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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb); visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi; dopo discussione, decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Campo d’applicazione Art. 2 Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente: a) l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); d) le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); e) le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); f) applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb); g) le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di
b) Municipi Art. 4 1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
c) associazioni di categoria Art. 5
1 Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
Disciplinamento comunale di fiere e mercati Art. 6 1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.
Entrata in vigore Art. 7 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.
Pubblicata nel BU 2023 , 251.
Version: 01.01.2024
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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb); visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi; dopo discussione, decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Campo d’applicazione Art. 2 Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente: a) l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); d) le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); e) le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); f) applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb); g) le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di
b) Municipi Art. 4 1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
c) associazioni di categoria Art. 5
1 Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
Disciplinamento comunale di fiere e mercati Art. 6 1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.
Entrata in vigore Art. 7 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.
Pubblicata nel BU 2023 , 251.
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