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Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi

1 Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi (del 21 settembre 1976) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - l’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari del 26 maggio 1936, segnatamente gli articoli 203, 204, 206 e 207; - la legge cantonale per l’esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943, segnatamente l’art. 30; - per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità; 1 d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Il presente decreto disciplina la vendita dei funghi selvatici freschi e tutte le operazioni ad essa inerenti, quali l’offerta in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto ed il deposito.

Dipartimento competente

Art. 2

2 Il Dipartimento della sanità e della socialità (detto in seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione del presente decreto.

Principio e limitazioni

Art. 3

La vendita di funghi selvatici freschi commestibili sul territorio del Cantone è permessa unicamente per alcune specie comuni e limitatamente a determinati punti vendita o modalità di commercio.

Punti di vendita

Art. 4

1 La vendita dei funghi è permessa, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 6, esclusivamente nei seguenti posti: a) sui mercati per le specie seguenti: Nr. “Moser II/2” Nome volgare
29 Xerocomus badius (fr.) Kühn. ex Gilb. Boleto baio
55 Boletus aereus Bull. ex. Fr. Porcino nero, bronzeo
56 Boletus pinicola Vitt. Porcino, Pinac
57 Boletus edulis Bull. ex. Fr. Porcino, Cupin
58 Boletus aestivalis Paulet ex Fr. Fiuron
62 Leccinum aurantiacum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray Porcinello rosso
66 Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray Boleto scabro
101 Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer Agarico ostreato, Gelone
252 Laccaria Laccata (Scop. ex Fr.) Bk & Br. Agarico laccato
451 Calocybe gambosa (Fr.) Donk Fungo di S. Giorgio
645 Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. Gambasecca
822 Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke Agarico violetto
1010 Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Per. ex Schw. Ovulo buono, Coc
1095 Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing. Mazza di tamburo
1144 Agaricus campester (L.) Fr. Prataiolo
1

Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

2

Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

2

1807 Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst. Foliota grinzosa
1922 Phlegmacium praestans (Cord.) Gill. Cortinario prestante
2386 Russula cyanoxantha Schff. ex Fr. Colombina iridescente
2490 Lactarius delicious (L. ex Fr.) S.F. Gray Agarico delizioso Nr. Vademecum A. Rickens
1387 Cantharellus cibarius Pers. Gallinaccio
1392 Cantharellus tubaeformis Cantarello a tromba
1393 Cantharellus lutescens Cantarello giallo
1460 Polyporus ovinus Poliporo ovino
1594 Hydnum repandum L. Steccherino dorato
1661 Craterellus cornucopioides L. Trombetta dei morti
1845 Morchella esculenta L. Pers. Spugnola gialla
1848 Morchella conica Pers. Spugnola deliziosa
1850 Morchella elata Fr. Spugnola slanciata Nr. Peter
328 Calvatia caelata Vescia

Negozi speciali

b) in negozi speciali, limitatamente alle specie seguenti: - porcini (Boletus edulis, B. edulis pinicola, B. aestivalis, B. aereus); - gallinacci (Cantharellus cibarius, C. lutescens).

Designazione

2 I punti di vendita sono designati dal Dipartimento come segue: a) su indicazione dei Municipi, per i mercati; b) su domanda di permesso di vendita dei funghi, per i negozi speciali.

Limitazione degli spacci

3 Il Dipartimento è competente a limitare il numero degli spacci di funghi, per permettere un controllo adeguato.

Commercio ambulante

Divieto ed eccezione

Art. 5

1 È permesso il commercio ambulante dei funghi, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 6, unicamente sotto forma di offerta in vendita e di vendita ai negozi speciali ed agli esercizi pubblici, alle seguenti condizioni: a) i funghi devono essere unicamente delle specie Boletus e Cantharellus menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. b); b) il venditore deve produrre l’attestazione di controllo, da conservare dal compratore per la durata di un anno.
2 Sono vietate tutte le altre forme di commercio ambulante ed in particolar modo quella che consiste nel portarli di casa in casa offrendoli in vendita.

Organi di vigilanza

Laboratorio cantonale

Art. 6

1 Il Laboratorio cantonale provvede al controllo della vendita dei funghi, valendosi degli ispettori delle derrate alimentari e della collaborazione dei Municipi, quale autorità sanitaria locale. 3

Controllori dei funghi

2 I Municipi possono affidare il controllo dei funghi venduti sui mercati, nei negozi speciali e nella forma di commercio ambulante di cui all’art. 5, cpv. 2, a periti locali di controllo dei funghi (controllori dei funghi), i quali devono avere la formazione prevista dall’art. 206 dell’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari. A richiesta, i controllori dei funghi coadiuvano gli ispettori delle derrate alimentari nelle loro verifiche del commercio dei funghi.

Elenco dei controllori

3

Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

3
3 L’elenco dei controllori dei funghi è pubblicato annualmente sul foglio ufficiale.

Consorzi di Comuni

4 I Comuni possono consorziarsi per la creazione di centri di controllo dei funghi.

Raccoglitori privati

Art. 7

1 I Municipi possono incaricare i controllori dei funghi di tenersi a disposizione dei raccoglitori privati, i quali desiderano far verificare la commestibilità dei funghi non destinati alla vendita, ma da utilizzare nella propria economia domestica.
2 I controlli dei funghi per i raccoglitori privati sono effettuati anche presso il Laboratorio cantonale.

Funghi non conformi Sequestro, distruzione

Art. 8

Gli organi di vigilanza: a) sequestrano e distruggono i funghi velenosi o comunque nocivi alla salute; i funghi guasti, appassiti, ammuffiti, rosicchiati dagli insetti o dalle lumache; i funghi tagliati in modo che non se ne possa riconoscere la specie; b) sequestrano i funghi offerti in vendita abusivamente.

Emolumenti d’ispezione

Art. 9

Per i controlli di cui agli articoli 4, 5 e 6 i Municipi possono prelevare un emolumento di cancelleria per il rilascio delle attestazioni di controllo e per coprire le spese vive.

Penalità

Art. 10

Le contravvenzioni alle diposizioni del presente decreto sono punite a norma dell’art. 487 dell’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.

Abrogazione

Art. 11

È abrogato il decreto esecutivo concernente la vendita dei funghi dell’11 maggio 1914.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, 4 entra in vigore 5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1976 , 341.
4

Approvazione federale: 26 novembre 1976 - BU 1976, 344.

5

Entrata in vigore: 14 dicembre 1976 - BU 1976, 341.

Version: 25.11.2003
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Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi

1 Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi (del 21 settembre 1976) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - l’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari del 26 maggio 1936, segnatamente gli articoli 203, 204, 206 e 207; - la legge cantonale per l’esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943, segnatamente l’art. 30; - per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità; 1 d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Il presente decreto disciplina la vendita dei funghi selvatici freschi e tutte le operazioni ad essa inerenti, quali l’offerta in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto ed il deposito.

Dipartimento competente

Art. 2

2 Il Dipartimento della sanità e della socialità (detto in seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione del presente decreto.

Principio e limitazioni

Art. 3

La vendita di funghi selvatici freschi commestibili sul territorio del Cantone è permessa unicamente per alcune specie comuni e limitatamente a determinati punti vendita o modalità di commercio.

Punti di vendita

Art. 4

1 La vendita dei funghi è permessa, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 6, esclusivamente nei seguenti posti: a) sui mercati per le specie seguenti: Nr. “Moser II/2” Nome volgare
29 Xerocomus badius (fr.) Kühn. ex Gilb. Boleto baio
55 Boletus aereus Bull. ex. Fr. Porcino nero, bronzeo
56 Boletus pinicola Vitt. Porcino, Pinac
57 Boletus edulis Bull. ex. Fr. Porcino, Cupin
58 Boletus aestivalis Paulet ex Fr. Fiuron
62 Leccinum aurantiacum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray Porcinello rosso
66 Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray Boleto scabro
101 Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer Agarico ostreato, Gelone
252 Laccaria Laccata (Scop. ex Fr.) Bk & Br. Agarico laccato
451 Calocybe gambosa (Fr.) Donk Fungo di S. Giorgio
645 Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. Gambasecca
822 Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke Agarico violetto
1010 Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Per. ex Schw. Ovulo buono, Coc
1095 Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing. Mazza di tamburo
1144 Agaricus campester (L.) Fr. Prataiolo
1

Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

2

Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

2

1807 Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst. Foliota grinzosa
1922 Phlegmacium praestans (Cord.) Gill. Cortinario prestante
2386 Russula cyanoxantha Schff. ex Fr. Colombina iridescente
2490 Lactarius delicious (L. ex Fr.) S.F. Gray Agarico delizioso Nr. Vademecum A. Rickens
1387 Cantharellus cibarius Pers. Gallinaccio
1392 Cantharellus tubaeformis Cantarello a tromba
1393 Cantharellus lutescens Cantarello giallo
1460 Polyporus ovinus Poliporo ovino
1594 Hydnum repandum L. Steccherino dorato
1661 Craterellus cornucopioides L. Trombetta dei morti
1845 Morchella esculenta L. Pers. Spugnola gialla
1848 Morchella conica Pers. Spugnola deliziosa
1850 Morchella elata Fr. Spugnola slanciata Nr. Peter
328 Calvatia caelata Vescia

Negozi speciali

b) in negozi speciali, limitatamente alle specie seguenti: - porcini (Boletus edulis, B. edulis pinicola, B. aestivalis, B. aereus); - gallinacci (Cantharellus cibarius, C. lutescens).

Designazione

2 I punti di vendita sono designati dal Dipartimento come segue: a) su indicazione dei Municipi, per i mercati; b) su domanda di permesso di vendita dei funghi, per i negozi speciali.

Limitazione degli spacci

3 Il Dipartimento è competente a limitare il numero degli spacci di funghi, per permettere un controllo adeguato.

Commercio ambulante

Divieto ed eccezione

Art. 5

1 È permesso il commercio ambulante dei funghi, previa ispezione da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 6, unicamente sotto forma di offerta in vendita e di vendita ai negozi speciali ed agli esercizi pubblici, alle seguenti condizioni: a) i funghi devono essere unicamente delle specie Boletus e Cantharellus menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. b); b) il venditore deve produrre l’attestazione di controllo, da conservare dal compratore per la durata di un anno.
2 Sono vietate tutte le altre forme di commercio ambulante ed in particolar modo quella che consiste nel portarli di casa in casa offrendoli in vendita.

Organi di vigilanza

Laboratorio cantonale

Art. 6

1 Il Laboratorio cantonale provvede al controllo della vendita dei funghi, valendosi degli ispettori delle derrate alimentari e della collaborazione dei Municipi, quale autorità sanitaria locale. 3

Controllori dei funghi

2 I Municipi possono affidare il controllo dei funghi venduti sui mercati, nei negozi speciali e nella forma di commercio ambulante di cui all’art. 5, cpv. 2, a periti locali di controllo dei funghi (controllori dei funghi), i quali devono avere la formazione prevista dall’art. 206 dell’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari. A richiesta, i controllori dei funghi coadiuvano gli ispettori delle derrate alimentari nelle loro verifiche del commercio dei funghi.

Elenco dei controllori

3

Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

3
3 L’elenco dei controllori dei funghi è pubblicato annualmente sul foglio ufficiale.

Consorzi di Comuni

4 I Comuni possono consorziarsi per la creazione di centri di controllo dei funghi.

Raccoglitori privati

Art. 7

1 I Municipi possono incaricare i controllori dei funghi di tenersi a disposizione dei raccoglitori privati, i quali desiderano far verificare la commestibilità dei funghi non destinati alla vendita, ma da utilizzare nella propria economia domestica.
2 I controlli dei funghi per i raccoglitori privati sono effettuati anche presso il Laboratorio cantonale.

Funghi non conformi Sequestro, distruzione

Art. 8

Gli organi di vigilanza: a) sequestrano e distruggono i funghi velenosi o comunque nocivi alla salute; i funghi guasti, appassiti, ammuffiti, rosicchiati dagli insetti o dalle lumache; i funghi tagliati in modo che non se ne possa riconoscere la specie; b) sequestrano i funghi offerti in vendita abusivamente.

Emolumenti d’ispezione

Art. 9

Per i controlli di cui agli articoli 4, 5 e 6 i Municipi possono prelevare un emolumento di cancelleria per il rilascio delle attestazioni di controllo e per coprire le spese vive.

Penalità

Art. 10

Le contravvenzioni alle diposizioni del presente decreto sono punite a norma dell’art. 487 dell’ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.

Abrogazione

Art. 11

È abrogato il decreto esecutivo concernente la vendita dei funghi dell’11 maggio 1914.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, 4 entra in vigore 5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1976 , 341.
4

Approvazione federale: 26 novembre 1976 - BU 1976, 344.

5

Entrata in vigore: 14 dicembre 1976 - BU 1976, 341.

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