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Regolamento sui cani

Regolamento sui cani (dell’11 febbraio 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, d e c r e t a : Capitolo Primo Organizzazione e competenze

Dipartimento competente

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.
2 Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l’applicazione della Legge sui cani.

Ufficio del veterinario cantonale

Art. 2

1 L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente: a) b) c) d) 1
2 L’Ufficio del veterinario cantonale: a) b) c) 2 Capitolo Secondo Identificazione Art. 3 ... 3 Capitolo Terzo Tasse e responsabilità civile

Tasse

Art. 4

4
1 Il Municipio del Comune di residenza del proprietario del cane stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’art. 4 della Legge.
2 Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani: a) b)
3 Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l’importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal presente regolamento.

Procedura di incasso

1 Lett. introdotta dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
2 Lett. introdotta dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

3

Art. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
4 Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

Art. 5

5 L’emissione e l’incasso delle tasse, ad eccezione della tassa annuale di competenza comunale, sono curati dall’Ufficio del veterinario cantonale.

Assicurazione di responsabilità civile

Art. 6

Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi. Capitolo Quarto Gestione dei cani

Obbligo del guinzaglio

Art. 7

Fanno eccezione all’obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità: a) b) c) d) e)
Conduzione singola dei cani 6 Art. 8
7 Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell’esercito, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità. Capitolo Quinto Corsi

Obbligo dei corsi

Art. 9

Sono soggetti all’obbligo di frequentazione dei corsi: a) b) Capitolo Sesto Cani pericolosi

Municipi

Art. 10

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all’adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all’Ufficio del veterinario cantonale. Capitolo Settimo Restrizione razze

Elenco delle razze

Art. 11

È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge): a)
8 b)
5 Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
6 Nota marginale modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

7

Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
8 Lett. modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
c) d)

Detentori

Art. 12

9 Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11 residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all’anno. Autorizzazione di detenzione

Obbligo di autorizzazione

Art. 13

Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere dall’Ufficio del veterinario cantonale l’autorizzazione di detenzione prima dell’acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

Richiesta e requisiti

Art. 14

1 La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione: a) b)
2 Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’OPAn. Preavvisa l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
3 L’Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.

Oneri

Art. 15

10 Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale: a) b)

9

Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
10 Art. modificato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

Mancato ottenimento dell’attestato di capacità

Art. 16

1 Chi non ottiene l’attestato di capacità secondo l’art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.
2 ... 11
3 L’Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l’attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi. Casi particolari e deroghe

Casi particolari

Art. 17

1 Chi entra in possesso di un cane dell’elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.
2 I detentori di cani delle razze e incroci elencati all’art. 11 provenienti da altri cantoni o da altri paesi in seguito al trasferimento del proprietario, devono sottoporre la richiesta di autorizzazione al Comune di residenza. Essi sottostanno all’obbligo di frequentare il corso e di sottoporsi al test entro 6 mesi dall’arrivo per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge. 12

Deroghe

Art. 18

1 Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione: a) b) c) d)
2 I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’UVC sono esonerati dal corso obbligatorio secondo l’art. 9 lett. b. 13 Vigilanza

Vigilanza

Art. 19

La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio. Capitolo Ottavo Cani di ignota proprietà

Municipio

Art. 20

Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare: a) b)

Società per la protezione degli animali

Art. 21

Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato: a) c) Capitolo Nono Infrazioni

Competenza

Art. 22

Le infrazioni di cui all’art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall’Ufficio del veterinario cantonale.
11 Cpv. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

12

Cpv. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
13 Cpv. introdotto dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
Capitolo Decimo Disposizioni transitorie

Norme transitorie

Art. 23

1 L’entrata in vigore dell’obbligo della targhetta di cui all’art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall’Ufficio del veterinario cantonale.
2 Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell’OPAn. Capitolo Undicesimo Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 24

1 L’entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 116.
Version: 18.04.2014
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Regolamento sui cani

Regolamento sui cani (dell’11 febbraio 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, d e c r e t a : Capitolo Primo Organizzazione e competenze

Dipartimento competente

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.
2 Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l’applicazione della Legge sui cani.

Ufficio del veterinario cantonale

Art. 2

1 L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente: a) b) c) d) 1
2 L’Ufficio del veterinario cantonale: a) b) c) 2 Capitolo Secondo Identificazione Art. 3 ... 3 Capitolo Terzo Tasse e responsabilità civile

Tasse

Art. 4

4
1 Il Municipio del Comune di residenza del proprietario del cane stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’art. 4 della Legge.
2 Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani: a) b)
3 Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l’importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal presente regolamento.

Procedura di incasso

1 Lett. introdotta dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
2 Lett. introdotta dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

3

Art. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
4 Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

Art. 5

5 L’emissione e l’incasso delle tasse, ad eccezione della tassa annuale di competenza comunale, sono curati dall’Ufficio del veterinario cantonale.

Assicurazione di responsabilità civile

Art. 6

Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi. Capitolo Quarto Gestione dei cani

Obbligo del guinzaglio

Art. 7

Fanno eccezione all’obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità: a) b) c) d) e)
Conduzione singola dei cani 6 Art. 8
7 Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell’esercito, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità. Capitolo Quinto Corsi

Obbligo dei corsi

Art. 9

Sono soggetti all’obbligo di frequentazione dei corsi: a) b) Capitolo Sesto Cani pericolosi

Municipi

Art. 10

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all’adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all’Ufficio del veterinario cantonale. Capitolo Settimo Restrizione razze

Elenco delle razze

Art. 11

È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge): a)
8 b)
5 Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
6 Nota marginale modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

7

Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
8 Lett. modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
c) d)

Detentori

Art. 12

9 Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all’art. 11 residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all’anno. Autorizzazione di detenzione

Obbligo di autorizzazione

Art. 13

Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere dall’Ufficio del veterinario cantonale l’autorizzazione di detenzione prima dell’acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

Richiesta e requisiti

Art. 14

1 La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione: a) b)
2 Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’OPAn. Preavvisa l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
3 L’Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.

Oneri

Art. 15

10 Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale: a) b)

9

Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
10 Art. modificato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

Mancato ottenimento dell’attestato di capacità

Art. 16

1 Chi non ottiene l’attestato di capacità secondo l’art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.
2 ... 11
3 L’Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l’attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi. Casi particolari e deroghe

Casi particolari

Art. 17

1 Chi entra in possesso di un cane dell’elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.
2 I detentori di cani delle razze e incroci elencati all’art. 11 provenienti da altri cantoni o da altri paesi in seguito al trasferimento del proprietario, devono sottoporre la richiesta di autorizzazione al Comune di residenza. Essi sottostanno all’obbligo di frequentare il corso e di sottoporsi al test entro 6 mesi dall’arrivo per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge. 12

Deroghe

Art. 18

1 Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione: a) b) c) d)
2 I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’UVC sono esonerati dal corso obbligatorio secondo l’art. 9 lett. b. 13 Vigilanza

Vigilanza

Art. 19

La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio. Capitolo Ottavo Cani di ignota proprietà

Municipio

Art. 20

Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare: a) b)

Società per la protezione degli animali

Art. 21

Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato: a) c) Capitolo Nono Infrazioni

Competenza

Art. 22

Le infrazioni di cui all’art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall’Ufficio del veterinario cantonale.
11 Cpv. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

12

Cpv. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
13 Cpv. introdotto dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
Capitolo Decimo Disposizioni transitorie

Norme transitorie

Art. 23

1 L’entrata in vigore dell’obbligo della targhetta di cui all’art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall’Ufficio del veterinario cantonale.
2 Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell’OPAn. Capitolo Undicesimo Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 24

1 L’entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 116.
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