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Legge sull’esercizio della prostituzione

Legge sull’esercizio della prostituzione (LProst) (del 22 gennaio 2018) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – l’art. 199 del Codice penale svizzero; – il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato; – il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato, – il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e campo d’applicazione Art. 1
1 La legge ha lo scopo di: a il fenomeno della prostituzione illecita; b) dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, la libertà di azione e di decisione; c) l’esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle negative che ne derivano; d) l’adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché del pubblico e di chi esercita la prostituzione.
2 La presente legge si applica all’esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.

Definizioni

Art. 2 1 È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
2 È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della prostituzione.
3 Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.
Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
a) Prostituzione di strada Art. 3
1 L’esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l’ordine o la quiete pubblica, segnatamente all’aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.
b) Prostituzione nelle zone residenziali
2 I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all’aperto è vietata.
3 L’esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all’abitazione. Capitolo secondo Esercizio della prostituzione
a) Notifica Art. 4
1 Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.
2 La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l’esecuzione dei
Registro cantonale Art. 5 1 La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.
2 Il regolamento ne disciplina i particolari. Capitolo terzo Locale erotico

Autorizzazione

Art. 6 1 Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.
3 L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che: a) dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della b) misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone quale esercizio pubblico; c) sia esercitata contemporaneamente un’attività accessoria, siano parimenti ossequiati requisiti richiesti in tale ambito; d) dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio e) del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;
4 L’autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un’unità funzionale. Il rilascio dell’autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.
5 Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.
6 L’autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.
7 L’autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all’entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all’interno.
8 La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.
Accesso ai locali Art. 7 L’accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.
Orari d’esercizio Art. 8 I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.
Attività accessorie Art. 9 1 I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l’apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.
2 Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.
Gerente del locale erotico Art. 10
1 Il gerente del locale erotico: a) disporre dell’esercizio dei diritti civili;
b) essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell’autorizzazione per un’attività lucrativa in Svizzera; c) presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell’attività; in particolare, non aver subito condanne per reati inconciliabili con l’attività di gerente di locale erotico in o all’estero negli ultimi cinque anni; d) essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica pregiudica la sua indipendenza; e) deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell’autorizzazione per la di un locale erotico o di un esercizio pubblico; f) avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.
2 Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all’estero.
3 Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l’estratto del casellario giudiziale (o simili).
Responsabilità e doveri del gerente Art. 11 1 Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.
2 Il gerente è tenuto in particolare a: a) la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità; b) che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in di stranieri; c) che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o sfruttamento; d) un registro costantemente aggiornato indicante l’identità delle persone che esercitano prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti; e) il mantenimento dell’ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili; f) il mantenimento dell’ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale; g) la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l’uso; h) la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione Cantone e dagli enti preposti da quest’ultimo designati; i) l’obbligo di trattenere giornalmente l’imposta dovuta dalle persone che esercitano la conformemente al Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone j) l’obbligo di versare entro il 1° di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 i) all’autorità fiscale competente.
3 Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.
4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell’art. 10.
Revoca dell’autorizza-zione e chiusura Art. 12
1 L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i presupposti per il rilascio.
2 In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.
Estinzione dell’autorizza-zione Art. 13 L’incapacità civile o il decesso del gerente comporta l’estinzione dell’autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall’art. 10.

Appartamenti

Art. 14 1 Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa a) esercita l’attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o i quali vanta dei diritti d’uso; b) persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all’esercizio della e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è a disposizione.
2 I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.
3 L’accesso agli enti della rete d’aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.
4 L’esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
5 L’eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all’interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli. Capitolo quarto Tasse

Tasse

Art. 15 Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell’autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.– a fr. 1’000. –. Capitolo quinto Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza
Difesa della salute pubblica Art. 16 1 Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l’informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all’aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili.
2 Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.
Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento Art. 17 1 Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.
2 Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.
Lotta alla tratta degli esseri umani Art. 18 1 Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda: a) delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio; b) a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica); c) di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia; d) di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione; e) di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime; f) del soggiorno delle vittime a corto e medio termine; g) tra le autorità giudiziarie e gli enti d’aiuto.
2 I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell’Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All’interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.
3 Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l’attività.
Facoltà degli enti Art. 19 Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Capitolo sesto Controlli
Diritto d’ispezione Art. 20 La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell’autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l’identità delle persone che si trovano all’interno e verificare il rispetto della presente legge.
Idoneità della struttura Art. 21 1 Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l’idoneità della struttura soggetta all’autorizzazione.
2 Il diritto d’ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all’autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti. Capitolo settimo Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità
Collaborazione e assistenza Art. 22 1 Le autorità competenti per l’applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un’applicazione coerente ed efficace della presente legge.
2 Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all’applicazione della presente legge.
3 Esse segnalano inoltre d’ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell’art. 25 della presente legge.
4 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l’attività autorizzata.
Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale Art. 23 1 La Polizia cantonale trasmette d’ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 Il regolamento d’applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d’accesso alle informazioni come pure l’organizzazione e la gestione del registro cantonale per l’esercizio della prostituzione e l’apertura dei locali erotici.
3 Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999. Capitolo ottavo Pubblicità

Pubblicità

Art. 24 1 Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: «locale autorizzato all’esercizio secondo la LProst».
2 È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.
3 La pubblicità dell’attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all’interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.
4 Rimane riservata l’applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
Capitolo nono Sanzioni

Revoca

Art. 25 L’autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata: a) state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere; b) di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento; c) di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte; d) di mancata trattenuta dell’imposta dovuta dalle persone che esercitano la ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst; e) di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell’imposta trattenuta all’autorità ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst. Capitolo decimo Rimedi di diritto

Ricorso

Art. 26 La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Capitolo undicesimo Disposizione penale

Multa

Art. 27 1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.– a un massimo di fr. 40 000.–.
2 Al contravventore residente all’estero può essere chiesto un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.
3 Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Capitolo dodicesimo Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Regolamento di applicazione Art. 28 Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione e designa le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge.

Abrogazione

Art. 29 La legge sull’esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.
Norma transitoria Art. 30 Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un’autorizzazione comunale per l’apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l’autorizzazione di cui all’art.
5, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l’esistenza dei presupposti all’autorizzazione, viene concessa per questi locali un’autorizzazione provvisoria.
Entrata in vigore Art. 31 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore 1 . Pubblicata nel BU 2018 , 111 e 439
1 Entrata in vigore: 1° luglio 2019 - BU 2018, 439.
Version: 14.06.2023
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Legge sull’esercizio della prostituzione

Legge sull’esercizio della prostituzione (LProst) del 22 gennaio 2018 (stato 15 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – l’art. 199 del Codice penale svizzero; – il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato; – il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato, – il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e campo d’applicazione Art. 1
1 La legge ha lo scopo di: a il fenomeno della prostituzione illecita; b) dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, la libertà di azione e di decisione; c) l’esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle negative che ne derivano; d) l’adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché del pubblico e di chi esercita la prostituzione.
2 La presente legge si applica all’esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.

Definizioni

Art. 2 1 È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
2 È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della prostituzione.
3 Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.
Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
a) Prostituzione di strada Art. 3
1 L’esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l’ordine o la quiete pubblica, segnatamente all’aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.
b) Prostituzione nelle zone residenziali
2 I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all’aperto è vietata.
3 L’esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all’abitazione. Capitolo secondo Esercizio della prostituzione
a) Notifica Art. 4
1 Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.
2 La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l’esecuzione dei
Registro cantonale Art. 5 1 La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.
2 Il regolamento ne disciplina i particolari. Capitolo terzo Locale erotico

Autorizzazione

Art. 6 1 Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.
3 L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che: a) dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della b) misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone quale esercizio pubblico; c) sia esercitata contemporaneamente un’attività accessoria, siano parimenti ossequiati i richiesti in tale ambito; d) dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio e) del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;
4 L’autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un’unità funzionale. Il rilascio dell’autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.
5 Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.
6 L’autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.
7 L’autorizzazione deve essere in maniera visibile all’entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all’interno.
8 La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.
Accesso ai locali Art. 7 L’accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.
Orari d’esercizio Art. 8 I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.
Attività accessorie Art. 9
1 I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l’apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali. 1
2 Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.
Gerente del locale erotico Art. 10 1 Il gerente del locale erotico: a) disporre dell’esercizio dei diritti civili;
1 Cpv. modificato dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214.
b) essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell’autorizzazione per esercitare lucrativa in Svizzera; c) presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell’attività; in particolare, non aver subito condanne per reati inconciliabili con l’attività di gerente di locale erotico in o all’estero negli ultimi cinque anni; d) essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica pregiudica la sua indipendenza; e) deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell’autorizzazione per la di un locale erotico o di un esercizio pubblico; f) avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.
2 Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all’estero.
3 Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l’estratto del casellario giudiziale (o simili).
Responsabilità e doveri del gerente Art. 11 1 Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.
2 Il gerente è tenuto in particolare a: a) la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità; b) che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia stranieri; c) che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di d) un registro costantemente aggiornato indicante l’identità delle persone che esercitano prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti; e) il mantenimento dell’ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili; f) il mantenimento dell’ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale; g) la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l’uso; h) la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal e dagli enti preposti da quest’ultimo designati; i) l’obbligo di trattenere giornalmente l’imposta dovuta dalle persone che esercitano la conformemente al Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone j) l’obbligo di versare entro il 1° di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 i) all’autorità fiscale competente.
3 Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.
4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell’art. 10.
Revoca dell’autorizza-zione e chiusura
1 presupposti per il rilascio.
2 In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.
Estinzione dell’autorizzazione Art. 13 L’incapacità civile o il decesso del gerente comporta l’estinzione dell’autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall’art. 10.

Appartamenti

Art. 14 1 Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa a) esercita l’attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o i quali vanta dei diritti d’uso; b) persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all’esercizio della e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo disposizione.
2 I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.
3 L’accesso agli enti della rete d’aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.
4 L’esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
5 L’eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all’interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli. Capitolo quarto Tasse

Tasse

Art. 15 Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell’autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.– a fr. 1’000.– . Capitolo quinto Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza
Difesa della salute pubblica Art. 16 1 Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l’informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all’aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili.
2 Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.
Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento Art. 17 1 Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.
2 Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.
Lotta alla tratta degli esseri umani Art. 18 1 Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda: a) delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio; b) a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica); c) di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia; d) di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione; e) di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime; f) del soggiorno delle vittime a corto e medio termine; g) tra le autorità giudiziarie e gli enti d’aiuto.
2 I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell’Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All’interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.
3 Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l’attività.
Facoltà degli enti Art. 19 Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Capitolo sesto Controlli
Diritto d’ispezione Art. 20 La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell’autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l’identità delle persone che si trovano all’interno e verificare il rispetto della presente legge.
Idoneità della struttura Art. 21
1 Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l’idoneità della struttura soggetta all’autorizzazione.
2 Il diritto d’ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all’autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti. Capitolo settimo Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità
Collaborazione e assistenza Art. 22
1 Le autorità competenti per l’applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un’applicazione coerente ed efficace della presente legge.
2 Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all’applicazione della presente legge.
3 Esse segnalano inoltre d’ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell’art. 25 della presente legge.
4 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l’attività autorizzata.
Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale Art. 23
1 La Polizia cantonale trasmette d’ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 Il regolamento d’applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d’accesso alle informazioni come pure l’organizzazione e la gestione del registro cantonale per l’esercizio della prostituzione e l’apertura dei locali erotici.
3 Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999. Capitolo ottavo Pubblicità

Pubblicità

Art. 24
1 Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: «locale autorizzato all’esercizio secondo la LProst».
2 È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.
3 La pubblicità dell’attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all’interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.
4 Rimane riservata l’applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007. Capitolo nono
Sanzioni

Revoca

Art. 25 L’autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata: a) state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere; b) di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento; c) di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte; d) di mancata trattenuta dell’imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst; e) di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell’imposta trattenuta all’autorità ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst. Capitolo decimo Rimedi di diritto

Ricorso

Art. 26 La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Capitolo undicesimo Disposizione penale

Multa

Art. 27 1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.– a un massimo di fr. 40 000.–.
2 Al contravventore residente all’estero può essere chiesto un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.
3 Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Capitolo dodicesimo Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Regolamento di applicazione Art. 28 Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione e designa le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge.

Abrogazione

Art. 29 La legge sull’esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.
Norma transitoria Art. 30 Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un’autorizzazione comunale per l’apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 5, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l’esistenza dei presupposti all’autorizzazione, viene concessa per questi locali un’autorizzazione provvisoria. Art. 31 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore
2
. Pubblicata nel BU 2018 , 111 e 439
2 Entrata in vigore: 1° luglio 2019 - BU 2018, 439.
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