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Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2022

Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2022 (del 10 novembre 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), in particolare l’articolo 322, decreta:
Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo (art. 20 LT) Art. 1
1 Il locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.
2 Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT)
a) principio Art. 2 1 Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo.
2 Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
3 Se ambedue i coniugi svolgono un’attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l’altro nella professione, nel commercio o nell’impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.
b) spese di trasporto Art. 3 1 Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di con trollo su fondo fino a 700 franchi l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico; c) l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: spese del mezzo pubblico disponibile.
2 Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.
3 La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3’200 franchi l’anno).
c) spese supplementari per doppia economia domestica Art. 4 1 Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
2 La deduzione è stabilita come segue: a) rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori
15 franchi il giorno o 3’200 franchi l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati fuori casa; b) soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, a dire 30 franchi il giorno o 6’400 franchi l’anno se le medesime circostanze sussistono l’anno.
3 Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di capoverso 2 sono ammesse solo misura della metà (7.50 franchi il giorno o 1’600 franchi l’anno, rispettivamente 22.50 franchi il giorno o 4’800 franchi l’anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
4 Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.
d) spese supplementari di alloggio Art. 5
1 Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
2 È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1’000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
e) lavoro a turni o notturno Art. 6
1 Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3’200 franchi l’anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l’anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’articolo 4.
2 Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.
3 Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta.
f) altre spese professionali Art. 7 1 Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti ecc.
2 La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 2’500 franchi l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
3 La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.
g) attività accessoria Art. 8
1 Per l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l’anno.
2 Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente (art. 26 LT) Art. 9 Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettera n LT.
Spese di formazione a fini professionali (art. 32 cpv. 1 lett. n LT) Art. 10 Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a
fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l’attività professionale.
Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT) Art. 11 1 Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
1. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di
2. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo formazione non corrispondono;
3. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del di formazione non corrispondono;
4. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando a domicilio;
5. franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
2 In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3 Gli assegni o borse di studio fino a 1’000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
Calcolo delle aliquote dell’imposta alla fonte (art. 106, 107 e 111 LT) Art. 12
1 La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.
2 Per l’imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:
1. Contributi AVS / AI / IPG del salario lordo
2. Contributi AD del salario lordo fino a fr. 148’200.- (massimo fr. 1’630.20) del salario lordo da fr. 148’201.-
3. Contributi AINP del salario lordo (massimo fr. 1’638.-)
4. Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) del salario lordo (massimo fr. 46’926.-)
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio (esclusi i frontalieri con rientro giornaliero) del salario lordo per le persone sole (massimo fr.
5’200.-) del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10’500.-) del salario lordo per i coniugi con
1 figlio (massimo fr. 10’500.-) del salario lordo per i coniugi con
2 figli o più (massimo fr. 10’500.-)
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) per frontalieri con rientro giornaliero con un solo reddito
10’600.- per frontalieri con rientro giornaliero coniugati con doppio reddito per gli altri contribuenti con un solo reddito per gli altri contribuenti coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito
8. Deduzione per figli 11’100.- per figlio
3 Il moltiplicatore medio comunale per gli altri contribuenti è del 79%.
Persone che esercitano la prostituzione
Art. 13 1 Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull’esercizio della giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l’imposta diventa definitiva.
2 Le persone attive in un appartamento dispensato dall’obbligo autorizzativo conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LProst versano il citato importo direttamente all’auto rità fiscale negli stessi termini previsti per il gerente.
3 Il gerente del locale erotico ha l’obbligo di trattenere e versare detti importi all’autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.
Entrata in vigore Art. 14 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. Pubblicato nel BU 2021 , 316.
Version: 31.12.2023
Anzahl Änderungen: 102

Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2024

Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
2024 del 15 novembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), in particolare l'articolo 322; visto l’articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo, decreta:
Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo (art. 20 LT) Art. 1
1 Il locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.
2 Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT)
a) principio Art. 2
1 Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.
2 Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
3 Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.
b) spese di trasporto Art. 3 1 Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico; c) l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: spese del mezzo pubblico disponibile.
2 Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.
3 La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).
c) spese supplementari per doppia economia domestica Art. 4 1 Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
2 La deduzione è stabilita come segue: a) rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori
15 franchi il giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati fuori casa; b) soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, a dire 30 franchi il giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono l'anno.
3 Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi il giorno o 1'600 franchi l'anno, rispettivamente 22.50 franchi il giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
4 Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.
d) spese supplementari di alloggio Art. 5
1 Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
2 È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
e) lavoro a turni o notturno Art. 6
1 Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'articolo 4.
2 Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.
3 Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.
f) altre spese professionali Art. 7 1 Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti ecc.
2 La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 2'500 franchi l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
3 La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.
g) attività accessoria Art. 8
1 Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l’anno.
2 Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente (art. 26 LT) Art. 9 Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettera n LT.
Spese di formazione a fini professionali (art. 32 cpv. 1 lett. n LT) Art. 10 Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a
fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l’attività professionale.
Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT) Art. 11 1 Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
1. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di
2. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo formazione non corrispondono;
3. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del di formazione non corrispondono;
4. franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando a domicilio;
5. franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
2 In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3 Gli o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.
Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (art. 106, 107 e 111 LT) Art. 12
1 La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.
2 Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:
1. Contributi AVS / AI / IPG 5.3% del salario lordo
2. Contributi AD 1.10% del salario lordo fino a fr. 148'200.- (massimo fr. 1'630.20)
3. Contributi AINP 1% del salario lordo (massimo fr. 1'482.-)
4. Contributi alla previdenza p rofessionale (2° pilastro)
4.50% del salario lordo (massimo fr. 39'690.-)
5. Deduzione per premi a ssicurativi e interessi sui capitali a risparmio
1.50%
2%
2.25%
2.50% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5'400.-) del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10'700.-) del salario lordo per i coniugi con 1 figlio ( massimo fr. 10'700.-) del salario lordo per i coniugi con 2 figli o p (massimo fr. 10'700.-)
6. Deduzione per spese p rofessionali (spese di t rasporto, per pasti fuori d omicilio e per le altre spese n ecessarie alla professione) fr. 4'600.- fr. 8'200.- per i contribuenti con un solo reddito per i contribuenti coniugati con doppio r eddito
7. Deduzione per coniugi con d oppio reddito fr. 7'900.-
8. Deduzione per figli fr. 11'300.- per figlio
3 Il moltiplicatore medio comunale è del 79%.
Persone che esercitano la prostituzione Art. 13 1 Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un’imposta forfetaria di 25 franchi al giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l’imposta diventa definitiva.
2 Le persone attive in un appartamento dispensato dall’obbligo autorizzativo conformemente stessi termini previsti per il gerente.
3 Il gerente del locale erotico ha l’obbligo di trattenere e versare detti importi all’autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.
Modifica di atti normativi Art. 14 La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Entrata in vigore Art. 15 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 303.
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