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Regolamento del Fondo gioco patologico
Regolamento del Fondo gioco patologico 1 (del 16 aprile 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - cantonale sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931; - intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della del 7 gennaio 2005 (in seguito Convenzione), decreta:
Campo d’applicazione, scopo e finanziamento Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della Convenzione.
2 Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco. 2
3 Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della Convenzione.
Commissione
Art. 2 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di: a) i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e lotta contro la dipendenza da gioco; b) all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; 3 c) la presentazione di progetti.
2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Gestione amministrativa e finanziaria Art. 3 1 Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto. 4
2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Beneficiari
Art. 4 5 Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
Requisiti
Art. 5 1 I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.
6
2 Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
3 In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4 L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
5 Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano. 7
1
Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010,
401.
2 Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
3 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
4 Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.
5 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
6
Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Ammontare del contributo Art. 6
8 Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Richieste di contributo 9 Art. 7 1 Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.
10
2 La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
3 La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
4 L’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto può richiedere ulteriore documentazione. 11
5 Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo. 12
6 A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Competenze decisionali Art. 8 13
1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue: a) fino a 10’000 franchi; b) e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi; c) del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a franchi; d) di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Disposizioni finali Art. 9 14 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 15 Pubblicato nel BU 2008 , 216.
8 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
9 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
10
Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413; precedente modifica: BU 2012,
533.
11 Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.
12 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
13 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018,
413.
14
Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
15 Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.
Regolamento del Fondo gioco patologico
Regolamento del Fondo gioco patologico 1 del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD); vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD); vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019; visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio
2019, 2 decreta:
Campo d’applicazione, scopo e finanziamento Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.
2 Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco. 3
3 Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.
Commissione
Art. 2 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di: a) i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e lotta contro la dipendenza da gioco; b) all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; 4 c) la presentazione di progetti.
2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Gestione amministrativa e finanziaria Art. 3 1 Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos. 5
2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Beneficiari
Art. 4 6 Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
Requisiti
Art. 5 1 I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.
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2 Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
3 In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4 L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
1 Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010,
401.
2 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.
3 Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
4 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
5 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
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Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
5 Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.
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Ammontare del contributo Art. 6 9 Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Richieste di contributo
10 Art. 7
1 Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos. 11
2 La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
3 La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
4 L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.
12
5 Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo. 13
6 A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Competenze decisionali Art. 8 14 1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue: a) fino a 10’000 franchi; b) e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi; c) del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a franchi; d) di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Disposizioni finali Art. 9 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU 2008 , 216.
8 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
9 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
10 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
11 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012,
533; BU 2018, 413.
12 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
13 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
14 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018,
413.
15
Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
16 Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.
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