini in età prescolastica sono coordinate ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. della legge e 4 lett. b) del regolamento. Capitolo secondo Provvedimenti di protezione
1. Prestazioni di servizio sociale individuale
Modalità d’intervento Art. 55
136
1 L’UAP fornisce: a) della famiglia o dei suoi singoli membri le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a, d, f della legge;
131 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
132 Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
133 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
134 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.

135

Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
136 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
b) dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b legge, di regola tali prestazioni vanno fornite entro tre mesi dalla richiesta; in caso di ritardo informa il mandante; in caso d’urgenza l’UAP concorda con l’autorità competente le della propria collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari; c) della famiglia o dei suoi singoli membri o dell’autorità di protezione o giudiziaria le di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. e della legge.
2 Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un operatore responsabile del dossier.
3 Gli interventi di protezione si esplicano secondo l’approccio seguente: a) di un progetto d’intervento (bisogni, obiettivi, mezzi); b) del programma operativo degli enti che attuano il progetto d’intervento, i quali sono ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier; c) dell’esito e, se del caso, modifica del progetto d’intervento.
4 Nei casi di affidamento di minorenni presso terzi l’UAP può attivare e coordinare direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni.
5 Per singole situazioni l’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’erogazione delle prestazioni previste all’art. 16 cpv. 1 lett. e) e f) della legge; in questi casi gli enti sono tenuti a designare un operatore responsabile del dossier.
Collaborazione fra autorità Art. 55a
137
1 Per poter erogare le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’UAP deve poter disporre dei necessari elementi valutativi, in particolare in merito a motivi e scopi della richiesta, stato della situazione e ambiti da esaminare.
2 In accordo con l’UAP, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a), c) e d) della legge per le famiglie.
3 Dopo aver esaminato la valutazione socio-familiare di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria si accorda con l’UAP sulle modalità dell’esercizio del suo mandato come ufficio di controllo e d’informazione.
Raccolta ed elaborazione dei dati Art. 55b 138 1 L’UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti ai sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali.
2 Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati; a tale scopo l’ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative appropriate.

Consulenza

Art. 56 1 L’UFaM può fornire consulenza anche a terzi per orientare la segnalazione alle autorità competenti.
2 L’UFaM può valersi della consulenza e della collaborazione di altri servizi specialistici.
2. Prestazioni di servizio educativo
Riconoscimento ai fini del sussidiamento Art. 57 Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono prestazioni di servizio educativo devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti: a) secondo le modalità di cui all’art. 58; b) un piano delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi le risorse necessarie per conseguirli; c) un piano di finanziamento triennale e una situazione finanziaria sana; d) di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito psicologico o sociale; e) nel caso delle prestazioni di cui all’art. 18 lett. b) della legge, di spazi adeguati, alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi vigenti, e differenziati secondo dei minorenni interessati.
Modalità d’intervento
137 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
138 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 58 1 L’attivazione delle prestazioni di servizio educativo è di competenza dell’UAP, delle
139
2 Le prestazioni di servizio educativo vengono di regola fornite dai servizi entro un mese dalla richiesta; in caso di urgenza i servizi garantiscono all’autorità competente la collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari.
3. Accoglienza delle famiglie
Riconoscimento ai fini del sussidiamento Art. 59 Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono accoglienza alle famiglie devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti: a) le proprie prestazioni durante tutto l’anno e sono accessibili 24 ore su 24, anche in un di urgenza; b) un servizio di refezione o la possibilità di preparare dei pasti; c) un piano di finanziamento triennale, una situazione finanziaria sana e un catalogo prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi e le risorse per conseguirli; 140 d) di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito psicologico o sociale o con provata esperienza professionale nel settore; e) di spazi adeguati, conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi e differenziati secondo l’età dei minorenni interessati.
4. Affidamento di minorenni a terzi
A. Disposizioni comuni
I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione Art. 60 141 1 Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2 I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3 Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.
II. Progetto educativo Art. 61
142
1 Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo.
2 Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno: a) anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia; b) anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo; c) e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia; d) durata dell’affidamento; e) di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione; f) collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi g) del coordinatore del progetto educativo.
3 La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione.
4 A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze.
III. Convenzione
139 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

140

Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
141 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
142 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 62
143
1 L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso.
2 Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare: a) educativo di affidamento; b) del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei c) si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi per le vacanze ecc.; d) a lla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne; e) delle relazioni personali; f) e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3 Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4 L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.
IV. Programma operativo Art. 63 144
1 Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma operativo e lo trasmette al responsabile del dossier; tale programma operativo deve essere aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo.
2 L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi.
V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti Art. 64 1 In caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo gli art. 11 e 20 OAMin.
2 Se appare necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP segnala tempestivamente la situazione all’autorità di protezione competente. 145
B. Affidamento familiare
I. Obbligo d’autorizzazione

1. Principi

Art. 65 146 1 Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per più di un mese dietro compenso o per più di tre mesi gratuitamente deve essere autorizzato dall’UAP.
2 I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne, l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un minorenne determinato.
3 Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie regolarmente minorenni nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, deve essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata dell’accoglimento.
4 L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da un’autorità di protezione o giudiziaria o se il minorenne non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.

Requisiti

Art. 66 147 1 L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di formazione.
143 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2006, 191; BU 2009, 163.
144 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.

145

Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
146 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
147 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
2 Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine sommaria condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie.
3 La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva.
II. Spese per il mantenimento del minorenne affidato

1. Compenso

Art. 67 1 Il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.
2 L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’URAI, indipendentemente dal fatto che il collocamento sia stato deciso rappresentante legale del minorenne o da un’autorità di protezione o giudiziaria. 148
3 Gli anticipi del compenso indebitamente percepiti devono essere rimborsati. 149

2. Regresso

a) Principio Art. 68 150 1 L’URAI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori. 151
2 L’URAI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano. 152
3 Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.
b) Procedura Art. 69 153
1 Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo.
2 Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
3 L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
c) Determinazione dell’importo Art. 70 1 L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI. 154
III. Coperture assicurative Art. 71
1 Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una polizza di assicurazione collettiva per i rischi di responsabilità civile.
IV. Obbligo di comunicazione Art. 71a 155 Chi intende offrire servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia ai sensi della Sezione
4a OAMin deve comunicarlo all’UAP ed è soggetto alla sua vigilanza.
V. Formazione, consulenza e mediazione
148 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedente modifica: BU 2013,

413.

149 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
150 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
151 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
152 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
153 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
163; BU 2013, 413.
154 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
155 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 72
156
1 L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione,
2 L ’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
VI. Vigilanza Art. 73 157
1 L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia.
2 Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione dell’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze (art. 9 OAMin).
C. Centri educativi

I. Autorizzazione

1. Obbligo

Art. 74 1 Per gestire istituzioni per minorenni che offrono provvedimenti di protezione è necessaria l’autorizzazione della Divisione.
2 I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3 OAMin).

2. Requisiti

a) Concetto quadro Art. 75 Il centro educativo deve disporre di un concetto quadro che descrive: a) e i principi fondamentali cui il centro si ispira; b) d’attività e gli obiettivi generali; c) di destinatari, le prestazioni corrispondenti e i risultati attesi per tipologia; d) relative alla conduzione, all’organizzazione e al finanziamento del centro
b) Personale Art. 76
158
1 Per ogni funzione il centro educativo deve disporre di un profilo delle esigenze e una descrizione del posto.
2 Il Direttore e il personale devono essere idonei ai sensi dell’art. 15 OAMin.
3 Per quanto riguarda la formazione del Direttore e del personale e il numero di quest’ultimo fanno stato le disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 21 novembre 2007 (OPPM) e delle sue direttive.
4 Il Centro educativo deve garantire una supervisione regolare e offrire una formazione continua al personale.
c) Esigenze generali Art. 77 Gli strumenti educativi e pedagogici a disposizione del centro educativo devono essere adeguati ai fanciulli ed agli adolescenti collocati e compatibili con gli obiettivi definiti nel concetto quadro.
d) Regolamento interno Art. 78
1 Il centro educativo deve disporre di un regolamento interno che descrive i diritti e i doveri delle persone interessate e le possibilità di reclamo interne ed esterne.
2 I criteri di ammissione e dimissione devono essere disciplinati.
e) Documentazione Art. 79 I centri educativi devono tenere una lista dei minorenni accolti, conforme alle prescrizioni dell’art. 17 OAMin, e gli eventuali ulteriori documenti stabiliti dall’UFaG.
f) Ubicazione e spazi Art. 80 Il Centro deve disporre di spazi adeguati all’attività e ai bisogni degli utenti.
g) Ulteriori requisiti
156 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2009, 163.
157 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
158 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 81 Ai centri educativi si applicano inoltre i requisiti di cui agli art. 11, 12 e 20.
h) Centri educativi diurni Art. 82 1 I Centri educativi che accolgono minorenni unicamente di giorno fornendo loro provvedimenti di protezione devono ottemperare ai requisiti di cui agli articoli precedenti, rispettivamente a quelli relativi ai nidi dell’infanzia se si tratta di minorenni di età fino ai tre anni.
2 Il numero e la formazione del personale deve essere adeguato ai bisogni e al numero dei minorenni accolti.

3. Istanza

Art. 83 1 L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2 L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.

4. Decisione

Art. 84 Si applica per analogia l’art. 23.

5. Vigilanza

Art. 85 1 I Centri educativi autorizzati sono tenuti a notificare all’UFaG l’elenco aggiornato degli ospiti e del personale.
2 I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
3 I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza.
4 Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.

II. Sussidiamento

1. Riconoscimento

a) Requisiti Art. 86 Per poter essere riconosciuti, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge gli istituti devono soddisfare i requisiti per il riconoscimento federale e negoziare un contratto di prestazione.
b) Decisione Art. 87
1 Nella decisione di riconoscimento sono indicate: a) direttive del centro educativo; b) di posti riconosciuti; c) del riconoscimento, che corrisponde alla durata del contratto di prestazione.
2 Il Centro educativo è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.
2. Sussidi per l’esercizio
a) Determinazione del contributo globale
aa) Costi Art. 88 1 Possono rientrare nei costi computati ai fini del calcolo del finanziamento degli enti solo i costi funzionali al perseguimento dei provvedimenti di protezione attuati in ossequio delle disposizioni della legge e del presente regolamento, in particolare degli art. 60 e segg.
2 Il tasso d’ammortamento economico applicato a fine anno non può superare quello concordato nel contratto di prestazione.
3 Agli enti privati possono essere riconosciuti, tenuto conto della loro situazione finanziaria, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi. Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato, mentre gli ammortamenti finanziari possono essere riconosciuti sino alla misura massima del 3% annuo sul valore iniziale.
4 I costi del personale sono considerati al massimo nella misura riconosciuta dallo Stato ai suoi dipendenti con funzione analoga. 159
bb) Ricavi
159 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 89 Richiamato l’art. 31 lett. d) della legge, dei ricavi del Centro educativo computati per la determinazione del contributo globale fanno parte: a) corrisposto dai genitori, sotto forma di retta uniforme stabilita dal Dipartimento; b) del patrimonio; c) quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o privati.
b) Ripartizione del contributo globale Art. 90
160 I contributi dei Comuni vengono corrisposti secondo la seguente procedura: a) la fine di giugno l’UFaG segnala ad ogni Comune quale sarà l’importo a suo carico in ai contratti di prestazione stipulati con i Centri educativi e quali sono gli enti di sostegno famiglia noti al Cantone che adempiono le condizioni di sussidiamento cantonali; b) la fine di settembre i Comuni segnalano all’UFaG i contributi versati nell’anno corrente partecipazione a costi ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge; c) intima ai Comuni l’importo definitivo a loro carico, che va corrisposto entro la fine di
3. Assunzione delle spese di collocamento in Istituti non riconosciuti
a) Principio Art. 91 1 L’assunzione delle spese di collocamento in un centro educativo non riconosciuto dallo Stato ai fini del sussidiamento è possibile solo previa decisione di assunzione dei costi da parte dell’UFaG. 161
2 In assenza di tale autorizzazione le spese derivanti dal collocamento sono a carico dell’ente collocante.
b) Procedura Art. 92 1 L’istanza di assunzione dei costi va presentata preventivamente dall’Istituto per conto del rappresentante legale del minorenne oppure dell’autorità tutoria o giudiziaria che ha deciso il collocamento.
2 La stessa deve essere accompagnata dall’elaborazione di un progetto educativo ai sensi dell’art.
61.
3 In presenza di collocamenti urgenti l’istanza deve essere inoltrata entro cinque giorni dal collocamento.
4 In caso di collocamenti in Istituti situati in altri Cantoni fa stato la procedura prevista dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali.
c) Istituti fuori Cantone Art. 93
1 Per principio può essere assunta la spesa di collocamento in centri educativi fuori Cantone e all’estero che cumulativamente: a) autorizzati in base alla legislazione del Cantone o Stato di sede; b) i requisiti posti dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali o i requisiti previsti per i centri situati nel Cantone.
2 Se la legislazione dello Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
4. Retta eccedente le capacità finanziarie dei genitori Art. 94
162
1 La parte di retta che eccede le capacità finanziarie dei genitori è assunta dall’URAI e versata al Centro educativo.
2 Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere una modifica di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare dello stesso.
3 Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
4 L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
160 Art. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.

161

Cpv. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
162 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2009, 165; BU 2013, 413.
Determinazione dell’importo a carico dei genitori Art. 95 Si applica per analogia l’art. 70.
5. Anticipo e regresso Art. 96 1 Laddove la retta eccede le capacità finanziarie dei genitori e la quota parte assunta dagli stessi a titolo di contributo al mantenimento non è ancora stata determinata mediante convenzione o sentenza, la retta è anticipata dall’URAI in attesa di detta determinazione.
163
2 Nei casi di affidamento ordinati dall’autorità di protezione o giudiziaria o indicati dall’UAP, l’URAI anticipa parimenti il contributo di mantenimento a carico dei genitori allorquando lo stesso non è stato corrisposto per più di tre mesi; l’anticipo comprende pure le rette rimaste scoperte nei tre mesi precedenti la richiesta del Centro educativo. 164
3 Al regresso si applicano per analogia le disposizioni di cui all’art. 68. Capitolo terzo Accoglimento in altri Istituti Art. 97
1 L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione.
2 Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto. Capitolo quarto Progetti generali
A. Informazione Art. 98
1 L’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge viene assicurato direttamente dallo Stato o, su mandato, da terzi.
2 Tutti i servizi ed enti attivi nel sostegno alle famiglie e nella protezione dei minorenni sono tenuti a trasmettere regolarmente alla Divisione, o al terzo da essa designato, la documentazione completa e aggiornata relativa alle prestazioni erogate.
B. Progetti di prevenzione, sensibilizzazione, formazione o ricerca
I. Riconoscimento dell’ente promotore Art. 99 L’istanza di riconoscimento dell’ente promotore va inoltrata all’UFaG e deve comprendere: a) e composizione degli organi; b) dell’ente; c) del progetto; d) degli obiettivi; e) collaborazioni con terzi; f) e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi; g) quantificazione delle prestazioni; h) di spesa e piano di finanziamento del progetto; i) di valutazione dell’esito.
II. Requisiti per il sussidiamento del progetto Art. 100 Per poter essere sussidiati i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge devono essere di
C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne Art. 101 Il sussidiamento cantonale e comunale a favore delle prestazioni di coordinamento delle attività di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b) della legge non deve superare il 90% delle spese riconosciute. TITOLO IV Disposizioni comuni relative al sussidiamento

163

Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
164 Cpv. dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
165; BU 2013, 413.
A. Costruzione
I. Acquisto di terreni e di edifici
1. Proposta preliminare Art. 102 1 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreni o di edifici deve essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con una relazione che ne indichi la zona di influenza e la tipologia.
2 La relazione deve essere corredata dai seguenti documenti in tre copie: 165 a) scala 1:2000 del comprensorio comunale in cui si vuole edificare o nel quale ha sede che si intende acquistare o ammodernare; b) di mappa ufficiale 1:500 con indicata l’ubicazione dell’edificio, gli accessi veicolari e le zone destinate a verde e le distanze da servizi pubblici di trasporto; c) dell’edificio in scala 1:100 completo di piante, facciate e sezioni; d) del registro fondiario; e) del sedime o dell’edificio; f) preliminare di finanziamento dell’acquisto; g) o indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente che gestirà la struttura.

2. Documentazione

Art. 103 Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare all’acquisto, l’ente promotore che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare una richiesta di sussidio corredata dai seguenti documenti in tre copie: 166 a) di acquisto della proprietà; b) di finanziamento dell’acquisto; c) a realizzare, entro due anni dall’acquisto, le opere di ammodernamento ed dei fabbricati o entro quattro anni la costruzione della struttura per la quale è stato autorizzato.
II. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento
1. Domanda preliminare Art. 104 Prima dell’elaborazione dei progetti relativi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare di sussidio con una relazione indicante il tipo di costruzione che si intende realizzare, il numero dei posti-letto previsti e la presumibile zona di influenza.

2. Documentazione

Art. 105 1 Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare alla progettazione di massima delle opere, l’amministrazione della struttura che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare, prima della progettazione definitiva una domanda corredata dai seguenti atti in tre copie: 167 a) di situazione in scala 1:1000; b) di massima in scala 1:200; c) presumibile delle opere e previsione di copertura finanziaria; d) sulla situazione finanziaria dell’ente promotore; e) degli statuti.
2 Sono riservate le direttive federali e cantonali per la costruzione.
3. Progetto definitivo Art. 106 Ottenuta l’approvazione del progetto di massima l’amministrazione dell’istituto deve inoltrare al Dipartimento in tre copie: 168 a) definitivo; b) tecnica; c) dettagliato; d) di finanziamento.
4. Inizio dei lavori Art. 107 L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato che dovrà essere richiesta al Dipartimento unitamente alla presentazione dell’autorizzazione cantonale e comunale a costruire.
165 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

166

Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
167 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
168 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss Art. 108 Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato il Dipartimento, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione del sussidio dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.
B. Sussidi per l’esercizio

I. Procedura

1. Istanza e termini Art. 109
1 Laddove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, l’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento o di sussidiamento e la documentazione necessaria, che va presentata: 169 a) il 15 di ottobre per i dati necessari per la determinazione del contributo globale o dei fissi dell’anno successivo; b) il 31 marzo per i dati necessari all’adeguamento dei contributi erogati.
2 I termini stabiliti dal presente regolamento sono perentori.
3 La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.

2. Decisione

Art. 110 Contro le decisioni di riconoscimento e di sussidiamento può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento.
3. Revoca del riconoscimento Art. 111 Il Dipartimento revoca il riconoscimento qualora vengano a mancare le condizioni stabilite dalla legge, dalle relative disposizioni di applicazione o dalla decisione di riconoscimento.
II. Contributo fisso Art. 112 Nell’erogare le prestazioni sussidiate gli enti beneficiari, non devono operare discriminazioni a carattere religioso, politico, sociale o simili.
III. Contratto di prestazione
1. Forma e durata Art. 113 Il contributo globale viene stabilito annualmente mediante stipulazione di un contratto di prestazione in forma scritta entro la fine di gennaio.

2. Contenuti

Art. 114 1 Il contratto annuale stabilisce le condizioni e gli obiettivi quantitativi e qualitativi per il calcolo del contributo globale.
2 Esso può prevedere le condizioni per l’adeguamento dello stesso; le differenze sono regolate nell’esercizio successivo rispetto a quello della loro definizione. 170
3. Versamento dei sussidi Art. 115 Il contributo globale è versato nell’anno di esercizio nelle rate definite dal contratto.
4. Garanzie di equilibrio finanziario Art. 115a 171 1 Gli enti sussidiati adottano le misure necessarie a sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione e di utilizzo di tali garanzie. TITOLO V Norme transitorie e finali

Autorizzazioni

169

Frase modificata dal R 5.3.2008; in vigore dall 11.3.2008 - BU 2008, 137.
170 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
171 Art. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
Art. 116
172
1 Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata indicata sulla decisione.
2 In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.

Sussidi

Art. 117 173 Ai sussidi per il 2009 destinati ai centri di attività che organizzano attività extrascolastiche già riconosciuti si applica la normativa previgente.
Sussidiamento dei nidi dell’infanzia Art. 118
1 Ai contributi per il 2007 e il 2008 non si applica la deduzione degli eventuali sussidi federali prevista all’art. 28 cpv. 2.
2 La quota pari ad almeno il 2% del preventivo di spesa annuale da destinare alla formazione permanente del personale dei nidi dell’infanzia deve essere raggiunta gradualmente entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 119 ... 174 Art. 120 ... 175
Affidamento di minorenni a terzi Art. 121
1 Gli affidamenti di minorenni a terzi in corso al momento dell’entrata in vigore del regolamento continuano ad essere seguiti dai servizi cantonali ed enti pubblici o privati designati in virtù delle disposizioni previgenti.
2 ...
176
Disposizioni abrogative Art. 122 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000, il regolamento concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai nidi dell’infanzia del 5 ottobre 2004 e le relative direttive.
Entrata in vigore Art. 123 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. Disposizione transitoria della modifica del 17 novembre 2021
177 Per i nidi dell’infanzia, i micro-nidi e i centri extrascolastici già esistenti e che già beneficiano di sussidi ai sensi della legge e del presente regolamento, le modifiche degli articoli 26 capoverso 1 lettere i e j, 26a capoverso 1 lettere h e i, 45 capoverso 1 lettere j e k si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Pubblicato nel BU 2005 , 457.
172 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
173 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
174 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
175 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.

176

abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
177 Disposizione transitoria introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
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